Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997D0904(02)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 22/97 del 30 aprile 1997 che modifica l'allegato VII (reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE

    GU L 242 del 4.9.1997, p. 69–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/22(2)/oj

    21997D0904(02)

    Decisione del Comitato misto SEE n. 22/97 del 30 aprile 1997 che modifica l'allegato VII (reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE

    Gazzetta ufficiale n. L 242 del 04/09/1997 pag. 0069 - 0069


    DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 22/97 del 30 aprile 1997 che modifica l'allegato VII (reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell'accordo SEE

    IL COMITATO MISTO SEE,

    visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo di adattamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «accordo», in particolare l'articolo 98,

    considerando che l'allegato VII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 25/94 del Comitato misto SEE (1);

    considerando che la direttiva 95/43/CE della Commissione, del 20 luglio 1995, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE (2), deve essere incorporata nell'accordo,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Nell'allegato VII dell'accordo, al punto 1 a) (direttiva 92/51/CEE del Consiglio), prima degli adattamenti, è inserito il trattino seguente:

    «- 395 L 0043: Direttiva 95/43/CE della Commissione del 20 luglio 1995 (GU L 184 del 3. 8. 1995, pag. 21).»

    Articolo 2

    Nell'allegato VII dell'accordo, al punto 1 a) (direttiva 92/51/CEE del Consiglio), gli adattamenti b) e c) vanno modificati come segue:

    i) il testo dell'adattamento b) a) dev'essere soppresso;

    ii) all'adattamento b) b), la dicitura «In Austria», compresa la relativa disposizione, dev'essere soppressa;

    iii) all'adattamento b) d), la dicitura «In Austria», compresa la relativa disposizione, dev'essere soppressa;

    iv) all'adattamento c), i termini «Direttiva 94/38/CE della Commissione» vanno sostituiti da «Direttiva 95/43/CE della Commissione».

    Articolo 3

    I testi della direttiva 95/43/CE nelle lingue islandese e norvegese, allegati alle rispettive versioni linguistiche della presente decisione, fanno fede.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 1997, a condizione che siano state fatte al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo.

    Articolo 5

    La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 aprile 1997.

    Per il Comitato misto SEE

    Il Presidente

    C. DAY

    (1) GU L 339 del 29. 12. 1994, pag. 84.

    (2) GU L 184 del 3. 8. 1995, pag. 21.

    Top