EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3162

Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3162/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

GU L 335 del 23.12.1994, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3162/oj

31994R3162

Regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3162/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 23/12/1994 pag. 0005 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 3 pag. 0225
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 3 pag. 0225


REGOLAMENTO (CECA, CE, EURATOM) N. 3162/94 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 28, primo comma,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che è opportuno estendere l'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee, alle condizioni e secondo la procedura stabilite nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/88 (3) agli stipendi, ai salari ed agli emolumenti dei membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti nell'esercizio delle loro funzioni, nonché al personale del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 12ter

Il presente regolamento si applica ai membri degli organi del Fondo europeo per gli investimenti nell'esercizio delle loro funzioni, al personale del Fondo e ai beneficiari di pensioni versate dal Fondo stesso compresi nelle categorie determinate dal Consiglio in base all'articolo 16, primo comma del protocollo sui privilegi e sulle immunità per quanto riguarda gli stipendi, i salari e gli emolumenti, nonché le pensioni di invalidità, anzianità e reversibilità versati dal Fondo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

(1) GU n. C 162 del 14. 6. 1994, pag. 8.

(2) GU n. C 323 del 21. 11. 1994.

(3) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3606/93 (GU n. L 332 del 31. 12. 1993, pag. 10).

Top