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Document 31985R0211

Regolamento (CEE) n. 211/85 della Commissione del 25 gennaio 1985 relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 84.55 C della tariffa doganale comune

GU L 24 del 29.1.1985, p. 13–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2009; abrogato da 32009R1179

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/211/oj

31985R0211

Regolamento (CEE) n. 211/85 della Commissione del 25 gennaio 1985 relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 84.55 C della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/1985 pag. 0013 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0052
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 13 pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 13 pag. 0019


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 211/85 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 1985

relativo alla classificazione delle merci nella sottovoce 84.55 C della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune occorre classificare le unità di memoria destinate ad essere utilizzate come elementi di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione;

considerando che tali unità di memoria sono costituite, la prima di:

a) una memoria RAM statica realizzata con tecnologia C-MOS; un pannello a circuito stampato in ceramica a strati multipli di forma rettangolare (17 × 39 mm) su cui sono montati in maniera dissociabile:

- 4 memorie RAM statiche, realizzate con tecnologia C-MOS (C-MOS-SRAMS), costituite di un circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 16 Kbits o di 64 Kbits ciascuna,

- un decodificatore sotto forma di circuito monolitico integrato,

- 2 × 14 spinotti di connessione;

e, la seconda di:

b) una memoria a sola lettura programmabile (EPROMS) - un pannello a circuito stampato in ceramica a strati multipli di forma rettangolare (17 × 39 mm) su cui sono montati in maniera dissociabile:

- 2 memorie a sola lettura programmabili, cancellabili per esposizione ai raggi ultravioletti (EPROMS), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 64 Kbits ciascuna e dotate, sulla superficie superiore, di una finestra di quarzo,

- un decodificatore sotto forma di circuito monolitico integrato,

- un condensatore di disinnesto,

- 2 × 14 spinotti di connessione;

considerando che nella tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3400/84 (4), le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione rientrano nella voce 84.53; i pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso sono classificati alla voce 84.55, mentre le microstrutture elettroniche sono classificate alla voce 85.21;

considerando che le ultime due voci possono essere prese in considerazione ai fini della classificazione degli articoli sopra menzionati;

considerando che non si tratta di una microstruttura elettronica ai sensi della voce 85.21 per il fatto che le unità di memoria non sono indissociabili e che le stesse rappresentano dei complessi composti aggiungendo ad una microstruttura elettronica altri dispositivi o altre microstrutture dello stesso tipo o di tipo diverso e che quindi non è applicabile la nota legale 5 B c) del capitolo 85;

considerando che queste unità di memoria sono da classificare, ai sensi della nota legale 2 b) della sezione XVI, alla sottovoce 84.55 C;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le unità di memoria destinate ad essere utilizzate come elementi di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e costituite, la prima di:

a) una memoria RAM statica realizzata con tecnologia C-MOS; un pannello a circuito stampato in ceramica a strati multipli di forma rettangolare (17 × 39 mm) su cui sono montati in maniera dissociabile:

- 4 memorie RAM statiche, realizzate con tecnologia C-MOS (C-MOS-SRAMS), costituite di un circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 16 Kbits o di 64 bits ciascuna,

- un decodificatore sotto forma di circuito monolitico integrato,

- 2 × 14 spinotti di connessione;

e, la seconda di:

b) una memoria a sola lettura programmabile (EPROMS) - un pannello a circuito stampato in ceramica a strati multipli di forma rettangolare (17 × 39 mm) su cui sono montati in maniera dissociabile:

- 2 memorie a sola lettura programmabili, cancellabili per esposizione ai raggi ultravioletti (EPROMS), sotto forma di circuito integrato monolitico, con capacità di memorizzazione di 64 Kbits ciascuna e dotate, sulla superficie superiore, di una finestra di quarzo,

- un decodificatore sotto forma di circuito monolitico integrato,

- un condensatore di dissinnesto,

- 2 × 14 spinotti di connessione,

sono classificate nella sottovoce:

84.55 Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso:

C. altri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Membro della Commissione

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 320 del 10. 12. 1984, pag. 1.

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