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Document 22009D0004
Decision of the EEA Joint Committee No 4/2009 of 5 February 2009 amending Annex II (Technical regulations, standards, testing and certification) to the EEA Agreement
Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2009, del 5 febbraio 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2009, del 5 febbraio 2009 , che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
GU L 73 del 19.3.2009, p. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
19.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 73/36 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 4/2009
del 5 febbraio 2009
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 98/2008 del 26 settembre 2008 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull’etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata) (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/802/CE della Commissione, del 4 dicembre 2007, che modifica la decisione 2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2007/196/CE della Commissione, del 28 marzo 2007, sul monitoraggio della presenza di furano negli alimenti (4). |
(5) |
La direttiva 2008/5/CE abroga la direttiva 94/54/CE della Commissione (5), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere soppressa dal medesimo. |
(6) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
1) |
il testo del punto 54zc (direttiva 94/54/CE della Commissione) è soppresso; |
2) |
al punto 54zze (decisione 2002/840/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
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3) |
dopo il punto 54zzzv (direttiva 2006/141/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
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4) |
dopo il punto 63 (raccomandazione 2007/331/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
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Articolo 2
I testi della direttiva 2008/5/CE, della decisione 2007/802/CE e della raccomandazione 2007/196/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 309 del 20.11.2008, pag. 19.
(2) GU L 27 del 31.1.2008, pag. 12.
(3) GU L 323 dell’8.12.2007, pag. 40.
(4) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 56.
(5) GU L 300 del 23.11.1994, pag. 14.
(6) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.