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Document 31992L0012

    Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

    GU L 76 del 23.3.1992, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2009; abrogato da 32008L0118

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/12/oj

    31992L0012

    Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

    Gazzetta ufficiale n. L 076 del 23/03/1992 pag. 0001 - 0013
    edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 2 pag. 0057
    edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 2 pag. 0057


    DIRETTIVA 92/12/CEE DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1992 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

    vista la proposta della Commissione(1) ,

    visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

    considerando che l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno implicano la libera circolazione delle merci, comprese quelle soggette ad accisa;

    considerando che è opportuno definire il territorio nel quale si applicano la presente direttiva e le direttiva riguardanti le aliquote e le strutture delle accise sui prodotti ad esse soggetti;

    considerando che deve essere definita la nozione di prodotti soggetti ad accisa; che solo le merci considerate tali in tutti gli Stati membri possono essere oggetto di norme comunitarie; che tali prodotti possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche; che il mantenimento o l'introduzione di altre imposizioni indirette non devono dar luogo a formalità connesse al passaggio di una frontiera;

    considerando che, per assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, occorre che l'esigibilità delle accise sia identica in tutti gli Stati membri;

    considerando che qualsiasi fornitura, detenzione in previsione della fornitura o destinazione all'uso di un operatore che svolga un'attività economica a titolo indipendente o all'uso di un organismo di diritto pubblico, avente luogo in uno Stato membro diverso da quello di immissione in consumo, rende l'accisa esigibile in quest'ultimo Stato membro;

    considerando che i prodotti soggetti ad accisa che sono acquistati dai privati per proprio uso, trasportati dai medesimi, devono essere tassati nello Stato membro in cui tali prodotti sono stati acquistati;

    considerando che, per stabilire che i prodotto soggetti ad accisa non sono detenuti a fini personali bensì a fini commerciali, gli Stati membri devono tener conto di un certo numero di criteri;

    considerando che i prodotti soggetti ad accisa acquistati da persone non aventi la qualità di depositario autorizzato, operatore registrato o non registrato, che sono spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, devono essere assoggettati ad accisa nello Stato membro di destinazione;

    considerando che per garantire alla scadenza l'adempimento dell'obbligazione tributaria devono essere possibili controlli nei luoghi di fabbricazione come in quelli di detenzione; che un regime di deposito, subordinato ad autorizzazione delle autorità competenti, deve consentire di assicurare detti controlli;

    considerando che il passaggio dal territorio di uno Stato membro a quello di un altro Stato membro non può dar luogo a un controllo suscettibile di ostacolare la libera circolazione intracomunitaria; che ai fini dell'esigibilità dell'accisa s'impone tuttavia la conoscenza dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa; che conviene pertanto prevedere un documento d'accompagnamento per tali prodotti;

    considerando che occorre stabilire gli obblighi ai quali devono conformarsi i depositari autorizzati nonché gli operatori che non hanno la qualità di despositario autorizzato;

    considerando che, per assicurare la riscossione dell'imposta alle aliquote stabilite dagli Stati membri, si deve instaurare una procedura relativa alla circolazione di tali prodotti in regime di sospensione;

    considerando che a tale titolo è anzitutto necessario che ogni spedizione possa essere facilmente identificata; che la situazione di questa deve essere immediatamente conoscibile con riguardo all'obbligazione tributaria da cui è gravata; che è quindi necessario prevedere un documento d'accompagnamento conforme a dette esigenze, che può essere amministrativo o commerciale; che il documento commerciale utilizzato deve contenere gli elementi essenziali presenti nel documento amministrativo;

    considerando che occorre precisare la procedura con cui le autorità fiscali degli Stati membri sono informate dagli operatori in merito alle forniture spedite o ricevute mediante tale documento di accompagnamento;

    considerando inoltre che il documento d'accompagnamento non va utilizzato quando i prodotti soggetti ad accisa circolano nell'ambito di un regime doganale comunitario diverso dall'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco;

    considerando che, nel quadro di disposizioni nazionali, la riscossione dell'accisa in caso di infrazioni o di irregolarità conviene che sia effettuata dallo Stato membro nel cui territorio l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, oppure dallo Stato membro in cui è stata constatata, o in caso di mancata presentazione nello Stato membro di destinazione dallo Stato membro di partenza;

    considerando che gli Stati membri possono disporre che i prodotti immessi in consumo siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento; che l'uso di questi non deve comportare alcun intralcio agli scambi intracomunitari;

    considerando che il pagamento dell'accisa nello Stato membro in cui ha avuto luogo l'immissione in consumo deve dare diritto al rimborso dell'accisa quando i prodotti non sono destinati ad essere consumati in detto Stato membro;

    considerando che è opportuno prevedere esenzioni in forza di accordi conclusi dagli Stati membri con altri Stati o con organizzazioni internazionali;

    considerando che, a motivo della soppressione del principio della tassazione all'importazione nelle relazioni tra gli Stati membri, le disposizioni relative alle esenzioni e alle franchigie all'importazione divengono prive di oggetto nell'ambito delle relazioni tra gli Stati membri e che occorre quindi sopprimere tali disposizioni e modificare di conseguenza le direttive interessate;

    considerando che è opportuno istituire un comitato delle accise incaricato di esaminare le disposizioni comunitarie necessarie all'attuazione delle prescrizioni in materia di accise;

    considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria, questo regolamento si applica senza pregiudizio dei controlli connessi a divieti o restrizioni imposti dagli Stati membri, sempreché tali divieti o restrizioni siano compatibili con i tre trattati che istituiscono le Comunità europee; che in tale contesto le verifiche necessarie ai fini del rispetto delle restrizioni quantitative menzionate all'articolo 26 devono essere considerate alla stregua dei succitati controlli e, in quanto tali, compatibili con la legislazione comunitaria;

    considerando che occorre avvalersi del lasso di tempo a disposizione per adottare le misure necessarie a porre rimedio sia alle ripercussioni sociali nei settori interessati sia alle difficoltà regionali, segnatamente nelle regioni di frontiera, che potrebbero nascere dalla soppressione delle tassazioni all'importazione e delle esenzioni all'esportazione nell'ambito degli scambi tra gli Stati membri; che a tal fine è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esentare, per un periodo che scade il 30 giugno 1999, i prodotti venduti, nei limiti previsti, da negozi sotto controllo doganale esenti da tasse, nel quadro dei trasporti, per via aerea o marittima, di viaggiatori tra Stati membri;

    considerando che occorre poter dispensare i piccoli produttori di vino da determinati obblighi connessi al regime generale di accise;

    considerando infine che occorre modificare la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto(4) , al fine di estendere le disposizioni di tale direttiva ai diritti d'accisa,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    TITOLO I Disposizioni generali

    Articolo 1

    1. La presente direttiva stabilisce il regime dei prodotti sottoposti alle accise e ad altre imposte indirette gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di questi prodotti, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte stabilite dalla Comunità.

    2. Le singole disposizioni relative alle strutture e alle aliquote delle accise sui prodotti ad esse soggetti sono contenute in direttive specifiche.

    Articolo 2

    1. La presente direttiva e le direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano nel territorio della Comunità come definito, per ciascuno Stato membro, dal trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare dall'articolo 227, esclusi i seguenti territori nazionali:

    - per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland e il territorio di Buesingen;

    - per la Repubblica italiana, Livigno, Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano;

    - per il Regno di Spagna, Ceuta e Melilla.

    2. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva, nonché le direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non si applicano alle isole Canarie. Tuttavia il Regno di Spagna può notificare mediante dichiarazione che tali direttive si applicano a detti territori per tutti o per alcuni dei prodotti menzionati all'articolo 3, paragrafo 1 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.

    3. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva e le direttive citate all'articolo 1, paragrafo 2 non si applicano ai dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese.

    Tuttavia la Repubblica francese può notificare con una dichiarazione che queste direttive si applicano a tali territori, con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica dei medesimi, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito della dichiarazione.

    4. gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

    - del Principato di Monaco, siano considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica francese;

    - di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), siano considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica federale di Germania;

    - dell'Isola di Man, siano considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;

    - di San Marino, siano considerate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica italiana.

    5. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos, come garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica.

    6. Qualora la Commissione ritenga che le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 non siano più giustificate, segnatamente sotto il profilo della neutralità concorrenziale, essa presenta al Consiglio le proposte del caso.

    Articolo 3

    1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative:

    - gli oli minerali,

    - l'alcole e le bevande alcoliche,

    - i tabacchi lavorati.

    2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.

    3. Gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.

    Ferma restando questa condizione, gli Stati membri conserveranno altresì la facoltà di applicare tasse sulle prestazioni di servizi che non abbiano il carattere di tasse sulla cifra d'affari, comprese quelle connesse con prodotti soggetti ad accisa.

    Articolo 4

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a) depositario autorizzato: la persona fisica o giuridica autorizzata dalla autorità competenti di uno Stato membro, nell'esercizio della sua professione, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere e spedire prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa in un deposito fiscale;

    b) deposito fiscale: il luogo in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite dal depositario autorizzato, nell'esercizio della sua professione, in regime di sospensione dei diritti di accisa, merci soggette ad accisa, a determinate condizioni fissate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale in questione;

    c) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti in regime di sospensione dei diritti d'accisa;

    d) operatore registrato: la persona fisica o giuridica che non ha la qualità di depositario autorizzato, abilitata dalle autorità competenti di uno Stato membro a ricevere, nell'esercizio della sua professione, prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa provenienti da un altro Stato membro. Tale operatore, tuttavia, non può detenere né spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;

    e) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica che non ha la qualifica di depositario autorizzato, abilitata, nell'esercizio della sua professione, a ricevere a titolo occasionale prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dei diritti di accisa provenienti da un altro Stato membro. Detto operatore non può detenere, né spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa. Prima della spedizione delle merci, l'operatore non registrato deve garantire il pagamento dei diritti di accisa presso le autorità fiscali dello Stato membro di destinazione.

    Articolo 5

    1. I prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 sono sottoposti ad accisa al momento della loro fabbricazione nel territorio della Comunità, quale definito nell'articolo 2, o al momento della loro importazione in tale territorio.

    Si considera «importazione di un prodotto soggetto ad accisa»: l'ingresso del prodotto nella Comunità, compreso l'ingresso con provenienza da uno dei territori previsti nelle deroghe di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, o dalle Isole Normanne.

    Tuttavia, quando tale prodotto al momento dell'ingresso nella Comunità viene sottoposto ad un regime doganale comunitario, si considera che la sua importazione avvenga nel momento in cui esso viene svincolato dal regime doganale comunitario.

    2. Fatte salve le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di regimi doganali, quando i prodotti soggetti ad accisa, in provenienza o a destinazione di paesi terzi, sono sottoposti ad un regime doganale comunitario diverso dall'immissione in libera pratica o sono immessi in una zona franca o in un deposito franco, essi sono considerati in regime di sospensione dei diritti di accisa.

    Articolo 6

    1. L'accisa diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo o della constatazione degli ammanchi che dovranno essere soggetti ad accisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

    Si considera immissione in consumo di prodotti soggetti ad accisa:

    a) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo;

    b) la fabbricazione, anche irregolare, dei prodotti in questione al di fuori di un regime sospensivo;

    c) l'importazione, anche irregolare, dei prodotti in questione, quando essi non sono vincolati a un regime sospensivo.

    2. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità nello Stato membro in cui è effettuata l'immissione in consumo o la constatazione degli ammanchi. L'accisa viene liquidata e riscossa secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro, fermo restando che gli Stati membri applicano le medesime modalità di esenzione e di riscossione sia ai prodotti nazionali che ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri.

    Articolo 7

    1. Nel caso in cui prodotti soggetti ad accisa, che siano già stati immessi in consumo in uno Stato membro, sono detenuti a scopo commerciale in un altro Stato membro, le accise vengono riscosse nello Stato membro in cui i prodotti sono detenuti.

    2. A tal fine, fatto salvo l'articolo 6, quando prodotti che siano già stati immessi in consumo ai sensi dell'articolo 6 in uno Stato membro sono forniti o destinati ad essere forniti o destinati all'uso, all'interno di un altro Stato membro per le esigenze di un operatore che svolge in modo indipendente un'attività economica o per le esigenze di un organismo di diritto pubblico, l'accisa diventa esigibile in tale altro Stato membro.

    3. L'accisa è dovuta, a seconda del caso, da parte della persona che effettua la fornitura, della persona che detiene i prodotti destinati ad essere forniti o della persona o alla quale i prodotti sono forniti all'interno di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti sono già stati immessi in consumo, oppure da parte dell'operatore professionale o dell'organismo di diritto pubblico.

    4. I prodotti di cui al paragrafo 1 circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento in cui sono menzionati i principali elementi del documento di cui all'articolo 18, paragrafo 1. La forma e il contenuto di questo documento sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 24 della presente direttiva.

    5. La persona, l'operatore o l'organismo di cui al paragrafo 3 deve conformarsi alle seguenti prescrizioni:

    a) presentare, prima della spedizione delle merci, una dichiarazione alle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione e garantire il pagamento dei diritti di accisa;

    b) pagare i diritti di accisa dello Stato membro di destinazione secondo le modalità previste da tale Stato membro;

    c) sottoporsi ad ogni controllo che permetta all'amministrazione dello Stato membro di destinazione di accertare l'arrivo effettivo delle merci e il pagamento dei diritti di accisa di cui esse sono gravate.

    6. I diritti di accisa corrisposti nel primo Stato membro di cui al paragrafo 1 sono rimborsati secondo le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 3.

    Articolo 8

    Per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, il principio che disciplina il mercato interno stabilisce che i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati.

    Articolo 9

    1. Fatti salvi gli articoli 6, 7 e 8, l'accisa diventa esigibile allorché i prodotti immessi in consumo in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro.

    In tal caso, l'accisa va pagata nello Stato membro nel cui territorio si trovano i prodotti ed è esigibile nei confronti del detentore dei prodotti.

    2. Per stabilire che i prodotti contemplati dall'articolo 8 sono destinati a scopi commerciali, gli Stati membri devono, fra l'altro, tener conto dei seguenti elementi:

    - status commerciale e ragioni del detentore dei prodotti;

    - luogo in cui i prodotti si trovano o, se del caso, il modo di trasporto utilizzato;

    - qualsiasi documento relativo a tali prodotti;

    - natura dei prodotti;

    - quantitativo dei prodotti.

    Per l'applicazione del primo comma, quinto trattino, gli Stati membri possono stabilire, esclusivamente come elemento di prova, livelli indicativi. Questi ultimi non possono essere inferiori a:

    a) Prodotti a base di tabacco

    sigarette 800 pezzi

    sigaretti (sigari di peso non superiore a 3 g/pezzo) 400 pezzi

    sigari 200 pezzi

    tabacco da fumo 1,0 kg

    b) Bevande alcoliche

    bevande spiritose 10 l

    prodotti intermedi 20 l

    vino (di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante) 90 l

    birra 110 l

    L'Irlanda è autorizzata ad applicare, fino al 30 giugno 1997, livelli indicativi che non possono essere inferiori a 45 litri per il vino (di cui 30 litri al massimo di vino spumante) e a 55 litri per la birra.

    3. Gli Stati membri possono altresì prevedere che l'accisa diventi esigibile nello Stato membro di consumo al momento dell'acquisto di oli minerali già immessi in consumo in un altro Stato membro qualora questi prodotti siano trasportati con modi di trasporto atipici, da privati o per conto di questi ultimi. Va considerato come modo di trasporto atipico il trasporto di carburante in contenitori diversi dal serbatoio degli autoveicoli o dall'apposito bidone di scorta, nonché il trasporto di prodotti liquidi per riscaldamento diversamente che in autocisterne utilizzate per conto di operatori professionali.

    Articolo 10

    1. I prodotti soggetti ad accisa acquistati da persone non aventi la qualità di depositario autorizzato o di operatore registrato o non registrato, che sono spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto, sono soggetti ad accisa nello Stato membro di destinazione. Ai fini del presente articolo, si intende per Stato membro di destinazione lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.

    2. A tal fine, ove si tratti della fornitura di prodotti soggetti ad accisa e già immessi in consumo in uno Stato membro, la quale dia luogo ad una spedizione o a un trasporto dei prodotti stessi, direttamente o indirettamente a cura del venditore o per suo conto, a destinazione di una persona di cui al paragrafo 1 stabilita in un altro Stato membro, l'accisa su tali prodotti è esigibile nello Stato membro di destinazione.

    3. L'accisa dello Stato membro di destinazione è esigibile nei confronti del venditore al momento della fornitura. Tuttavia gli Stati membri possono adottare disposizioni le quali prevedano che l'accisa debba essere pagata da un rappresentante fiscale, diverso dal destinatario dei prodotti. Questo rappresentante fiscale deve essere stabilito nello Stato membro di destinazione ed essere autorizzato dalle autorità fiscali di quest'ultimo.

    Lo Stato membro in cui il venditore è stabilito deve accertarsi che quest'ultimo si conformi alle seguenti prescrizioni:

    - garantire il pagamento dei diritti di accisa, alle condizioni fissate dallo Stato membro di destinazione, prima della spedizione dei prodotti, e assicurare il pagamento dei diritti di accisa dopo l'arrivo dei prodotti;

    - tenere una contabilità delle forniture dei prodotti.

    4. Nel caso contemplato al paragrafo 2, i diritti di accisa corrisposti nel primo Stato membro sono rimborsati conformemente all'articolo 22, paragrafo 4.

    5. Gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto comunitario, stabilire specifiche modalità di applicazione della presente disposizione per i prodotti soggetti ad accisa che formano oggetto di una particolare regolamentazione nazionale di distribuzione, compatibile con il trattato.

    TITOLO II Fabbricazione, lavorazione e detenzione

    Articolo 11

    1. Ciascuno Stato membro stabilisce la propria regolamentazione in materia di fabbricazione, lavorazione e detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, fatte salve le disposizioni della presente direttiva.

    2. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, quando questa non è stata assolta, sono effettuate in un deposito fiscale.

    Articolo 12

    L'apertura e il funzionamento di depositi fiscali sono subordinati all'autorizzazione delle competenti autorità degli Stati membri.

    Articolo 13

    Il depositario autorizzato è tenuto:

    a) a prestare una garanzia eventuale in materia di fabbricazione, di lavorazione e di detenzione, nonché una garanzia obbligatoria in materia di circolazione, le cui condizioni sono fissate dalle autorità fiscali dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale;

    b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;

    c) a tenere una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti per ogni deposito fiscale;

    d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta;

    e) a sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

    Tali obblighi devono rispettare il principio di non discriminazione fra le operazioni nazionali e quelle intracomunitarie.

    Articolo 14

    1. Il depositario autorizzato beneficia di un abbuono d'imposta per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore e accertate dalle autorità di ciascuno Stato membro. Egli beneficia, inoltre, in regime sospensivo, di un abbuono d'imposta per le perdite inerenti alla natura dei prodotti avvenute durante il processo di fabbricazione e di lavorazione, il magazzinaggio e il trasporto. Ogni Stato membro fissa le condizioni alle quali tali abbuoni sono concessi. Gli abbuoni d'imposta si applicano anche agli operatori di cui all'articolo 16 relativamente al trasporto in regime di sospensione dei diritti di accisa.

    2. Le perdite di cui al paragrafo 1 verificatesi durante il trasporto intracomunitario di prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa devono essere accertate in base alle norme dello Stato membro di destinazione.

    3. Fatto salvo l'articolo 20, in caso di ammanchi diversi dalle perdite previste al paragrafo 1, nonché in caso di perdite per le quali gli abbuoni d'imposta di cui al paragrafo 1 non sono concessi, le accise sono riscosse in base alle aliquote vigenti nello Stato membro in questione al momento in cui le perdite, debitamente accertate dalle autorità competenti, si sono verificate o, se del caso, al momento della constatazione degli ammanchi.

    TITOLO III Circolazione

    Articolo 15

    1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 16 e l'articolo 19, paragrafo 4, la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa deve aver luogo tra depositi fiscali.

    2. I depositari autorizzati dalle autorità competenti di uno Stato membro, conformemente all'articolo 13, sono considerati autorizzati ad effettuare le operazioni di circolazione nazionale e intracomunitaria.

    3. I rischi inerenti alla circolazione intracomunitaria sono coperti dalla garanzia prestata, come previsto all'articolo 13 dal depositario autorizzato speditore o, eventualmente, da una garanzia in solido tra lo speditore e il trasportatore. Se del caso, gli Stati membri possono esigere una garanzia dal destinatario.

    Le modalità della garanzia sono fissate dagli Stati membri. La garanzia deve essere valida in tutta la Comunità.

    4. Fatto salvo l'articolo 20, la responsabilità del depositario autorizzato speditore e, se del caso, quella del trasportatore viene meno con la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario, in particolare con il documento di accompagnamento di cui all'articolo 18, alle condizioni stabilite dall'articolo 19.

    Articolo 16

    1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, il destinatario può essere un operatore professionale che non abbia la qualità di depositario autorizzato. Nell'esercizio della sua professione, questo operatore può ricevere, in regime di sospensione dei diritti d'accisa, prodotti soggetti ad accisa provenienti da altri Stati membri. Tuttavia, egli non può detenere, né spedire tali prodotti in sospensione dei diritti di accisa.

    Gli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario, possono fissare modalità specifiche di applicazione della presente disposizione per i prodotti soggetti ad accisa che siano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione compatibile con il trattato.

    2. L'operatore, di cui al paragrafo 1, può chiedere, anteriormente alla ricezione delle merci, di essere registrato presso le autorità fiscali del suo Stato membro.

    L'operatore registrato deve conformarsi alle seguenti prescrizioni:

    a) garantire il pagamento dei diritti di accisa alle condizioni fissate dalle autorità fiscali del suo Stato membro, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 4 che fissa la responsabilità del depositario autorizzato speditore e, se del caso, del trasportatore;

    b) tenere una contabilità delle forniture dei prodotti;

    c) presentare i prodotti ad ogni richiesta;

    d) sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

    Per questo operatore, l'accisa è esigibile al momento della ricezione delle merci e viene pagata secondo le modalità stabilite da ciascuno Stato membro.

    3. Se l'operatore di cui al paragrafo 1 non è registrato presso le autorità fiscali del proprio Stato membro, deve conformarsi alle prescrizioni seguenti:

    a) fare una dichiarazione presso le autorità fiscali dello Stato membro di destinazione anteriormente alla spedizione delle merci e garantire il pagamento delle accise, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 4 che fissa la responsabilità del depositario autorizzato speditore e, se del caso, del trasportatore;

    b) pagare le accise dello Stato membro di destinazione al momento della ricezione delle merci secondo le modalità previste da tale Stato membro;

    c) prestarsi a qualsiasi controllo che consenta all'amministrazione dello Stato membro di destinazione di accertarsi dell'effettiva ricezione delle merci nonché del pagamento delle accise a cui sono soggette.

    4. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, si applicano le disposizioni della presente direttiva relative alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo.

    Articolo 17

    Un rappresentante fiscale può essere designato dal depositario autorizzato speditore. Il rappresentante fiscale deve aver sede nello Stato membro di destinazione e deve essere autorizzato dalle autorità fiscali di tale Stato. Egli deve, in nome e per conto del destinatario, che non ha la qualità di depositario autorizzato, conformarsi alle prescrizioni seguenti:

    a) garantire il pagamento dei diritti di accisa alle condizioni fissate dalle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione, fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 4 che fissa la responsabilità del depositario autorizzato speditore e, se del caso, del trasportatore;

    b) pagare le accise dello Stato membro di destinazione al momento della ricezione delle merci secondo le modalità previste dallo Stato membro di destinazione;

    c) tenere una contabilità per le forniture dei prodotti e indicare alle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione il luogo in cui sono consegnate le merci.

    Articolo 18

    1. Nonostante l'eventuale uso di procedure informatizzate, ogni prodotto soggetto ad accisa che circola in regime di sospensione tra i territori dei diversi Stati membri è accompagnato da un documento rilasciato dallo speditore. Esso può essere un documento amministrativo oppure un documento commerciale. La forma e il contenuto di tale documento sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 24 della presente direttiva.

    2. Al fine di identificare le merci e procedere al loro controllo, è opportuno procedere al conteggio dei colli e alla descrizione dei prodotti sul documento di cui al paragrafo 1, ed eventualmente al suggellamento per volume effettuato dallo speditore allorché il mezzo di trasporto è riconosciuto idoneo al suggellamento da parte dello Stato membro di partenza, o al suggellamento dei colli effettuato dallo speditore.

    3. Nel caso in cui il destinatario non sia un depositario autorizzato o un operatore registrato e nonostante l'articolo 17, il documento di cui al paragrafo 1 deve essere accompagnato da un documento che attesti il pagamento dei diritti d'accisa nello Stato membro di destinazione o l'osservanza di qualsiasi altra modalità che garantisca la riscossione delle accise, in base alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

    Tale documento deve indicare:

    - l'indirizzo dell'ufficio interessato delle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione;

    - la data ed il riferimento del pagamento o dell'accettazione della garanzia del pagamento da parte di tale ufficio.

    4. Il paragrafo 1 non si applica quando la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa avviene nelle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2.

    5. fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere la loro regolamentazione sulla circolazione e il magazzinaggio delle materie prime impiegate nella fabbricazione o nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa.

    Articolo 19

    1. Le autorità fiscali degli Stati membri sono informate dagli operatori delle forniture spedite e ricevute mediante il documento o un riferimento al documento di cui all'articolo 18. Tale documento consta di quattro esemplari:

    - un esemplare che lo speditore deve conservare;

    - un esemplare per il destinatario;

    - un esemplare che deve essere rinviato allo speditore per appuramento;

    - un esemplare destinato alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

    Le autorità competenti di ciascuno Stato membro di spedizione possono prevedere l'utilizzazione di una copia supplementare del documento destinato alle autorità competenti dello Stato membro di partenza.

    Lo Stato membro di destinazione può prevedere che l'esemplare che deve essere rinviato allo speditore per appuramento sia autenticato o vidimato dalle proprie autorità. Gli Stati membri che applicano questa disposizione devono informarne la Commissione, che informa a sua volta gli altri Stati membri.

    La procedura da seguire per l'esemplare destinato alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione sarà adottata secondo la procedura di cui all'articolo 24.

    2. Qualora i prodotto soggetti ad accisa circolino in regime sospensivo a destinazione di un depositario autorizzato, di un operatore registrato o non registrato, un esemplare del documento amministrativo di accompagnamento o una copia del documento commerciale con le debite annotazioni è rinviato dal destinatario allo speditore per appuramento, non oltre i 15 giorni successivi al mese di ricevimento.

    L'esemplare da rinviare deve contenere le seguenti indicazioni necessarie per l'appuramento:

    a) indirizzo dell'ufficio delle autorità fiscali da cui dipende il destinatario;

    b) data e luogo di ricevimento della merce;

    c) designazione delle merci ricevute al fine di verificare se la spedizione è conforme alle indicazioni riportate nel documento; in caso di conformità, è necessario far figurare la dicitura «spedizione conforme»;

    d) numero di riferimento o di registrazione eventualmente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione che utilizzano una siffatta numerazione e/o il visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione qualora detto Stato membro preveda che l'esemplare destinato ad essere rinviato debba essere autenticato o vidimato dalle proprie autorità;

    e) firma autorizzata del destinatario.

    3. Il regime sospensivo di cui all'articolo 4, lettera c) è appurato vincolando i prodotti soggetti ad accisa in uno dei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e in conformità di detto paragrafo, previo ricevimento da parte dello speditore dell'esemplare di ritorno del documento amministrativo di accompagnamento o di una copia del documento commerciale in cui sia debitamente annotato che tali prodotti sono vincolati.

    4. Qualora i prodotti soggetti ad accisa che circolano sotto il regime sospensivo di cui all'articolo 4, lettera c) siano esportati, questo regime è appurato mediante certificazione, da parte dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, che i prodotti hanno effettivamente lasciato la Comunità. Tale ufficio deve rinviare allo speditore l'esemplare autenticato del documento di accompagnamento che gli è destinato.

    5. Se l'appuramento non ha luogo, lo speditore è tenuto ad informarne le autorità fiscali del proprio Stato membro entro un termine che deve essere fissato da dette autorità fiscali. Questo termine non può tuttavia essere superiore a 3 mesi a decorrere dalla data di spedizione delle merci.

    6. Gli Stati membri collaborano per introdurre controlli per sondaggio effettuati, se del caso, mediante procedure informatizzate.

    Articolo 20

    1. Nel caso di irregolarità o infrazione nel corso della circolazione per la quale è esigibile l'accisa, quest'ultima deve essere pagata, nello Stato membro nel cui territorio l'irregolarità o l'infrazione è stata commessa, dalla persona fisica o giuridica resasi garante del pagamento dei diritti d'accisa conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lasciando impregiudicato il ricorso ad azioni penali.

    Quando la riscossione dell'accisa è effettuata in uno Stato membro diverso da quello di partenza, lo Stato membro che procede alla riscossione ne informa le autorità competenti del paese di partenza.

    2. Quando nel corso della circolazione, una infrazione o una irregolarità è stata accertata, senza che sia possibile stabilire il luogo in cui essa è stata commessa, la stessa si presume commessa nello Stato membro in cui è stata accertata.

    3. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, allorché i prodotti soggetti ad accisa non giungono a destinazione e non è possibile stabilire il luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione si è verificata, tale irregolarità od infrazione si considera commessa nello Stato membro di partenza, che procede alla riscossione dei diritti d'accisa all'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo prova, fornita entro un termine di 4 mesi a decorrere dalla data di spedizione dei prodotti stessi e ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, della regolarità dell'operazione ovvero del luogo in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa.

    4. Se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data del rilascio del documento di accompagnamento, si perviene a determinare lo Stato membro in cui l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa, detto Stato membro procede alle riscossione dell'accisa all'aliquota in vigore alla data di spedizione delle merci. In tal caso, non appena sia fornita la prova di detta riscossione, l'accisa inizialmente riscossa viene rimborsata.

    Articolo 21

    1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che i prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel loro territorio siano muniti di contrassegni fiscali o di contrassegni nazionali di riconoscimento utilizzati a fini fiscali.

    2. Gli Stati membri che prescrivono l'uso dei contrassegni fiscali o dei contrassegni nazionali di riconoscimento di cui al paragrafo 1 sono tenuti a metterli a disposizione dei depositari autorizzati degli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro può tuttavia prevedere che i contrassegni fiscali siano messi a disposizione di un rappresentante fiscale autorizzato dalle autorità fiscali dello Stato membro stesso.

    Gli Stati membri provvedono affinché la procedura relativa a tali contrassegni non intralci la libera circolazione dei prodotti soggetti ad accisa.

    3. I contrassegni fiscali o di riconoscimento, ai sensi del paragrafo 1, sono validi unicamente nello Stato membro che li ha rilasciati.

    Tuttavia, gli Stati membri possono procedere al reciproco riconoscimento di tali contrassegni.

    4. Gli oli minerali possono essere detenuti, trasportati o utilizzati in Irlanda, in contenitori diversi dai serbatoi normali degli autoveicoli autorizzati ad impiegare carburanti che beneficiano di un'aliquota ridotta, unicamente se sono conformi alle disposizioni di questo paese in materia di controllo e di contrassegni.

    5. La circolazione intracomunitaria dei prodotti muniti di un contrassegno fiscale o di un contrassegno nazionale di riconoscimento, ai sensi del paragrafo 1, di uno Stato membro e destinati alla vendita in detto Stato membro avviene nel territorio di un altro Stato membro sotto scorta del documento di accompagnamento di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3 oppure, se del caso, secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2.

    TITOLO IV Rimborso

    Articolo 22

    1. I prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo possono, in casi adeguati e su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria professione, formare oggetto di un rimborso dell'accisa da parte delle autorità fiscali dello Stato membro in cui avviene l'immissione in consumo, quando non siano destinati ad essere consumati in detto Stato membro.

    Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di non dar seguito a tale domanda di rimborso qualora la medesima non risponda ai criteri di regolarità da essi stabiliti.

    2. Per l'applicazione del paragrafo 1 vigono le seguenti disposizioni:

    a) lo speditore deve presentare alle autorità competenti del proprio Stato membro una domanda di rimborso anteriormente alla spedizione delle merci e dimostrare l'avvenuto pagamento dei diritti d'accisa. Tuttavia, le autorità competenti non possono rifiutare il rimborso per la semplice ragione della mancata presentazione del documento rilasciato dalle stesse autorità ad attestazione del pagamento iniziale;

    b) la circolazione delle merci di cui alla lettera a) avviene tramite il documento di cui all'articolo 18, paragrafo 1;

    c) lo speditore presenta alle autorità competenti del proprio Stato membro l'esemplare di rinvio del documento di cui alla lettera b) con le debite annotazioni del destinatario, accompagnato da un documento che attesti la presa in carico dei diritti d'accisa nello Stato membro di immissione in consumo o che sia munito delle seguenti indicazioni:

    - indirizzo del competente ufficio delle autorità fiscali dello Stato membro di destinazione;

    - data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio, nonché numero di riferimento o di registrazione della medesima;

    d) i prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo in uno Stato membro nonché muniti a tale titolo di un contrassegno fiscale o di un contrassegno di riconoscimento di detto Stato membro, possono formare oggetto di un rimborso dell'accisa dovuta da parte delle autorità fiscali dello Stato membro che ha emesso tali contrassegni fiscali o di riconoscimento, purché la distruzione dei contrassegni sia accertata dalle autorità fiscali dello Stato membro che li ha rilasciati.

    3. Nei casi di cui all'articolo 7, lo Stato membro di partenza deve procedere al rimborso dell'accisa che è stata pagata alla sola condizione che l'accisa sia già stata corrisposta nello Stato membro di destinazione, secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 5.

    Tuttavia, gli Stati membri possono non dare seguito a tale domanda di rimborso quando la stessa non soddisfa i criteri di regolarità da essi stabiliti.

    4. Nei casi di cui all'articolo 10 lo Stato membro di partenza deve, su richiesta del venditore, procedere al rimborso dell'accisa che egli ha corrisposto quando il venditore ha seguito le procedure previste all'articolo 10, paragrafo 3.

    Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di non dar seguito a tale domanda di rimborso qualora la medesima non risponda ai criteri di regolarità da essi stabiliti.

    Nei casi in cui il venditore abbia la qualità di depositario autorizzato, gli Stati membri possono prevedere che la procedura di rimborso sia semplificata.

    5. Le autorità fiscali di ciascuno Stato membro determinano le procedure e le modalità di controllo applicabili ai rimborsi effettuati nel proprio territorio. Gli Stati membri vigilano affinché il rimborso dell'accisa non superi l'importo effettivamente pagato.

    TITOLO V Esenzioni

    Articolo 23

    1. I prodotti soggetti ad accisa sono esentati dal pagamento dell'accisa quando sono destinati:

    - ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

    - a organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di dette organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede;

    - alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord diverso dallo Stato membro all'interno del quale è esigibile l'accisa, nonché alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE(5) per l'uso di tali forze, del personale civile che le accompagna, o per l'approvvigionamento delle loro mense;

    - ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in materia di esenzione IVA.

    Le presenti esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante finché non sia adottata una normativa fiscale uniforme. Il beneficio dell'esenzione può essere concesso secondo una procedura di rimborso dei diritti d'accisa.

    2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare qualsiasi Stato membro a concludere con un paese terzo o un'organizzazione internazionale un accordo che può prevedere esenzioni da diritti d'accisa.

    Lo Stato che desidera concludere un siffatto accordo adisce la Commissione fornendo tutti i dati utili di valutazione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri entro il termine di un mese. La decisione del Consiglio sarà considerata adottata se, entro un termine di 2 mesi da questa informazione, la questione non è stata sollevata dinanzi al Consiglio.

    3. Le disposizioni relative ai diritti d'accisa previste dalle direttive seguenti cessano di essere in vigore il 31 dicembre 1992:

    - direttiva 74/651/CEE(6) ,

    - direttiva 83/183/CEE(7) ,

    - direttiva 68/297/CEE(8) .

    4. Le disposizioni relative ai diritti d'accisa previste dalla direttiva 69/169/CEE(9) cessano di essere in vigore il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda le relazioni tra Stati membri.

    5. Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, delle disposizioni comunitarie relative al rifornimento delle navi e degli aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali in questo settore.

    TITOLO VI Comitato delle accise

    Articolo 24

    1. La Commissione è assistita da un «comitato delle accise», in appresso chiamato «comitato». Esso è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

    2. Le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 7, 18 e 19 sono adottate secondo la procedura di cui ai paragrafi 3 e 4.

    3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.

    5. Oltre alle misure di cui al paragrafo 2, il comitato esamina su iniziativa del presidente o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro le questioni sollevate dal presidente stesso, concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise, salvo quelle di cui all'articolo 30.

    Articolo 25

    Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di accise.

    TITOLO VII Disposizioni finali

    Articolo 26

    1. Fatto salvo l'articolo 8, fino al 31 dicembre 1996, e mediante un meccanismo di revisione analogo a quello previsto all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE(10) , la Danimarca è autorizzata ad applicare, nel quadro generale del ravvicinamento delle aliquote delle accise, le disposizioni particolari previste dai paragrafi 2 e 3 relative alle bevande spiritose e ai tabacchi lavorati.

    2. La Danimarca è autorizzata ad applicare i seguenti limiti quantitativi:

    - I viaggiatori che si recano in Danimarca a titolo privato beneficiano delle franchigie vigenti il 31 dicembre 1992 per sigarette, sigaretti, tabacco da fumo e bevande spiritose.

    - I viaggiatori che risiedono in Danimarca ed hanno lasciato tale paese per una durata inferiore a quella vigente il 31 dicembre 1992 beneficiano delle franchigie applicabili in Danimarca a tale data per le sigarette e le bevande spiritose.

    3. La Danimarca è autorizzata a riscuotere le accise e a procedere alle necessarie verifiche riguardanti le bevande spiritose, le sigarette, i sigaretti e il tabacco da fumo.

    4. Il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, decide, nel quadro del ravvicinamento delle aliquote delle accise e tenendo conto dei rischi di distorsioni di concorrenza, di modificare le disposizioni del presente articolo o, se del caso, di limitarne la durata.

    Articolo 27

    Anteriormente al 1o gennaio 1997 il Consiglio riesamina, deliberando all'unanimità sulla base di una relazione della Commissione, gli articoli 7, 8, 9 e 10 e adotta se del caso, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, le modifiche necessarie.

    Articolo 28

    Per un periodo che scade il 30 giugno 1999 si applicano le seguenti disposizioni:

    1. Gli Stati membri possono esentare i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati nei bagagli personali di un viaggiatore recantesi in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitari.

    Ai sensi della presente disposizione si intende per:

    a) «negozio sotto controllo doganale», qualsiasi esercizio situato in un aeroporto o in un porto che soddisfi le condizioni previste dalle autorità pubbliche competenti, in particolare in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo;

    b) «viaggiatore recantesi in un altro Stato membro», qualsiasi viaggiatore in possesso di un titolo di trasporto per via aerea o marittima che menzioni come destinazione immediata un aeroporto o un porto situato in un altro Stato membro;

    c) «volo o traversata marittima intracomunitari», qualsiasi trasporto per via aerea o marittima che inizi all'interno di uno Stato membro e il cui luogo d'arrivo effettivo sia situato all'interno di un altro Stato membro.

    Sono assimilati ai prodotti venduti da negozi sotto controllo doganale i prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave nel corso di un trasporto intracomunitario di viaggiatori.

    La presente esenzione si applica altresì ai prodotti venduti da negozi sotto controllo doganale situati in uno dei due terminali di accesso al tunnel sotto la Manica, per viaggiatori in possesso di un titolo di trasporto valido per il percorso effettuato fra questi due terminali.

    2. Il beneficio dell'esenzione di cui al punto 1 si applica solo ai prodotti i cui quantitativi non eccedano, per persona e per viaggio, i limiti previsti dalle disposizioni comunitarie vigenti nell'ambito della circolazione di viaggiatori fra i paesi terzi e la Comunità.

    3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste nel presente articolo e per prevenire eventuali frodi, evasioni e abusi di qualsiasi tipo.

    Articolo 29

    1. Gli Stati membri possono dispensare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui ai titoli II e III nonché dagli altri obblighi connessi con la circolazione e il controllo. Quando questi piccoli produttori effettuano essi stessi operazioni intracomunitarie, ne informano le autorità competenti e rispettano gli obblighi prescritti dal regolamento (CEE) n. 986/89 della Commissione(11) , in particolare per quanto riguarda il registro di scarico e il documento di accompagnamento.

    Per «piccoli produttori di vino» si intendono le persone che producono in media meno di 1 000 hl di vino all'anno.

    2. Le autorità fiscali dello Stato membro di destinazione vengono informate dal destinatario delle forniture di vino ricevute per mezzo del documento o di un riferimento al documento di cui al paragrafo 1.

    3. Gli Stati membri adottano in modo bilaterale le misure necessarie ai fini di introdurre controlli per sondaggio che si effettuano, se del caso, per mezzo di procedure informatizzate.

    Articolo 30

    La direttiva 77/799/CEE è modificata come segue:

    1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

    «Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette».

    2) All'articolo 1:

    a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «1. Le competenti autorità degli Stati membri scambiano, conformemente alla presente direttiva, ogni informazione atta a permettere loro una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio nonché ogni informazione relativa alla determinazione delle seguenti imposte indirette:

    - imposte sul valore aggiunto;

    - diritti d'accisa sugli oli minerali;

    - diritti d'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche;

    - diritti d'accisa sui tabacchi lavorati.»

    b) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente, per quanto concerne la Danimarca, la Grecia, il Regno Unito e il Portogallo:

    «in Danimarca:

    Skatteministeren o un rappresentante autorizzato,

    in Grecia:

    Ypoyrgos Oikonomikon o un rappresentante autorizzato,

    nel Regno Unito:

    - The Commissioners of Customs and Excise o un rappresentante autorizzato per quanto riguarda le informazioni richieste per l'imposta sul valore aggiunto e le accise,

    - The Commissioners of Irland Revenue o un rappresentante autorizzato per quanto riguarda tutte le altre informazioni,

    nel Portogallo:

    O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato».

    Articolo 31

    1. Gli Stati membri mettono in vigore il 1o gennaio 1993 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

    Tuttavia per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafo 3, il Regno di Danimarca è autorizzato a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a questa disposizione entro e non oltre il 1o gennaio 1993.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano per conformarsi alla presente direttiva.

    Articolo 32

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1992.

    Per il Consiglio Il Presidente Vitor MARTINS

    (1) GU n. C 322 del 21. 12. 1990, pag. 1 e GU n. C 45 del 20. 2. 1992, pag. 10.

    (2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 131.

    (3) GU n. C 169 del 18. 3. 1991, pag. 25.

    (4) GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 79/1070/CEE (GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 8).

    (5) GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 19.

    (6) GU n. L 354 del 30. 12. 1974, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/663/CEE (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 40).

    (7) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 64. Direttiva modificata dalla direttiva 89/604/CEE (GU n. L 348 del 29. 11. 1989, pag. 28).

    (8) GU n. L 175 del 25. 7. 1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 85/347/CEE (GU n. L 183 del 16. 7. 1985, pag. 22).

    (9) GU n. L 135 del 4. 6. 1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/191/CEE (GU n. L 94 del 16. 4. 1991, pag. 24).

    (10) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/640/CEE (GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 19).

    (11) GU n. L 106 del 18. 4. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 592/91 (GU n. L 66 del 13. 3. 1991, pag. 13).

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