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Document 31987R0393

Regolamento (CEE) n. 393/87 della Commissione del 9 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1963/79 che fissa le modalità d'applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

GU L 40 del 10.2.1987, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/393/oj

31987R0393

Regolamento (CEE) n. 393/87 della Commissione del 9 febbraio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1963/79 che fissa le modalità d'applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 10/02/1987 pag. 0009 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 22 pag. 0131
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 22 pag. 0131


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 393/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1963/79 che fissa le modalità d'applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione degli oli di oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (4), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1963/79 della Commissione (5) prevede all'articolo 2, paragrafo 3 che la domanda di controllo è valida soltanto per una fabbricazione da effettuarsi entro e non oltre la fine del terzo mese successivo a quello della presentazione della domanda; che dall'esperienza acquisita emerge che detto periodo è tecnicamente insufficiente per determinati processi produttivi di conserve nelle quali l'olio d'oliva è impiegato non solo come conservante, ma anche come elemento attivo di preparazione del prodotto finito; che per permettere anche a tali conserve di beneficiare della restituzione alla produzione, è opportuno consentire agli Stati membri di prevedere un termine, fino a otto mesi, per i prodotti per la cui preparazione è insufficiente il previsto termine di tre mesi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1963/79 è inserito il seguente secondo comma:

« Tuttavia gli Stati membri possono prevedere un termine più lungo, ma che non può essere superiore a otto mesi, quando il processo di produzione delle conserve richiede che l'olio resti a contatto con i pesci e con gli ortaggi per un periodo più lungo di quello previsto dal primo comma ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

(3) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.

(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.

(5) GU n. L 227 del 7. 9. 1979, pag. 10.

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