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Document 02011R1233-20230228

Consolidated text: Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1233/2023-02-28

02011R1233 — IT — 28.02.2023 — 004.002


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1233/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE

(GU L 326 del 8.12.2011, pag. 45)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 727/2013 DELLA COMMISSIONE  del 14 marzo 2013

  L 207

1

2.8.2013

 M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/155 DELLA COMMISSIONE  del 29 settembre 2015

  L 36

1

11.2.2016

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/179 DELLA COMMISSIONE  del 25 settembre 2017

  L 37

1

9.2.2018

►M4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/262 DELLA COMMISSIONE  del 7 settembre 2022

  L 38

1

8.2.2023


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 066, 2.3.2023, pag.  238  (262/2023)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1233/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE



Articolo 1

Applicazione dell’accordo

Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») si applicano nell’Unione. Il testo dell’accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Delega di potere

La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 3 per modificare l’allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all’accordo.

Qualora, in caso di modifiche dell’allegato II a seguito di modifiche degli orientamenti concordate dai partecipanti all’accordo, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 4 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Articolo 3

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 2 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 9 dicembre 2011.
3.  
La delega di potere di cui all’articolo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  
L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 4

Procedura d’urgenza

1.  
Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura di urgenza.
2.  
Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 5

Trasparenza e rendicontazione

Le misure in materia di trasparenza e rendicontazione da applicare nell’Unione figurano nell’allegato I.

Articolo 6

Abrogazione

Le decisioni 2001/76/CE e 2001/77/CE sono abrogate.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

1. Fatte salve le prerogative delle istituzioni degli Stati membri che esercitano la vigilanza sui programmi nazionali di credito all’esportazione, ogni Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale d’attività per accrescere la trasparenza a livello dell’Unione. Gli Stati membri forniscono informazioni, in conformità del proprio quadro legislativo nazionale, in merito ad attività e passività, indennizzi pagati e recuperi, nuovi impegni, esposizioni e premi applicati. Qualora le attività di credito all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico possano dar luogo a passività contingenti, tali attività sono comunicate nel quadro della relazione annuale d’attività.

2. Nella relazione annuale d’attività gli Stati membri descrivono in che modo i rischi ambientali, che possono comportare altri rischi pertinenti, sono presi in considerazione nelle attività di credito all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico delle loro ACE.

3. La Commissione elabora un resoconto annuale destinato al Parlamento europeo, basato su tali informazioni e comprendente una valutazione del rispetto da parte delle ACE degli obiettivi e obblighi dell’Unione.

4. Conformemente alle sue competenze, la Commissione trasmette al Parlamento europeo una relazione annuale sui negoziati avviati, ove la Commissione disponga dell’autorizzazione a negoziare nelle diverse sedi di cooperazione internazionale, per definire norme valide a livello mondiale nel settore dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

Il primo periodo di rendicontazione nell’ambito del presente regolamento corrisponde al 2011.

▼M3




ALLEGATO II

INDICE

ALLEGATO

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

1.

OBIETTIVO

2.

FORMA

3.

PARTECIPAZIONE

4.

INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI

5.

AMBITO DI APPLICAZIONE

6.

INTESE SETTORIALI

7.

FINANZIAMENTO DI PROGETTI

8.

RECESSO

9.

MONITORAGGIO

CAPITOLO II: CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

10.

PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO E SPESE LOCALI

11.

CLASSIFICAZIONE DEI PAESI PER I PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI

12.

PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI

13.

PERIODO DI RIMBORSO PER LE CENTRALI ELETTRICHE NON NUCLEARI

14.

RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

15.

TASSI DI INTERESSE, TASSI DI PREMIO E ALTRE COMMISSIONI

16.

PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

17.

PROVVEDIMENTI INTESI AD EVITARE O MINIMIZZARE PERDITE

18.

ALLINEAMENTO

19.

TASSI DI INTERESSE MINIMI FISSI NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO

20.

COSTRUZIONE DEI CIRR

21.

VALIDITÀ DEI CIRR

22.

APPLICAZIONE DEI CIRR

23.

PREMIO PER IL RISCHIO DI CREDITO

24.

TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO

25.

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE

26.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOVRANO

27.

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ACQUIRENTE

28.

CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI E REGIONALI

29.

PERCENTUALE E QUALITÀ DELLA COPERTURA DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE MEDIANTE SOSTEGNO PUBBLICO

30.

TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE

31.

MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE

32.

RIESAME DELLA VALIDITÀ DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO

CAPITOLO III: DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI

33.

PRINCIPI GENERALI

34.

FORME DEGLI AIUTI LEGATI

35.

FINANZIAMENTI ASSOCIATI

36.

PAESI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI

37.

AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

38.

LIVELLO MINIMO DI AGEVOLAZIONE

39.

ESENZIONI DALLE DISPOSIZIONI SULL'AMMISSIBILITÀ DI PAESI O PROGETTI AGLI AIUTI LEGATI

40.

CALCOLO DEL LIVELLO DI AGEVOLAZIONE DEGLI AIUTI LEGATI

41.

PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI AIUTI LEGATI

42.

ALLINEAMENTO

CAPITOLO IV: PROCEDURE

SEZIONE 1: PROCEDURE COMUNI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

43.

NOTIFICHE

44.

INFORMAZIONI SUL SOSTEGNO PUBBLICO

45.

PROCEDURE PER L'ALLINEAMENTO

46.

CONSULTAZIONI SPECIALI

SEZIONE 2: PROCEDURE PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

47.

NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE

48.

NOTIFICA PREVENTIVA

SEZIONE 3: PROCEDURE PER GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

49.

NOTIFICA PREVENTIVA

50.

NOTIFICA IMMEDIATA

SEZIONE 4: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PER GLI AIUTI LEGATI

51.

FINALITÀ DELLE CONSULTAZIONI

52.

AMBITO E CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI

53.

ESITO DELLE CONSULTAZIONI

SEZIONE 5: SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E GLI AIUTI COLLEGATI AL COMMERCIO

54.

PUNTI DI CONTATTO

55.

AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI

56.

AMBITO DELLE RISPOSTE

57.

CONSULTAZIONI DIRETTE

58.

PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI

59.

RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEA COMUNE

60.

ACCETTAZIONE DI LINEE COMUNI

61.

DIVERGENZE SU LINEE COMUNI

62.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LINEA COMUNE

63.

VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI

SEZIONE 6: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA COMUNICAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI (CIRR)

64.

COMUNICAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI

65.

DECORRENZA DEI TASSI DI INTERESSE

66.

MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI DI INTERESSE

SEZIONE 7: RIESAMI

67.

RIESAME PERIODICO DELL'ACCORDO

68.

RIESAME DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI

69.

RIESAME DEI TASSI DI PREMIO MINIMI E DEGLI ELEMENTI CONNESSI

ALLEGATO I: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER LE NAVI

ALLEGATO II: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER LE CENTRALI ELETTRICHE NUCLEARI

ALLEGATO III: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI AEROMOBILI CIVILI

ALLEGATO IV: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER ENERGIE RINNOVABILI, ATTENUAZIONE DEI MUTAMENTI CLIMATICI E ADATTAMENTO AD ESSI E OPERE IDRAULICHE

ALLEGATO V: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

ALLEGATO VI: INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI AI PROGETTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DAL CARBONE

ALLEGATO VII: CONDIZIONI E TERMINI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI

ALLEGATO VIII: INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE

ALLEGATO IX: CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

ALLEGATO X: BENCHMARK DI MERCATO PER LE OPERAZIONI NEI PAESI DI CATEGORIA ZERO

ALLEGATO XI: CRITERI E CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L'APPLICAZIONE DI GARANZIE DI TERZI PER IL RIMBORSO E LA CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI O REGIONALI

ALLEGATO XII: DESCRIZIONI QUALITATIVE DELLE CATEGORIE DI RISCHIO ACQUIRENTE

ALLEGATO XIII: CRITERI E CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L'APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE E DI MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE

ALLEGATO XIV: ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO

ALLEGATO XV: ELENCO DI DEFINIZIONI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   OBIETTIVO

a) 

L'obiettivo principale dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (qui di seguito l'accordo) è quello di fornire un quadro per un utilizzo disciplinato di tali crediti.

b) 

L'accordo mira a creare condizioni di parità per il sostegno pubblico, quale definito all'articolo 5, lettera a), al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché sulle condizioni e sui termini finanziari di sostegno pubblico più favorevoli.

2.   FORMA

L'accordo, elaborato nell'ambito dell'OCSE ed entrato in vigore nell'aprile 1978 con durata indeterminata, è un « gentlemen's agreement » tra i partecipanti. Non costituisce un atto dell'OCSE ( 1 ), anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell'Organizzazione (qui di seguito «il segretariato»).

3.   PARTECIPAZIONE

I partecipanti all'accordo sono attualmente: Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera e Unione europea. Gli attuali partecipanti possono invitare altri paesi, anche non membri dell'OCSE, a diventare partecipanti.

4.   INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI

a) 

I partecipanti si impegnano a condividere con i non partecipanti le informazioni relative alle notifiche riguardanti il sostegno pubblico, quale definito all'articolo 5, lettera a).

b) 

Su basi di reciprocità, in una situazione competitiva un partecipante risponde ad una richiesta sulle condizioni e sui termini finanziari offerti per il suo sostegno pubblico, proveniente da un non partecipante, come risponderebbe ad una richiesta proveniente da un partecipante.

5.   AMBITO DI APPLICAZIONE

L'accordo si applica a ogni forma di sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo per l'esportazione di beni e/o servizi, comprese le operazioni di leasing finanziario aventi un periodo di rimborso pari o superiore a due anni.

a) 

Può essere erogato sostegno pubblico nelle seguenti forme:

1) 

garanzia o assicurazione dei crediti all'esportazione (copertura pura);

2) 

sostegno finanziario pubblico:

— 
credito/finanziamento diretto e rifinanziamento, o
— 
intervento sul tasso di interesse;
3) 

qualunque combinazione delle forme di cui sopra.

b) 

L'accordo si applica agli aiuti legati; le procedure di cui al capitolo IV si applicano anche agli aiuti slegati collegati al commercio.

c) 

L'accordo non si applica alle esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli.

d) 

Non viene erogato sostegno pubblico qualora vi siano prove inconfutabili del fatto che il contratto è stato stipulato con un acquirente di un paese che non è quello di destinazione finale delle merci, principalmente al fine di ottenere periodi di rimborso più favorevoli.

6.   INTESE SETTORIALI

a) 

Le seguenti intese settoriali fanno parte dell'accordo:

— 
navi (allegato I),
— 
centrali elettriche nucleari (allegato II),
— 
aeromobili civili (allegato III),
— 
energie rinnovabili, attenuazione dei mutamenti climatici e adattamento ad essi e opere idrauliche (allegato IV),
— 
infrastrutture ferroviarie (allegato V),
— 
progetti di produzione di energia elettrica dal carbone (allegato VI).
b) 

Un partecipante a uno o più degli allegati I, II, IV o V può chiedere l'applicazione delle relative disposizioni ai fini del sostegno pubblico per l'esportazione dei beni e/o dei servizi della rispettiva intesa settoriale. Se un'intesa settoriale non include una disposizione corrispondente a quella dell'accordo, il partecipante all'intesa settoriale applica la disposizione dell'accordo.

c) 

Per l'esportazione dei beni e/o dei servizi di cui all'allegato III i partecipanti, che sono anche partecipanti a tale intesa settoriale, ne applicano le corrispondenti disposizioni.

d) 

Per l'esportazione dei beni e/o dei servizi di cui all'allegato VI, si applicano le corrispondenti disposizioni invece di quelle dell'accordo. Se l'allegato VI non include una disposizione corrispondente a quella dell'accordo, il partecipante all'intesa settoriale applica le disposizioni dell'accordo.

7.   FINANZIAMENTO DI PROGETTI

a) 

I partecipanti possono applicare le condizioni e i termini stabiliti nell'allegato VII all'esportazione di beni e/o servizi per le operazioni che soddisfano i criteri di cui all'appendice 1 dell'allegato VII.

b) 

La precedente lettera a) si applica all'esportazione dei beni e dei servizi di cui all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le centrali elettriche nucleari, all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le energie rinnovabili, per l'attenuazione dei mutamenti climatici e l'adattamento ad essi e per le opere idrauliche, all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le infrastrutture ferroviarie, nonché all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione relativi ai progetti di produzione di energia elettrica dal carbone.

c) 

La precedente lettera a) non si applica all'esportazione dei beni e dei servizi di cui all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per gli aeromobili civili o all'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le navi.

8.   RECESSO

Un partecipante può recedere dall'accordo previa notifica scritta al segretariato con comunicazione immediata, ad esempio mediante il sistema informativo online dell'OCSE (OLIS). Il recesso entra in vigore trascorsi 180 giorni di calendario dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.

9.   MONITORAGGIO

Il segretariato sorveglia l'attuazione dell'accordo.

CAPITOLO II

CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI PER I CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

Le condizioni e i termini finanziari per i crediti all'esportazione comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo, che vanno lette in relazione le une con le altre.

L'accordo stabilisce limiti alle condizioni e ai termini che possono beneficiare di sostegno pubblico. I partecipanti riconoscono che, tradizionalmente, ad alcuni settori commerciali o industriali si applicano condizioni e termini finanziari più restrittivi di quelli previsti dall'accordo. I partecipanti rispettano le condizioni e i termini finanziari in uso, in particolar modo il principio secondo cui il periodo di rimborso non può essere superiore alla vita utile del bene.

10.   PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO E SPESE LOCALI

a) 

I partecipanti chiedono agli acquirenti dei beni e dei servizi che beneficiano di sostegno pubblico di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 15 % del valore del contratto di esportazione entro il punto di partenza del credito, quale definito nell'allegato XV. Per quanto attiene alla valutazione dei pagamenti in acconto, se l'operazione comprende beni e servizi provenienti da un paese terzo che non beneficiano di sostegno pubblico il valore del contratto di esportazione può essere ridotto in proporzione. Il finanziamento/assicurazione del 100 % del premio è consentito. Il premio può essere incluso o escluso dal valore del contratto di esportazione. In questo contesto, le trattenute a garanzia effettuate dopo il punto di partenza del credito non sono considerate pagamenti in acconto.

b) 

Il sostegno pubblico per tali pagamenti in acconto può essere erogato unicamente sotto forma di assicurazione o garanzia contro i rischi usuali della fase che precede l'erogazione del credito.

c) 

Fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e d), i partecipanti non possono erogare un sostegno pubblico superiore all'85 % del valore del contratto di esportazione, comprese le forniture da paesi terzi, ma escluse le spese locali.

d) 

I partecipanti possono erogare sostegno pubblico per le spese locali a condizione che:

1) 

l'importo del sostegno pubblico erogato per le spese locali non superi il 30 % del valore del contratto di esportazione;

2) 

esso non sia erogato a condizioni più favorevoli/meno restrittive di quelle previste per le esportazioni cui tali spese sono connesse;

3) 

qualora superi il 15 % del valore del contratto di esportazione, il sostegno pubblico per le spese locali è soggetto a notifica preventiva, a norma dell'articolo 48; nella notifica preventiva va specificata la natura delle spese locali per cui si intende concedere il sostegno.

11.   CLASSIFICAZIONE DEI PAESI PER I PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI

a) 

La categoria I comprende i paesi OCSE ad alto reddito ( 2 ). Tutti gli altri paesi rientrano nella categoria II.

b) 

Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:

1) 

la classificazione ai fini dell'accordo è determinata dall'RNL pro capite calcolato dalla Banca mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari;

2) 

nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi all'RNL pro capite, la Banca mondiale è invitata a stimare se il paese in questione abbia un RNL pro capite superiore o inferiore alla soglia attuale. Il paese è classificato secondo tale stima, a meno che i partecipanti non decidano di procedere in altro modo;

3) 

la riclassificazione di un paese a norma dell'articolo 11, lettera a), prende effetto due settimane dopo la comunicazione a tutti i partecipanti, da parte del segretariato, delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca mondiale;

4) 

nei casi in cui la Banca mondiale rivede le cifre, ai fini dell'accordo non si tiene conto di tali revisioni. La classificazione di un paese può tuttavia essere modificata mediante una linea comune e i partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica resa necessaria in seguito ad errori e omissioni nelle cifre, constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal segretariato.

c) 

Un paese cambia categoria soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.

12.   PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI

Fatto salvo l'articolo 13, il periodo di rimborso massimo varia secondo la classificazione del paese destinatario, determinata in base ai criteri di cui all'articolo 11.

a) 

Per i paesi di categoria I il periodo di rimborso massimo è di cinque anni, con possibilità di convenire fino a otto anni e mezzo, seguendo la procedura di notifica preventiva di cui all'articolo 48.

b) 

Per i paesi della categoria II il periodo di rimborso massimo è di dieci anni.

c) 

Nel caso di un contratto che interessi più paesi di destinazione, i partecipanti devono cercare di stabilire una linea comune secondo le procedure di cui agli articoli da 58 a 63 al fine di raggiungere un accordo su condizioni appropriate.

13.   PERIODO DI RIMBORSO PER LE CENTRALI ELETTRICHE NON NUCLEARI

a) 

Per le centrali elettriche non nucleari non incluse nell'allegato VI il periodo di rimborso massimo è di 12 anni. Il partecipante che intenda sostenere un periodo di rimborso superiore a quello previsto all'articolo 12 deve procedere ad una notifica preventiva secondo la procedura di cui all'articolo 48.

b) 

Le centrali elettriche non nucleari sono impianti completi o parti di impianti per la generazione di energia elettrica non alimentati da energia nucleare; comprendono tutti i componenti, le attrezzature, i materiali nonché i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la loro costruzione e messa in esercizio. Non sono inclusi gli elementi di cui è di norma responsabile l'acquirente, in particolare i costi relativi alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche nonché ai centri di commutazione e all'approvvigionamento idrico, situati al di fuori del sito della centrale elettrica, né i costi derivanti dalle procedure ufficiali di autorizzazione (ad esempio permessi di insediamento, permessi di costruzione o autorizzazioni per il caricamento del combustibile) vigenti nel paese dell'acquirente, salvo:

1) 

nei casi in cui l'acquirente del centro di commutazione sia il medesimo della centrale elettrica, il periodo di rimborso massimo per il centro di commutazione originario abbia la stessa durata di quello fissato per la centrale elettrica non nucleare (12 anni) e

2) 

il periodo di rimborso massimo per le sottostazioni, i trasformatori e le linee di trasmissione con un voltaggio minimo di 100 kV abbia la stessa durata di quello fissato per la centrale elettrica non nucleare.

14.   RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

a) 

Il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali.

b) 

Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori a sei mesi; la prima rata va pagata entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c) 

Per i crediti all'esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo anziché il rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a).

d) 

Per motivi eccezionali e debitamente giustificati i crediti all'esportazione possono essere erogati a condizioni diverse da quelle stabilite alle lettere dalla a) alla c) di cui sopra. Tale sostegno va motivato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito disponibile nel quadro del piano di rimborso semestrale in rate uguali e deve rispettare i criteri seguenti:

1) 

nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso del capitale versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 % dell'importo del capitale del credito;

2) 

il rimborso del capitale va effettuato a scadenze non superiori a 12 mesi. La prima rata di rimborso del capitale deve essere versata entro 12 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2 % del capitale del credito va rimborsato entro 12 mesi dal punto di partenza del credito;

3) 

gli interessi sono pagabili a scadenze rateali non superiori a 12 mesi; il primo pagamento degli interessi va effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito;

4) 

la vita media ponderata massima del periodo di rimborso non deve essere superiore:

— 
a quattro anni e mezzo per le operazioni nei paesi della categoria I e a cinque anni e tre mesi per i paesi della categoria II, per le operazioni con acquirenti sovrani (o con una garanzia sovrana di rimborso),
— 
a cinque anni per i paesi di categoria I e a sei anni per i paesi di categoria II, per le operazioni con acquirenti non sovrani (e senza garanzia sovrana di rimborso),
— 
in deroga alle disposizioni di cui ai due trattini precedenti, per le operazioni riguardanti il sostegno per le centrali elettriche non nucleari a norma dell'articolo 13: a sei anni e tre mesi;
5) 

il partecipante deve procedere a una notifica preventiva conformemente all'articolo 48, spiegando i motivi per cui il sostegno non viene erogato a norma delle lettere dalla a) alla c) di cui sopra.

e) 

Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

15.   TASSI DI INTERESSE, TASSI DI PREMIO E ALTRE COMMISSIONI

a) 

Dagli interessi sono esclusi:

1) 

qualsiasi pagamento a titolo di premio o altra spesa legata all'assicurazione o alla garanzia dei crediti fornitore o dei crediti finanziari;

2) 

qualsiasi altro pagamento a titolo di spese o commissioni bancarie relative al credito all'esportazione diverso dalle spese bancarie annuali o semestrali pagabili per tutto il periodo di rimborso; e

3) 

le ritenute fiscali imposte dal paese importatore.

b) 

Quando il sostegno pubblico viene erogato mediante crediti/finanziamenti diretti o rifinanziamenti, il premio può essere aggiunto al valore nominale del tasso d'interesse o costituire una spesa separata; entrambe le componenti devono essere specificate separatamente ai partecipanti.

16.   PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

Le condizioni e i termini finanziari relativi ad un singolo credito all'esportazione o ad una singola linea di credito, diversi dal periodo di validità dei tassi di interesse commerciale di riferimento (Commercial Interest Reference Rates = CIRR) di cui all'articolo 21, non vengono fissati per un periodo superiore a sei mesi prima dell'impegno definitivo.

17.   PROVVEDIMENTI INTESI AD EVITARE O MINIMIZZARE PERDITE

Le disposizioni dell'accordo non ostano a che gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione o le istituzioni di finanziamento dei crediti all'esportazione concordino condizioni e termini finanziari meno restrittivi di quelli previsti dall'accordo, se tali provvedimenti sono adottati in seguito all'assegnazione del contratto (quando l'accordo sul credito all'esportazione e i documenti accessori sono già entrati in vigore) e sono intesi esclusivamente ad evitare o minimizzare perdite conseguenti a circostanze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento o a richieste di indennizzo.

18.   ALLINEAMENTO

Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell'accordo, un partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all'articolo 45, alle condizioni e ai termini finanziari offerti da un partecipante o da un non partecipante. Le condizioni e i termini finanziari previsti a norma del presente articolo sono ritenuti conformi alle disposizioni dei capitoli I e II e, ove applicabili, degli allegati I, II, III, IV, V e VI.

19.   TASSI DI INTERESSE MINIMI FISSI NELL'AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO

a) 

I partecipanti che erogano sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso applicano i pertinenti tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) quali tassi di interesse minimi. I CIRR sono tassi di interesse stabiliti secondo i criteri seguenti:

1) 

i CIRR dovrebbero essere rappresentativi dei tassi di interesse finali applicabili ai prestiti commerciali sul mercato interno della valuta in questione;

2) 

i CIRR dovrebbero corrispondere fedelmente al tasso applicabile ai mutuatari nazionali di primaria importanza;

3) 

i CIRR dovrebbero basarsi sui costi di finanziamento dei prestiti a tasso fisso;

4) 

i CIRR non dovrebbero provocare distorsioni delle condizioni concorrenziali interne e

5) 

i CIRR dovrebbero corrispondere fedelmente al tasso applicabile a mutuatari esteri di primaria importanza.

b) 

Il sostegno finanziario pubblico non deve servire a controbilanciare o a compensare, in parte o per intero, il corrispondente premio per il rischio di credito che, a norma dell'articolo 23, è addebitato per il rischio del mancato rimborso.

20.   COSTRUZIONE DEI CIRR

a) 

Ciascun partecipante che intenda stabilire un CIRR deve in primo luogo scegliere uno dei due metodi sotto indicati per determinare il tasso base per la propria valuta nazionale:

1) 

rendimento dei titoli di Stato a tre anni per periodi di rimborso fino a cinque anni; rendimento dei titoli di Stato a cinque anni per periodi superiori a cinque anni e fino a otto anni e mezzo e rendimento dei titoli di Stato a sette anni per periodi superiori a otto anni e mezzo; oppure

2) 

rendimento dei titoli di Stato a cinque anni per tutte le scadenze.

Eccezioni al metodo di determinazione del tasso base sono concordate dai partecipanti.

b) 

I CIRR sono fissati nei termini di un margine fisso di 100 punti base da aggiungere al tasso base di ciascun partecipante, salvo accordi diversi tra i partecipanti.

c) 

Il CIRR fissato per una determinata valuta è applicato dagli altri partecipanti qualora decidano di effettuare finanziamenti in tale valuta.

d) 

Un partecipante può, con un preavviso di sei mesi e con il concorso degli altri partecipanti, cambiare il metodo di determinazione del tasso base.

e) 

Un partecipante, o un non partecipante, può chiedere che venga fissato un CIRR per la valuta di un non partecipante. Previa consultazione del non partecipante interessato, un partecipante, o il segretariato per conto del non partecipante in questione, può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta applicando le procedure relative alla linea comune di cui agli articoli da 58 a 63.

21.   VALIDITÀ DEI CIRR

Il tasso di interesse applicabile ad un'operazione non può essere fissato per un periodo superiore a 120 giorni. Se le condizioni e i termini del sostegno finanziario pubblico sono fissati prima della data del contratto, al CIRR pertinente è aggiunto un margine di 20 punti base.

22.   APPLICAZIONE DEI CIRR

a) 

Quando il sostegno finanziario pubblico viene erogato per finanziamenti a tasso di interesse variabile, non è consentito alle banche e alle altre istituzioni finanziarie offrire la possibilità di optare per il tasso più basso tra il CIRR (in vigore alla data del contratto originario) e il tasso di interesse di mercato a breve termine per tutta la durata del finanziamento.

b) 

Nel caso di rimborso volontario anticipato di un prestito o di una parte di esso, il mutuatario è tenuto a compensare l'ente che ha erogato il finanziamento pubblico per tutti i costi e le perdite determinati dal rimborso anticipato, compreso il costo per l'ente pubblico della sostituzione della parte di entrate di cassa a tasso fisso interrotta dal rimborso anticipato.

23.   PREMIO PER IL RISCHIO DI CREDITO

I partecipanti addebitano, in aggiunta agli interessi, un premio destinato a coprire il rischio del mancato rimborso dei crediti all'esportazione. I tassi dei premi addebitati dai partecipanti devono essere basati sul rischio, convergere ed essere sufficienti a coprire costi e perdite di esercizio a lungo termine.

24.   TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO

I partecipanti addebitano un importo non inferiore al tasso di premio minimo (Minimum Premium Rate = MPR) applicabile per il rischio di credito.

a) 

L'MPR applicabile viene determinato in base ai seguenti fattori:

— 
la classificazione del rischio paese applicabile,
— 
il periodo di rischio (Horizon of Risk = HOR),
— 
la categoria selezionata del rischio acquirente del debitore,
— 
la percentuale di copertura del rischio politico e commerciale e la qualità del prodotto fornito per la copertura pubblica del credito all'esportazione,
— 
le tecniche di mitigazione del rischio paese eventualmente applicate, e
— 
i miglioramenti del credito per il rischio acquirente eventualmente applicati.
b) 

Gli MPR sono espressi in percentuale della quota capitale del credito come se il premio fosse interamente riscosso al primo prelievo del credito. Una spiegazione sul metodo di calcolo degli MPR, comprendente la formula matematica adottata, è riportata nell'allegato IX.

c) 

A prescindere dal paese di destinazione, i tassi di premio addebitati dai partecipanti per le operazioni cui si applicano i benchmark (parametri di riferimento) di mercato, ossia in cui intervengono debitori/garanti (soggetti del rischio di credito) di paesi della categoria 0 e di paesi ad alto reddito dell'OCSE e della zona euro ( 3 ), sono stabiliti caso per caso. Al fine di garantire che i tassi di premio addebitati per le operazioni che coinvolgono debitori, e se del caso garanti, di tali paesi non siano inferiori alle tariffe vigenti sul mercato privato, i partecipanti rispettano le procedure di seguito esposte, impiegando le convenzioni riconosciute per tradurre il pertinente prezzo di riferimento in premio.

1. 

Qualora un partecipante fornisca sostegno pubblico nell'ambito di un pacchetto di prestiti sindacati strutturato come operazione garantita da attività ( 4 ) o come operazione di finanziamento di progetti ( 5 ):

— 
il costo onnicomprensivo della quota del prestito diretto non è inferiore al costo onnicomprensivo addebitato dal partecipante o dai partecipanti al sindacato del mercato commerciale,
— 
il premio addebitato per la copertura pura non è inferiore all'equivalente tradotto di quello applicato dal partecipante o dai partecipanti del mercato commerciale.

Un pacchetto di prestiti sindacati, per configurarsi come tale, deve rispettare tutte le seguenti condizioni:

— 
almeno il 25 % ( 6 ) del prestito sindacato è costituito da prestiti/garanzie del mercato commerciale, senza alcun sostegno bilaterale o multilaterale (ad esempio di ECA, DFI, IFI o MDB) ( 7 ), e tutte le parti del finanziamento beneficiano di pari condizioni e termini finanziari, compreso il pacchetto di garanzia, e
— 
le condizioni e i termini finanziari dell'operazione sono pienamente conformi all'accordo, quale modificato dalle presenti disposizioni relative alla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato nelle operazioni inerenti a prestiti/garanzie sindacati.
2. 

Per tutte le altre operazioni cui si applicano i benchmark di mercato, si applicano le seguenti procedure:

— 
tenendo conto delle informazioni di mercato disponibili e delle caratteristiche dell'operazione in oggetto, i partecipanti determinano il tasso di premio da applicare effettuando un confronto con uno o più parametri di riferimento del mercato (benchmark) come da allegato X, scegliendo il parametro o i parametri ritenuti più adeguati per la specifica operazione,
— 
fatta salva la disposizione precedente, i partecipanti non possono applicare un tasso di premio inferiore al premio corrispondente determinato dal modello Through the Cycle Market Benchmark (TCMB), sulla base della classificazione del rischio e della durata dell'operazione (WAL dell'intera operazione), a meno che il benchmark di mercato sia derivato da i) un'obbligazione sul mercato secondario o da ii) un credit default swap (CDS) a denominazione specifica o di un ente collegato. Un partecipante che applichi un tasso di premio inferiore al premio corrispondente determinato dal modello TCMB, sulla base di un rating assegnato da un'agenzia di rating del credito (CRA) ( 8 ) accreditata al benchmark di mercato a denominazione specifica ( 9 ), procede a una notifica preventiva in conformità dell'articolo 48. Ciononostante, il premio applicato non può essere inferiore al premio attuariale minimo corrispondente,
— 
nel determinare il tasso di premio, un partecipante determina il rating del rischio per il debitore/garante finale, compresa l'eventuale assegnazione di un rating da parte di una CRA accreditata. Un partecipante può stabilire un rating a un gradino superiore (nella scala della CRA accreditata) rispetto a quello assegnato dalla CRA accreditata. Se non è stato assegnato un rating da una CRA accreditata, la classificazione del rischio non può superare di oltre due gradini il rating assegnato dalla CRA (ossia essere più favorevole rispetto ad esso) al soggetto sovrano nel domicilio del debitore/garante.. I partecipanti devono procedere a una notifica preventiva in conformità dell'articolo 48 nei seguenti scenari:
— 
qualora un partecipante assegni al debitore/garante un rating migliore rispetto al rating più alto assegnato da una CRA accreditata, o
— 
se non è stato assegnato un rating da una CRA accreditata, qualora un partecipante assegni a un'operazione un rating pari a CC2 o superiore, o una lettera di rating del credito equivalente ad AAA fino ad A-, o pari o più favorevole rispetto al rating più alto assegnato da una CRA accreditata al soggetto sovrano nel domicilio del debitore/garante.
d) 

I paesi a «rischio più elevato» della categoria 7 sono, in linea di principio, soggetti a supplementi di premio sugli MPR stabiliti per tale categoria; tali tassi di premio sono fissati dal partecipante che eroga il sostegno pubblico.

e) 

Per calcolare l'MPR relativo ad un'operazione la classificazione del rischio paese applicabile è quella del paese del debitore e la classificazione del rischio acquirente applicabile è quella del debitore ( 10 ), a meno che:

— 
un soggetto terzo, meritevole di credito rispetto all'entità del debito garantito, fornisca una garanzia irrevocabile, incondizionata, escutibile a richiesta, giuridicamente valida ed escutibile sull'intero obbligo di rimborso del debito e per l'intera durata del credito. Nel caso di una garanzia di terzi, un partecipante può scegliere di applicare la classificazione del rischio paese del paese in cui è situato il garante e la categoria di rischio acquirente del garante ( 11 ), oppure
— 
un'istituzione multilaterale o regionale, quale definita all'articolo 28, svolga il ruolo di mutuatario o di garante dell'operazione, nel qual caso la classificazione del rischio paese e la categoria di rischio acquirente applicabili possono essere quelle della specifica istituzione multilaterale o regionale interessata.
f) 

I criteri e le condizioni relative all'applicazione di una garanzia di terzi nei casi descritti alla lettera e), primo e secondo trattino, di cui sopra sono riportati nell'allegato XI.

g) 

Il dato relativo al periodo di rischio (HOR) utilizzato nel calcolo di un MPR equivale alla metà del periodo di esborso più l'intero periodo di rimborso e presuppone un piano regolare di rimborso del credito, vale a dire un rimborso effettuato in rate semestrali di eguale importo di capitale, maggiorate degli interessi maturati, con inizio sei mesi dopo il punto di partenza del credito. Nel caso di crediti all'esportazione con piani di rimborso non standard, il periodo di rimborso equivalente (espresso in rate semestrali di pari importo) è calcolato mediante la seguente formula: periodo di rimborso equivalente = (vita media ponderata del periodo di rimborso – 0,25)/0,5.

h) 

Il partecipante che decide di applicare un MPR associato ad un garante terzo situato in un paese diverso da quello del debitore deve procedere ad una notifica preventiva conformemente all'articolo 47. Il partecipante che decide di applicare un MPR associato a un'istituzione multilaterale o regionale che agisce come garante deve procedere ad una notifica preventiva conformemente all'articolo 48.

25.   CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE

Ad eccezione dei paesi ad alto reddito dell'OCSE e della zona euro, i paesi sono classificati in base al livello di probabilità che un paese assolva il servizio dei suoi debiti esteri (rischio paese).

a) 

Il rischio paese comprende cinque elementi:

— 
moratoria generale dei pagamenti disposta dal governo del debitore/garante o dall'organismo di un paese per il cui tramite è effettuato il rimborso,
— 
eventi politici e/o difficoltà economiche che si verifichino al di fuori del paese del partecipante autore della notifica o provvedimenti legislativi/amministrativi adottati al di fuori del paese del partecipante autore della notifica, che impediscano o ritardino il trasferimento dei fondi versati in ordine al credito,
— 
disposizioni legali adottate nel paese del debitore/garante, che conferiscono efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati in valuta locale sebbene, in seguito alle fluttuazioni dei tassi di cambio, tali pagamenti, una volta convertiti nella valuta in cui è espresso il credito, non coprano più l'importo del debito alla data del trasferimento dei fondi,
— 
ogni altra misura o decisione del governo di un paese estero che impedisca il rimborso di un credito, e
— 
casi di forza maggiore che si verifichino al di fuori del paese del partecipante autore della notifica, ossia guerre (comprese le guerre civili), espropriazioni, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti e incidenti nucleari.
b) 

Ciascun paese è classificato in una delle otto categorie di rischio (da 0 a 7). Sono stati stabiliti MPR per le categorie da 1 a 7 ma non per la categoria 0, poiché per i paesi appartenenti a questa categoria il livello del rischio paese è giudicato trascurabile. Il rischio di credito associato alle operazioni nei paesi della categoria 0 è prevalentemente connesso al rischio del debitore/garante.

c) 

La classificazione dei paesi ( 12 ) è realizzata mediante il metodo di classificazione del rischio paese, composto dai seguenti elementi:

— 
il modello di valutazione del rischio paese (il modello), da cui si ottiene una valutazione quantitativa del rischio paese basata, per ciascun paese, su tre gruppi di indicatori di rischio: esperienza di pagamento dei partecipanti, situazione finanziaria e situazione economica. Il metodo del modello comporta diverse operazioni, in particolare la valutazione dei tre gruppi di indicatori di rischio nonché la combinazione e la ponderazione flessibile dei gruppi di indicatori di rischio,
— 
la valutazione qualitativa dei risultati del modello, effettuata individualmente per ciascun paese al fine di integrare il rischio politico e/o altri fattori di rischio non presi in considerazione, o considerati solo in parte, dal modello. Ove opportuno, questo esame può dar luogo ad un adeguamento della classificazione quantitativa del modello per giungere alla valutazione finale del rischio paese.
d) 

Le classificazioni del rischio paese sono monitorate su base continuativa e riesaminate almeno una volta all'anno. Il segretariato è tenuto a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevati mediante il metodo di classificazione del rischio paese. Quando un paese è riclassificato in una categoria di rischio paese inferiore o superiore, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuta riclassificazione da parte del segretariato i partecipanti devono cambiare i tassi di premio portandoli ad un livello pari o superiore all'MPR relativo alla nuova categoria di rischio paese.

e) 

Le classificazioni del rischio paese vengono rese pubbliche dal segretariato.

26.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOVRANO

a) 

Per tutti i paesi classificati mediante il metodo di classificazione del rischio paese di cui all'articolo 25, lettera d), il rischio sovrano viene valutato allo scopo di individuare, in via eccezionale, i soggetti sovrani:

— 
che non corrispondono al debitore a più basso rischio nel paese, e
— 
il cui rischio di credito è notevolmente più elevato del rischio paese.
b) 

Per l'individuazione dei soggetti sovrani che soddisfano i criteri di cui alla lettera a) si applica il metodo di valutazione del rischio sovrano elaborato e concordato dai partecipanti.

c) 

L'elenco dei soggetti sovrani che risultano soddisfare i criteri di cui alla lettera a) è monitorato su base continuativa e riesaminato almeno una volta all'anno. Il segretariato è tenuto a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevati mediante il metodo di valutazione del rischio sovrano.

d) 

L'elenco dei soggetti sovrani individuati conformemente alla lettera b) viene reso pubblico dal segretariato.

27.   CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ACQUIRENTE

I debitori e, se del caso, i garanti situati nei paesi classificati in una categoria di rischio paese da 1 a 7 sono classificati in una delle categorie di rischio acquirente stabilite per il paese del debitore/garante ( 13 ). La matrice delle categorie di rischio acquirente in cui si classificano i debitori e i garanti è riportata nell'allegato IX. Le descrizioni qualitative delle categorie di rischio acquirente sono riportate nell'allegato XII.

a) 

La classificazione del rischio acquirente si basa sul rating del debito di primo rango non garantito del debitore/garante come determinato dal partecipante.

b) 

In deroga alla lettera a) di cui sopra, le operazioni che beneficiano di un sostegno secondo le condizioni e i termini dell'allegato VII e le operazioni il cui valore creditizio non supera i 5 milioni di DSP possono essere classificate in base all'operazione, vale a dire dopo l'eventuale applicazione di miglioramenti del credito per il rischio acquirente; tali operazioni, indipendentemente dalla loro classificazione, non possono tuttavia beneficiare di sconti per l'applicazione di miglioramenti del credito per il rischio acquirente.

c) 

I debitori e i garanti sovrani sono classificati nella categoria di rischio acquirente SOV/CC0.

d) 

In via eccezionale, i debitori e i garanti non sovrani possono essere classificati nella categoria di rischio acquirente corrispondente a «migliore del rischio sovrano» («better than sovereign» – SOV+) ( 14 ) se:

— 
il debitore/garante dispone di un rating del debito in valuta estera assegnatogli da una CRA accreditata migliore del rating della valuta estera (assegnato dalla stessa agenzia) dei rispettivi soggetti sovrani, oppure
— 
il debitore/garante si trova in un paese in cui il rischio sovrano risulta molto più elevato del rischio paese.
e) 

I partecipanti sono tenuti a notificare in via preventiva, conformemente all'articolo 48, le operazioni:

— 
con un debitore/garante non sovrano per il quale il premio addebitato è inferiore a quello stabilito dalla categoria di rischio acquirente CC1, vale a dire CC0 o SOV+,
— 
con un debitore/garante non sovrano avente valore creditizio superiore a 5 milioni di DSP quando un partecipante fornisce un rating del rischio acquirente per un debitore/garante non sovrano che ha ricevuto un rating da una CRA accreditata e il rating del rischio acquirente risulta migliore di quello assegnato dall'agenzia accreditata ( 15 ).
f) 

In caso di concorrenza per un'operazione specifica, in occasione della quale il debitore/garante sia stato classificato da altri partecipanti suoi concorrenti in differenti categorie di rischio acquirente, i partecipanti suoi concorrenti cercano di giungere ad una classificazione comune. Se non viene raggiunto un accordo su una classificazione comune, ai partecipanti che hanno classificato il debitore/garante in una categoria di rischio più alta non è fatto divieto di applicare la classificazione del rischio più bassa.

28.   CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI E REGIONALI

Le istituzioni multilaterali e regionali sono classificate in una delle otto categorie di rischio paese (da 0 a 7) ( 16 ) e, ove opportuno, sottoposte a riesame; le relative classificazioni applicabili vengono rese pubbliche dal segretariato.

29.   PERCENTUALE E QUALITÀ DELLA COPERTURA DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE MEDIANTE SOSTEGNO PUBBLICO

Gli MPR sono differenziati in funzione della diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all'esportazione e della percentuale di copertura offerta dai partecipanti, come risulta nell'allegato IX. La differenziazione si basa sulla prospettiva dell'esportatore (ossia neutralizzare l'effetto concorrenziale derivante dalle diverse qualità di prodotto fornite all'esportatore/istituto finanziario).

a) 

La qualità di un prodotto previsto per i crediti all'esportazione dipende dalla natura del prodotto stesso (assicurazione, garanzia o credito/finanziamento diretto) e, per i prodotti assicurativi, dalla presenza o meno dell'offerta di copertura degli interessi durante il periodo costitutivo di sinistro (ossia il periodo tra la data di scadenza del pagamento da parte del debitore e la data alla quale l'assicuratore è tenuto a rimborsare l'esportatore/istituto finanziario) senza maggiorazione.

b) 

Tutti gli esistenti prodotti per i crediti all'esportazione offerti dai partecipanti sono classificati in una delle tre categorie di prodotti sotto indicate:

— 
prodotto inferiore, ossia assicurazione senza copertura degli interessi durante il periodo costitutivo di sinistro e assicurazione con copertura degli interessi durante il termine costitutivo di sinistro con un corrispondente supplemento di premio,
— 
prodotto standard, ossia assicurazione con copertura degli interessi durante il periodo costitutivo di sinistro senza un corrispondente supplemento di premio e crediti/finanziamenti diretti, e
— 
prodotto superiore, ossia garanzie.

30.   TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE

a) 

I partecipanti possono applicare le seguenti tecniche di mitigazione del rischio paese, la cui applicazione specifica è stabilita nell'allegato XIII:

— 
struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto di garanzia in un paese terzo (offshore escrow account),
— 
finanziamento in valuta locale.
b) 

Il partecipante che applichi un MPR riflettente l'impiego di tecniche di mitigazione del rischio paese è tenuto a darne notifica preventiva a norma dell'articolo 47.

c) 

Nel caso di operazioni cui si applicano i benchmark di mercato non si utilizzano tecniche di mitigazione del rischio paese.

31.   MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE

a) 

I partecipanti possono applicare i seguenti miglioramenti del credito per il rischio acquirente, che permettono l'applicazione di un fattore di miglioramento del credito maggiore di 0:

— 
cessione di proventi o crediti esigibili del contratto,
— 
obbligazione garantita da attività (asset based security),
— 
titoli di proprietà immobilizzati (fixed asset security),
— 
conto di garanzia (escrow account).
b) 

Le definizioni dei miglioramenti del credito per il rischio acquirente e i fattori massimi di miglioramento del credito, per i debitori delle categorie da 1 a 7 e per i debitori cui si applicano i benchmark di mercato, sono stabiliti nell'allegato XIII.

c) 

I miglioramenti del credito per il rischio acquirente possono essere utilizzati da soli o in combinazione con le seguenti limitazioni:

— 
il fattore massimo di miglioramento del credito ottenibile mediante miglioramenti del credito per il rischio acquirente è 0,35 per le operazioni delle categorie da 1 a 7 e 0,25 per le operazioni cui si applicano i benchmark di mercato,
— 
le obbligazioni garantite da attività (asset based security) e i titoli di proprietà immobilizzati (fixed asset security) non possono essere utilizzati insieme per la stessa operazione,
— 
in un'operazione delle categorie da 1 a 7 in cui la classificazione del rischio paese applicabile sia stata migliorata mediante il ricorso ad una «struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto di garanzia in un paese terzo (offshore escrow account)», non possono essere applicati miglioramenti del credito per il rischio acquirente.
d) 

I partecipanti sono tenuti a notificare in via preventiva, conformemente all'articolo 48, le operazioni con un debitore/garante non sovrano avente valore creditizio superiore a cinque milioni di DSP, i cui miglioramenti del credito per il rischio acquirente siano derivati dall'applicazione di un fattore di miglioramento del credito superiore a 0, o qualora in un'operazione cui si applicano i benchmark di mercato siano utilizzati miglioramenti del credito per il rischio acquirente che comportino la determinazione di prezzi al di sotto dell'MPR corrispondente basato sul TCMB.

32.   RIESAME DELLA VALIDITÀ DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO

a) 

Per valutare la congruità degli MPR e, ove necessario, per consentirne l'adeguamento in aumento o in diminuzione, vengono usati degli strumenti di verifica del premio (premium feedback tools = PFT), destinati a controllare e ad adeguare periodicamente gli MPR.

b) 

Con gli strumenti di verifica del premio si valuta la congruità degli MPR, sia in termini di esperienza effettiva delle istituzioni che erogano crediti ufficiali all'esportazione sia di informazioni del mercato privato sulla valutazione del rischio di credito.

c) 

Entro il 31 dicembre 2018 deve essere effettuato un riesame generale di tutti gli aspetti delle norme dell'accordo relative ai premi, con particolare attenzione alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI LEGATI

33.   PRINCIPI GENERALI

a) 

I partecipanti hanno accettato di avere politiche complementari in materia di crediti all'esportazione e di aiuti legati. Le politiche di credito all'esportazione dovrebbero basarsi sulla concorrenza aperta e sul libero gioco delle forze di mercato, mentre le politiche di aiuto legato dovrebbero fornire le risorse esterne necessarie a paesi, settori o progetti che non hanno accesso, o hanno un accesso alquanto limitato, al finanziamento a condizioni di mercato. Le politiche di aiuto legato dovrebbero garantire il massimo rendimento delle risorse utilizzate, ridurre al minimo le distorsioni commerciali e contribuire all'impiego efficace di tali risorse ai fini dello sviluppo.

b) 

Le disposizioni dell'accordo in materia di aiuti legati non si applicano ai programmi di aiuto di istituzioni multilaterali o regionali.

c) 

Questi principi non pregiudicano le considerazioni del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) circa la qualità degli aiuti legati e slegati.

d) 

Un partecipante può chiedere informazioni supplementari in merito al carattere legato di qualsiasi forma di aiuto. Qualora sia in dubbio se una determinata prassi di finanziamento ricada o meno nell'ambito della definizione degli aiuti legati di cui all'allegato XV, il paese donatore fornisce prove a sostegno di un'eventuale asserzione secondo cui gli aiuti sono di fatto «slegati», conformemente alla definizione di cui all'allegato XV.

34.   FORME DEGLI AIUTI LEGATI

Gli aiuti legati possono assumere le forme seguenti:

a) 

prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), quali definiti negli «Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)»;

b) 

sovvenzioni APS (aiuti pubblici allo sviluppo), quali definite negli «Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)»; e

c) 

altre forme di finanziamento pubblico, comprendenti sovvenzioni e prestiti, ad esclusione tuttavia dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico erogati a norma dell'accordo; oppure

d) 

qualsiasi associazione, di diritto o di fatto, nelle mani del donatore, del finanziatore o del mutuatario, tra due o più delle componenti finanziarie sopra indicate e/o seguenti:

1) 

un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico sotto forma di credito/finanziamento diretto, rifinanziamento, intervento sui tassi di interesse, garanzia o assicurazione oggetto dell'accordo; e

2) 

altri fondi alle condizioni di mercato o a condizioni vicine a quelle di mercato, o pagamenti in acconto dall'acquirente.

35.   FINANZIAMENTI ASSOCIATI

a) 

I finanziamenti associati possono assumere varie forme, in particolare crediti misti, finanziamenti misti, finanziamenti congiunti, finanziamenti paralleli o singole operazioni integrate. La loro caratteristica principale è che tutti presentano:

— 
una componente concessionale collegata, di diritto o di fatto, alla componente non concessionale,
— 
una singola parte o la totalità del pacchetto di finanziamento che corrisponde, in effetti, ad aiuti legati, e
— 
fondi di aiuto disponibili soltanto se la componente non concessionale ad essi collegata è accettata dal beneficiario.
b) 

L'associazione o il collegamento di fatto sono determinati da fattori quali:

— 
l'esistenza di intese informali tra il beneficiario e l'organismo donatore,
— 
l'intenzione del donatore di rendere più accettabile tramite gli APS un pacchetto di finanziamenti,
— 
l'effettivo vincolo dell'intero pacchetto di finanziamenti ad acquisti nel paese donatore,
— 
il carattere vincolante degli APS e le modalità dell'appalto e/o del contratto di ciascuna operazione di finanziamento, oppure
— 
qualsiasi altra pratica individuata dal DAC o dai partecipanti in cui esista un collegamento di fatto tra due o più componenti di finanziamento.
c) 

Nessuna delle pratiche sotto elencate osta alla determinazione di un'associazione o di un collegamento di fatto:

— 
frazionamento di un contratto attraverso notifica separata delle componenti di un contratto,
— 
frazionamento di contratti finanziati in varie fasi,
— 
mancata notifica di parti interdipendenti di un contratto, e/o
— 
mancata notifica derivante dal fatto che il pacchetto di finanziamento è in parte slegato.

36.   PAESI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI

a) 

Gli aiuti legati non possono essere accordati a paesi il cui RNL pro capite, in base ai dati della Banca mondiale, oltrepassi il limite superiore dei paesi a reddito medio-basso. La Banca mondiale ricalcola tale soglia ogni anno ( 17 ). Un paese può essere riclassificato soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.

b) 

Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:

1) 

la classificazione ai fini dell'accordo è determinata dall'RNL pro capite calcolato dalla Banca mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari. Tale classificazione viene resa pubblica dal segretariato;

2) 

nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi all'RNL pro capite, la Banca mondiale è invitata a stimare se il paese in questione abbia un RNL pro capite superiore o inferiore alla soglia attuale. Il paese è classificato secondo tale stima, a meno che i partecipanti non decidano di procedere in altro modo;

3) 

qualora l'ammissibilità di un paese agli aiuti legati cambi in base alla lettera a) di cui sopra, la riclassificazione entra in vigore due settimane dopo la comunicazione a tutti i partecipanti, da parte del segretariato, delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca mondiale. Prima della data di entrata in vigore della riclassificazione non possono essere notificati crediti di aiuti legati a favore di un nuovo paese ammissibile; dopo tale data non possono essere notificati crediti di aiuti legati a favore di un paese recentemente promosso, fatta eccezione per le singole operazioni oggetto di una precedente linea di credito che possono essere notificate fino alla scadenza di quest'ultima (scadenza che non può eccedere un anno dalla suddetta data di entrata in vigore);

4) 

nei casi in cui la Banca mondiale rivede le cifre, ai fini dell'accordo non si tiene conto di tali revisioni. La classificazione di un paese può tuttavia essere modificata mediante una linea comune secondo la procedura di volta in volta appropriata tra quelle di cui agli articoli da 58 a 63 e i partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica resa necessaria in seguito ad errori e omissioni nelle cifre, constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal segretariato.

37.   AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

a) 

Gli aiuti legati non possono essere concessi a progetti pubblici o privati che normalmente sarebbero realizzabili a condizioni commerciali se fossero finanziati ai tassi di mercato o secondo le disposizioni dell'accordo.

b) 

I criteri fondamentali da applicare per determinare l'ammissibilità a questo tipo di aiuti sono i seguenti:

— 
la non fattibilità finanziaria del progetto, vale a dire che il progetto non è in grado, in base ad un'appropriata determinazione dei prezzi secondo i principi di mercato, di produrre un flusso di cassa sufficiente a coprire le spese di gestione e a pagare gli interessi sul capitale impiegato (primo criterio fondamentale), oppure
— 
se sia ragionevole concludere, in base alle consultazioni con gli altri partecipanti, che il progetto non potrebbe essere finanziato alle condizioni di mercato oppure secondo le disposizioni dell'accordo (secondo criterio fondamentale). Per quanto riguarda i progetti di entità superiore a 50 milioni di DSP, nell'esaminare l'opportunità degli aiuti in questione occorre considerare con particolare attenzione se siano disponibili finanziamenti alle condizioni di mercato o alle condizioni dell'accordo.
c) 

I criteri fondamentali di cui alla precedente lettera b) indicano su quali basi si dovrebbe valutare un progetto per verificare se esso debba essere finanziato con questo tipo di aiuti oppure con crediti all'esportazione alle condizioni di mercato o secondo le disposizioni dell'accordo. Grazie al processo di consultazione descritto agli articoli da 51 a 53 dovrebbe col tempo essere acquisita un'esperienza sufficiente per determinare con maggiore precisione gli orientamenti preliminari che gli organismi responsabili dei crediti all'esportazione e degli aiuti dovrebbero seguire per distinguere tra le due categorie di progetti.

38.   LIVELLO MINIMO DI AGEVOLAZIONE

I partecipanti non forniscono aiuti legati aventi un livello di agevolazione inferiore al 35 %, oppure al 50 %, se il paese beneficiario figura tra i paesi meno avanzati (PMA), ad eccezione dei seguenti casi, per i quali vi è anche un'esenzione dalle procedure di notifica di cui all'articolo 49, lettera a), e all'articolo 50, lettera a):

a) 

assistenza tecnica: aiuti legati in cui la componente di aiuto pubblico allo sviluppo è costituita unicamente da cooperazione tecnica per un valore inferiore al 3 % del valore totale dell'operazione oppure, se rappresenta un importo più basso, a 1 milione di DSP; e

b) 

piccoli progetti: progetti di investimento di valore inferiore a 1 milione di DSP, interamente finanziati con sovvenzioni a fondo perduto per lo sviluppo.

39.   ESENZIONI DALLE DISPOSIZIONI SULL'AMMISSIBILITÀ DI PAESI O PROGETTI AGLI AIUTI LEGATI

a) 

Le disposizioni degli articoli 36 e 37 non si applicano agli aiuti legati il cui livello di agevolazione sia pari o superiore all'80 %, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 35.

b) 

Le disposizioni dell'articolo 37 non si applicano agli aiuti legati aventi un valore inferiore a due milioni di DSP, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 35.

c) 

Gli aiuti legati concessi ai paesi meno avanzati (PMA), secondo la definizione delle Nazioni Unite, non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 36 e 37.

d) 

I partecipanti considerano favorevolmente un'accelerazione delle procedure di concessione degli aiuti legati adeguata alle seguenti circostanze specifiche:

— 
incidente nucleare o grave incidente industriale che dia luogo a un serio inquinamento transfrontaliero, qualora un qualunque partecipante interessato dal fenomeno desideri fornire aiuti legati destinati ad eliminare o a mitigare gli effetti dell'evento, oppure
— 
presenza di un elevato rischio che un tale incidente possa verificarsi, qualora un qualunque partecipante potenzialmente interessato desideri erogare aiuti legati volti a scongiurare l'evento.
e) 

Fermi restando gli articoli 36 e 37, un partecipante può, in via eccezionale, erogare sostegno tramite uno dei mezzi seguenti:

— 
procedura della linea comune, definita nell'allegato XV e descritta agli articoli da 58 a 63, oppure
— 
giustificazione per motivi di aiuto con il sostegno di una parte sostanziale dei partecipanti a norma degli articoli 51 e 52, oppure
— 
una lettera al segretario generale dell'OCSE, secondo la procedura di cui all'articolo 53, fatto che secondo i partecipanti deve rimanere isolato ed eccezionale.

40.   CALCOLO DEL LIVELLO DI AGEVOLAZIONE DEGLI AIUTI LEGATI

Il livello di agevolazione degli aiuti legati è calcolato con il metodo di calcolo dell'elemento dono utilizzato dal DAC, salvo che:

a) 

il tasso di sconto utilizzato nel calcolo del livello di agevolazione di un prestito in una determinata valuta, ossia il tasso di sconto differenziato (TSD), è soggetto a modifica il 15 gennaio di ogni anno e si calcola nel modo seguente:

— 
media dei CIRR + margine
Il margine (M) dipende dal periodo di rimborso (R) come segue:



R

M

inferiore a 15 anni

0,75

da 15 a 20 anni (ventesimo anno non incluso)

1,00

da 20 a 30 anni (trentesimo anno non incluso)

1,15

da 30 anni e più

1,25

— 
per tutte le valute la media dei CIRR si calcola determinando la media dei CIRR mensili in vigore nel semestre compreso tra il 15 agosto dell'anno precedente e il 14 febbraio dell'anno in corso. Il tasso calcolato, incluso il margine, è arrotondato alla decina di punti base più vicina. Se per una valuta esistono più CIRR, ai fini del calcolo in oggetto si utilizza il CIRR per la scadenza più lunga, indicato all'articolo 20, lettera a).
b) 

La data base per il calcolo del livello di agevolazione è il punto di partenza del credito di cui all'allegato XV.

c) 

Ai fini del calcolo del livello di agevolazione complessivo di un pacchetto di finanziamenti associati, si considera pari a zero il livello di agevolazione dei crediti, fondi e pagamenti seguenti:

— 
crediti all'esportazione conformi all'accordo,
— 
altri finanziamenti concessi a tassi di mercato o a condizioni analoghe,
— 
altri finanziamenti pubblici aventi un livello di agevolazione inferiore al minimo consentito dall'articolo 38, fatta eccezione per gli allineamenti, e
— 
pagamenti in acconto dell'acquirente.

I pagamenti contestuali o precedenti al punto di partenza del credito che non sono considerati pagamenti in acconto sono inclusi nel calcolo del livello di agevolazione.

d) 

Il tasso di sconto nell'allineamento: nell'allineamento degli aiuti, si intende per allineamento identico l'allineamento con un livello di agevolazione identico ricalcolato con il tasso di sconto in vigore al momento dell'allineamento.

e) 

Le spese locali e gli acquisti da paesi terzi sono inclusi nel calcolo del livello di agevolazione soltanto se sono finanziati dal paese donatore.

f) 

Per determinare il livello di agevolazione complessivo di un pacchetto si moltiplica il valore nominale di ciascun componente del pacchetto per il rispettivo livello di agevolazione, si sommano i risultati ottenuti e si divide il totale per il valore nominale cumulativo delle componenti.

g) 

Il tasso di sconto di un determinato prestito di aiuto è il tasso in vigore all'epoca della notifica. Nei casi di notifica immediata il tasso di sconto è tuttavia il tasso in vigore al momento in cui sono stati fissati le condizioni e i termini del prestito di aiuto. Un cambiamento del tasso di sconto durante la vita di un prestito non ne modifica il livello di agevolazione.

h) 

Se si effettua un cambiamento di valuta prima della conclusione del contratto, si deve correggere la notifica. Il tasso di sconto utilizzato per calcolare il livello di agevolazione è il tasso applicabile al momento della revisione. Non è necessario effettuare una correzione se la valuta alternativa e tutte le informazioni necessarie per il calcolo del livello di agevolazione sono indicate nella notifica originale.

i) 

In deroga alla lettera g) di cui sopra, il tasso di sconto usato nel calcolo del livello di agevolazione delle singole operazioni varate nell'ambito di una linea di credito di aiuto è il tasso originariamente notificato per la linea di credito.

41.   PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI AIUTI LEGATI

a) 

Il periodo di validità delle condizioni e dei termini fissati dai partecipanti per gli aiuti legati, in rapporto al finanziamento di singole operazioni, a un protocollo di aiuto, ad una linea di credito di aiuto o ad un'intesa analoga, non può eccedere i due anni. Nel caso dei protocolli di aiuto, delle linee di credito di aiuto o delle intese analoghe il periodo di validità decorre dalla data della firma, da notificare a norma dell'articolo 50; la proroga di una linea di credito va notificata come se fosse una nuova operazione, con una nota nella quale si dichiara che si tratta di una proroga e che la linea di credito è rinnovata alle condizioni consentite al momento della notifica della proroga. Nel caso di singole operazioni, comprese quelle notificate nel quadro di un protocollo di aiuto, di una linea di credito di aiuto o di un'intesa analoga, il periodo di validità decorre dalla data di notifica dell'impegno a norma degli articoli 49 o 50, a seconda dei casi.

b) 

Quando un paese risulta per la prima volta non ammissibile ai prestiti della Banca mondiale aventi una durata di 17 anni, la validità delle linee di credito e dei protocolli di aiuto legato già esistenti e nuovi è ridotta a un anno a decorrere dalla data della potenziale riclassificazione secondo le procedure di cui all'articolo 36, lettera b).

c) 

Il rinnovo di detti protocolli e linee di credito è possibile soltanto a condizioni conformi alle disposizioni degli articoli 36 e 37 dell'accordo dopo:

— 
la riclassificazione dei paesi, e
— 
una modifica delle disposizioni dell'accordo.

In tali circostanze le condizioni e i termini esistenti possono essere mantenuti nonostante una modifica del tasso di sconto di cui all'articolo 40.

42.   ALLINEAMENTO

Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto dell'obiettivo dell'accordo, un partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all'articolo 45, alle condizioni e ai termini finanziari offerti da un partecipante o da un non partecipante.

CAPITOLO IV

PROCEDURE

SEZIONE 1

Procedure comuni per i crediti all'esportazione e gli aiuti collegati al commercio

43.   NOTIFICHE

Le notifiche previste dalle procedure dell'accordo sono effettuate secondo le modalità e con i contenuti di cui all'allegato VIII, con copia al segretariato.

44.   INFORMAZIONI SUL SOSTEGNO PUBBLICO

a) 

Appena assunto l'impegno a fornire il sostegno pubblico notificato secondo le procedure di cui agli articoli da 47 a 50, il partecipante ne informa debitamente tutti gli altri partecipanti inserendo il numero di riferimento della notifica nel pertinente modulo di segnalazione.

b) 

Nell'ambito di uno scambio di informazioni a norma degli articoli da 55 a 57 un partecipante comunica agli altri partecipanti i termini e le condizioni di credito alle quali intende erogare il sostegno per una particolare operazione e può chiedere informazioni analoghe agli altri partecipanti.

45.   PROCEDURE PER L'ALLINEAMENTO

a) 

Prima di allinearsi ai termini e alle condizioni di credito che si ritiene siano offerti da un partecipante o da un non partecipante a norma degli articoli 18 e 42, un partecipante fa quanto in suo potere, eventualmente ricorrendo anche alle consultazioni dirette di cui all'articolo 57, per accertarsi che dette condizioni beneficiano di sostegno pubblico e si conforma alle seguenti disposizioni:

1) 

il partecipante notifica a tutti gli altri partecipanti le condizioni e i termini che intende sostenere mediante le stesse procedure di notifica previste per le condizioni e i termini cui si allinea. Nel caso di allineamento ad un non partecipante, il partecipante che si allinea segue le stesse procedure di notifica che sarebbero state utilizzate qualora le condizioni e i termini cui si allinea fossero stati offerti da un partecipante;

2) 

in deroga al punto 1) di cui sopra, se la procedura di notifica applicabile prevede che il partecipante che si allinea mantenga il proprio impegno oltre il termine ultimo per l'offerta, questi notifica la propria intenzione di allinearsi il prima possibile;

3) 

se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e i termini notificati, informa immediatamente in tal senso tutti gli altri partecipanti.

b) 

Un partecipante che intenda offrire condizioni e termini finanziari identici a quelli notificati a norma degli articoli 47 e 48 può farlo una volta trascorso il periodo di attesa previsto da tali articoli. Il partecipante notifica la propria intenzione al più presto.

46.   CONSULTAZIONI SPECIALI

a) 

Un partecipante che abbia fondati motivi di credere che le condizioni e i termini finanziari offerti da un altro partecipante (il partecipante che ha avviato la procedura) siano più generosi di quelli previsti dall'accordo ne informa il segretariato, che immediatamente rende tali informazioni disponibili.

b) 

Il partecipante che ha avviato la procedura è tenuto a chiarire le condizioni e i termini finanziari previsti dalla sua offerta entro due giorni lavorativi dalla diffusione delle informazioni da parte del segretariato.

c) 

Dopo che il partecipante in questione ha fornito i chiarimenti richiesti, qualsiasi partecipante può chiedere che il segretariato organizzi entro cinque giorni lavorativi una riunione di consultazione speciale per discutere l'argomento.

d) 

In attesa dei risultati della riunione di consultazione speciale dei partecipanti, le condizioni e i termini finanziari che beneficiano di sostegno pubblico non acquistano efficacia.

SEZIONE 2

Procedure per i crediti all'esportazione

47.   NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE

a) 

Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno conformemente all'allegato VIII dell'accordo qualora:

— 
la classificazione del rischio paese applicabile e la categoria di rischio acquirente utilizzate per calcolare l'MPR siano quelle di una terza parte garante situata al di fuori del territorio del paese del debitore [ossia determinata a norma dell'articolo 24, lettera e)],
— 
l'MPR applicabile sia stato ridotto ricorrendo a una delle tecniche di mitigazione del rischio paese indicate all'articolo 30,oppure
— 
intenda fornire il suo sostegno conformemente all'articolo 10, lettera a), punto 2), o all'articolo 10, lettera d), dell'allegato IV,
— 
intenda fornire il suo sostegno conformemente all'articolo 5, lettera a), dell'allegato V.
b) 

Se durante questo periodo qualsiasi altro partecipante chiede una discussione, il partecipante che ha avviato la procedura attende altri dieci giorni di calendario.

c) 

Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti della sua decisione definitiva, adottata dopo una discussione intesa a facilitare il riesame delle esperienze acquisite in materia, a norma dell'articolo 69. I partecipanti tengono un archivio delle esperienze maturate riguardo ai tassi di premio notificati conformemente alla lettera a) di cui sopra.

48.   NOTIFICA PREVENTIVA

a) 

Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno conformemente all'allegato VIII dell'accordo qualora intenda:

1) 

erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 10, lettera d), punto 3);

2) 

sostenere un periodo di rimborso superiore a cinque anni a favore di un paese della categoria I;

3) 

erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 13, lettera a);

4) 

erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 14, lettera d);

5) 

applicare un tasso di premio conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, lettera c), punto 1), quando partecipa in qualità di parte di un pacchetto di prestiti sindacati;

6) 

applicare un tasso di premio inferiore al premio corrispondente determinato dal modello TCMB, conformemente all'articolo 24, lettera c), punto 2), secondo trattino;

7) 

fornire sostegno nelle operazioni cui si applicano i benchmark di mercato, qualora un partecipante assegni al debitore/garante un rating migliore rispetto al rating più alto assegnato da una CRA accreditata o, se non è stato assegnato un rating da una CRA accreditata, qualora un partecipante assegni a un'operazione un rating pari a CC2 o superiore, o una lettera di rating del credito equivalente ad AAA fino ad A-, o pari o più favorevole rispetto al rating più alto assegnato da una CRA accreditata al soggetto sovrano nel domicilio del debitore/garante;

8) 

applicare un tasso di premio conformemente all'articolo 24, lettera e), secondo trattino, se la classificazione applicabile del rischio paese e la categoria di rischio acquirente utilizzate per calcolare l'MPR sono state determinate con la partecipazione, in qualità di debitore o di garante, di un'istituzione multilaterale o regionale classificata;

9) 

applicare un tasso di premio conformemente all'articolo 27, lettera e), se la categoria di rischio acquirente scelta per calcolare l'MPR di un'operazione:

— 
con un debitore/garante non sovrano è inferiore a CC1 (CC0 o SOV+),
— 
con un debitore/garante non sovrano avente un credito superiore a cinque milioni di DPS è migliore del rating assegnato da un'agenzia di rating accreditata;
10) 

applicare alle operazioni con un debitore/garante non sovrano avente un credito superiore a 5 milioni di DSP un tasso di premio conformemente all'articolo 31, lettera a), qualora l'impiego di miglioramenti del credito per il rischio acquirente comporti l'applicazione di un fattore di miglioramento del credito superiore a 0, o qualora in un'operazione cui si applicano i benchmark di mercato siano utilizzati miglioramenti del credito per il rischio acquirente che comportano la determinazione di prezzi al di sotto dell'MPR corrispondente basato sul TCMB;

11) 

erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 8, lettera a), dell'allegato II;

12) 

erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 10, lettera a), punto 1), dell'allegato IV;

13) 

erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 5, lettera b), dell'allegato V;

14) 

erogare il suo sostegno conformemente all'articolo 4, lettera a), dell'allegato VI.

b) 

Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere l'operazione in oggetto, informa immediatamente in tal senso tutti gli altri partecipanti.

SEZIONE 3

Procedure per gli aiuti collegati al commercio

49.   NOTIFICA PREVENTIVA

a) 

Un partecipante procede ad una notifica preventiva in conformità dell'allegato VIII se intende erogare sostegno pubblico per:

— 
aiuti slegati collegati al commercio di valore pari o superiore a due milioni di DSP e con un tasso di agevolazione inferiore all'80 %,
— 
aiuti slegati collegati al commercio di valore inferiore a due milioni di DSP e con una componente dono (quale definita dal DAC) inferiore al 50 %,
— 
aiuti legati collegati al commercio di valore pari o superiore a due milioni di DSP e con un tasso di agevolazione inferiore all'80 %, oppure
— 
aiuti legati collegati al commercio di valore inferiore a due milioni di DSP e con un livello di agevolazione inferiore al 50 %, tranne per i casi di cui all'articolo 38, lettere a) e b),
— 
aiuti legati a norma dell'articolo 39, lettera d).
b) 

La notifica preventiva viene effettuata al più tardi 30 giorni lavorativi prima del termine ultimo di presentazione delle offerte oppure, se è precedente, della data dell'impegno.

c) 

Se il partecipante che ha avviato la procedura modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e i termini notificati, informa immediatamente in tal senso tutti gli altri partecipanti.

d) 

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all'articolo 35.

50.   NOTIFICA IMMEDIATA

a) 

Deve dare notifica immediata, ossia entro due giorni lavorativi dalla data dell'impegno, in conformità dell'allegato VIII, a tutti gli altri partecipanti il partecipante che eroghi sostegno pubblico per aiuti legati aventi un valore:

— 
pari o superiore a due milioni di DSP e un livello di agevolazione pari o superiore all'80 %, oppure
— 
inferiore a due milioni di DSP e con un livello di agevolazione pari o superiore al 50 %, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 38, lettere a) e b).
b) 

Un partecipante dà inoltre notifica immediata a tutti gli altri partecipanti della firma di un protocollo di aiuto, di una linea di credito o di un'intesa analoga.

c) 

Il partecipante che intenda allinearsi a condizioni e termini finanziari che sono stati oggetto di una notifica immediata non è tenuto a darne notifica preventiva.

SEZIONE 4

Procedure di consultazione per gli aiuti legati

51.   FINALITÀ DELLE CONSULTAZIONI

a) 

Un partecipante che chiede chiarimenti sulle eventuali motivazioni commerciali per gli aiuti legati può esigere che sia fornita una «valutazione completa della qualità degli aiuti» (per i particolari cfr. l'allegato XIV).

b) 

Un partecipante può inoltre chiedere consultazioni con gli altri partecipanti a norma dell'articolo 52. Tali consultazioni comprendono anche le consultazioni dirette di cui all'articolo 57, volte ad esaminare:

— 
in primo luogo, se un'offerta di aiuti soddisfi i requisiti di cui agli articoli 36 e 37, e
— 
se necessario, se un'offerta di aiuti sia giustificata sebbene non siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 36 e 37.

52.   AMBITO E CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI

a) 

Durante le consultazioni un partecipante può chiedere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

— 
esame di studi di fattibilità/valutazioni del progetto particolareggiati,
— 
eventuale esistenza di offerte concorrenti con finanziamenti non agevolati oppure con finanziamenti di aiuto,
— 
capacità prevista del progetto in termini di creazione o risparmio di valuta estera,
— 
eventuale cooperazione con organizzazioni multilaterali quali la Banca mondiale,
— 
eventuale gara d'appalto internazionale, in particolare se il fornitore del paese donatore ha presentato l'offerta più favorevole,
— 
impatto sull'ambiente,
— 
partecipazione del settore privato, e
— 
calendario delle notifiche (ad esempio, sei mesi prima del termine ultimo per le offerte o della data dell'impegno) dei crediti agevolati o di aiuto.
b) 

La consultazione è chiusa e le conclusioni in merito ai due punti di cui all'articolo 51 sono comunicate dal segretariato a tutti i partecipanti almeno dieci giorni lavorativi prima del termine ultimo per l'offerta oppure, se è precedente, della data dell'impegno. Qualora le parti della consultazione siano in disaccordo, il segretariato invita gli altri partecipanti ad esprimere la loro opinione entro cinque giorni lavorativi. Il segretariato comunica tali opinioni al partecipante autore della notifica, che dovrebbe riconsiderare l'opportunità di procedere qualora risulti mancare un ampio sostegno all'offerta di aiuti.

53.   ESITO DELLE CONSULTAZIONI

a) 

Il donatore che desideri realizzare un progetto nonostante la mancanza di sostegno sostanziale comunica la sua intenzione agli altri partecipanti mediante notifica preventiva, entro 60 giorni di calendario dal termine delle consultazioni, ossia dall'approvazione delle conclusioni del presidente. Il donatore invia inoltre al segretario generale dell'OCSE una lettera nella quale espone i risultati delle consultazioni e specifica l'interesse nazionale primario, non di natura commerciale, che giustifica tale azione. I partecipanti ritengono che tali situazioni debbano rimanere casi isolati ed eccezionali.

b) 

Il donatore informa immediatamente i partecipanti di aver inviato una lettera al segretario generale dell'OCSE, allegando alla notifica una copia della lettera in questione. Né il donatore né altri partecipanti assumono un impegno di aiuto legato durante un periodo di dieci giorni lavorativi dalla notifica ai partecipanti. Nel caso dei progetti per i quali, durante il processo di consultazione, siano state individuate offerte concorrenti a condizioni di mercato il suddetto periodo di dieci giorni lavorativi è esteso a 15 giorni.

c) 

Il segretariato controlla l'andamento e i risultati delle consultazioni.

SEZIONE 5

Scambio di informazioni per i crediti all'esportazione e gli aiuti collegati al commercio

54.   PUNTI DI CONTATTO

Tutte le comunicazioni avvengono tra i punti di contatto designati di ogni paese mediante comunicazione immediata, ad esempio mediante OLIS, e sono oggetto di trattamento riservato.

55.   AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI

a) 

Un partecipante può chiedere a un altro partecipante informazioni sul suo atteggiamento nei confronti di un paese terzo, di un'istituzione di un paese terzo o di un determinato modo di operare.

b) 

Un partecipante che ha ricevuto una domanda di sostegno pubblico può inviare una richiesta di informazioni a un altro partecipante, indicando le condizioni e i termini di credito più favorevoli che egli sarebbe disposto a sostenere.

c) 

Le richieste di informazioni inviate a più di un partecipante contengono l'elenco dei destinatari.

d) 

Si deve inviare copia di tutte le richieste di informazioni al segretariato.

56.   AMBITO DELLE RISPOSTE

a) 

Il partecipante cui viene inviata una richiesta di informazioni risponde entro sette giorni di calendario fornendo quante più informazioni possibile. La risposta comprende l'indicazione migliore che il partecipante può fornire sulla decisione che probabilmente prenderà. Se necessario, una risposta esauriente segue appena possibile. Si invia copia della risposta agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al segretariato.

b) 

Se la risposta fornita ad una richiesta di informazioni perde in seguito di validità per un qualsiasi motivo, ad esempio:

— 
perché è stata presentata, modificata o ritirata una richiesta di sostegno, oppure
— 
perché si stanno esaminando condizioni diverse,

si fa immediatamente seguire un'altra risposta, inviandone copia agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al segretariato.

57.   CONSULTAZIONI DIRETTE

a) 

Un partecipante risponde favorevolmente alle richieste di consultazioni dirette entro dieci giorni lavorativi.

b) 

Hanno la possibilità di chiedere consultazioni dirette sia i partecipanti sia i non partecipanti. Le consultazioni hanno luogo quanto prima una volta trascorso il periodo di dieci giorni lavorativi.

c) 

Il presidente dei partecipanti coordina, in collaborazione con il segretariato, eventuali attività di follow-up, ad esempio una linea comune. Il segretariato fornisce immediatamente i risultati delle consultazioni.

58.   PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI

a) 

Le proposte di linea comune devono essere inviate unicamente al segretariato. Quest'ultimo provvede ad inviare una proposta di linea comune a tutti i partecipanti e, qualora essa riguardi aiuti legati, a tutti i punti di contatto DAC. L'identità dell'autore della proposta non figura nel registro delle linee comuni del sistema OLIS. Il segretariato può tuttavia comunicarla a voce ad un partecipante o a un membro del DAC su richiesta. Tali richieste sono registrate dal segretariato.

b) 

La proposta di linea comune va datata e formulata secondo il seguente schema:

— 
numero di riferimento, seguito dall'indicazione «linea comune»,
— 
nome del paese importatore e dell'acquirente,
— 
titolo o descrizione, per quanto possibile precisi, del progetto ai fini di una sua chiara identificazione,
— 
condizioni e termini previsti dal paese che ha preso l'iniziativa,
— 
proposta di linea comune,
— 
nazionalità e nome degli offerenti concorrenti noti,
— 
termine ultimo per le offerte commerciali e finanziarie e numero della gara, se noto,
— 
altre informazioni pertinenti, in particolare i motivi che giustificano la proposta della linea comune, la disponibilità di studi relativi al progetto e/o circostanze particolari.
c) 

Una proposta di linea comune, presentata a norma dell'articolo 36, lettera b), punto 4), è inviata al segretariato e in copia agli altri partecipanti. Il partecipante che presenta la proposta di linea comune fornisce una spiegazione esauriente dei motivi per i quali ritiene che la classificazione di un paese debba differire dalla procedura di cui all'articolo 36, lettera b).

d) 

Il segretariato rende pubbliche le linee comuni concordate.

59.   RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEA COMUNE

a) 

Le risposte alle proposte di linea comune vanno fornite entro 20 giorni di calendario, anche se i partecipanti sono esortati a rispondere il più rapidamente possibile.

b) 

Le possibilità di risposta comprendono la richiesta di informazioni supplementari, l'accettazione, il rifiuto, la proposta di modifica della linea comune o la proposta di una linea comune alternativa.

c) 

Se un partecipante comunica di non avere una propria posizione in merito, non essendo stato consultato da un esportatore o dalle autorità del paese beneficiario nel caso di aiuti per il progetto, si ritiene che tale partecipante abbia accettato la proposta di linea comune.

60.   ACCETTAZIONE DI LINEE COMUNI

a) 

Trascorso un periodo di 20 giorni di calendario, il segretariato informa tutti i partecipanti in merito alla situazione della proposta di linea comune. Se la linea comune non è stata accettata da tutti i partecipanti, ma non è stata respinta da alcun partecipante, la proposta viene mantenuta per un secondo periodo di otto giorni di calendario.

b) 

Trascorso questo ulteriore periodo si ritiene che un partecipante che non abbia esplicitamente respinto la linea comune proposta l'abbia accettata. Qualsiasi partecipante, compreso quello che ha avviato la procedura, può tuttavia subordinare la propria accettazione della linea comune all'accettazione esplicita di uno o più partecipanti.

c) 

Se un partecipante non accetta uno o più elementi di una linea comune, implicitamente ne accetta tutti gli altri. È inteso che tale accettazione parziale può indurre altri partecipanti a modificare il proprio atteggiamento nei confronti di una linea comune proposta. Tutti i partecipanti hanno la facoltà di offrire o di allinearsi a condizioni e termini riferiti ad una linea comune.

d) 

Una linea comune che non è stata accettata può essere riesaminata secondo le procedure di cui agli articoli 58 e 59. In tal caso i partecipanti non sono vincolati dalla loro decisione iniziale.

61.   DIVERGENZE SU LINEE COMUNI

Se il partecipante che ha avviato la procedura e un partecipante che ha proposto una modifica o un'alternativa non raggiungono un accordo su una linea comune entro l'ulteriore periodo di otto giorni di calendario, tale periodo può essere prorogato di comune accordo. Il segretariato informa tutti i partecipanti in merito a tale proroga.

62.   DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LINEA COMUNE

Il segretariato comunica a tutti i partecipanti che la linea comune entrerà in vigore oppure che è stata respinta. La linea comune entra in vigore una volta trascorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione. Il segretariato mette a disposizione, sul sistema OLIS, una registrazione costantemente aggiornata di tutte le linee comuni accettate oppure delle proposte sulle quali non è stata ancora presa una decisione.

63.   VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI

a) 

Una volta approvata, una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il segretariato non sia informato del fatto che essa non è più pertinente e che tale situazione è accettata da tutti i partecipanti. Una linea comune rimane valida per un ulteriore periodo di due anni se un partecipante chiede una proroga entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di scadenza del primo periodo. Con la stessa procedura possono essere concordate proroghe ulteriori. Una linea comune approvata a norma dell'articolo 36, lettera b), punto 4), è valida finché non sono disponibili i dati della Banca mondiale per l'anno successivo.

b) 

Il segretariato controlla la situazione delle linee comuni e tiene debitamente informati i partecipanti aggiornando la «situazione delle linee comuni in vigore» sul sistema OLIS. Il segretariato provvede tra l'altro a:

— 
aggiungere nuove linee comuni una volta che queste sono state accettate dai partecipanti,
— 
aggiornare la data di scadenza quando un partecipante chiede una proroga,
— 
cancellare le linee comuni scadute,
— 
compilare, su base trimestrale, l'elenco delle linee comuni che scadono nel trimestre successivo.

SEZIONE 6

Disposizioni operative per la comunicazione dei tassi di interesse minimi (CIRR)

64.   COMUNICAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI

a) 

I CIRR delle valute determinati secondo le disposizioni dell'articolo 20 sono trasmessi mediante comunicazione immediata almeno una volta al mese al segretariato, che li trasmette a tutti i partecipanti.

b) 

La suddetta notifica deve pervenire al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine del mese cui si riferisce. Il segretariato informa quindi immediatamente tutti i partecipanti dei tassi applicabili e li rende pubblici.

65.   DECORRENZA DEI TASSI DI INTERESSE

Qualsiasi variazione dei CIRR entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la fine di ogni mese.

66.   MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI DI INTERESSE

Quando l'evoluzione del mercato rende necessaria la notifica della modifica di un CIRR nel corso del mese, il tasso modificato entra in vigore una volta trascorsi dieci giorni dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.

SEZIONE 7

Riesami

67.   RIESAME PERIODICO DELL'ACCORDO

a) 

I partecipanti riesaminano periodicamente il funzionamento dell'accordo. Nel corso del riesame si verificano, tra l'altro, le procedure di notifica, l'applicazione e il funzionamento del sistema dei tassi di sconto differenziati, le norme e le procedure in materia di aiuti legati, le questioni relative all'allineamento, gli impegni preventivi e le possibilità di ampliamento della partecipazione all'accordo.

b) 

Il riesame si basa su informazioni relative all'esperienza dei partecipanti e sui loro suggerimenti, volti a migliorare il funzionamento e l'efficacia dell'accordo. I partecipanti tengono conto degli obiettivi dell'accordo e della situazione economica e monetaria del momento. Le informazioni e i suggerimenti che i partecipanti desiderano fornire ai fini del riesame devono pervenire al segretariato al più tardi 45 giorni di calendario prima della data dello stesso.

68.   RIESAME DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI

a) 

I partecipanti riesaminano periodicamente il sistema di determinazione dei CIRR al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato attuali e soddisfino gli obiettivi alla base dell'istituzione dei tassi in vigore. Tali riesami riguardano anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi.

b) 

Ogni partecipante può presentare al presidente dei partecipanti una richiesta motivata di riesame straordinario qualora ritenga che il CIRR di una o più valute non riflette più le condizioni di mercato attuali.

69.   RIESAME DEI TASSI DI PREMIO MINIMI E DEGLI ELEMENTI CONNESSI

I partecipanti controllano e riesaminano regolarmente tutti gli aspetti delle regole e delle procedure relative ai premi. In particolare:

a) 

la classificazione del rischio paese e i metodi di valutazione del rischio sovrano per verificarne la validità alla luce dell'esperienza acquisita;

b) 

il livello degli MPR al fine di garantire che rimangano un'accurata misura del rischio di credito, tenendo conto sia dell'esperienza effettiva delle istituzioni che erogano crediti ufficiali all'esportazione sia delle informazioni del mercato privato sulla quantificazione del rischio di credito;

c) 

le differenziazioni degli MPR basate sulla diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all'esportazione e sulla percentuale di copertura offerta e

d) 

le esperienze acquisite nell'uso di fattori di mitigazione del rischio paese e di miglioramento del credito per il rischio acquirente, nonché la validità e l'adeguatezza del loro impatto specifico sugli MPR.




ALLEGATO I

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER LE NAVI

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INTESA SETTORIALE

1.   PARTECIPAZIONE

I partecipanti all'intesa settoriale sono attualmente: Australia, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda e Unione europea.

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente intesa settoriale, che integra l'accordo, definisce gli orientamenti specifici applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per contratti relativi a:

a) 

navi d'alto mare nuove di almeno 100 tl, adibite al trasporto di merci o persone oppure all'effettuazione di servizi specializzati (per esempio navi da pesca, navi officina, rompighiaccio e draghe che presentano a titolo permanente, per i sistemi di propulsione e di governo, tutte le caratteristiche della navigabilità autonoma in alto mare), rimorchiatori di almeno 365 kw e scafi non finiti che siano galleggianti e mobili. L'intesa settoriale non si applica alle navi militari. I bacini galleggianti e gli impianti mobili in mare aperto non rientrano nel campo d'applicazione dell'intesa settoriale. Qualora tuttavia sorgano problemi nel settore dei crediti all'esportazione per tali strutture, i partecipanti all'intesa settoriale (qui di seguito «i partecipanti»), dopo aver esaminato le domande debitamente giustificate di qualsiasi partecipante, possono decidere che l'intesa settoriale si applichi anche agli impianti suddetti;

b) 

conversioni di navi. Per conversione di nave si intende qualsiasi conversione di navi d'alto mare di oltre 1 000  tsl, a condizione che le operazioni di conversione implichino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo o del sistema di propulsione;

c) 
1) 

benché le imbarcazioni di tipo hovercraft non rientrino nel campo di applicazione dell'intesa settoriale, i partecipanti possono concedere crediti all'esportazione di tali imbarcazioni a condizioni equivalenti a quelle stabilite nell'intesa settoriale. I partecipanti si impegnano a ricorrere con moderazione a questa possibilità e a non concedere tali condizioni di credito nei casi in cui è accertato che non esistono offerte concorrenziali secondo le condizioni dell'intesa;

2) 

ai fini dell'intesa settoriale, con il termine «hovercraft» si intende: un veicolo anfibio di almeno 100 t sostenuto interamente dall'aria espulsa dal veicolo, che forma una camera in pressione tra un bordo flessibile lungo il margine esterno del veicolo e il terreno o la superficie sottostante, che è spinto e governato da eliche o da getti d'aria provenienti da ventilatori o dispositivi analoghi;

3) 

rimane inteso che la concessione di crediti all'esportazione a condizioni equivalenti a quelle fissate nella presente intesa settoriale si limita alle imbarcazioni di tipo hovercraft utilizzate per le rotte marittime e non terrestri, escluse le rotte terrestri per raggiungere i terminal situati ad una distanza massima di un chilometro dal mare.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE E AGLI AIUTI LEGATI

3.   PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

Il periodo di rimborso massimo, indipendentemente dalla classificazione dei paesi, è di 12 anni dalla consegna.

4.   PAGAMENTO IN CONTANTI

I partecipanti richiedono un pagamento in contanti, alla consegna, non inferiore al 20 % del prezzo del contratto.

5.   RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

a) 

Il capitale di un credito all'esportazione viene rimborsato in rate uguali pagabili a scadenze regolari, di norma semestrali e comunque non superiori a 12 mesi.

b) 

Gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi; il primo pagamento degli interessi va effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c) 

Per i crediti all'esportazione a sostegno di operazioni di leasing è possibile applicare il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo anziché il rimborso in rate uguali del solo capitale di cui alla lettera a).

d) 

Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

e) 

Il partecipante alla presente intesa settoriale che intenda sostenere un pagamento di interessi secondo termini diversi da quelli riportati alla lettera b) procede ad una notifica preventiva almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno, conformemente all'allegato VIII dell'accordo.

6.   PREMIO MINIMO

Le disposizioni dell'accordo relative ai premi minimi di riferimento non si applicheranno fino a quando non saranno state ulteriormente riesaminate dai partecipanti alla presente intesa settoriale.

7.   FINANZIAMENTO DI PROGETTI

Le disposizioni dell'articolo 7 e dell'allegato VII dell'accordo non si applicheranno fino a quando non saranno state ulteriormente riesaminate dai partecipanti alla presente intesa settoriale.

8.   AIUTI

Qualsiasi partecipante che intenda erogare aiuti deve, in aggiunta alle disposizioni dell'accordo, confermare che la nave non è gestita in libera immatricolazione durante il periodo di rimborso e che è stata ottenuta la debita assicurazione che il proprietario finale risiede nel paese beneficiario, non è una filiale non operativa di un'impresa straniera e si è impegnato a non vendere la nave senza l'accordo del suo governo.

CAPITOLO III

PROCEDURE

9.   NOTIFICA

A fini di trasparenza ciascun partecipante, in aggiunta a quanto previsto dall'accordo e dal Creditor Reporting System (sistema di notifica del creditore) di BIRS/Unione di Berna/OCSE, fornisce annualmente informazioni circa il proprio sistema per la concessione di sostegno pubblico e i mezzi di attuazione della presente intesa settoriale, compresi i regimi in vigore.

10.   RIESAME

a) 

L'intesa settoriale viene riesaminata annualmente o su richiesta di qualsiasi partecipante nel contesto del gruppo di lavoro dell'OCSE sulla costruzione navale, e viene presentata una relazione ai partecipanti all'accordo.

b) 

Al fine di facilitare la coerenza e la compatibilità tra l'accordo e la presente intesa settoriale e in considerazione della natura dell'industria della costruzione navale, i partecipanti alla presente intesa settoriale e all'accordo procedono alle necessarie consultazioni reciproche e all'opportuno coordinamento tra di loro.

c) 

Qualora i partecipanti all'accordo adottino una decisione di modifica dell'accordo, i partecipanti alla presente intesa settoriale esaminano tale decisione e la sua rilevanza ai fini della presente intesa settoriale. Finché tale esame è in corso, le modifiche all'accordo non si applicano alla presente intesa settoriale. Se i partecipanti possono accettare dette modifiche, ne informano per iscritto i partecipanti all'accordo. Se non le possono accettare per quanto riguarda la loro applicazione alla costruzione navale, essi comunicano le loro obiezioni ai partecipanti all'accordo e avviano consultazioni con questi ultimi per cercare di risolvere le problematiche in questione. Se i due gruppi non riescono a pervenire ad un accordo, prevale il punto di vista dei partecipanti in merito all'applicazione delle modifiche alla costruzione navale.




Appendice

Impegni relativi alle attività future

In aggiunta alle attività future menzionate nell'accordo, i partecipanti alla presente intesa settoriale convengono di:

a) 

compilare un elenco illustrativo dei tipi di navi ai quali non possono generalmente essere applicate condizioni commerciali, tenendo conto delle norme sugli aiuti legati figuranti nell'accordo;

b) 

effettuare un riesame delle disposizioni dell'accordo relative ai premi minimi di riferimento al fine di incorporarle nella presente intesa settoriale;

c) 

discutere, fatti salvi gli sviluppi dei pertinenti negoziati internazionali, l'inclusione di altre norme sui tassi d'interesse minimi, compresi un CIRR speciale e tassi variabili;

d) 

riesaminare l'applicabilità alla presente intesa settoriale delle disposizioni dell'accordo in materia di finanziamento di progetti;

e) 

discutere se:

— 
la data di versamento della prima rata del capitale,
— 
il concetto di vita media ponderata

possono essere utilizzati in relazione al piano di rimborso di cui all'articolo 5 della presente intesa settoriale.

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ALLEGATO II

CAPITOLO I

Disposizioni generali

1.   OBIETTIVO

1. L’obiettivo principale dell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (di seguito l’accordo) è quello di fornire un quadro per un utilizzo disciplinato di tali crediti.

2. L’accordo mira a creare condizioni di parità per il sostegno pubblico, quale definito all’articolo 5, lettera a), al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché delle condizioni e delle modalità finanziarie di sostegno pubblico più favorevoli.

2.   FORMA

L’accordo, elaborato nell’ambito dell’OCSE ed entrato in vigore nell’aprile 1978 con durata indeterminata, è un Gentlemen’s Agreement tra i partecipanti. Non costituisce un atto dell’OCSE ( 18 ), anche se beneficia del supporto amministrativo del segretariato dell’Organizzazione (di seguito «il segretariato»).

3.   PARTECIPAZIONE

I partecipanti all’accordo sono attualmente: Australia, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, Turchia e Unione europea. Gli attuali partecipanti possono invitare altri paesi, anche non membri dell’OCSE, a diventare partecipanti.

4.   INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI

a) 

I partecipanti si impegnano a condividere con i non partecipanti le informazioni relative alle notifiche riguardanti il sostegno pubblico, quale definito all’articolo 5, lettera a).

b) 

Su basi di reciprocità, un partecipante risponde ad una richiesta di un non partecipante in una situazione di concorrenza sulle condizioni e sulle modalità finanziarie offerte per il proprio sostegno pubblico come risponderebbe ad una richiesta di un partecipante.

5.   AMBITO DI APPLICAZIONE

L’accordo si applica a ogni forma di sostegno pubblico fornito da o per conto di un governo per l’esportazione di beni e/o servizi, comprese le operazioni di leasing finanziario, con un periodo di rimborso pari o superiore a due anni.

a) 

Può essere erogato sostegno pubblico nelle seguenti forme:

1) 

garanzia o assicurazione dei crediti all’esportazione (copertura pura);

2) 

sostegno finanziario pubblico:

— 
credito/finanziamento diretto e rifinanziamento; o
— 
intervento sul tasso di interesse;
3) 

qualunque combinazione delle forme di cui sopra.

b) 

L’accordo si applica agli aiuti legati; le procedure di cui al capitolo IV si applicano anche agli aiuti slegati collegati al commercio.

c) 

L’accordo non si applica alle esportazioni di materiale militare e di prodotti agricoli.

d) 

Non viene erogato sostegno pubblico qualora vi siano prove inconfutabili del fatto che il contratto è stato stipulato con un acquirente di un paese che non è quello di destinazione finale delle merci, principalmente al fine di ottenere periodi di rimborso più favorevoli.

6.   DIVIETI RELATIVI AL SOSTEGNO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO

I partecipanti non forniscono aiuti legati o crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per:

a) 

le esportazioni di nuovi impianti di produzione di energia elettrica dal carbone o di parti di essi, compresi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la costruzione e la messa in esercizio di tali centrali. L’aggiunta di una nuova unità di produzione di energia elettrica dal carbone a un impianto esistente è considerata un nuovo impianto di produzione di energia elettrica dal carbone;

b) 

la fornitura all’esportazione di attrezzature per gli impianti di produzione di energia elettrica dal carbone esistenti, a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) 

le attrezzature fornite hanno lo scopo di ridurre l’inquinamento atmosferico o idrico o le emissioni di CO2;

ii) 

le attrezzature fornite non determinano né un prolungamento della vita utile dell’impianto né un aumento di capacità;

c) 

i divieti di cui alle lettere a) e b) non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica dal carbone che operano con impianti efficaci per la cattura, lo stoccaggio e l’utilizzo del carbonio (CCUS) né all’adeguamento degli impianti di produzione di energia elettrica dal carbone esistenti ai fini dell’installazione della tecnologia CCUS, come previsto nella classe di progetti A dell’appendice II dell’allegato IV;

d) 

i partecipanti convengono di procedere a un riesame, su richiesta di un partecipante, delle tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 diverse dalla tecnologia CCUS che potrebbero essere sviluppate in futuro, ai fini delle eccezioni alle lettere a) e b). L’inclusione di eventuali eccezioni future si basa su una decisione consensuale dei partecipanti;

e) 

il presente articolo è riesaminato entro il 31 dicembre 2022, al fine di contribuire all’obiettivo comune di affrontare i cambiamenti climatici, tenendo conto:

i) 

delle più recenti relazioni in materia di climatologia e delle implicazioni per le decisioni di investimento globali nelle infrastrutture derivanti dal mantenere l’aumento della temperatura media globale molto al di sotto di 2 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali e dal proseguire gli sforzi volti a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali;

ii) 

dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico o di aiuti legati per altri progetti connessi al carbone;

iii) 

della disponibilità di tecnologia CCUS; e

iv) 

della disponibilità di tecnologie di riduzione delle emissioni di CO2 diverse dalla tecnologia CCUS.

7.   INTESE SETTORIALI

a) 

Le seguenti intese settoriali fanno parte dell’accordo:

— 
navi (allegato I);
— 
centrali elettriche nucleari (allegato II);
— 
aeromobili civili (allegato III);
— 
progetti riguardanti le energie rinnovabili, l’attenuazione dei mutamenti climatici e l’adattamento ad essi e le opere idrauliche (allegato IV);
— 
infrastrutture ferroviarie (allegato V).
b) 

Ciascun partecipante a uno degli allegati I, II, IV o V può chiedere l’applicazione delle relative disposizioni ai fini del sostegno pubblico per l’esportazione dei beni e/o dei servizi della corrispondente intesa settoriale. Se un’intesa settoriale non include una disposizione corrispondente a quella dell’accordo, il partecipante a tale intesa settoriale applica la disposizione dell’accordo.

c) 

Per l’esportazione dei beni e/o dei servizi di cui all’allegato III i partecipanti, che sono anche partecipanti a tale intesa settoriale, applicano le disposizioni di detta intesa settoriale.

8.   FINANZIAMENTO DI PROGETTI

a) 

I partecipanti possono applicare le condizioni e le modalità stabilite nell’allegato VI all’esportazione di beni e/o servizi per le operazioni che soddisfano i criteri di cui all’appendice 1 dell’allegato VI.

b) 

La lettera a) si applica all’esportazione dei beni e servizi di cui all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per le centrali elettriche nucleari, all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per i progetti riguardanti le energie rinnovabili, l’attenuazione dei mutamenti climatici e l’adattamento ad essi e le opere idrauliche nonché all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per le infrastrutture ferroviarie.

c) 

La lettera a) non si applica all’esportazione dei beni e dei servizi di cui all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per gli aeromobili civili né all’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per le navi.

9.   RECESSO

Ciascun partecipante può recedere dall’accordo previa notifica scritta al segretariato con comunicazione immediata, ad esempio mediante il sistema di posta elettronica gestito dal segretariato per facilitare le comunicazioni tra i partecipanti e il segretariato. Il recesso entra in vigore trascorsi 180 giorni di calendario dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.

10.   MONITORAGGIO

Il segretariato sorveglia l’attuazione dell’accordo.

CAPITOLO II

Condizioni e modalità finanziarie per i crediti all’esportazione

Le condizioni e le modalità finanziarie per i crediti all’esportazione comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo, che vanno lette in relazione le une con le altre. L’accordo stabilisce limiti alle condizioni e alle modalità che possono beneficiare di sostegno pubblico. I partecipanti riconoscono che, tradizionalmente, ad alcuni settori commerciali o industriali si applicano condizioni e modalità finanziarie più restrittive di quelle previste dall’accordo. I partecipanti continuano a rispettare le condizioni e le modalità finanziarie in uso, in particolar modo il principio secondo cui il periodo di rimborso non può essere superiore alla vita utile del bene.

11.   CLASSIFICAZIONE DEI PAESI PER I PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI E SOSTEGNO PER LE SPESE LOCALI

a) 

La categoria I comprende i paesi OCSE ad alto reddito ( 19 ). Tutti gli altri paesi rientrano nella categoria II.

b) 

Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:

1) 

la classificazione ai fini dell’accordo è determinata dall’RNL pro capite calcolato dalla Banca mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari;

2) 

nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi all’RNL pro capite, la Banca mondiale è invitata a stimare se il paese in questione abbia un RNL pro capite superiore o inferiore alla soglia attuale. Il paese è classificato secondo tale stima, a meno che i partecipanti non decidano di procedere in altro modo;

3) 

la riclassificazione di un paese a norma dell’articolo 11, lettera a), prende effetto due settimane dopo la comunicazione a tutti i partecipanti, da parte del segretariato, delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca mondiale;

4) 

nei casi in cui la Banca mondiale rivede le cifre, ai fini dell’accordo non si tiene conto di tali revisioni. La classificazione di un paese può tuttavia essere modificata mediante una linea comune e i partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica resa necessaria in seguito ad errori e omissioni nelle cifre, constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal segretariato.

c) 

Un paese cambia categoria soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.

12.   PAGAMENTI IN ACCONTO, SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO E SPESE LOCALI

a) 

I partecipanti chiedono agli acquirenti dei beni e dei servizi che beneficiano di sostegno pubblico di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 15 % del valore del contratto di esportazione entro il punto di partenza del credito, quale definito nell’allegato XIV. Per quanto attiene alla valutazione dei pagamenti in acconto, se l’operazione comprende beni e servizi provenienti da un paese terzo che non beneficiano di sostegno pubblico il valore del contratto di esportazione può essere ridotto in proporzione. Il finanziamento/assicurazione del 100 % del premio è consentito. Il premio può essere incluso o escluso dal valore del contratto di esportazione. In questo contesto, le trattenute a garanzia effettuate dopo il punto di partenza del credito non sono considerate pagamenti in acconto.

b) 

Il sostegno pubblico per tali pagamenti in acconto può essere erogato unicamente sotto forma di assicurazione o garanzia contro i rischi usuali della fase che precede l’erogazione del credito.

c) 

Fatto salvo quanto previsto alle lettere b) e d), i partecipanti non possono erogare un sostegno pubblico superiore all’85 % del valore del contratto di esportazione, comprese le forniture da paesi terzi, ma escluse le spese locali.

d) 

I partecipanti possono erogare sostegno pubblico per le spese locali a condizione che:

1) 

l’importo massimo del sostegno pubblico per le spese locali non superi:

— 
per i paesi di categoria I, il 40 % del valore del contratto di esportazione;
— 
per i paesi di categoria II, il 50 % del valore del contratto di esportazione;
2) 

il sostegno pubblico per le spese locali non sia erogato a condizioni più favorevoli/meno restrittive di quelle previste per le esportazioni cui tali spese sono connesse;

3) 

qualora superi il 15 % del valore del contratto di esportazione, il sostegno pubblico per le spese locali è soggetto a notifica preventiva, a norma dell’articolo 46; nella notifica preventiva va specificata la natura delle spese locali per cui si intende concedere il sostegno.

13.   PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI

Fatto salvo l’articolo 14, il periodo di rimborso massimo varia secondo la classificazione del paese di destinazione, determinata in base ai criteri di cui all’articolo 11.

a) 

Per i paesi della categoria I il periodo di rimborso massimo è di otto anni e mezzo.

b) 

Per i paesi della categoria II il periodo di rimborso massimo è di dieci anni.

c) 

Nel caso di un contratto che interessi più paesi di destinazione, i partecipanti devono cercare di stabilire una linea comune secondo le procedure di cui agli articoli da 56 a 61 al fine di raggiungere un accordo su condizioni appropriate.

14.   PERIODO DI RIMBORSO PER LE CENTRALI ELETTRICHE NON NUCLEARI

a) 

Per le centrali elettriche non nucleari, il periodo di rimborso massimo è di 12 anni. Il partecipante che intenda sostenere un periodo di rimborso superiore a quello previsto all’articolo 13 deve procedere a una notifica preventiva secondo la procedura di cui all’articolo 46.

b) 

Le centrali elettriche non nucleari sono impianti completi, o parti di essi, per la generazione di energia elettrica non alimentati da energia nucleare; comprendono tutti i componenti, le attrezzature, i materiali nonché i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la loro costruzione e messa in esercizio. Non sono inclusi gli elementi di cui è di norma responsabile l’acquirente, in particolare i costi relativi alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche nonché ai centri di commutazione e all’approvvigionamento idrico, situati al di fuori del sito della centrale elettrica, né i costi derivanti dalle procedure ufficiali di autorizzazione (ad esempio permessi di insediamento, permessi di costruzione o autorizzazioni per il caricamento del combustibile) vigenti nel paese dell’acquirente, con le seguenti eccezioni:

1) 

nei casi in cui l’acquirente del centro di commutazione sia il medesimo della centrale elettrica, il periodo di rimborso massimo per il centro di commutazione originario ha la stessa durata di quello fissato per la centrale elettrica non nucleare (12 anni); e

2) 

il periodo di rimborso massimo per le sottostazioni, i trasformatori e le linee di trasmissione con un voltaggio minimo di 100 Kv ha la stessa durata di quello fissato per la centrale elettrica non nucleare.

15.   RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

a) 

Di norma il capitale di un credito all’esportazione viene rimborsato in rate uguali o, se del caso (ad esempio quando il sostegno viene erogato per operazioni di leasing o per l’esportazione di macchinari o attrezzature a sé stanti), mediante il rimborso cumulativo di capitale e interessi in rate di pari importo.

b) 

Il capitale e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori a sei mesi; la prima rata va pagata entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c) 

Per motivi eccezionali e debitamente giustificati i crediti all’esportazione possono essere erogati a condizioni diverse da quelle stabilite alle lettere a) e b). Tale sostegno deve essere motivato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito disponibile nel quadro del piano di rimborso semestrale in rate uguali e deve rispettare i criteri seguenti:

1) 

nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso del capitale versata nell’arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 % dell’importo del capitale del credito;

2) 

il rimborso del capitale va effettuato a scadenze non superiori a 12 mesi. La prima rata di rimborso del capitale deve essere versata entro 12 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2 % del capitale del credito deve essere rimborsato entro 12 mesi dal punto di partenza del credito;

3) 

gli interessi sono pagabili a scadenze rateali non superiori a 12 mesi; il primo pagamento degli interessi va effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito;

4) 

la vita media ponderata massima del periodo di rimborso non deve essere superiore:

— 
a quattro anni e mezzo per le operazioni nei paesi della categoria I e a cinque anni e tre mesi per i paesi della categoria II, per le operazioni con acquirenti sovrani (o con una garanzia sovrana di rimborso);
— 
a cinque anni per i paesi di categoria I e a sei anni per i paesi di categoria II, per le operazioni con acquirenti non sovrani (e senza garanzia sovrana di rimborso);
— 
in deroga alle disposizioni di cui ai due trattini precedenti, per le operazioni riguardanti il sostegno per le centrali elettriche non nucleari a norma dell’articolo 14: a sei anni e tre mesi;
5) 

il partecipante deve procedere a una notifica preventiva conformemente all’articolo 46, spiegando i motivi per cui il sostegno non viene erogato a norma delle lettere a) e b).

d) 

Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

16.   TASSI DI INTERESSE, TASSI DI PREMIO E ALTRE COMMISSIONI

a) 

Dagli interessi sono esclusi:

1) 

qualsiasi pagamento a titolo di premio o altra spesa legata all’assicurazione o alla garanzia dei crediti fornitore o dei crediti finanziari;

2) 

qualsiasi altro pagamento a titolo di spese o commissioni bancarie relative al credito all’esportazione, fatta eccezione per le spese bancarie annuali o semestrali pagabili per tutto il periodo di rimborso; e

3) 

le ritenute fiscali imposte dal paese importatore.

b) 

Quando il sostegno pubblico viene erogato mediante crediti/finanziamenti diretti o rifinanziamenti, il premio può essere aggiunto al valore nominale del tasso d’interesse o costituire una spesa separata; entrambe le componenti devono essere specificate separatamente ai partecipanti.

17.   PERIODO DI VALIDITÀ DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE

Le condizioni e le modalità finanziarie relative a un singolo credito all’esportazione o a una singola linea di credito, diverse dal periodo di validità dei tassi di interesse commerciale di riferimento (Commercial Interest Reference Rates = CIRR) di cui all’allegato XV, non vengono fissate per un periodo superiore a sei mesi prima dell’impegno definitivo.

18.   PROVVEDIMENTI INTESI AD EVITARE O MINIMIZZARE PERDITE

Le disposizioni dell’accordo non ostano a che gli organismi responsabili dei crediti all’esportazione o le istituzioni di finanziamento dei crediti all’esportazione concordino condizioni e modalità finanziarie meno restrittive di quelle previste dall’accordo, se tali provvedimenti sono adottati in seguito all’assegnazione del contratto (quando l’accordo sul credito all’esportazione e i documenti accessori sono già entrati in vigore) e sono intesi esclusivamente ad evitare o minimizzare perdite conseguenti a circostanze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento o a richieste di indennizzo.

19.   ALLINEAMENTO

Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell’accordo, ciascun partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all’articolo 43, alle condizioni e alle modalità finanziarie offerte da un partecipante o da un non partecipante. Le condizioni e le modalità finanziarie previste a norma del presente articolo sono ritenute conformi alle disposizioni dei capitoli I e II e, ove applicabili, degli allegati I, II, III, IV, V e VI.

20.   TASSI DI INTERESSE FISSI MINIMI NELL’AMBITO DEL SOSTEGNO FINANZIARIO PUBBLICO

a) 

I partecipanti che erogano sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso applicano i pertinenti tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR) quali tassi di interesse minimi. I CIRR sono tassi di interesse stabiliti secondo i criteri seguenti:

1) 

i CIRR dovrebbero essere rappresentativi dei tassi di interesse finali applicabili ai prestiti commerciali sul mercato interno della valuta in questione;

2) 

i CIRR dovrebbero corrispondere fedelmente al tasso applicabile ai mutuatari nazionali di primaria importanza;

3) 

i CIRR dovrebbero basarsi sui costi di finanziamento dei prestiti a tasso fisso;

4) 

i CIRR non dovrebbero provocare distorsioni delle condizioni concorrenziali interne e

5) 

i CIRR dovrebbero corrispondere fedelmente al tasso applicabile a mutuatari esteri di primaria importanza.

b) 

Il sostegno finanziario pubblico non deve servire a controbilanciare o a compensare, in parte o per intero, il corrispondente premio per il rischio di credito che, a norma dell’articolo 22, è addebitato per il rischio di mancato rimborso.

21.   COSTRUZIONE E APPLICAZIONE DEI CIRR

Il CIRR per il sostegno finanziario pubblico erogato nell’ambito dell’accordo e di tutti i suoi allegati diversi dall’intesa settoriale sui crediti all’esportazione per gli aeromobili civili (allegato III) è determinato e applicato conformemente alle disposizioni dell’allegato XV.

22.   PREMIO PER IL RISCHIO DI CREDITO

I partecipanti addebitano, in aggiunta agli interessi, un premio destinato a coprire il rischio di mancato rimborso dei crediti all’esportazione. I tassi dei premi addebitati dai partecipanti devono essere basati sul rischio, convergere ed essere sufficienti a coprire costi e perdite di esercizio a lungo termine.

23.   TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO

I partecipanti addebitano un importo non inferiore al tasso di premio minimo (Minimum Premium Rate = MPR) applicabile per il rischio di credito.

a) 

L’MPR applicabile viene determinato in base ai seguenti fattori:

— 
la classificazione del rischio paese applicabile;
— 
il periodo di rischio (Horizon of Risk = HOR);
— 
la categoria selezionata del rischio acquirente del debitore;
— 
la percentuale di copertura del rischio politico e commerciale e la qualità del prodotto fornito per la copertura pubblica del credito all’esportazione;
— 
le tecniche di mitigazione del rischio paese eventualmente applicate e
— 
i miglioramenti del credito per il rischio acquirente eventualmente applicati.
b) 

Gli MPR sono espressi in percentuale della quota capitale del credito come se il premio fosse interamente riscosso al primo prelievo del credito. Una spiegazione sul metodo di calcolo degli MPR, comprendente la formula matematica adottata, è riportata nell’allegato VIII.

c) 

A prescindere dal paese di destinazione, i tassi di premio applicati dai partecipanti per le operazioni cui si applicano i benchmark di mercato, ossia operazioni in cui intervengono debitori/garanti finali (soggetti del rischio di credito) di paesi della categoria 0 e di paesi ad alto reddito dell’OCSE e della zona euro ( 20 ), o che coinvolgono istituzioni multilaterali o regionali che i partecipanti concordano nel ritenere generalmente esentate dal controllo monetario e dalle norme ín materia di trasferimenti del paese in cui hanno sede ( 21 ), sono determinati caso per caso. Al fine di garantire che i tassi di premio addebitati per le operazioni che coinvolgono debitori, e se del caso garanti, di tali paesi non siano inferiori alle tariffe vigenti sul mercato privato, i partecipanti rispettano le procedure di seguito esposte, impiegando le convenzioni riconosciute per tradurre il pertinente prezzo di riferimento in tassi di premio.

1) 

Qualora un partecipante fornisca sostegno pubblico nell’ambito di un pacchetto di prestiti sindacati strutturato come operazione garantita da attività ( 22 ) o come operazione di finanziamento di progetti ( 23 ):

— 
il costo onnicomprensivo della quota del prestito diretto non è inferiore al costo onnicomprensivo addebitato dal partecipante o dai partecipanti del mercato commerciale membri del sindacato;
— 
il premio addebitato per la copertura pura non è inferiore al tasso di premio equivalente tradotto applicato dal partecipante o dai partecipanti del mercato commerciale né è inferiore al tasso di premio attuariale minimo applicabile.

Un pacchetto di prestiti sindacati, per configurarsi come tale, deve rispettare tutte le seguenti condizioni:

— 
almeno il 25 % ( 24 ) del prestito sindacato è costituito da prestiti/garanzie del mercato commerciale, senza alcun sostegno bilaterale o multilaterale (ad esempio di ECA, DFI, IFI o MDB) ( 25 ), e tutte le parti del finanziamento beneficiano di pari condizioni e modalità finanziarie, compreso il pacchetto di garanzia; e
— 
Le condizioni e le modalità finanziarie dell’operazione sono pienamente conformi all’accordo, quale modificato dalle presenti disposizioni relative alla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato nelle operazioni inerenti a prestiti/garanzie sindacati.
2) 

Per tutte le altre operazioni cui si applicano i benchmark di mercato, si applicano le seguenti procedure:

— 
tenendo conto delle informazioni di mercato disponibili e delle caratteristiche dell’operazione in oggetto, i partecipanti determinano il tasso di premio da applicare effettuando un confronto con uno o più benchmark di mercato come da allegato X, scegliendo il parametro o i parametri ritenuti più adeguati per la specifica operazione;
— 
fatta salva la disposizione precedente, i partecipanti non possono applicare un tasso di premio inferiore al premio corrispondente determinato dal modello Through the Cycle Market Benchmark (TCMB), sulla base della classificazione del rischio e della durata dell’operazione (WAL dell’intera operazione), a meno che il benchmark di mercato sia derivato da i) un’obbligazione sul mercato secondario o da ii) un credit default swap (CDS) a denominazione specifica o di un ente collegato. Il partecipante che applichi un tasso di premio inferiore al premio corrispondente determinato dal modello TCMB, sulla base di un rating assegnato da un’agenzia di rating del credito ( 26 ) (CRA) accreditata al benchmark di mercato a denominazione specifica ( 27 ), procede a una notifica preventiva in conformità dell’articolo 46. Ciononostante, il premio applicato non può essere inferiore al premio attuariale minimo corrispondente;
— 
nel determinare il tasso di premio, il partecipante determina il rating del rischio per il debitore/garante finale, compresa l’eventuale assegnazione a quest’ultimo di un rating da parte di una CRA accreditata. Il partecipante può stabilire un rating a un gradino superiore (nella scala della CRA accreditata) rispetto a quello assegnato dalla CRA accreditata. Se non è stato assegnato un rating da una CRA accreditata, la classificazione del rischio non può superare di oltre due gradini il rating assegnato dalla CRA (ossia essere più favorevole rispetto ad esso) al soggetto sovrano nel domicilio del debitore/garante. I partecipanti devono procedere a una notifica preventiva in conformità dell’articolo 46 nei casi seguenti:
— 
qualora un partecipante assegni al debitore/garante un rating migliore rispetto al rating più alto assegnato da una CRA accreditata; o
— 
se non è stato assegnato un rating da una CRA accreditata, qualora un partecipante assegni a un’operazione un rating pari a CC2 o superiore, o una lettera di rating del credito equivalente ad un valore compreso tra AAA e A-, o un rating pari o più favorevole rispetto al rating più alto assegnato da una CRA accreditata al soggetto sovrano nel domicilio del debitore/garante.
d) 

I paesi a «rischio più elevato» della categoria 7 sono, in linea di principio, soggetti a tassi di premio superiori agli MPR stabiliti per tale categoria; tali tassi di premio sono fissati dal partecipante che eroga il sostegno pubblico.

e) 

Per calcolare l’MPR relativo a un’operazione, la classificazione del rischio paese applicabile è quella del paese del debitore e la classificazione del rischio acquirente applicabile è quella del debitore ( 28 ), a meno che un soggetto terzo, meritevole di credito rispetto all’entità del debito garantito, fornisca una garanzia irrevocabile, incondizionata, escutibile a richiesta, giuridicamente valida ed escutibile sull’intero obbligo di rimborso del debito e per tutta la durata del credito. Nel caso di una garanzia di terzi, ciascun partecipante può scegliere di applicare la classificazione del rischio paese del paese in cui è situato il garante e la categoria di rischio acquirente del garante ( 29 ).

f) 

I criteri e le condizioni relative all’applicazione di una garanzia di terzi conformemente ai casi descritti alla lettera e), primo e secondo trattino, sono riportati nell’allegato X.

g) 

Il dato relativo al periodo di rischio (HOR) utilizzato nel calcolo di un MPR equivale alla metà del periodo di esborso più l’intero periodo di rimborso e presuppone un piano regolare di rimborso del credito all’esportazione, vale a dire un rimborso effettuato in rate semestrali di eguale importo di capitale, maggiorate degli interessi maturati, con inizio sei mesi dopo il punto di partenza del credito. Nel caso di crediti all’esportazione con piani di rimborso non standard, il periodo di rimborso equivalente (espresso in rate semestrali di pari importo) è calcolato mediante la seguente formula: periodo di rimborso equivalente = (vita media ponderata del periodo di rimborso – 0,25)/0,5.

h) 

Il partecipante che decide di applicare un MPR associato a un garante terzo situato in un paese diverso da quello del debitore deve procedere a una notifica preventiva conformemente all’articolo 45.

24.   CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO PAESE

A eccezione dei paesi ad alto reddito dell’OCSE e della zona euro, i paesi sono classificati in base al livello di probabilità che un paese assolva il servizio dei suoi debiti esteri (rischio paese).

a) 

Il rischio paese comprende cinque elementi:

— 
moratoria generale dei pagamenti disposta dal governo del debitore/garante o dall’organismo di un paese per il cui tramite è effettuato il rimborso;
— 
eventi politici e/o difficoltà economiche che si verifichino al di fuori del paese del partecipante autore della notifica o provvedimenti legislativi/amministrativi adottati al di fuori del paese del partecipante autore della notifica, che impediscano o ritardino il trasferimento dei fondi versati in ordine al credito;
— 
disposizioni legali adottate nel paese del debitore/garante, che conferiscono efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati in valuta locale sebbene, in seguito alle fluttuazioni dei tassi di cambio, tali pagamenti, una volta convertiti nella valuta in cui è espresso il credito, non coprano più l’importo del debito alla data del trasferimento dei fondi;
— 
ogni altra misura o decisione del governo di un paese estero che impedisca il rimborso di un credito; e
— 
casi di forza maggiore che si verifichino al di fuori del paese del partecipante autore della notifica, ossia guerre (comprese le guerre civili), espropriazioni, rivoluzioni, sommosse, disordini civili, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti e incidenti nucleari.
b) 

Ciascun paese è classificato in una delle otto categorie di rischio (da 0 a 7). Sono stati stabiliti MPR per le categorie da 1 a 7 ma non per la categoria 0, poiché per i paesi appartenenti a questa categoria il livello del rischio paese è giudicato trascurabile. Il rischio di credito associato alle operazioni nei paesi della categoria 0 è prevalentemente connesso al rischio del debitore/garante.

c) 

La classificazione dei paesi ( 30 ) è realizzata mediante il metodo di classificazione del rischio paese, composto dagli elementi seguenti:

— 
il modello di valutazione del rischio paese (il modello), da cui si ottiene una valutazione quantitativa del rischio paese basata, per ciascun paese, su tre gruppi di indicatori di rischio: esperienza di pagamento dei partecipanti, situazione finanziaria e situazione economica. Il metodo del modello comporta diverse operazioni, tra cui la valutazione dei tre gruppi di indicatori di rischio nonché la combinazione e la ponderazione flessibile dei gruppi di indicatori di rischio;
— 
la valutazione qualitativa dei risultati del modello, effettuata individualmente per ciascun paese al fine di integrare il rischio politico e/o altri fattori di rischio non presi in considerazione, o considerati solo in parte, dal modello. Ove opportuno, questo esame può dar luogo ad un adeguamento della classificazione quantitativa del modello per giungere alla valutazione finale del rischio paese.
d) 

Le classificazioni del rischio paese sono monitorate su base continuativa e riesaminate almeno una volta all’anno. Il segretariato è tenuto a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevati mediante il metodo di classificazione del rischio paese. Quando un paese è riclassificato in una categoria di rischio paese inferiore o superiore, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione dell’avvenuta riclassificazione da parte del segretariato i partecipanti devono cambiare i tassi di premio portandoli a un livello pari o superiore all’MPR relativo alla nuova categoria di rischio paese.

e) 

Le classificazioni del rischio paese vengono rese pubbliche dal segretariato.

25.   VALUTAZIONE DEL RISCHIO SOVRANO

a) 

Per tutti i paesi classificati mediante il metodo di classificazione del rischio paese di cui all’articolo 24, lettera d), il rischio sovrano viene valutato allo scopo di individuare, in via eccezionale, i soggetti sovrani:

— 
che non corrispondono al debitore a più basso rischio nel paese, e
— 
il cui rischio di credito è notevolmente più elevato del rischio paese.
b) 

Per l’individuazione dei soggetti sovrani che soddisfano i criteri di cui alla lettera a) si applica il metodo di valutazione del rischio sovrano elaborato e concordato dai partecipanti.

c) 

L’elenco dei soggetti sovrani che risultano soddisfare i criteri di cui alla lettera a) è monitorato su base continuativa e riesaminato almeno una volta all’anno. Il segretariato è tenuto a comunicare immediatamente i cambiamenti rilevati mediante il metodo di valutazione del rischio sovrano.

d) 

L’elenco dei soggetti sovrani individuati conformemente alla lettera b) viene reso pubblico dal segretariato.

26.   CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ACQUIRENTE

I debitori e, se del caso, i garanti situati nei paesi classificati in una categoria di rischio paese da 1 a 7 sono classificati in una delle categorie di rischio acquirente stabilite per il paese del debitore/garante ( 31 ). La matrice delle categorie di rischio acquirente in cui si classificano i debitori e i garanti è riportata nell’allegato VIII. Le descrizioni qualitative delle categorie di rischio acquirente sono riportate nell’allegato XI.

a) 

La classificazione del rischio acquirente si basa sul rating del debito di primo rango non garantito del debitore/garante come determinato dal partecipante.

b) 

In deroga alla lettera a), le operazioni che beneficiano di un sostegno secondo le condizioni e le modalità dell’allegato VI e le operazioni il cui valore creditizio non supera i 5 milioni di DSP possono essere classificate in base all’operazione, vale a dire dopo l’eventuale applicazione di miglioramenti del credito per il rischio acquirente; tali operazioni, indipendentemente dalla loro classificazione, non possono tuttavia beneficiare di sconti per l’applicazione di miglioramenti del credito per il rischio acquirente.

c) 

I debitori e i garanti sovrani sono classificati nella categoria di rischio acquirente SOV/CC0.

d) 

In via eccezionale, i debitori e i garanti non sovrani possono essere classificati nella categoria di rischio acquirente «migliore del rischio sovrano» (better than sovereign — SOV+) se ( 32 ):

— 
il debitore/garante ha ricevuto da una CRA accreditata un rating del debito in valuta estera migliore del rating del debito in valuta estera (assegnato dalla stessa agenzia) del proprio soggetto sovrano, oppure
— 
il debitore/garante si trova in un paese in cui il rischio sovrano risulta molto più elevato del rischio paese.
e) 

I partecipanti sono tenuti a notificare in via preventiva, conformemente all’articolo 46, le operazioni:

— 
con un debitore/garante non sovrano per il quale il premio addebitato è inferiore a quello stabilito dalla categoria di rischio acquirente CC1, vale a dire CC0 o SOV+;
— 
con un debitore/garante non sovrano quando un partecipante fornisce un rating del rischio acquirente per un debitore/garante non sovrano che ha ricevuto un rating da una CRA accreditata e il rating del rischio acquirente risulta migliore rispetto al rating assegnato dall’agenzia accreditata ( 33 ).
f) 

In caso di concorrenza per un’operazione specifica, in occasione della quale il debitore/garante sia stato classificato dai partecipanti concorrenti in differenti categorie di rischio acquirente, i partecipanti concorrenti cercano di giungere ad una classificazione comune. Se non viene raggiunto un accordo su una classificazione comune, ai partecipanti che hanno classificato il debitore/garante in una categoria di rischio acquirente più alta non è fatto divieto di applicare la classificazione del rischio più bassa.

27.   PERCENTUALE E QUALITÀ DELLA COPERTURA DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE CHE BENEFICIANO DI UN SOSTEGNO PUBBLICO

Gli MPR sono differenziati in funzione della diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all’esportazione e della percentuale di copertura offerta dai partecipanti, come risulta nell’allegato VIII. La differenziazione si basa sulla prospettiva dell’esportatore (ossia neutralizzare l’effetto concorrenziale derivante dalla diversa qualità dei prodotti forniti all’esportatore/istituto finanziario).

a) 

La qualità di un prodotto previsto per i crediti all’esportazione dipende dalla natura del prodotto stesso (assicurazione, garanzia o credito/finanziamento diretto) e, per i prodotti assicurativi, dalla presenza o meno dell’offerta di copertura degli interessi durante il periodo costitutivo di sinistro (ossia il periodo tra la data di scadenza del pagamento da parte del debitore e la data alla quale l’assicuratore è tenuto a rimborsare l’esportatore/istituto finanziario) senza maggiorazione.

b) 

Tutti i prodotti esistenti offerti dai partecipanti per i crediti all’esportazione sono classificati in una delle tre categorie di prodotti sotto indicate:

— 
prodotto inferiore, ossia assicurazione senza copertura degli interessi durante il periodo costitutivo di sinistro e assicurazione con copertura degli interessi durante il periodo costitutivo di sinistro con un corrispondente supplemento di premio;
— 
prodotto standard, ossia assicurazione con copertura degli interessi durante il periodo costitutivo di sinistro senza un corrispondente supplemento di premio e crediti/finanziamenti diretti; e
— 
prodotto superiore, ossia garanzie.

28.   TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE

a) 

I partecipanti possono applicare le seguenti tecniche di mitigazione del rischio paese, la cui applicazione specifica è stabilita nell’allegato XII:

— 
struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) combinata con un conto di garanzia in un paese terzo (offshore escrow account);
— 
finanziamento in valuta locale.
b) 

Il partecipante che applichi un MPR che riflette l’impiego di tecniche di mitigazione del rischio paese è tenuto a darne notifica preventiva a norma dell’articolo 45.

c) 

Nel caso di operazioni cui si applicano i benchmark di mercato non si utilizzano tecniche di mitigazione del rischio paese.

29.   MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE

a) 

I partecipanti possono applicare i seguenti miglioramenti del credito per il rischio acquirente, che permettono l’applicazione di un fattore di miglioramento del credito maggiore di 0:

— 
cessione di proventi o crediti esigibili del contratto;
— 
obbligazione garantita da attività (asset based security);
— 
titoli di proprietà immobilizzati (fixed asset security);
— 
conto di garanzia (escrow account).
b) 

Le definizioni dei miglioramenti del credito per il rischio acquirente e i fattori massimi di miglioramento del credito, per i debitori delle categorie da 1 a 7 e per i debitori cui si applicano i benchmark di mercato, sono stabiliti nell’allegato XII.

c) 

I miglioramenti del credito per il rischio acquirente possono essere utilizzati da soli o in combinazione con le seguenti limitazioni:

— 
il fattore massimo di miglioramento del credito ottenibile mediante miglioramenti del credito per il rischio acquirente è 0,35 per le operazioni delle categorie da 1 a 7. Per le operazioni cui si applicano i benchmark di mercato, può essere applicato uno sconto massimo del 25 % sull’MPR determinato sulla base di benchmark di mercato, ma il premio addebitato non può essere inferiore al tasso di premio attuariale minimo applicabile;
— 
le obbligazioni garantite da attività (asset based security) e i titoli di proprietà immobilizzati (fixed asset security) non possono essere utilizzati insieme per la stessa operazione;
— 
in un’operazione delle categorie da 1 a 7 in cui la classificazione del rischio paese applicabile sia stata migliorata mediante il ricorso ad una «struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) combinata con un conto di garanzia in un paese terzo (offshore escrow account)», non possono essere applicati miglioramenti del credito per il rischio acquirente.
d) 

I partecipanti sono tenuti a notificare in via preventiva, conformemente all’articolo 45, le operazioni con un debitore/garante non sovrano, qualora i miglioramenti del credito per il rischio acquirente diano luogo all’applicazione di un fattore di miglioramento del credito superiore a 0, o qualora in un’operazione cui si applicano i benchmark di mercato siano utilizzati miglioramenti del credito per il rischio acquirente che comportino la determinazione di prezzi al di sotto dell’MPR corrispondente basato sul TCMB.

30.   RIESAME DELLA VALIDITÀ DEI TASSI DI PREMIO MINIMI PER IL RISCHIO DI CREDITO

a) 

Per valutare la congruità degli MPR e, ove necessario, per consentirne l’adeguamento in aumento o in diminuzione, vengono usati degli strumenti di verifica del premio (premium feedback tools = PFT), destinati a controllare e a adeguare periodicamente gli MPR.

b) 

Con gli strumenti di verifica del premio si valuta la congruità degli MPR, in termini sia di esperienza effettiva delle istituzioni che erogano crediti ufficiali all’esportazione sia di informazioni del mercato privato sulla quantificazione del rischio di credito.

c) 

Entro il 31 dicembre 2019 deve essere effettuato un riesame generale di tutti gli aspetti delle norme dell’accordo relative ai premi, con particolare attenzione alle norme sulla determinazione dei prezzi sulla base di benchmark di mercato ( 34 ).

CAPITOLO III

Disposizioni relative agli aiuti legati

31.   PRINCIPI GENERALI

a) 

I partecipanti hanno accettato di avere politiche complementari in materia di crediti all’esportazione e di aiuti legati. Le politiche di credito all’esportazione dovrebbero basarsi sulla concorrenza aperta e sul libero gioco delle forze di mercato, mentre le politiche di aiuto legato dovrebbero fornire le risorse esterne necessarie a paesi, settori o progetti che non hanno accesso, o hanno un accesso alquanto limitato, al finanziamento a condizioni di mercato. Le politiche di aiuto legato dovrebbero garantire il massimo rendimento delle risorse utilizzate, ridurre al minimo le distorsioni commerciali e contribuire all’impiego efficace di tali risorse ai fini dello sviluppo.

b) 

Le disposizioni dell’accordo in materia di aiuti legati non si applicano ai programmi di aiuto di istituzioni multilaterali o regionali.

c) 

Questi principi non pregiudicano le considerazioni del comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) circa la qualità degli aiuti legati e slegati.

d) 

Ciascun partecipante può chiedere informazioni supplementari in merito al carattere legato di qualsiasi forma di aiuto. Qualora sia in dubbio se una determinata prassi di finanziamento ricada o meno nell’ambito della definizione degli aiuti legati di cui all’allegato XIV, il paese donatore fornisce prove a sostegno di un’eventuale asserzione secondo cui gli aiuti sono di fatto «slegati», conformemente alla definizione di cui all’allegato XIV.

32.   FORME DEGLI AIUTI LEGATI

Gli aiuti legati possono assumere le forme seguenti:

a) 

prestiti di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), quali definiti negli «Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)»;

b) 

sovvenzioni APS (aiuti pubblici allo sviluppo), quali definite negli «Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati (1987)»;e

c) 

altre forme di finanziamento pubblico, comprendenti sovvenzioni e prestiti, ad esclusione tuttavia dei crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico erogati a norma dell’accordo; oppure

d) 

qualsiasi associazione, di diritto o di fatto, nelle mani del donatore, del finanziatore o del mutuatario, tra due o più delle componenti finanziarie sopra indicate e/o seguenti:

1) 

un credito all’esportazione che beneficia di sostegno pubblico sotto forma di credito/finanziamento diretto, rifinanziamento, intervento sui tassi di interesse, garanzia o assicurazione oggetto dell’accordo; e

2) 

altri fondi a tassi di mercato o a condizioni analoghe, o pagamenti in acconto dell’acquirente.

33.   FINANZIAMENTI ASSOCIATI

a) 

I finanziamenti associati possono assumere varie forme, tra cui crediti misti, finanziamenti misti, finanziamenti congiunti, finanziamenti paralleli o singole operazioni integrate. La loro caratteristica principale è che tutti presentano:

— 
una componente concessionale collegata, di diritto o di fatto, alla componente non concessionale;
— 
una singola parte o la totalità del pacchetto di finanziamento che è, in effetti, aiuto legato; e
— 
fondi di aiuto disponibili soltanto se la componente non concessionale ad essi collegata è accettata dal beneficiario.
b) 

L’associazione o il collegamento di fatto sono determinati da fattori quali:

— 
l’esistenza di intese informali tra il beneficiario e l’organismo donatore;
— 
l’intenzione del donatore di rendere più accettabile tramite gli APS un pacchetto di finanziamenti;
— 
l’effettivo vincolo dell’intero pacchetto di finanziamenti ad acquisti nel paese donatore;
— 
il carattere vincolante degli APS e le modalità dell’appalto e/o del contratto di ciascuna operazione di finanziamento; oppure
— 
qualsiasi altra pratica individuata dal DAC o dai partecipanti in cui esista un collegamento di fatto tra due o più componenti di finanziamento.
c) 

Nessuna delle pratiche sotto elencate osta alla determinazione di un’associazione o di un collegamento di fatto:

— 
frazionamento di un contratto attraverso notifica separata delle componenti di un contratto;
— 
frazionamento di contratti finanziati in varie fasi;
— 
mancata notifica di parti interdipendenti di un contratto; e/o
— 
mancata notifica derivante dal fatto che il pacchetto di finanziamento è in parte slegato.

34.   PAESI AMMISSIBILI AGLI AIUTI LEGATI

a) 

Gli aiuti legati non possono essere accordati a paesi il cui RNL pro capite, in base ai dati della Banca mondiale, oltrepassi il limite superiore dei paesi a reddito medio-basso. La Banca mondiale ricalcola tale soglia ogni anno ( 35 ). Un paese può essere riclassificato soltanto dopo che la categoria attribuitagli dalla Banca mondiale sia rimasta invariata per due anni consecutivi.

b) 

Nel classificare i paesi si applicano i criteri operativi e le procedure seguenti:

1) 

la classificazione ai fini dell’accordo è determinata dall’RNL pro capite calcolato dalla Banca mondiale ai fini della sua classificazione dei paesi mutuatari. Tale classificazione viene resa pubblica dal segretariato;

2) 

nei casi in cui non dispone di informazioni sufficienti per pubblicare dati relativi all’RNL pro capite, la Banca mondiale è invitata a stimare se il paese in questione abbia un RNL pro capite superiore o inferiore alla soglia attuale. Il paese è classificato secondo tale stima, a meno che i partecipanti non decidano di procedere in altro modo;

3) 

qualora l’ammissibilità di un paese agli aiuti legati cambi in base alla lettera a), la riclassificazione prende effetto due settimane dopo la comunicazione a tutti i partecipanti, da parte del segretariato, delle conclusioni tratte dai suddetti dati della Banca mondiale. Prima della data in cui prende effetto la riclassificazione non possono essere notificati crediti di aiuti legati a favore di un nuovo paese ammissibile; dopo tale data non possono essere notificati crediti di aiuti legati a favore di un paese recentemente promosso, fatta eccezione per le singole operazioni oggetto di una precedente linea di credito, che possono essere notificate fino alla scadenza di tale linea di credito (scadenza che non può eccedere un anno dalla data in cui prende effetto la riclassificazione);

4) 

nei casi in cui la Banca mondiale rivede le cifre, ai fini dell’accordo non si tiene conto di tali revisioni. La classificazione di un paese può tuttavia essere modificata mediante una linea comune secondo la procedura appropriata tra quelle di cui agli articoli da 56 a 61 e i partecipanti prendono favorevolmente in considerazione una modifica resa necessaria in seguito a errori e omissioni nelle cifre, constatati nello stesso anno civile in cui queste sono state inizialmente diffuse dal segretariato.

35.   AMMISSIBILITÀ DEI PROGETTI

a) 

Gli aiuti legati non possono essere concessi a progetti pubblici o privati che normalmente sarebbero realizzabili a condizioni commerciali se fossero finanziati ai tassi di mercato o alle condizioni dell’accordo.

b) 

I criteri fondamentali da applicare per determinare l’ammissibilità a questo tipo di aiuti sono i seguenti:

— 
la non fattibilità finanziaria del progetto, vale a dire che il progetto non è in grado, in base ad un’appropriata determinazione dei prezzi secondo i principi di mercato, di produrre un flusso di cassa sufficiente a coprire le spese di gestione e a pagare gli interessi sul capitale impiegato (primo criterio fondamentale); oppure
— 
la ragionevole possibilità di concludere, in base alle consultazioni con gli altri partecipanti, che vi sono scarse possibilità che il progetto possa essere finanziato alle condizioni di mercato o alle condizioni dell’accordo (secondo criterio fondamentale). Per quanto riguarda i progetti di entità superiore a 50 milioni di DSP, nell’esaminare l’opportunità degli aiuti in questione occorre considerare con particolare attenzione la disponibilità prevista di finanziamenti alle condizioni di mercato o alle condizioni dell’accordo.
c) 

I criteri fondamentali di cui alla lettera b) indicano su quali basi si dovrebbe valutare un progetto per verificare se esso debba essere finanziato con questo tipo di aiuti oppure con crediti all’esportazione alle condizioni di mercato o alle condizioni dell’accordo. Il processo di consultazione descritto agli articoli da 49 a 51 dovrebbe permettere di sviluppare nel tempo un’esperienza sufficiente per determinare con maggiore precisione gli orientamenti preliminari che gli organismi responsabili dei crediti all’esportazione e degli aiuti dovrebbero seguire per distinguere tra le due categorie di progetti.

36.   LIVELLO MINIMO DI AGEVOLAZIONE

I partecipanti non forniscono aiuti legati con un livello di agevolazione inferiore al 35 %, oppure al 50 % se il paese beneficiario figura tra i paesi meno avanzati (PMA), a eccezione dei seguenti casi, per i quali vi è anche un’esenzione dalle procedure di notifica di cui all’articolo 47, lettera a), e all’articolo 48, lettera a):

a) 

assistenza tecnica: aiuti legati in cui la componente di aiuto pubblico allo sviluppo è costituita unicamente da cooperazione tecnica per un valore inferiore al 3 % del valore totale dell’operazione oppure, se rappresenta un importo più basso, a 1 milione di DSP; e

b) 

piccoli progetti: progetti di investimento di valore inferiore a 1 milione di DSP, interamente finanziati con sovvenzioni a fondo perduto per lo sviluppo.

37.   ESENZIONI DALL’AMMISSIBILITÀ DI PAESI O PROGETTI AGLI AIUTI LEGATI

a) 

Le disposizioni degli articoli 34 e 35 non si applicano agli aiuti legati il cui livello di agevolazione sia pari o superiore all’80 %, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all’articolo 33.

b) 

Le disposizioni dell’articolo 35 non si applicano agli aiuti legati aventi un valore inferiore a 2 milioni di DSP, fatta eccezione per gli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all’articolo 33.

c) 

Gli aiuti legati concessi ai paesi meno avanzati (PMA), secondo la definizione delle Nazioni Unite, non sono soggetti alle disposizioni degli articoli 34 e 35.

d) 

I partecipanti considerano favorevolmente un’accelerazione delle procedure di concessione degli aiuti legati adeguata alle seguenti circostanze specifiche:

— 
incidente nucleare o grave incidente industriale che dia luogo a un grave inquinamento transfrontaliero, qualora un partecipante interessato dal fenomeno desideri fornire aiuti legati per eliminare o mitigare gli effetti dell’evento; oppure
— 
presenza di un elevato rischio che un tale incidente possa verificarsi, qualora un partecipante potenzialmente interessato desideri erogare aiuti legati volti a scongiurare l’evento.
e) 

Fermi restando gli articoli 34 e 35, un partecipante può, in via eccezionale, erogare sostegno tramite uno dei mezzi seguenti:

— 
procedura della linea comune, definita nell’allegato XIV e descritta agli articoli da 56 a 61; oppure
— 
giustificazione per motivi di aiuto con il sostegno di una parte sostanziale dei partecipanti a norma degli articoli 49 e 50; oppure
— 
una lettera al segretario generale dell’OCSE, secondo la procedura di cui all’articolo 51, situazione che secondo i partecipanti deve rimanere isolata ed eccezionale.

38.   CALCOLO DEL LIVELLO DI AGEVOLAZIONE DEGLI AIUTI LEGATI

Il livello di agevolazione degli aiuti legati è calcolato con lo stesso metodo di calcolo utilizzato dal DAC per l’elemento dono, salvo che:

a) 

il tasso di sconto utilizzato nel calcolo del livello di agevolazione di un prestito in una determinata valuta, ossia il tasso di sconto differenziato, è soggetto a modifica il 15 gennaio di ogni anno e si calcola nel modo seguente:

— 
media dei CIRR + margine
Il margine (M) dipende dal periodo di rimborso (R) come segue:



R

M

inferiore a 15 anni

0,75

da 15 a 20 anni (ventesimo anno non incluso)

1,00

da 20 a 30 anni (trentesimo anno non incluso)

1,15

da 30 anni e più

1,25

— 
per tutte le valute la media dei CIRR si calcola determinando la media dei CIRR mensili in vigore nel semestre compreso tra il 15 agosto dell’anno precedente e il 14 febbraio dell’anno in corso, determinata secondo le disposizioni dell’allegato XV. Il tasso calcolato, incluso il margine, è arrotondato alla decina di punti base più vicina. Se per una valuta esistono più CIRR, ai fini del calcolo in oggetto si utilizza il CIRR per la scadenza più lunga, indicato nell’allegato XV, articolo 1.
b) 

La data base per il calcolo del livello di agevolazione è il punto di partenza del credito di cui all’allegato XIV.

c) 

Ai fini del calcolo del livello di agevolazione complessivo di un pacchetto di finanziamenti associati, si considera pari a zero il livello di agevolazione dei crediti, fondi e pagamenti seguenti:

— 
crediti all’esportazione conformi all’accordo;
— 
altri finanziamenti concessi a tassi di mercato o a condizioni analoghe;
— 
altri finanziamenti pubblici aventi un livello di agevolazione inferiore al minimo consentito dall’articolo 36, fatta eccezione per gli allineamenti; e
— 
pagamenti in acconto dell’acquirente.

I pagamenti contestuali o precedenti al punto di partenza del credito che non sono considerati pagamenti in acconto sono inclusi nel calcolo del livello di agevolazione.

d) 

Il tasso di sconto nell’allineamento: nell’allineamento degli aiuti, si intende per allineamento identico l’allineamento con un livello di agevolazione identico ricalcolato con il tasso di sconto in vigore al momento dell’allineamento.

e) 

Le spese locali e gli acquisti da paesi terzi sono inclusi nel calcolo del livello di agevolazione soltanto se sono finanziati dal paese donatore.

f) 

Per determinare il livello di agevolazione complessivo di un pacchetto si moltiplica il valore nominale di ciascun componente del pacchetto per il rispettivo livello di agevolazione, si sommano i risultati ottenuti e si divide il totale per il valore nominale cumulativo delle componenti.

g) 

Il tasso di sconto di un determinato prestito di aiuto è il tasso in vigore al momento della notifica. Nei casi di notifica immediata il tasso di sconto è invece il tasso in vigore al momento in cui sono state fissate le condizioni e le modalità del prestito di aiuto. Un cambiamento del tasso di sconto durante la vita di un prestito non ne modifica il livello di agevolazione.

h) 

Se si effettua un cambiamento di valuta prima della conclusione del contratto, deve essere rivista la notifica. Il tasso di sconto utilizzato per calcolare il livello di agevolazione è il tasso applicabile al momento della revisione. Non è necessario effettuare una revisione se la valuta alternativa e tutte le informazioni necessarie per il calcolo del livello di agevolazione sono indicate nella notifica originale.

i) 

In deroga alla lettera g), il tasso di sconto usato nel calcolo del livello di agevolazione delle singole operazioni varate nell’ambito di una linea di credito di aiuto è il tasso originariamente notificato per la linea di credito.

39.   PERIODO DI VALIDITÀ DEGLI AIUTI LEGATI

a) 

Il periodo di validità delle condizioni e delle modalità fissate dai partecipanti per gli aiuti legati, in rapporto al finanziamento di singole operazioni, a un protocollo di aiuto, ad una linea di credito di aiuto o ad un’intesa analoga, non può eccedere i due anni. Nel caso dei protocolli di aiuto, delle linee di credito di aiuto o delle intese analoghe il periodo di validità decorre dalla data della firma, da notificare a norma dell’articolo 48; la proroga di una linea di credito va notificata come se fosse una nuova operazione, con una nota nella quale si dichiara che si tratta di una proroga e che la linea di credito è rinnovata alle condizioni consentite al momento della notifica della proroga. Nel caso di singole operazioni, comprese quelle notificate nel quadro di un protocollo di aiuto, di una linea di credito di aiuto o di un’intesa analoga, il periodo di validità decorre dalla data di notifica dell’impegno a norma dell’articolo 47 o dell’articolo 48, a seconda dei casi.

b) 

Quando un paese risulta per la prima volta non ammissibile ai prestiti della Banca mondiale aventi una durata di 17 anni, la validità delle linee di credito e dei protocolli di aiuto legato esistenti e nuovi è ridotta a un anno a decorrere dalla data della potenziale riclassificazione secondo le procedure di cui all’articolo 34, lettera b).

c) 

Il rinnovo di detti protocolli e linee di credito è possibile soltanto a condizioni conformi alle disposizioni degli articoli 34 e 35 dell’accordo dopo:

— 
la riclassificazione dei paesi e
— 
una modifica delle disposizioni dell’accordo.

In tali circostanze le condizioni e le modalità esistenti possono essere mantenute nonostante una modifica del tasso di sconto di cui all’articolo 38.

40.   ALLINEAMENTO

Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale e nel rispetto delle finalità dell’accordo, ciascun partecipante ha la facoltà di allinearsi, conformemente alle procedure di cui all’articolo 43, alle condizioni e alle modalità finanziarie offerte da un partecipante o da un non partecipante.

CAPITOLO IV

Procedure

Sezione 1

Procedure comuni per i crediti all’esportazione e gli aiuti collegati al commercio

41.   NOTIFICHE

Le notifiche previste dalle procedure dell’accordo sono effettuate secondo le modalità e con i contenuti di cui all’allegato VII, con copia al segretariato.

42.   INFORMAZIONI SUL SOSTEGNO PUBBLICO

a) 

Appena assunto l’impegno a fornire il sostegno pubblico notificato secondo le procedure di cui agli articoli da 45 a 48, il partecipante ne informa debitamente tutti gli altri partecipanti inserendo il numero di riferimento della notifica nel pertinente modulo di segnalazione.

b) 

Nell’ambito di uno scambio di informazioni a norma degli articoli da 53 a 55 ciascun partecipante comunica agli altri partecipanti le condizioni e le modalità di credito alle quali intende erogare il sostegno per una particolare operazione e può chiedere informazioni analoghe agli altri partecipanti.

43.   PROCEDURE PER L’ALLINEAMENTO

a) 

Prima di allinearsi alle condizioni e alle modalità finanziarie che si ritiene siano offerte da un partecipante o da un non partecipante a norma degli articoli 17 e 40, ciascun partecipante fa quanto in suo potere, eventualmente ricorrendo anche alle consultazioni dirette di cui all’articolo 55, per accertarsi che dette condizioni beneficiano di sostegno pubblico e si conforma alle disposizioni seguenti:

1) 

il partecipante notifica a tutti gli altri partecipanti le condizioni e le modalità che intende sostenere mediante le stesse procedure di notifica previste per le condizioni e le modalità cui si allinea. Nel caso di allineamento ad un non partecipante, il partecipante che si allinea segue le stesse procedure di notifica che sarebbero state utilizzate qualora le condizioni cui si allinea fossero state offerte da un partecipante;

2) 

nonostante il punto 1), se la procedura di notifica applicabile prevede che il partecipante che si allinea mantenga il proprio impegno oltre il termine ultimo per l’offerta, questi notifica la propria intenzione di allinearsi il prima possibile;

3) 

se modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e le modalità notificate, il partecipante che ha avviato la procedura informa immediatamente in tal senso tutti gli altri partecipanti.

b) 

Il partecipante che intenda offrire condizioni e modalità finanziarie identiche a quelle notificate a norma degli articoli 45 e 46 può farlo una volta trascorso il periodo di attesa previsto da tali articoli. Il partecipante notifica la propria intenzione al più presto.

44.   CONSULTAZIONI SPECIALI

a) 

Il partecipante che abbia fondati motivi di credere che le condizioni e le modalità finanziarie offerte da un altro partecipante (il partecipante che ha avviato la procedura) siano più generose di quelle previste dall’accordo ne informa il segretariato, che immediatamente rende tali informazioni disponibili.

b) 

Il partecipante che ha avviato la procedura è tenuto a chiarire le condizioni e le modalità finanziarie previste dalla sua offerta entro due giorni lavorativi dalla diffusione delle informazioni da parte del segretariato.

c) 

Dopo che il partecipante in questione ha fornito i chiarimenti richiesti, qualsiasi partecipante può chiedere che il segretariato organizzi entro cinque giorni lavorativi una riunione di consultazione speciale dei partecipanti per discutere l’argomento.

d) 

In attesa dei risultati della riunione di consultazione speciale dei partecipanti, le condizioni e le modalità finanziarie che beneficiano di sostegno pubblico non acquistano efficacia.

Sezione 2

Procedure per i crediti all’esportazione

45.   NOTIFICA PREVENTIVA CON DISCUSSIONE

a) 

Ciascun partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno avente un valore creditizio superiore a 2 milioni di DSP conformemente all’allegato VII qualora:

— 
la classificazione del rischio paese applicabile e la categoria di rischio acquirente utilizzate per calcolare l’MPR siano quelle di una terza parte garante situata al di fuori del territorio del paese del debitore [ossia determinata a norma dell’articolo 23, lettera e)];
— 
l’MPR applicabile sia stato ridotto ricorrendo a una delle tecniche di mitigazione del rischio paese indicate all’articolo 28; oppure
— 
intenda fornire il suo sostegno conformemente all’articolo 7, lettera a), punto 2), o all’articolo 7, lettera d), dell’allegato IV;
— 
intenda fornire il suo sostegno conformemente all’articolo 4, lettera a), dell’allegato V.
b) 

Se durante questo periodo qualsiasi altro partecipante chiede una discussione, il partecipante che ha avviato la procedura attende altri dieci giorni di calendario.

c) 

Ciascun partecipante informa tutti gli altri partecipanti della sua decisione definitiva, adottata dopo una discussione intesa a facilitare il riesame delle esperienze acquisite in materia, a norma dell’articolo 64. I partecipanti tengono registrazioni delle esperienze maturate riguardo ai tassi di premio notificati conformemente alla lettera a).

46.   NOTIFICA PREVENTIVA

a) 

Ciascun partecipante informa tutti gli altri partecipanti almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno avente un valore creditizio superiore a 2 milioni di DSP conformemente all’allegato VII qualora intenda:

1) 

erogare il suo sostegno conformemente all’articolo 12, lettera d), punto 3);

2) 

erogare il suo sostegno conformemente all’articolo 14, lettera a);

3) 

erogare il suo sostegno conformemente all’articolo 15, lettera c);

4) 

applicare un tasso di premio conformemente alle disposizioni dell’articolo 22, lettera c), punto 1), quando partecipa in qualità di parte di un pacchetto di prestiti sindacati;

5) 

applicare un tasso di premio inferiore al premio corrispondente determinato dal modello TCMB, conformemente all’articolo 23, lettera c), punto 2), secondo trattino;

6) 

fornire sostegno nelle operazioni cui si applicano i benchmark di mercato, qualora un partecipante assegni al debitore/garante un rating migliore rispetto al rating più alto assegnato da una CRA accreditata o, se non è stato assegnato un rating da una CRA accreditata, qualora un partecipante assegni a un’operazione un rating pari a CC2 o superiore, o una lettera di rating del credito equivalente ad un valore compreso tra AAA e A-, o un rating pari o più favorevole rispetto al rating più alto assegnato da una CRA accreditata al soggetto sovrano nel domicilio del debitore/garante;

7) 

applicare un tasso di premio conformemente all’articolo 26, lettera e), se la categoria di rischio acquirente scelta per calcolare l’MPR di un’operazione:

— 
con un debitore/garante non sovrano è inferiore a CC1 (CC0 o SOV+);
— 
con un debitore/garante non sovrano è migliore del rating assegnato da una CRA accreditata;
8) 

applicare alle operazioni con un debitore/garante non sovrano un tasso di premio conformemente all’ articolo 29, lettera a), qualora l’impiego di miglioramenti del credito per il rischio acquirente comporti l’applicazione di un fattore di miglioramento del credito superiore a 0, o qualora in un’operazione cui si applicano i benchmark di mercato siano utilizzati miglioramenti del credito per il rischio acquirente che comportano la determinazione di prezzi al di sotto dell’MPR corrispondente basato sul TCMB;

9) 

erogare il suo sostegno conformemente all’articolo 6, lettera a), dell’allegato II;

10) 

erogare il suo sostegno conformemente all’articolo 7, lettera a), punto 1), dell’allegato IV;

11) 

erogare il suo sostegno conformemente all’articolo 4, lettera b), dell’allegato V.

b) 

Se modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere l’operazione in oggetto, il partecipante che ha avviato la procedura informa immediatamente in tal senso tutti gli altri partecipanti.

Sezione 3

Procedure per gli aiuti collegati al commercio

47.   NOTIFICA PREVENTIVA

a) 

Ciascun partecipante procede ad una notifica preventiva in conformità dell’allegato VII se intende erogare sostegno pubblico per:

— 
aiuti slegati collegati al commercio di valore pari o superiore a 2 milioni di DSP e con un tasso di agevolazione inferiore all’80 %;
— 
aiuti slegati collegati al commercio di valore inferiore a 2 milioni di DSP e con un elemento dono (quale definito dal DAC) inferiore al 50 %;
— 
aiuti legati collegati al commercio di valore pari o superiore a 2 milioni di DSP e con un tasso di agevolazione inferiore all’80 %; oppure
— 
aiuti legati collegati al commercio di valore inferiore a 2 milioni di DSP e con un livello di agevolazione inferiore al 50 %, tranne per i casi di cui all’articolo 35 lettere a) e b);
— 
aiuti legati a norma dell’articolo 37, lettera d).
b) 

La notifica preventiva viene effettuata al più tardi 30 giorni lavorativi prima del termine ultimo di presentazione delle offerte oppure, se è precedente, della data dell’impegno.

c) 

Se modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e le modalità notificate, il partecipante che ha avviato la procedura informa immediatamente in tal senso tutti gli altri partecipanti.

d) 

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti legati che rientrano in un pacchetto di finanziamenti associati di cui all’articolo 33.

48.   NOTIFICA IMMEDIATA

a) 

Deve dare notifica immediata, ossia entro due giorni lavorativi dalla data dell’impegno, in conformità dell’allegato VII, a tutti gli altri partecipanti il partecipante che eroghi sostegno pubblico per aiuti legati aventi un valore:

— 
pari o superiore a 2 milioni di DSP e un livello di agevolazione pari o superiore all’80 %; oppure
— 
inferiore a 2 milioni di DSP e con un livello di agevolazione pari o superiore al 50 %, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 36, lettere a) e b).
b) 

Ciascun partecipante dà inoltre notifica immediata a tutti gli altri partecipanti della firma di un protocollo di aiuto, di una linea di credito o di un’intesa analoga.

c) 

Il partecipante che intenda allinearsi a condizioni e modalità finanziarie che sono state oggetto di una notifica immediata non è tenuto a darne notifica preventiva.

Sezione 4

Procedure di consultazione per gli aiuti legati

49.   FINALITÀ DELLE CONSULTAZIONI

a) 

Un partecipante che chiede chiarimenti sulle eventuali motivazioni commerciali per gli aiuti legati può esigere che sia fornita una «valutazione completa della qualità degli aiuti» (per i particolari cfr. l’allegato XIII).

b) 

Un partecipante può inoltre chiedere consultazioni con gli altri partecipanti a norma dell’articolo 50. Tali consultazioni comprendono anche le consultazioni dirette di cui all’articolo 55, volte ad esaminare:

— 
in primo luogo, se un’offerta di aiuti soddisfi i requisiti di cui agli articoli 34 e 35; e
— 
ove necessario, se un’offerta di aiuti sia giustificata sebbene non siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 34 e 35.

50.   AMBITO E CALENDARIO DELLE CONSULTAZIONI

a) 

Durante le consultazioni un partecipante può chiedere, tra l’altro, le seguenti informazioni:

— 
esame di studi di fattibilità/valutazioni del progetto particolareggiati;
— 
eventuale esistenza di offerte concorrenti con finanziamenti non agevolati oppure con finanziamenti di aiuto;
— 
capacità prevista del progetto in termini di creazione o risparmio di valuta estera;
— 
eventuale cooperazione con organizzazioni multilaterali quali la Banca mondiale;
— 
eventuale gara d’appalto internazionale, in particolare se il fornitore del paese donatore ha presentato l’offerta più favorevole;
— 
impatto sull’ambiente;
— 
partecipazione del settore privato; e
— 
calendario delle notifiche (ad esempio, sei mesi prima del termine ultimo per le offerte o della data dell’impegno) dei crediti agevolati o di aiuto.
b) 

La consultazione è chiusa e le conclusioni in merito ai due punti di cui all’articolo 48 sono comunicate dal segretariato a tutti i partecipanti almeno dieci giorni lavorativi prima del termine ultimo per l’offerta oppure, se è precedente, della data dell’impegno. Qualora le parti della consultazione siano in disaccordo, il segretariato invita gli altri partecipanti ad esprimere la loro opinione entro cinque giorni lavorativi. Il segretariato comunica tali opinioni al partecipante autore della notifica, che dovrebbe riconsiderare l’opportunità di procedere qualora risulti mancare un ampio sostegno all’offerta di aiuti.

51.   ESITO DELLE CONSULTAZIONI

a) 

Il donatore che desideri realizzare un progetto nonostante la mancanza di sostegno sostanziale comunica la sua intenzione agli altri partecipanti mediante notifica preventiva, entro 60 giorni di calendario dal termine delle consultazioni, ossia dall’approvazione delle conclusioni del presidente. Il donatore invia inoltre al segretario generale dell’OCSE una lettera nella quale espone i risultati delle consultazioni e specifica l’interesse nazionale primario, non di natura commerciale, che giustifica tale azione. I partecipanti ritengono che tali situazioni debbano rimanere casi isolati ed eccezionali.

b) 

Il donatore informa immediatamente i partecipanti di aver inviato una lettera al segretario generale dell’OCSE, allegando alla notifica una copia della lettera in questione. Né il donatore né altri partecipanti assumono un impegno di aiuto legato durante un periodo di dieci giorni lavorativi dalla notifica ai partecipanti. Nel caso dei progetti per i quali, durante il processo di consultazione, siano state individuate offerte concorrenti a condizioni di mercato il suddetto periodo di dieci giorni lavorativi è esteso a 15 giorni.

c) 

Il segretariato controlla l’andamento e i risultati delle consultazioni.

Sezione 5

Scambio di informazioni per i crediti all’esportazione e gli aiuti collegati al commercio

52.   PUNTI DI CONTATTO

Tutte le comunicazioni avvengono tra i punti di contatto designati di ogni paese mediante comunicazione immediata, ad esempio mediante posta elettronica, e sono oggetto di trattamento riservato.

53.   AMBITO DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI

a) 

Ciascun partecipante può chiedere a un altro partecipante informazioni sul suo atteggiamento nei confronti di un paese terzo, di un’istituzione di un paese terzo o di un determinato modo di operare.

b) 

Il partecipante che ha ricevuto una domanda di sostegno pubblico può inviare una richiesta di informazioni a un altro partecipante, indicando le condizioni e le modalità di credito più favorevoli che egli sarebbe disposto a sostenere.

c) 

Le richieste di informazioni inviate a più di un partecipante contengono l’elenco dei destinatari.

d) 

Si deve inviare copia di tutte le richieste di informazioni al segretariato.

54.   AMBITO DELLE RISPOSTE

a) 

Il partecipante cui viene inviata una richiesta di informazioni risponde entro sette giorni di calendario fornendo quante più informazioni possibile. La risposta comprende l’indicazione migliore che il partecipante può fornire sulla decisione che probabilmente prenderà. Se necessario, una risposta esauriente segue appena possibile. Una copia della risposta deve essere inviata agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al segretariato.

b) 

Se la risposta fornita ad una richiesta di informazioni perde in seguito di validità per un qualsiasi motivo, ad esempio:

— 
perché è stata presentata, modificata o ritirata una richiesta di sostegno; oppure
— 
perché si stanno esaminando condizioni diverse,

si fa immediatamente seguire un’altra risposta, inviandone copia agli altri destinatari della richiesta di informazioni e al segretariato.

55.   CONSULTAZIONI DIRETTE

a) 

Ciascun partecipante risponde favorevolmente alle richieste di consultazioni dirette entro dieci giorni lavorativi.

b) 

Le richieste di consultazioni dirette sono rese note ai partecipanti e ai non partecipanti. Le consultazioni hanno luogo quanto prima, una volta trascorso il periodo di dieci giorni lavorativi.

c) 

Il presidente dei partecipanti coordina, in collaborazione con il segretariato, eventuali attività di follow-up necessarie, ad esempio una linea comune. Il segretariato fornisce immediatamente i risultati delle consultazioni.

56.   PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI

a) 

Le proposte di linea comune devono essere inviate unicamente al segretariato. Quest’ultimo provvede ad inviare una proposta di linea comune a tutti i partecipanti e, qualora essa riguardi aiuti legati, a tutti i punti di contatto DAC. L’identità dell’autore della proposta non figura nel registro delle linee comuni di cui al sistema di bacheca elettronica gestito dal segretariato nell’ambiente di rete dell’OCSE. Il segretariato può tuttavia comunicare l’identità dell’autore della proposta oralmente ad un partecipante o a un membro del DAC su richiesta. Tali richieste sono registrate dal segretariato.

b) 

La proposta di linea comune deve essere datata e formulata secondo il seguente schema:

— 
numero di riferimento, seguito dall’indicazione «linea comune»;
— 
nome del paese importatore e dell’acquirente;
— 
titolo o descrizione, per quanto possibile precisi, del progetto ai fini di una sua chiara identificazione;
— 
condizioni e modalità previste dal paese che ha preso l’iniziativa;
— 
proposta di linea comune;
— 
nazionalità e nome degli offerenti concorrenti noti;
— 
termine ultimo per le offerte commerciali e finanziarie e numero della gara, se noto;
— 
altre informazioni pertinenti, in particolare i motivi che giustificano la proposta della linea comune, la disponibilità di studi relativi al progetto e/o circostanze particolari.
c) 

Una proposta di linea comune, presentata a norma dell’articolo 34, lettera b), punto 4), è inviata al segretariato e in copia agli altri partecipanti. Il partecipante che presenta la proposta di linea comune fornisce una spiegazione esauriente dei motivi per i quali ritiene che la classificazione di un paese debba differire dalla procedura di cui all’articolo 34, lettera b).

d) 

Il segretariato rende pubbliche le linee comuni concordate.

57.   RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEA COMUNE

a) 

Le risposte alle proposte di linea comune devono essere fornite entro 20 giorni di calendario, ma i partecipanti sono esortati a rispondere il più rapidamente possibile.

b) 

Le possibilità di risposta comprendono la richiesta di informazioni supplementari, l’accettazione, il rifiuto, la proposta di modifica della linea comune o la proposta di una linea comune alternativa.

c) 

Se un partecipante comunica di non avere una propria posizione in merito, non essendo stato consultato da un esportatore o dalle autorità del paese beneficiario nel caso di aiuti per il progetto, si ritiene che tale partecipante abbia accettato la proposta di linea comune.

58.   ACCETTAZIONE DELLE LINEE COMUNI

a) 

Trascorso un periodo di 20 giorni di calendario, il segretariato informa tutti i partecipanti in merito alla situazione della proposta di linea comune. Se la linea comune non è stata accettata da tutti i partecipanti, ma non è stata respinta da alcun partecipante, la proposta viene mantenuta per un ulteriore periodo di otto giorni di calendario.

b) 

Trascorso questo ulteriore periodo si ritiene che il partecipante che non abbia esplicitamente respinto la linea comune proposta l’abbia accettata. Qualsiasi partecipante, compreso quello che ha avviato la procedura, può tuttavia subordinare la propria accettazione della linea comune all’accettazione esplicita di uno o più partecipanti.

c) 

Se un partecipante non accetta uno o più elementi di una linea comune, implicitamente ne accetta tutti gli altri. È inteso che tale accettazione parziale può indurre altri partecipanti a modificare il proprio atteggiamento nei confronti di una linea comune proposta. Tutti i partecipanti hanno la facoltà di offrire o di allinearsi a condizioni e modalità non coperte da una linea comune.

d) 

Una linea comune che non è stata accettata può essere riesaminata secondo le procedure di cui agli articoli 56 e 57. In tal caso i partecipanti non sono vincolati dalla loro decisione iniziale.

59.   DIVERGENZE SULLE LINEE COMUNI

Se il partecipante che ha avviato la procedura e un partecipante che ha proposto una modifica o un’alternativa non raggiungono un accordo su una linea comune entro l’ulteriore periodo di otto giorni di calendario, tale periodo può essere prorogato di comune accordo. Il segretariato informa tutti i partecipanti in merito a tale proroga.

60.   DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LINEA COMUNE

Il segretariato comunica a tutti i partecipanti che la linea comune entrerà in vigore oppure che è stata respinta. La linea comune entra in vigore una volta trascorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione. Il segretariato mette a disposizione, sul sistema di bacheca elettronica, una registrazione costantemente aggiornata di tutte le linee comuni accettate e delle proposte sulle quali non è stata ancora presa una decisione.

61.   VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI

a) 

Una volta approvata, una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il segretariato non sia informato del fatto che essa non è più pertinente e che tale situazione è accettata da tutti i partecipanti. Una linea comune rimane valida per un ulteriore periodo di due anni se un partecipante chiede una proroga entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di scadenza del primo periodo. Con la stessa procedura possono essere concordate proroghe ulteriori. Una linea comune approvata a norma dell’articolo 34, lettera b), punto 4), è valida finché non sono disponibili i dati della Banca mondiale per l’anno successivo.

b) 

Il segretariato controlla la situazione delle linee comuni e tiene debitamente informati i partecipanti aggiornando la «situazione delle linee comuni in vigore» nel sistema di bacheca elettronica. Il segretariato provvede tra l’altro a:

— 
aggiungere nuove linee comuni una volta che queste sono state accettate dai partecipanti;
— 
aggiornare la data di scadenza quando un partecipante chiede una proroga;
— 
cancellare le linee comuni scadute;
— 
compilare, su base trimestrale, l’elenco delle linee comuni che scadono nel trimestre successivo.

Sezione 6

Riesami

62.   RIESAME PERIODICO DELL’ACCORDO

a) 

I partecipanti riesaminano periodicamente il funzionamento dell’accordo. Nel corso del riesame i partecipanti verificano, tra l’altro, le procedure di notifica, l’applicazione e il funzionamento del sistema dei tassi di sconto differenziati, le norme e le procedure in materia di aiuti legati, le questioni relative all’allineamento, gli impegni preventivi e le possibilità di ampliamento della partecipazione all’accordo.

b) 

Il riesame si basa su informazioni relative all’esperienza dei partecipanti e sui loro suggerimenti, volti a migliorare il funzionamento e l’efficacia dell’accordo. I partecipanti tengono conto degli obiettivi dell’accordo e della situazione economica e monetaria del momento. Le informazioni e i suggerimenti che i partecipanti desiderano fornire ai fini del riesame devono pervenire al segretariato al più tardi 45 giorni di calendario prima della data del riesame.

63.   RIESAME DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI

a) 

I partecipanti riesaminano periodicamente il sistema di determinazione dei CIRR al fine di assicurare che i tassi notificati corrispondano alle condizioni di mercato del momento e soddisfino gli obiettivi alla base dell’istituzione dei tassi in vigore. Tali riesami riguardano anche il margine da aggiungere quando si applicano detti tassi.

b) 

Ogni partecipante può presentare al presidente dei partecipanti una richiesta motivata di riesame straordinario qualora ritenga che il CIRR di una o più valute non rifletta più le condizioni di mercato del momento.

64.   RIESAME DEI TASSI DI PREMIO MINIMI E DEGLI ELEMENTI CONNESSI

I partecipanti controllano e riesaminano regolarmente tutti gli aspetti delle regole e delle procedure relative ai premi. Ciò comprende quanto segue:

a) 

la classificazione del rischio paese e i metodi di valutazione del rischio sovrano per verificarne la validità alla luce dell’esperienza acquisita;

b) 

il livello degli MPR al fine di garantire che rimangano un’accurata misura del rischio di credito, tenendo conto sia dell’esperienza effettiva delle istituzioni che erogano crediti ufficiali all’esportazione sia delle informazioni del mercato privato sulla quantificazione del rischio di credito;

c) 

le differenziazioni degli MPR basate sulla diversa qualità dei prodotti previsti per i crediti all’esportazione e sulla percentuale di copertura offerta; e

d) 

le esperienze acquisite nell’uso di fattori di mitigazione del rischio paese e di miglioramento del credito per il rischio acquirente, nonché la validità e l’adeguatezza del loro impatto specifico sugli MPR.

65.   RIESAME DEL SOSTEGNO PUBBLICO PER LE SPESE LOCALI

I partecipanti riesaminano le disposizioni riguardanti il sostegno per le spese locali entro il 20 aprile 2024.

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ALLEGATO III

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI AEROMOBILI CIVILI

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   OBIETTIVO

a) 

La presente intesa settoriale punta a fornire un quadro per un uso prevedibile, coerente e trasparente dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per la vendita o il leasing di aeromobili e altri beni e servizi di cui all'articolo 4, lettera a), che segue. Essa mira a creare condizioni di parità per tali crediti all'esportazione, al fine di incoraggiare la concorrenza tra gli esportatori sulla base della qualità e del prezzo dei beni e dei servizi esportati anziché sulle condizioni e sui termini finanziari di sostegno pubblico più favorevoli.

b) 

La presente intesa settoriale definisce le condizioni e i termini più favorevoli ai quali possono essere accordati i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

c) 

A tal fine, la presente intesa settoriale cerca di stabilire una situazione di equilibrio affinché, su tutti i mercati:

1) 

siano equiparate le condizioni di concorrenza finanziaria applicabili dai partecipanti;

2) 

le diverse condizioni del sostegno pubblico offerte dai partecipanti non costituiscano un fattore di scelta tra i beni e i servizi concorrenti di cui all'articolo 4, lettera a); e

3) 

siano evitate distorsioni della concorrenza tra i partecipanti alla presente intesa settoriale ed eventuali altre fonti di finanziamento.

d) 

I partecipanti alla presente intesa settoriale («i partecipanti») riconoscono che le disposizioni dell'intesa sono state stabilite ai soli fini della stessa e non pregiudicano le altre parti dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («l'accordo») e la loro ulteriore evoluzione.

2.   FORMA

La presente intesa settoriale è un « gentlemen's agreement » tra i partecipanti e rappresenta l'allegato III dell'accordo; essa costituisce parte integrante dell'accordo e subentra all'intesa settoriale entrata in vigore nel luglio 2007.

3.   PARTECIPAZIONE

I partecipanti sono attualmente: Australia, Brasile, Canada, Corea, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Svizzera e Unione europea. Un non partecipante può diventare partecipante conformemente alle procedure di cui all'appendice I.

4.   AMBITO DI APPLICAZIONE

a) 

La presente intesa settoriale si applica a ogni forma di sostegno pubblico erogato da o per conto di un governo, avente un periodo di rimborso pari o superiore a due anni per l'esportazione di:

1) 

aeromobili civili nuovi e motori su di essi installati, comprese le apparecchiature fornite dall'acquirente;

2) 

aeromobili civili usati, convertiti e ammodernati e motori su di essi installati, comprese in ciascun caso le apparecchiature fornite dall'acquirente;

3) 

motori di riserva;

4) 

pezzi di ricambio per aeromobili civili e motori;

5) 

contratti di manutenzione e di servizi per aeromobili civili e motori;

6) 

conversione, apporto di modifiche sostanziali e ammodernamento di aeromobili civili;

7) 

kit per motori.

b) 

Può essere erogato sostegno pubblico nelle seguenti forme:

1) 

garanzia o assicurazione dei crediti all'esportazione (copertura pura);

2) 

sostegno finanziario pubblico:

— 
credito/finanziamento diretto e rifinanziamento, o
— 
intervento sul tasso di interesse;

qualunque combinazione delle forme di cui sopra.

c) 

La presente intesa settoriale non si applica al sostegno pubblico per:

1) 

le esportazioni di aeromobili militari nuovi o usati e dei beni connessi, nonché dei servizi di cui alla lettera a) di cui sopra, anche quando usati a scopi militari;

2) 

simulatori di volo nuovi o usati.

5.   INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI NON PARTECIPANTI

Su basi di reciprocità, in una situazione competitiva un partecipante risponde ad una richiesta sulle condizioni e sui termini finanziari offerti per il suo sostegno pubblico, proveniente da un non partecipante, come risponderebbe ad una richiesta proveniente da un partecipante.

6.   EROGAZIONE DI AIUTI

I partecipanti non erogano sostegno a titolo di aiuto, eccetto per scopi umanitari, con la procedura della linea comune.

7.   PROVVEDIMENTI INTESI AD EVITARE O MINIMIZZARE PERDITE

Le disposizioni della presente intesa settoriale non ostano a che i partecipanti concedano condizioni e termini finanziari meno restrittivi di quelli previsti dall'intesa se tali provvedimenti sono adottati dopo che l'accordo sul credito all'esportazione e i documenti accessori sono già entrati in vigore e sono intesi esclusivamente ad evitare o minimizzare perdite conseguenti a circostanze che potrebbero dar luogo al mancato pagamento o a richieste di indennizzo. Un partecipante notifica a tutti gli altri partecipanti e al segretariato dell'OCSE («il segretariato»), entro 20 giorni lavorativi dall'accordo con l'acquirente/mutuatario, la modifica delle condizioni e dei termini finanziari. Per tale notifica, che deve contenere informazioni sulle nuove condizioni e sui nuovi termini finanziari, compresa la motivazione, si utilizza il modulo di segnalazione che figura all'appendice IV.

PARTE 2

AEROMOBILI NUOVI

CAPITOLO I

Copertura

8.   AEROMOBILI NUOVI

a) 

Ai fini della presente intesa settoriale, per aeromobile nuovo si intende:

1) 

un aeromobile, comprese le apparecchiature fornite dall'acquirente, e i motori su di esso installati, di proprietà del fabbricante e non consegnato né precedentemente usato per i fini previsti di trasporto di persone e/o di merci e

2) 

motori di riserva e pezzi di ricambio, quando inclusi nell'ordine originale dell'aeromobile conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, lettera a), che segue.

b) 

In deroga alle disposizioni della lettera a) di cui sopra, un partecipante può erogare un sostegno a condizioni adatte ad aeromobili nuovi per operazioni in cui, a seguito di un ritardo nell'erogazione del sostegno pubblico, sono state concluse intese di finanziamento provvisorie di cui il partecipante è stato precedentemente messo al corrente; tale ritardo non deve essere superiore a 18 mesi. In questi casi, il periodo di rimborso è il medesimo che sarebbe stato applicato qualora la vendita o il leasing dell'aeromobile avesse beneficiato del sostegno pubblico dalla data originaria di consegna dell'aeromobile.

CAPITOLO II

Condizioni e termini finanziari

Le condizioni e i termini finanziari per i crediti all'esportazione comprendono tutte le disposizioni del presente capitolo, che vanno lette in relazione le une con le altre.

9.   VALUTE AMMISSIBILI

Le valute ammissibili per il sostegno finanziario pubblico sono euro, yen giapponese, lira sterlina britannica, dollaro USA ed altre valute pienamente convertibili per le quali sono disponibili i dati per definire i tassi d'interesse minimi di cui all'appendice III.

10.   PAGAMENTI IN ACCONTO E SOSTEGNO PUBBLICO MASSIMO

a) 

Per le operazioni con acquirenti/mutuatari classificati nella categoria di rischio 1 (conformemente all'appendice II, Tabella 1), i partecipanti:

1) 

esigono un pagamento in acconto pari almeno al 20 % del prezzo netto dell'aeromobile entro il punto di partenza del credito;

2) 

non erogano un sostegno pubblico superiore all'80 % del prezzo netto dell'aeromobile.

b) 

Per le operazioni con acquirenti/mutuatari classificati nelle categorie di rischio da 2 a 8 (conformemente all'appendice II, tabella 1), i partecipanti:

1) 

esigono un pagamento in acconto pari almeno al 15 % del prezzo netto dell'aeromobile entro il punto di partenza del credito;

2) 

non concedono un sostegno pubblico superiore all'85 % del prezzo netto dell'aeromobile.

c) 

I partecipanti che applicano l'articolo 8, lettera b), di cui sopra deducono dall'importo massimo del sostegno pubblico l'importo delle rate del capitale considerato dovuto dal punto di partenza del credito, di modo che, al momento dell'esborso, il saldo corrisponda all'ammontare del credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico che sarebbe stato erogato al momento della consegna. In tali casi, prima della consegna il partecipante deve aver ricevuto una domanda di sostegno pubblico.

11.   TASSI DI PREMIO MINIMI

a) 

II partecipanti che erogano un sostegno pubblico applicano, per l'importo del credito che beneficia di sostegno pubblico, un tasso di premio non inferiore al tasso di premio minimo stabilito conformemente all'appendice II.

b) 

Ove necessario, i partecipanti utilizzano il modello concordato di conversione del tasso di premio per convertire gli spread annuali calcolati sull'importo restante del sostegno pubblico e i vari tassi di premio iniziali calcolati sull'importo originario del sostegno pubblico.

12.   PERIODO DI RIMBORSO MASSIMO

a) 

Il periodo di rimborso massimo è di 12 anni per tutti gli aeromobili nuovi.

b) 

In via eccezionale è accordabile, previa notifica preliminare, un periodo di rimborso massimo di 15 anni. In tale caso, ai tassi di premio minimi calcolati conformemente alle disposizioni dell'appendice II si applica una maggiorazione del 35 %.

c) 

Non sarà prorogato il periodo di rimborso di un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico mediante condivisione pari passu di garanzie con prestatori commerciali.

13.   RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

a) 

I partecipanti applicano un piano di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi rispondente a quanto indicato ai punti 1) o 2) che seguono.

1) 

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, considerati complessivamente, si effettuano in rate uguali:

— 
le rate sono pagabili a scadenze non superiori ai tre mesi; il pagamento della prima rata va effettuato entro tre mesi dal punto di partenza del credito,
— 
in alternativa e con notifica preventiva, le rate sono pagabili a scadenze di sei mesi; il pagamento della prima rata va effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito. In tale caso ai tassi di premio minimi calcolati conformemente all'appendice II si applica una maggiorazione del 15 %,
— 
in caso di operazione a tasso variabile, il piano di ammortamento del capitale è fissato, per l'intero periodo, cinque giorni lavorativi prima della data dell'esborso sulla base del tasso di interesse variabile o del tasso swap di quel momento.
2) 

Il rimborso del capitale si effettua in rate uguali, con interessi calcolati sull'importo decrescente del capitale:

— 
le rate sono pagabili a scadenze non superiori ai tre mesi; il pagamento della prima rata va effettuato entro tre mesi dal punto di partenza del credito,
— 
in alternativa e con notifica preventiva, le rate sono pagabili a scadenze di sei mesi; il pagamento della prima rata va effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito. In tale caso ai tassi di premio minimi calcolati conformemente all'appendice II si applica una maggiorazione del 15 %.
b) 

In deroga alle disposizioni della lettera a) di cui sopra e previa notifica preliminare, il rimborso del capitale può essere strutturato in modo da comprendere un pagamento finale di tutti i saldi ad una determinata data. In questo caso i rimborsi del capitale antecedenti il pagamento finale saranno strutturati come indicato alla lettera a) di cui sopra, in base ad un periodo di ammortamento non superiore al periodo di rimborso massimo consentito per i beni e i servizi che beneficiano di sostegno.

c) 

In deroga alla lettera a) di cui sopra, il rimborso del capitale può essere strutturato a condizioni meno favorevoli per il debitore.

d) 

Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

14.   TASSI DI INTERESSE MINIMI

a) 

I partecipanti che erogano un sostegno finanziario pubblico applicano un tasso di interesse minimo variabile oppure un tasso di interesse minimo fisso, conformemente alle disposizioni di cui all'appendice III.

b) 

Nel caso degli aerei a reazione aventi un prezzo netto di 35 milioni di USD o superiore, un sostegno finanziario pubblico basato sul CIRR è erogato soltanto in circostanze eccezionali. Un partecipante che intenda erogare tale sostegno ne dà notifica a tutti gli altri partecipanti almeno 20 giorni di calendario prima di assumere l'impegno definitivo, indicando l'identità del mutuatario.

c) 

Il tasso di interesse non include i pagamenti a titolo di premio di cui al precedente articolo 11 né le commissioni di cui all'articolo 16 che segue.

15.   INTERVENTO SUL TASSO DI INTERESSE

I partecipanti che intervengono sui tassi di interesse si conformano alle condizioni e ai termini finanziari della presente intesa settoriale e impongono ad ogni banca o altro istituto finanziario coinvolto nell'operazione, che beneficia di sostegno, di partecipare all'operazione solo a condizioni che riflettano pienamente le condizioni e i termini finanziari dell'intesa settoriale.

16.   COMMISSIONI

a) 

Nei limiti del periodo di mantenimento del premio, i partecipanti che concedono sostegno pubblico sotto forma di copertura pura applicano una commissione di mantenimento del premio sulla parte del sostegno pubblico non utilizzata durante il periodo di mantenimento del premio, come segue:

1) 

per il primo semestre del periodo di mantenimento del premio: zero punti base all'anno;

2) 

per il secondo semestre del periodo di mantenimento del premio: 12,5 punti base all'anno;

3) 

per il terzo e ultimo semestre del periodo di mantenimento del premio: 25 punti base all'anno.

b) 

I partecipanti che erogano sostegno pubblico sotto forma di credito/finanziamento diretto applicano le seguenti commissioni:

1) 

commissione di accordo/di strutturazione: 25 punti base sull'importo versato, da pagare ad ogni esborso;

2) 

commissione di impegno e di mantenimento del premio: 20 punti base all'anno sulla parte non utilizzata del credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico da versare, durante il periodo di mantenimento del premio, pagabile a posteriori;

3) 

commissione amministrativa: cinque punti base all'anno sull'importo del saldo del sostegno pubblico pagabile a posteriori. In alternativa i partecipanti possono scegliere di pagare tale commissione anticipatamente, sull'importo versato, al momento di ogni esborso, conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, lettera b), di cui sopra.

17.   COFINANZIAMENTO

In deroga agli articoli da 14 a 16, quando un cofinanziamento che beneficia di sostegno pubblico viene erogato mediante credito diretto e copertura pura e qualora la copertura pura rappresenti almeno il 35 % dell'importo che beneficia di sostegno pubblico, il partecipante che eroga il credito applica le stesse condizioni e gli stessi termini finanziari, comprese le commissioni, di quelli applicati dall'istituto finanziario a titolo di copertura pura, in modo da ottenere un'equivalenza globale dei costi fra il fornitore della copertura pura e il fornitore del credito diretto. In tale situazione, il partecipante che eroga detto sostegno ne notifica le condizioni e i termini finanziari, comprese le commissioni, conformemente al modulo di segnalazione di cui all'appendice IV.

PARTE 3

AEROMOBILI USATI, MOTORI DI RISERVA, PEZZI DI RICAMBIO, CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI

CAPITOLO I

Copertura

18.   AEROMOBILI USATI ED ALTRI BENI E SERVIZI

Questa parte dell'intesa settoriale si applica ad aeromobili usati e motori di riserva, pezzi di ricambio, conversioni, modifiche sostanziali, ammodernamento, contratti di manutenzione e di servizi per aeromobili nuovi e usati e kit per motori.

CAPITOLO II

Condizioni e termini finanziari

Le condizioni e i termini finanziari da applicare, diversi dal periodo di rimborso massimo, sono conformi alle disposizioni di cui alla parte 2 della presente intesa settoriale.

19.   VENDITA DI AEROMOBILI USATI

a) 

Fatto salvo quanto disposto alla lettera b) che segue, il periodo di rimborso massimo per gli aeromobili usati è stabilito in base all'età dell'aeromobile, come indicato nella tabella che segue:



Età dell'aeromobile (anni a partire dalla data della fabbricazione originale)

Periodi di rimborso massimi per operazioni garantite da attività o sovrane (anni)

Periodi di rimborso massimi per operazioni non garantite da attività né sovrane (anni)

1

10

8,5

2

9

7,5

3

8

6,5

4

7

6

5 - 8

6

5,5

oltre 8

5

5

b) 

Il periodo di rimborso massimo per gli aeromobili sottoposti a conversione, purché l'operazione soddisfi tutti i requisiti di cui all'appendice II, articolo 19, ed inoltre il sostegno pubblico, se del caso, relativo a tale conversione non sia stato fornito in conformità dell'articolo 21, lettera a), che segue, è stabilito in base al periodo di tempo trascorso dalla data di conversione e all'età dell'aeromobile, come indicato nella tabella che segue:



Periodi di rimborso massimi per aeromobili sottoposti a conversione garantiti da attività (anni)

Periodo di tempo dalla data di conversione (anni)

Età dell'aeromobile

(anni a partire dalla data della fabbricazione originale)

1

2

3

4

5-8

oltre 8

0 (conversione recente)

10

9

8

8

8

8

1

10

9

8

7

7

7

2

9

8

7

6

6

3 o più

8

7

6

5

20.   MOTORI DI RISERVA E PEZZI DI RICAMBIO

a) 

Il sostegno pubblico per i motori di riserva può essere erogato alle medesime condizioni e ai medesimi termini applicati per l'aeromobile quando tali motori vengono acquistati o ordinati contestualmente ai motori da installare su un aeromobile nuovo.

b) 

Per i pezzi di ricambio acquistati con aeromobili nuovi può essere erogato un sostegno pubblico alle stesse condizioni e agli stessi termini applicati per l'aeromobile fino ad un massimo del 5 % del prezzo netto del nuovo aeromobile e dei motori su di esso installati; la lettera d) che segue si applica al sostegno pubblico per i pezzi di ricambio eccedenti il limite del 5 %.

c) 

Quando i motori di riserva non sono acquistati con un aeromobile nuovo, il periodo di rimborso massimo è di otto anni. Il periodo di rimborso può essere esteso a dieci anni nel caso dei motori di riserva di valore unitario pari a 10 milioni di USD o superiore, purché l'operazione soddisfi tutti i requisiti di cui all'appendice II, articolo 19.

d) 

Quando gli altri pezzi di ricambio non sono acquistati con un aeromobile nuovo, il periodo di rimborso massimo è di:

1) 

cinque anni in caso di valore contrattuale pari o superiore a 5 milioni di USD;

2) 

due anni in caso di valore contrattuale inferiore a 5 milioni di USD.

21.   CONTRATTI PER CONVERSIONI/MODIFICHE SOSTANZIALI/AMMODERNAMENTI

a) 

Se un'operazione di conversione:

1) 

è valutata 5 milioni di USD o più, e

— 
soddisfa tutti i requisiti di cui all'appendice II, articolo 19, i partecipanti possono offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di otto anni,
— 
non soddisfa tutti i requisiti di cui all'appendice II, articolo 19, i partecipanti possono offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di cinque anni;
2) 

è valutata meno di 5 milioni di USD, un partecipante può offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di due anni.

b) 

Se un'operazione implica una modifica sostanziale o un ammodernamento, un partecipante può offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di:

1) 

cinque anni in caso di valore contrattuale pari o superiore a 5 milioni di USD;

2) 

due anni in caso di valore contrattuale inferiore a 5 milioni di USD.

22.   CONTRATTI DI MANUTENZIONE E DI SERVIZI

I partecipanti possono offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di tre anni.

23.   KIT PER MOTORI

I partecipanti possono offrire sostegno pubblico con un periodo di rimborso massimo di cinque anni.

PARTE 4

PROCEDURE DI TRASPARENZA

Tutte le comunicazioni avvengono tra i punti di contatto designati di ogni paese partecipante mediante comunicazione immediata, ad esempio mediante il sistema informativo online (OLIS) dell'OCSE. Se non diversamente concordato, tutte le informazioni scambiate nel quadro di questa parte dell'intesa settoriale hanno carattere riservato.

Sezione 1

Prescrizioni relative alle informazioni

24.   INFORMAZIONI SUL SOSTEGNO PUBBLICO

a) 

Entro il mese successivo alla data dell'impegno definitivo un partecipante fornisce a tutti gli altri partecipanti, con copia al segretariato, le informazioni richieste nell'appendice IV.

b) 

Per stabilire il margine benchmark in conformità dell'appendice III, articolo 8, lettera b), le informazioni sui margini di copertura pura, come indicato nell'appendice III, articolo 8, lettere c) e d), devono essere trasmesse al segretariato entro cinque giorni dopo la fine di ogni mese.

Sezione 2

Scambio di informazioni

25.   RICHIESTA DI INFORMAZIONI

a) 

Un partecipante può chiedere a un altro partecipante informazioni sull'impiego dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico erogati per la vendita o la locazione di aeromobili cui si applicano le disposizioni della presente intesa settoriale.

b) 

Un partecipante che ha ricevuto una domanda di sostegno pubblico può inviare una richiesta di informazioni a un altro partecipante, indicando le condizioni e i termini di credito più favorevoli che egli sarebbe disposto a sostenere.

c) 

Il partecipante cui viene inviata tale richiesta di informazioni risponde entro sette giorni di calendario fornendo informazioni il più possibile esaurienti. La risposta comprende l'indicazione migliore che il partecipante può fornire sulla decisione che probabilmente prenderà. Se necessario, una risposta esauriente segue appena possibile.

d) 

Di tutte le richieste e di tutte le risposte si trasmette copia al segretariato.

26.   CONSULTAZIONI DIRETTE

a) 

In una situazione concorrenziale, qualsiasi partecipante può chiedere consultazioni dirette con uno o più partecipanti.

b) 

Qualsiasi partecipante risponde favorevolmente alle richieste entro dieci giorni lavorativi.

c) 

Le consultazioni hanno luogo quanto prima, una volta trascorso il periodo di dieci giorni lavorativi.

d) 

Il presidente dei partecipanti procede, in collaborazione con il segretariato, ad eventuali attività di verifica. Il segretariato fornisce immediatamente a tutti i partecipanti i risultati delle consultazioni.

27.   CONSULTAZIONI SPECIALI

a) 

Un partecipante (il partecipante che ha avviato la procedura) che abbia fondati motivi per ritenere che le condizioni e i termini finanziari offerti da un altro partecipante (il partecipante che fornisce una risposta) siano più generosi di quelli previsti dalla presente intesa settoriale ne informa il segretariato, che immediatamente rende tali informazioni disponibili al partecipante che fornisce una risposta.

b) 

Il partecipante che fornisce una risposta è tenuto a chiarire le condizioni e i termini finanziari del sostegno pubblico in esame entro cinque giorni lavorativi dall'informativa del segretariato.

c) 

Dopo i chiarimenti dati dal partecipante che fornisce una risposta, il partecipante che ha avviato la procedura può chiedere che il segretariato organizzi entro cinque giorni lavorativi una consultazione speciale con il partecipante che fornisce una risposta per discutere la questione.

d) 

Il partecipante che fornisce una risposta attende il risultato della consultazione, che è determinato il giorno stesso della consultazione, prima di procedere con l'operazione.

Sezione 3

Linee comuni

28.   PROCEDURE E FORMATO DELLE LINEE COMUNI

a) 

Le proposte di linea comune devono essere inviate unicamente al segretariato. L'identità dell'autore della proposta non figura nel registro delle linee comuni del sistema OLIS. Il segretariato può tuttavia comunicarla a voce ad un partecipante su richiesta. Tali richieste sono registrate dal segretariato.

b) 

La proposta di linea comune va datata e formulata secondo il seguente schema:

1) 

numero di riferimento, seguito dall'indicazione «linea comune»;

2) 

nome del paese importatore e dell'acquirente/mutuatario;

3) 

titolo o descrizione, per quanto possibile precisi, dell'operazione ai fini di una sua chiara identificazione;

4) 

proposta di linea comune secondo le condizioni e i termini più favorevoli;

5) 

nazionalità e nome degli offerenti concorrenti noti;

6) 

termine ultimo per le offerte e numero della gara, se noto;

7) 

altre informazioni pertinenti, in particolare i motivi che giustificano la proposta della linea comune ed eventualmente circostanze particolari.

29.   RISPOSTE ALLE PROPOSTE DI LINEA COMUNE

a) 

Le risposte alle proposte di linea comune vanno fornite entro 20 giorni di calendario, anche se i partecipanti sono esortati a rispondere il più rapidamente possibile.

b) 

Le possibilità di risposta comprendono l'accettazione, il rifiuto, la richiesta di informazioni supplementari, la proposta di modifica della linea comune o la proposta di una linea comune alternativa.

c) 

Un partecipante che non si esprime o che dichiari di non avere una propria posizione in merito si ritiene abbia accettato la proposta di linea comune.

30.   ACCETTAZIONE DI LINEE COMUNI

a) 

Trascorso un periodo di 20 giorni di calendario, il segretariato informa tutti i partecipanti in merito alla situazione della proposta di linea comune. Se la linea comune non è stata accettata da tutti i partecipanti, ma non è stata respinta da alcun partecipante, la proposta viene mantenuta per un secondo periodo di otto giorni di calendario.

b) 

Trascorso questo ulteriore periodo si ritiene che un partecipante che non abbia esplicitamente respinto la linea comune proposta l'abbia accettata. Qualsiasi partecipante, compreso quello che ha avviato la procedura, può tuttavia subordinare la propria accettazione della linea comune all'accettazione esplicita di uno o più partecipanti.

c) 

Se un partecipante non accetta uno o più elementi di una linea comune, implicitamente ne accetta tutti gli altri.

31.   DIVERGENZE SU LINEE COMUNI

a) 

Se il partecipante che ha avviato la procedura e un partecipante che ha proposto una modifica o un'alternativa non raggiungono un accordo su una linea comune entro l'ulteriore periodo di otto giorni di calendario di cui all'articolo 30, tale periodo può essere prorogato di comune accordo. Il segretariato informa tutti i partecipanti in merito a tale proroga.

b) 

Una linea comune che non è stata accettata può essere riesaminata secondo le procedure di cui agli articoli da 28 a 30. In tal caso i partecipanti non sono vincolati dalla loro decisione iniziale.

32.   DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LINEA COMUNE

Il segretariato comunica a tutti i partecipanti che la linea comune entrerà in vigore oppure che è stata respinta. La linea comune concordata entra in vigore una volta trascorsi tre giorni di calendario da tale comunicazione.

33.   VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI

a) 

Salvo accordi diversi, una volta approvata una linea comune è valida per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore, a meno che il segretariato non sia informato del fatto che essa non è più pertinente e che tale situazione è accettata da tutti i partecipanti.

b) 

Se un partecipante chiede una proroga entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di scadenza del primo periodo e non vi è disaccordo, la linea comune rimane valida per un ulteriore periodo di due anni. Con la stessa procedura possono essere concordate proroghe ulteriori.

c) 

Il segretariato controlla la situazione delle linee comuni e tiene debitamente informati i partecipanti aggiornando la «situazione delle linee comuni in vigore» sul sistema OLIS. Il segretariato provvede tra l'altro a compilare, su base trimestrale, l'elenco delle linee comuni che scadono nel trimestre successivo.

d) 

Il segretariato mette a disposizione le linee comuni in vigore ai non partecipanti produttori di aeromobili concorrenti che ne facciano richiesta.

Sezione 4

Allineamento

34.   ALLINEAMENTO

a) 

Tenendo conto dei propri obblighi a livello internazionale, un partecipante ha la facoltà di allinearsi alle condizioni e ai termini finanziari per il sostegno pubblico offerti da un non partecipante.

b) 

Se intende allinearsi a condizioni e termini non conformi offerti da un non partecipante:

1) 

il partecipante che si allinea fa quanto in suo potere per verificare tali condizioni e termini;

2) 

il partecipante che si allinea informa il segretariato e tutti gli altri partecipanti relativamente alla natura e all'esito delle sue verifiche, nonché alle condizioni e ai termini che intende adottare, almeno dieci giorni di calendario prima di impegnarsi;

3) 

se durante tale periodo di dieci giorni di calendario un partecipante concorrente chiede una discussione, il partecipante che si allinea attende altri dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno in rapporto ai termini in questione.

c) 

Se il partecipante che si allinea modifica o abbandona la propria intenzione di sostenere le condizioni e i termini notificati, informa immediatamente in tal senso tutti gli altri partecipanti.

PARTE 5

MONITORAGGIO E RIESAME

35.   MONITORAGGIO

a) 

Il segretariato sorveglia l'attuazione della presente intesa settoriale e ne informa annualmente i partecipanti con una relazione.

b) 

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, lettera a), e dell'appendice IV, si notifica ogni operazione considerata ammissibile a norma dell'articolo 39, lettera a).

c) 

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 24, lettera a), e dell'appendice IV, si notifica ogni operazione considerata ammissibile a norma dell'articolo 39, lettera b). Inoltre:

1) 

il partecipante che effettua la notifica indica la relazione che intercorre tra l'operazione e la lista di transizione;

2) 

le liste di transizione vengono controllate ogni semestre; a tale scopo il segretariato si riunisce con ciascun partecipante al fine di:

— 
controllare il numero di ordini vincolanti consegnati fra quanti presenti nelle liste di transizione,
— 
aggiornare per l'anno successivo il calendario delle consegne relativo alle operazioni registrate nelle liste di transizione,
— 
individuare gli ordini registrati nelle liste di transizione che, per qualsiasi motivo, non sono stati o non saranno consegnati all'acquirente che figura in tali elenchi. Tali ordini devono essere tutti cancellati dalla lista di transizione senza essere riassegnati in alcun modo ad altri acquirenti.

36.   RIESAME

I partecipanti riesaminano le procedure e le disposizioni della presente intesa settoriale alla luce dei criteri e secondo la tempistica di cui alle lettere a) e b) che seguono.

a) 

I partecipanti procedono al riesame della presente intesa settoriale secondo le modalità seguenti:

1) 

nell'anno civile 2019 e in seguito ogni quattro anni, sempre con preavviso di tre mesi da parte del segretariato;

2) 

su richiesta di un partecipante previa consultazione, purché che il segretariato abbia dato il preavviso di tre mesi e il partecipante che presenta la richiesta fornisca una spiegazione scritta dei motivi e degli obiettivi del riesame unitamente ad una sintesi delle consultazioni che hanno preceduto la sua richiesta;

3) 

seguendo le modalità di aggiornamento dei tassi di premio minimi e dei tassi di interesse minimi di cui, rispettivamente, all'appendice II e all'appendice III;

4) 

le commissioni di cui all'articolo 16 sono oggetto del riesame.

b) 

Il riesame di cui alla lettera a), punto 1), verifica:

1) 

la misura in cui gli obiettivi della presente intesa settoriale, illustrati nell'articolo 1 di cui sopra, sono stati realizzati e qualsiasi altra questione che un partecipante proponga come argomento di discussione;

2) 

alla luce degli elementi di cui alla precedente lettera b), punto 1), se occorre apportare modifiche a determinati aspetti della presente intesa settoriale.

c) 

Riconoscendo l'importanza del processo di riesame, per garantire che le condizioni e i termini della presente intesa settoriale continuino a soddisfare le esigenze dei partecipanti, ciascun partecipante si riserva il diritto di recedere dalla presente intesa settoriale conformemente all'articolo 40 che segue.

37.   ATTIVITÀ FUTURE

Saranno considerati i seguenti elementi:

a) 

esame delle pratiche dei partecipanti relativamente all'erogazione di sostegno pubblico prima del punto di partenza del credito;

b) 

disposizioni applicabili ai prestiti indiretti;

c) 

proroga del periodo di rimborso massimo, a norma dell'articolo 19, per gli aeromobili usati su cui sono stati eseguiti sostanziali lavori di ammodernamento prima della vendita;

d) 

proroga dei periodi di rimborso massimi a norma dell'articolo 21 per i contratti di valore superiore;

e) 

disposizioni applicabili agli «ammodernamenti» (articolo 21) e ai «servizi» (articolo 22);

f) 

processo di ammissibilità in base alle disposizioni della convenzione di Città del Capo;

g) 

definizione di «partecipante interessato».

PARTE 6

DISPOSIZIONI FINALI

38.   ENTRATA IN VIGORE

La data di entrata in vigore della presente intesa settoriale è il 1o febbraio 2011.

39.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In deroga all'articolo 38 di cui sopra, i partecipanti possono erogare sostegno pubblico alle condizioni e a i termini seguenti:

a) 

i partecipanti possono erogare sostegno pubblico alle condizioni e ai termini indicati nell'intesa settoriale relativa agli aeromobili, in vigore dal 1o luglio 2007 («ASU 2007»), qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

1) 

i beni e i servizi sono oggetto di un contratto vincolante concluso entro il 31 dicembre 2010;

2) 

i beni e i servizi sono fisicamente forniti entro il 31 dicembre 2012, nel caso degli aeromobili della categoria 1 dell'ASU 2007, ed entro il 31 dicembre 2013 nel caso degli aeromobili delle categorie 2 e 3 dell'ASU 2007;

3) 

ad ogni impegno definitivo notificato si applica una commissione di impegno di 20 punti base all'anno, da conteggiarsi a partire dalla data dell'impegno definitivo o dal 31 gennaio 2011 (aeromobili della categoria 1 dell'ASU 2007)/30 giugno 2011 (aeromobili delle categorie 2 e 3 dell'ASU 2007) fino alla data di consegna dell'aeromobile. Tale commissione di impegno si applica in luogo delle commissioni indicate all'articolo 17, lettera a), e all'articolo 17, lettera b), punto 2), dell'ASU 2007. La commissione di impegno si aggiunge al premio minimo prelevato.

b) 

I partecipanti possono erogare sostegno pubblico alle condizioni e ai termini applicabili prima della data di entrata in vigore della presente intesa settoriale qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) 

i beni e i servizi sono oggetto di un contratto vincolante concluso entro il 31 dicembre 2010;

2) 

il sostegno pubblico è limitato alla fornitura di 69 aeromobili di categoria 1 dell'ASU 2007 per partecipante e di 92 aeromobili di categoria 2 dell'ASU 2007 per partecipante;

3) 

per poter beneficiare dei termini e delle condizioni di cui al presente paragrafo, gli aeromobili di cui alla lettera b), punto 2), devono essere iscritti in determinate liste (nel prosieguo «liste di transizione»), che sono notificate dai partecipanti al segretariato prima dell'entrata in vigore della presente intesa settoriale. Tali liste di transizione comprendono:

— 
i modelli degli aeromobili e i loro numeri,
— 
le date previste per la consegna,
— 
l'identità degli acquirenti,
— 
il regime applicabile (l'intesa settoriale per gli aeromobili antecedente all'ASU 2007 oppure l'ASU 2007).
4) 

Le informazioni di cui al primo, secondo e quarto trattino di cui sopra sono condivise con tutti i partecipanti; le informazioni di cui al terzo trattino che precede sono gestite esclusivamente dal segretariato e dal presidente.

5) 

Per ogni aeromobile presente nelle liste di transizione:

— 
se il sostegno pubblico è accordato a norma dell'intesa settoriale per gli aeromobili in vigore prima dell'ASU 2007 sarà addebitata una commissione di impegno di 35 punti base all'anno, a decorrere dalla data dell'impegno definitivo o dal 31 marzo 2011 fino alla data di consegna dell'aeromobile. Inoltre il premio minimo applicato all'inizio non sarà inferiore al 3 %,
— 
se il sostegno pubblico è accordato a norma dell'ASU 2007 sarà addebitata una commissione di impegno di 20 punti base all'anno, a decorrere dalla data dell'impegno definitivo o dal 30 giugno 2011 fino alla data di consegna dell'aeromobile,
— 
la commissione di impegno di cui ai due trattini precedenti si applica in luogo delle commissioni indicate all'articolo 17, lettera a), e all'articolo 17, lettera b), punto 2), dell'ASU 2007. La commissione di impegno si aggiunge al premio minimo prelevato.
6) 

I partecipanti possono erogare crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico alle condizioni e secondo i termini indicati nell'intesa settoriale per gli aeromobili in vigore prima dell'ASU 2007 solo per le consegne previste di aeromobili che siano effettuate entro il 31 dicembre 2010, in base a contratti vincolanti conclusi non oltre il 30 aprile 2007 e notificati al segretariato non oltre il 30 giugno 2007.

c) 

L'attuazione del presente articolo è sorvegliata conformemente all'articolo 35, lettere b) e c).

40.   RECESSO

Ciascun partecipante può recedere dalla presente intesa settoriale previa notifica scritta al segretariato con comunicazione immediata, ad esempio mediante il sistema OLIS. Il recesso entra in vigore trascorsi sei mesi dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica. Il recesso non pregiudica gli accordi raggiunti sulle singole operazioni effettuate prima della data della sua entrata in vigore.




Appendice I

Partecipazione all'intesa settoriale relativa agli aeromobili

1. I partecipanti esortano i non partecipanti che stanno sviluppando una capacità produttiva nel campo dell'aviazione civile ad applicare le disposizioni della presente intesa settoriale. In tale ambito i partecipanti invitano i non partecipanti ad avviare un dialogo con loro relativamente alle condizioni di adesione all'ASU.

2. Il segretariato dovrebbe garantire che ai non partecipanti interessati ad aderire alla presente intesa settoriale siano fornite informazioni complete sulle condizioni e sui termini che disciplinano la partecipazione all'intesa settoriale.

3. Il non partecipante interessato all'adesione viene quindi invitato dai partecipanti a prendere parte alle attività nel quadro della presente intesa settoriale e ad assistere alle riunioni in qualità di osservatore. Tale invito ha durata massima di due anni e può essere rinnovato una volta per un ulteriore periodo di due anni. Nel corso di tale periodo il non partecipante viene invitato a riesaminare il proprio regime di crediti all'esportazione, in particolare per quanto concerne l'esportazione di aeromobili civili.

4. Alla fine di tale periodo, il non partecipante indica se desidera aderire a detta intesa settoriale ed applicarne le regole, assumendo lo status di partecipante; in caso affermativo, il non partecipante contribuisce annualmente alle spese connesse all'attuazione della presente intesa settoriale.

5. Il non partecipante interessato all'adesione assume lo status di partecipante 30 giorni lavorativi dopo la conferma di cui all'articolo 4 della presente appendice.




Appendice II

Tassi di premio minimi

La presente appendice definisce le procedure da utilizzare per determinare le tariffe per il sostegno pubblico ad operazioni oggetto della presente intesa settoriale. La sezione 1 illustra le procedure di classificazione del rischio; la sezione 2 stabilisce i tassi di premio minimi da applicare per gli aeromobili nuovi e usati e la sezione 3 fissa i tassi di premio minimi da applicare per motori di riserva, pezzi di ricambio, conversioni/modifiche sostanziali/ammodernamenti, contratti di manutenzione e di servizi e kit per motori.

SEZIONE 1

Procedure di classificazione del rischio

1. I partecipanti hanno concordato un elenco relativo alle classificazioni del rischio («l'elenco») per gli acquirenti/mutuatari; tali classificazioni riflettono il rating del debito di primo rango non garantito degli acquirenti/dei mutuatari basandosi su una scala di rating comune, come quella di una delle agenzie di rating del credito (CRA).

2. Il rischio è classificato da esperti nominati dai partecipanti sulla base delle categorie di rischio indicate nella tabella 1 della presente appendice.

3. L'elenco è vincolante in tutte le fasi dell'operazione (ad esempio campagna e consegna), fatte salve le disposizioni dell'articolo 15 della presente appendice.

I.   COMPILAZIONE DELL'ELENCO RELATIVO ALLE CLASSIFICAZIONI DEL RISCHIO

4. L'elenco è elaborato e concordato tra i partecipanti prima dell'entrata in vigore della presente intesa settoriale, tenuto dal segretariato e messo a disposizione di tutti i partecipanti a titolo riservato.

5. Su richiesta il segretariato può, in via riservata, informare un non partecipante che produce aeromobili in merito alla classificazione del rischio di un acquirente/mutuatario; in questo caso, il segretariato informa della richiesta tutti i partecipanti. Un non partecipante può, in qualsiasi momento, proporre al segretariato aggiunte all'elenco. Un non partecipante che propone un'aggiunta all'elenco può partecipare alla procedura di classificazione del rischio come se si trattasse di un partecipante interessato.

II.   AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO RELATIVO ALLE CLASSIFICAZIONI DEL RISCHIO

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15 della presente appendice, l'elenco può essere aggiornato su base ad hoc nel caso che un partecipante segnali, in qualsiasi forma, la sua intenzione di applicare un'altra classificazione del rischio rispetto a quella dell'elenco oppure richieda la classificazione del rischio di un acquirente/mutuatario non ancora presente nell'elenco ( 36 ) ( 37 ).

7. Prima di adottare una classificazione del rischio alternativa oppure nuova, qualsiasi partecipante trasmette richiesta al segretariato di aggiornare l'elenco sulla base di una classificazione del rischio alternativa o nuova. Il segretariato invia tale richiesta a tutti i partecipanti entro due giorni lavorativi, senza indicare l'identità del partecipante che ha presentato la richiesta.

8. Ai partecipanti interessati è concesso un periodo di dieci ( 38 ) giorni lavorativi per approvare o respingere qualsiasi proposta di modifica dell'elenco; la mancata risposta entro tale termine è considerata alla stregua di un'approvazione della proposta. Se non vi sono obiezioni entro il termine di dieci giorni, la modifica proposta dell'elenco si considera accettata. Il segretariato modifica l'elenco di conseguenza e invia un messaggio mediante OLIS entro cinque giorni lavorativi; l'elenco così modificato è vincolante a partire dalla data di tale messaggio.

III.   RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

9. In caso di obiezione alla classificazione del rischio proposta, i partecipanti interessati si adoperano, a livello di esperti, per giungere ad un accordo sulla classificazione del rischio entro un ulteriore periodo di dieci giorni lavorativi dalla notifica del disaccordo. Per trovare un accordo vanno valutati tutti i mezzi necessari, eventualmente con l'aiuto del segretariato (conferenze telefoniche, consultazioni dirette e così via). Se si accordano su una classificazione del rischio entro il periodo di dieci giorni lavorativi, i partecipanti interessati informano il segretariato del risultato cui sono pervenuti; il segretariato provvede ad aggiornare di conseguenza l'elenco e invia un messaggio mediante OLIS nell'arco dei cinque giorni lavorativi successivi. L'elenco modificato è vincolante a partire dalla data di tale messaggio.

10. Qualora non si giunga ad un accordo a livello di esperti entro dieci giorni, la questione viene sottoposta ai partecipanti, affinché prendano una decisione sulla classificazione del rischio adeguata entro cinque giorni lavorativi.

11. In mancanza di un accordo finale, un partecipante può ricorrere a un'agenzia di rating del credito per determinare la classificazione del rischio dell'acquirente/del mutuatario. In tali casi, il presidente dei partecipanti invia una comunicazione a nome dei partecipanti all'acquirente/al mutuatario entro dieci giorni lavorativi. La comunicazione comprende i termini di riferimento per la valutazione del rischio convenuti fra i partecipanti. La risultante classificazione del rischio è registrata nell'elenco e diventa immediatamente vincolante non appena il segretariato invia mediante OLIS il messaggio che conclude la procedura di aggiornamento entro cinque giorni lavorativi.

12. Se non diversamente concordato, i costi di tale ricorso a un'agenzia di rating del credito sono a carico del potenziale acquirente/mutuatario.

13. Durante le procedure di cui agli articoli da 9 a 11 della presente appendice resta applicabile la classificazione del rischio in vigore (quando disponibile nell'elenco).

IV.   PERIODO DI VALIDITÀ DELLE CLASSIFICAZIONI

14. Sono valide le classificazioni del rischio in vigore secondo l'elenco tenuto dal segretariato; prima di fornire indicazioni e di assumere impegni in materia di tassi di premio occorre accertarsi che tali indicazioni ed impegni siano conformi alle classificazioni del rischio presenti nell'elenco.

15. Il periodo di validità massimo delle classificazioni del rischio è di 12 mesi a decorrere dalla data registrata nell'elenco dal segretariato per la fornitura, da parte dei partecipanti, di indicazioni e della loro assunzione di impegni definitivi in materia di tassi di premio; il periodo di validità di una specifica operazione può essere prorogato di altri 18 mesi dall'assunzione di un impegno o di un impegno definitivo e dall'applicazione delle commissioni di mantenimento del premio. Le classificazioni del rischio possono essere sottoposte a revisione durante il periodo di validità di 12 mesi, in caso di cambiamenti rilevanti del profilo di rischio dell'acquirente/del mutuatario, come la modifica del rating assegnato da un'agenzia di rating del credito.

16. A meno che qualsiasi partecipante non ne richieda l'aggiornamento almeno 20 giorni lavorativi prima della fine del periodo di validità, la classificazione del rischio in questione va cancellata, ad opera del segretariato, in occasione del successivo aggiornamento dell'elenco. Il segretariato fa pervenire l'eventuale richiesta di aggiornamento a tutti i partecipanti entro due giorni lavorativi, senza indicare l'identità del partecipante che l'ha presentata; si applicano le procedure di cui agli articoli da 9 a 11 della presente appendice.

V.   RICHIESTA DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO ACQUIRENTE/MUTUATARIO

17. Se in fase di campagna un acquirente/mutuatario chiede un'indicazione della sua classificazione del rischio ed essa non figura ancora nell'elenco, tale acquirente/mutuatario può richiedere, a titolo indicativo e a proprie spese, la classificazione del rischio fornita da un'agenzia di rating del credito. Detta classificazione non viene inserita nell'elenco ma può essere utilizzata dai partecipanti come parametro indicativo ai fini della loro valutazione del rischio.

SEZIONE 2

Tassi di premio minimi per aeromobili nuovi e usati

I.   DETERMINAZIONE DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

18. Gli articoli da 19 a 61 della presente appendice stabiliscono i tassi di premio minimi corrispondenti alla classificazione del rischio di un acquirente/mutuatario (o, in caso di soggetto diverso, della fonte principale di rimborso dell'operazione).

19. I partecipanti possono erogare sostegno pubblico pari o superiore al tasso di premio minimo, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

l'operazione è garantita da attività e risponde a tutti i criteri che seguono:

1) 

garanzia reale di primo grado applicata agli aeromobili e ai motori o ad essi connessa;

2) 

in caso di leasing, cessione e/o garanzia reale di primo grado connessa ai pagamenti del leasing;

3) 

inadempienza indiretta e collateralizzazione incrociata di tutti gli aeromobili e i motori, appartenenti legalmente ed effettivamente alle stesse parti, ai termini finanziari proposti, per quanto possibile a norma del regime giuridico applicabile.

b) 

l'operazione è strutturata in modo da comprendere, come minimo, i fattori di attenuazione del rischio indicati nella tabella 1 che segue:



Tabella 1

Fattori di attenuazione del rischio

Categoria di rischio ASU

Rating del rischio

Fattori di attenuazione del rischio

TOTALE

di cui almeno «A»

1

da AAA a BBB-

0

0

2

BB+ e BB

0

0

3

BB-

1

1

4

B+

2

1

5

B

2

1

6

B-

3

2

7

CCC

4

3

8

da CC a C

4

3

20. Ai fini dell'articolo 19 della presente appendice:

a) 

i partecipanti possono scegliere tra i seguenti fattori di attenuazione del rischio:

fattori «A» di attenuazione del rischio:
1) 

riduzione del tasso di anticipazione: ogni decremento di cinque punti percentuali in rapporto ai tassi di anticipazione di cui all'articolo 10, lettere a) e b), della presente intesa settoriale equivale a un fattore «A» di attenuazione del rischio; in questo caso i partecipanti non erogano sostegno pubblico, in nessuna forma, superiore al tasso di anticipazione ridotto;

2) 

ammortamento lineare: il rimborso del capitale a quote costanti equivale ad un fattore di attenuazione del rischio;

3) 

riduzione del periodo di rimborso: un periodo di rimborso non superiore a dieci anni equivale ad un fattore di attenuazione del rischio, a prescindere dal periodo di rimborso massimo consentito;

fattori «B» di attenuazione del rischio:
1) 

deposito cauzionale: ogni deposito cauzionale di importo pari a una quota trimestrale del capitale e degli interessi equivale a un fattore di attenuazione del rischio. Il deposito cauzionale può consistere in un pagamento in contanti oppure in una lettera di credito stand-by;

2) 

pagamenti anticipati per un leasing: i pagamenti anticipati per un leasing di importo pari a una quota trimestrale del capitale e degli interessi sono effettuati con un trimestre di anticipo per ciascuna quota di rimborso;

3) 

riserve di manutenzione in una forma e per un importo che rispecchiano le migliori pratiche di mercato.

b) 

Previa notifica, uno dei fattori «A» di attenuazione del rischio può essere sostituito da una maggiorazione del 15 % sul tasso di premio minimo applicabile.

21. I tassi di premio minimi da applicare a un'operazione possono essere stabiliti prima della consegna: al momento dell'impegno, dell'impegno definitivo o all'inizio di un periodo di mantenimento del premio con una durata determinata. Il tasso definitivo del premio iniziale, lo spread per anno, o una combinazione di tali elementi da applicare all'operazione sarà conforme al tasso di premio minimo così calcolato, nonché ai fattori di attenuazione del rischio di cui all'articolo 19, lettera b), della presente appendice, dalla data in cui sono stati fissati i tassi di premio minimi. Tali termini si applicano per tutta la durata del periodo di mantenimento del premio e possono essere riveduti solo dopo la scadenza di detto termine, nel momento in cui i tassi di premio minimi e i fattori di attenuazione del rischio obbligatori stabiliti dall'ASU allora in vigore si applicano e possono essere fissati per un successivo periodo di mantenimento del premio.

22. A norma dell'articolo 11 della presente intesa settoriale, i tassi di premio minimi da applicare sono composti da tassi minimi basati sul rischio (risk-based rates = RBR), ai quali si applica una maggiorazione che rispecchia il mercato (market reflective surcharge = MRS) conformemente alle disposizioni degli articoli da 23 a 36 che seguono.

23. A decorrere dall'entrata in vigore della presente intesa settoriale, gli RBR sono i seguenti:



Tabella 2

Tassi basati sul rischio

Categoria di rischio ASU

Spread (punti base)

Tassi iniziali (%)

1

89

4,98

2

98

5,49

3

116

6,52

4

133

7,49

5

151

8,53

6

168

9,51

7

185

10,50

8

194

11,03

24. I tassi RBR sono riaggiornati su base annua, in funzione della media mobile su 4 anni della perdita in caso di default (Loss Given Default – LGD) annuale di Moody's. La LGD appropriata per questo riaggiornamento si basa sui prestiti bancari con garanzia reale primaria e privilegio di primo grado e si calcola come segue:



Tabella 3

Mappatura LGD

MEDIA mobile su 4 anni

LGD considerata

≥ 45 %

25 %

≥ 35 % < 45 %

23 %

≥ 30 % < 35 %

21 %

< 30 %

19 %

25. Un fattore di aggiustamento RBR è determinato come segue:

image

26. Per determinare gli RBR riaggiornati si moltiplica il fattore di aggiustamento RBR per gli RBR indicati nella tabella 2 di cui sopra.

27. Il primo riaggiornamento avrà luogo nel primo trimestre del 2012 e gli RBR che ne risulteranno saranno applicabili a partire dal 15 aprile 2012.

28. Gli RBR risultanti dai riaggiornamenti successivi saranno applicabili a partire dal 15 aprile di ogni anno successivo. Non appena sono stati determinati gli RBR risultanti dal riaggiornamento annuale, il segretariato informa immediatamente tutti i partecipanti in merito ai tassi applicabili e li rende pubblici.

29. Per ogni categoria di rischio, una maggiorazione che rispecchia il mercato (MRS) si calcola come segue:

MRS = B * [(0,5 * MCS) – RBR]

laddove:

— 
B è un «coefficiente di blend» che varia da 0,7 a 0,35 a seconda della categoria di rischio, come si vede nella tabella 4 che segue,
— 
MCS è una media mobile su 90 giorni dei « Median Credit Spreads » (mediana dei differenziali di credito) di Moody's, con una durata media di 7 anni.

30. Se le categorie di rischio comprendono più di un rating, si fa una media dei relativi differenziali (spread). Alla categoria di rischio 1 si applica lo spread BBB-.

31. Gli spread MCS si scontano del 50 %, considerando che la garanzia si basa sulle attività. Gli spread MCS così scontati si aggiustano quindi in base ad un «fattore di blend», compreso tra il 70 % e il 35 % come da tabella 4 che segue, applicato sulla differenza tra gli spread MCS scontati e gli RBR. Se questa operazione dà risultato negativo, tale spread non si detrae.



Tabella 4

Fattori di blend

Rating del rischio

Categoria di rischio ASU

Fattore di blend (%)

AAA

1

70

AA

1

70

A

1

70

BBB+

1

70

BBB

1

70

BBB-

1

70

BB+

2

65

BB

2

65

BB-

3

50

B+

4

45

B

5

40

B-

6

35

CCC

7

35

CC

8

35

C

8

35

32. Gli MRS sono aggiornati ogni trimestre secondo le modalità seguenti:

— 
il primo aggiornamento ha luogo nel primo trimestre del 2011 e gli MCS che ne risultano sono applicabili a partire dal 15 aprile 2011; fino al 15 aprile 2012 il risultato degli aggiornamenti degli MRS è tuttavia applicabile alla categoria di rischio 1 soltanto se determina un aumento dei suddetti MRS,
— 
i successivi aggiornamenti hanno luogo il secondo, il terzo e il quarto trimestre del 2011 (e così di seguito) e gli MCS che ne risultano entrano in vigore rispettivamente il 15 luglio 2011, il 15 ottobre 2011 e il 15 gennaio 2012, e così di seguito,
— 
dopo ogni aggiornamento, il segretariato informa immediatamente tutti i partecipanti in merito agli MRS applicabili e ai tassi minimi risultanti, rendendoli pubblici prima della data della loro entrata in vigore.

33. L'MRS si applica solo se positivo e superiore a 25 punti base.

34. L'aumento dei tassi di premio minimi risultante dall'aggiornamento degli MRS non deve essere superiore al 10 % dei tassi di premio minimi del trimestre precedente. I tassi di premio minimi (determinati sommando i tassi basati sul rischio e la maggiorazione che rispecchia il mercato) non devono superare i tassi basati sul rischio in misura superiore al 100 %.

35. La formula per determinare i tassi di premio minimi

— 
è la seguente:
MPR netto = MPR * (1 + RTAS) * (1 + RFAS) * (1 + RMRS) * (1 – CTCD) * (1 + NABS) – CICD
laddove:
— 
RTAS rappresenta la maggiorazione a titolo di aggiustamento del periodo di rimborso di cui all'articolo 12, lettera b), della presente intesa settoriale,
— 
RFAS rappresenta la maggiorazione a titolo di aggiustamento della frequenza dei rimborsi di cui all'articolo 13, lettera a), punti 1) e 2), della presente intesa settoriale,
— 
RMRS rappresenta la maggiorazione a titolo di sostituzione del fattore di attenuazione del rischio di cui all'articolo 20, lettera b), della presente appendice,
— 
CTCD rappresenta lo sconto a titolo della convenzione di Città del Capo di cui all'articolo 38 della presente appendice,
— 
NABS rappresenta la maggiorazione non garantita da attività di cui all'articolo 57, lettera a), punto 4), all'articolo 57, lettera b), e all'articolo 59, lettera b), della presente appendice, secondo i casi,
— 
CICD rappresenta lo sconto a titolo di copertura assicurativa condizionale di cui all'articolo 56, lettera a), della presente appendice.
— 
Il premio può essere pagato in anticipo oppure ripartito su tutta la durata dell'operazione, espresso in punti base all'anno, oppure in qualsiasi combinazione di tassi per il pagamento anticipato e ripartizione sulla durata dell'operazione. Al fine di calcolare i tassi per il pagamento anticipato e per quello ripartito sulla durata dell'operazione si usa il modello di conversione del tasso di premio (PCM), in modo che il premio da pagare per una data operazione sia lo stesso in termini di valore netto attualizzato, tanto nel caso del pagamento anticipato che in quello della ripartizione sulla durata dell'operazione, o in combinazione tra di loro. Nelle operazioni in cui, prima dell'inizio della garanzia, i termini concordati o stipulati si traducono in una riduzione della vita media ponderata, può essere addebitato un tasso per il pagamento anticipato (calcolato utilizzando il modello di conversione del tasso di premio) corrispondente, dal punto di vista del premio risultante dovuto, al premio dovuto in valore netto attualizzato ripartito nell'ambito degli spread.

36. I tassi di premio minimi applicabili a decorrere dalla data effettiva di entrata in vigore della presente intesa settoriale (1o febbraio 2011) sono indicati nella tabella 5 che segue.



Tabella 5

Tassi di premio minimi

(periodo di rimborso di 12 anni, operazioni garantite da attività)

Categoria di rischio

Classificazione del rischio

Tassi di premio minimi

Spread per anno (punti base)

Tasso iniziale (%)

1

da AAA a BBB-

137

7,72

2

BB+ e BB

184

10,44

3

BB-

194

11,03

4

B+

208

11,85

5

B

234

13,38

6

B-

236

13,50

7

CCC

252

14,45

8

da CC a C

257

14,74

II.   RIDUZIONI DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

37. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 38 della presente appendice, una riduzione dei tassi di premio minimi, stabilita conformemente alla sottosezione I di cui sopra, è consentita purché:

a) 

l'operazione garantita da attività sia relativa a un bene aeronautico ai sensi del protocollo sugli aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottato a Città del Capo;

b) 

l'operatore del bene aeronautico (e, se diverso, il mutuatario/l'acquirente o il locatore qualora, a giudizio del partecipante che fornisce il sostegno pubblico, la struttura dell'operazione lo giustifichi) sia situato in uno Stato che, al momento dell'esborso per il bene aeronautico, è presente nell'elenco di Stati che possono beneficiare della riduzione dei tassi di premio minimi («elenco di Città del Capo») e, se del caso, in un'unità territoriale di tale Stato ammissibile a norma dell'articolo 40 della presente appendice e

c) 

l'operazione riguardi un bene aeronautico registrato nel registro internazionale istituito in applicazione della convenzione di Città del Capo e del relativo protocollo aeronautico (convenzione di Città del Capo o CTC).

38. La riduzione dei tassi di premio minimi, stabilita conformemente alla sottosezione I di cui sopra, non deve risultare superiore al 10 % del tasso di premio minimo applicabile.

39. Per poter essere inserito nell'elenco di Città del Capo, uno Stato deve:

a) 

essere parte contraente della convenzione di Città del Capo;

b) 

aver formulato le dichiarazioni di idoneità di cui all'allegato 1 della presente appendice e

c) 

aver attuato la convenzione di Città del Capo, comprese le dichiarazioni di idoneità, nelle sue leggi e nei suoi regolamenti, come richiesto, in modo che gli impegni sottoscritti in relazione alla convenzione di Città del Capo siano stati adeguatamente recepiti nel diritto nazionale.

40. Per essere considerata ammissibile a norma dell'articolo 37 della presente appendice, un'unità territoriale deve:

a) 

essere un'unità territoriale alla quale si applica la convenzione di Città del Capo;

b) 

essere un'unità territoriale alla quale si applicano le dichiarazioni di idoneità di cui all'allegato 1 della presente appendice e

c) 

aver attuato la convenzione di Città del Capo, comprese le dichiarazioni di idoneità, nelle sue leggi e nei suoi regolamenti, come richiesto, in modo che gli impegni sottoscritti in relazione alla convenzione di Città del Capo siano stati adeguatamente recepiti nel diritto nazionale.

41. Prima dell'entrata in vigore della presente intesa settoriale, i partecipanti consegnano al segretariato un elenco di Città del Capo sul quale si sono inizialmente accordati. I successivi aggiornamenti dell'elenco di Città del Capo si effettuano conformemente alle disposizioni degli articoli da 42 a 54 della presente appendice.

42. Qualsiasi partecipante o non partecipante che eroghi sostegno pubblico per aeromobili ha la facoltà di proporre al segretariato di aggiungere uno Stato all'elenco di Città del Capo. Tale proposta comprende, per quanto riguarda lo Stato in questione:

a) 

tutte le informazioni rilevanti relative alla data di deposito della ratifica della convenzione di Città del Capo o degli strumenti di adesione presso il depositario;

b) 

una copia delle dichiarazioni effettuate dallo Stato che si propone di aggiungere all'elenco di Città del Capo;

c) 

tutte le informazioni rilevanti relative alla data in cui la convenzione di Città del Capo e le dichiarazioni di idoneità sono entrate in vigore;

d) 

un'analisi che esponga le misure adottate dallo Stato che si propone di aggiungere all'elenco di Città del Capo per attuare la convenzione di Città del Capo, comprese le dichiarazioni di idoneità, nelle sue leggi e nei suoi regolamenti, come richiesto, in modo che gli impegni sottoscritti in relazione alla convenzione di Città del Capo siano stati adeguatamente recepiti nel diritto nazionale e

e) 

un questionario, il cui modello figura all'allegato 2 della presente appendice («questionario CTC»), debitamente compilato da almeno uno studio legale abilitato a prestare consulenza giuridica relativamente alla giurisdizione dello Stato che si propone di aggiungere all'elenco di Città del Capo. Il questionario CTC compilato deve specificare:

i) 

il nome/i nomi e l'indirizzo/gli indirizzi dello studio legale/degli studi legali che ha/hanno compilato il questionario;

ii) 

l'esperienza in materia dello studio legale, che potrebbe comprendere l'esperienza nei processi legislativi e costituzionali relativi all'attuazione di trattati internazionali nello Stato e l'esperienza specifica in questioni relative alla convenzione di Città del Capo, come l'esperienza nel campo della consulenza a governi o a privati sull'attuazione e sull'applicazione della convenzione di Città del Capo oppure il controllo del rispetto dei diritti dei creditori nello Stato che si propone di aggiungere all'elenco di Città del Capo;

iii) 

se lo studio è coinvolto, o ha intenzione di esserlo, in operazioni che potrebbero beneficiare di una riduzione dei tassi di premio minimi qualora lo Stato proposto fosse aggiunto all'elenco di Città del Capo ( 39 ) e

iv) 

la data in cui il questionario CTC è stato compilato.

43. Il segretariato invia mediante OLIS, entro cinque giorni lavorativi, un messaggio contenente la proposta.

44. Qualsiasi partecipante o non partecipante che eroghi sostegno pubblico per aeromobili ha la facoltà di proporre la cancellazione di uno Stato dall'elenco di Città del Capo, qualora sia del parere che tale Stato abbia preso iniziative non compatibili con gli impegni derivanti dalla convenzione di Città del Capo o abbia omesso di adottare misure necessarie in virtù di tali impegni. A tale fine il partecipante o non partecipante include nella sua proposta di cancellazione dall'elenco di Città del Capo una descrizione completa delle circostanze che hanno condotto a tale proposta, quali interventi statali non compatibili con gli impegni derivanti dalla convenzione o la mancata applicazione della legislazione necessaria ad ottemperare a tali obblighi. Il partecipante o non partecipante che presenta la proposta di cancellazione dall'elenco di Città del Capo fornisce ogni documento giustificativo disponibile. Il segretariato invia mediante OLIS, entro cinque giorni lavorativi, un messaggio contenente la proposta.

45. Qualsiasi partecipante o non partecipante che eroghi sostegno pubblico per aeromobili ha la facoltà di proporre il reinserimento nell'elenco di Città del Capo di uno Stato precedentemente cancellato dallo stesso, laddove ciò sia giustificato da azioni o eventi correttivi intervenuti nel frattempo. Tale proposta deve essere accompagnata da una descrizione delle circostanze che avevano portato alla cancellazione dello Stato dall'elenco e da una relazione sulle azioni correttive effettuate che giustifichi il reinserimento dello Stato nell'elenco. Il segretariato invia mediante OLIS, entro cinque giorni lavorativi, un messaggio contenente tale proposta.

46. I partecipanti possono approvare o respingere una proposta presentata a norma degli articoli da 42 a 45 della presente appendice entro 20 giorni lavorativi dalla data di presentazione della stessa («periodo 1»).

47. Se alla fine del periodo 1, e nel caso dell'articolo 44 della presente appendice a meno che la proposta non sia stata ritirata dal partecipante o non partecipante che fornisce prove di azioni o eventi correttivi, non sono state sollevate obiezioni alla proposta, l'aggiornamento proposto all'elenco di Città del Capo è considerato approvato da tutti i partecipanti. Il segretariato modifica l'elenco di conseguenza e invia un messaggio mediante OLIS entro cinque giorni lavorativi. L'elenco di Città del Capo aggiornato ha validità a partire dalla data di tale messaggio.

48. In caso di obiezioni alla proposta di aggiornamento dell'elenco di Città del Capo, il partecipante o i partecipanti che hanno sollevato obiezioni forniscono, entro il periodo 1, una spiegazione scritta dei motivi del loro disaccordo. Dopo che il segretariato dell'OCSE ha trasmesso a tutti i partecipanti la contestazione scritta, i partecipanti fanno il possibile per giungere ad un accordo entro un ulteriore periodo di dieci giorni lavorativi («periodo 2»).

49. I partecipanti informano il segretariato sul risultato delle loro consultazioni. Se nel corso del periodo 2 viene raggiunto un accordo, il segretariato aggiorna di conseguenza, qualora necessario, l'elenco di Città del Capo e invia un messaggio mediante OLIS entro i successivi cinque giorni lavorativi. L'elenco di Città del Capo aggiornato ha validità a partire dalla data di tale messaggio.

50. Se non viene raggiunto un accordo nel corso del periodo 2, il presidente dei partecipanti alla presente intesa settoriale (di seguito «il presidente») si adopera per giungere ad un accordo tra i partecipanti entro i venti giorni lavorativi («periodo 3») immediatamente successivi al periodo 2. Se alla fine del periodo 3 non è stato raggiunto un accordo, si giunge ad una soluzione attenendosi alle seguenti procedure:

a) 

il presidente redige una raccomandazione relativa alla proposta di aggiornamento dell'elenco di Città del Capo. La raccomandazione del presidente deve riflettere il punto di vista della maggioranza, in base alle opinioni apertamente espresse almeno dai partecipanti che erogano sostegno pubblico all'esportazione di aeromobili. In assenza di un punto di vista maggioritario, il presidente redige una raccomandazione basata esclusivamente sulle posizioni espresse dai partecipanti ed espone per iscritto la base della raccomandazione indicando, in caso di inammissibilità, i criteri di ammissibilità che non sono stati rispettati.

b) 

Nella sua raccomandazione il presidente non divulga informazioni riguardanti le opinioni e le posizioni espresse dai partecipanti nel contesto del processo di cui agli articoli da 42 a 51 della presente appendice e

c) 

i partecipanti accettano la raccomandazione del presidente.

51. Se, a seguito di una proposta presentata a norma dell'articolo 42 della presente appendice, i partecipanti o il presidente hanno stabilito che un determinato Stato non ha titolo per essere aggiunto all'elenco di Città del Capo, un partecipante o un non partecipante ha la facoltà di presentare una nuova proposta per invitare i partecipanti a riconsiderare l'ammissibilità dello Stato in questione. Il partecipante o non partecipante che presenta tale proposta affronta i motivi alla base dell'iniziale decisione di inammissibilità. Il partecipante o non partecipante che presenta la proposta si procura e fornisce inoltre un questionario CTC aggiornato. La nuova proposta è soggetta alla procedura di cui agli articoli da 46 a 52 della presente appendice.

52. In caso di modifica dell'elenco dei paesi idonei in conformità delle procedure di cui all'articolo 50 della presente appendice, il segretariato trasmette mediante OLIS, entro cinque giorni lavorativi da tale modifica, un messaggio contenente l'elenco di Città del Capo aggiornato. L'elenco di Città del Capo aggiornato ha validità a partire dalla data di tale messaggio.

53. L'aggiunta, la cancellazione o il reinserimento di uno Stato nell'elenco di Città del Capo dopo che l'esborso per l'aeromobile è già avvenuto non pregiudica gli MPR stabiliti per tale aeromobile.

54. Nell'ambito del processo di cui agli articoli da 42 a 52 della presente appendice, i partecipanti non divulgano informazioni riguardanti le opinioni e le posizioni espresse.

55. I partecipanti sorvegliano l'attuazione degli articoli da 42 a 54 della presente appendice e la riesaminano nel primo semestre del 2012 ed in seguito ogni anno o su richiesta di uno qualsiasi dei partecipanti.

56. Per gli aeromobili nuovi e usati, ai tassi di premio minimi possono essere applicati i seguenti adeguamenti:

a) 

una riduzione di cinque punti base (spread per anno) o dello 0,29 % (tassi iniziali) ai tassi di premio minimi applicabili ad operazioni che beneficiano di sostegno pubblico a titolo di copertura assicurativa condizionale;

b) 

i tassi di premio minimi si applicano sull'importo del capitale coperto.

III.   OPERAZIONI NON GARANTITE DA ATTIVITÀ

57. In deroga alle disposizioni dell'articolo 19, lettera a), della presente appendice, i partecipanti possono erogare crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per operazioni non garantite da attività, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) 

nel caso delle operazioni non sovrane:

1) 

il valore massimo del contratto di esportazione che beneficia di sostegno pubblico è di 15 milioni di USD;

2) 

il periodo di rimborso massimo è di 10 anni;

3) 

nessun terzo ha come garanzia le attività finanziate e

4) 

si applica una maggiorazione di almeno il 30 % ai tassi di premio minimi stabiliti conformemente alla sottosezione I di cui sopra;

b) 

nel caso di operazioni sovrane o che beneficiano di una garanzia sovrana irrevocabile e incondizionata si applica una maggiorazione minima, conformemente alla tabella 6 che segue, ai tassi di premio minimi stabiliti conformemente alla sottosezione I di cui sopra.



Tabella 6

Categoria di rischio

Maggiorazione (%)

1

0

2

0

3

0

4

10

5

15

6

15

7

25

8

25

58. Le disposizioni degli articoli da 37 a 53 della presente appendice non sono applicabili ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico erogati a norma dell'articolo 57 della presente appendice.

SEZIONE 3

Tassi di premio minimi per beni e servizi diversi dagli aeromobili usati di cui alla parte 3 della presente intesa settoriale

59. I tassi di premio minimi applicabili alle operazioni di sostegno pubblico di tutti i beni o i servizi diversi dagli aeromobili usati di cui alla parte 3 della presente intesa settoriale sono fissati come segue:

a) 

nel caso delle operazioni garantite da attività, i tassi di premio minimi sono pari agli spread minimi stabiliti conformemente alla sottosezione I di cui sopra e convertiti, in caso di copertura pura, in commissioni iniziali in base al modello di conversione e alla durata del credito appropriata;

b) 

nel caso delle operazioni non garantite da attività, i tassi di premio minimi sono pari agli spread minimi stabiliti conformemente alla sottosezione I di cui sopra, con l'aggiunta di una maggiorazione del 30 % e convertiti, in caso di copertura pura, in commissioni iniziali in base al modello di conversione e alla durata del credito appropriata.

60. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 53 della presente appendice si applicano al sostegno pubblico per motori di riserva garantiti da attività di cui all'articolo 20, lettere a) e c), della presente intesa settoriale e al sostegno di cui all'articolo 21, lettera a), punto 1), della presente intesa settoriale.

61. Le disposizioni di cui all'articolo 56 della presente appendice si applicano al sostegno pubblico per tutti i beni e i servizi diversi dagli aeromobili usati di cui alla parte 3 della presente intesa settoriale.




ALLEGATO 1

DICHIARAZIONI DI IDONEITÀ

1. Ai fini dell'applicazione dell'appendice II, sezione 2, e ogni volta che nella presente intesa settoriale se ne fa riferimento, l'espressione «dichiarazioni di idoneità» indica che una parte contraente della convenzione di Città del Capo (parte contraente):

a) 

ha rilasciato le dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente allegato; e

b) 

non ha rilasciato le dichiarazioni di cui all'articolo 3 del presente allegato.

2. Le dichiarazioni ai fini dell'articolo 1, lettera a), del presente allegato sono le seguenti:

a) 

insolvenza: lo Stato contraente dichiara che applicherà integralmente la variante A conformemente all'articolo XI del protocollo aeronautico a tutti i tipi di procedura di insolvenza e che il periodo di attesa ai fini dell'articolo XI, paragrafo 3, di tale variante non sarà superiore a 60 giorni di calendario;

b) 

cancellazione dal registro: lo Stato contraente dichiara che applicherà l'articolo XIII del protocollo aeronautico;

c) 

scelta della legge applicabile: lo Stato contraente dichiara che applicherà l'articolo VIII del protocollo aeronautico;

e almeno una delle due opzioni seguenti (sebbene siano entrambe raccomandate):

d) 

metodo di esecuzione dei rimedi: lo Stato contraente dichiara, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, della convenzione, che qualsiasi rimedio a disposizione del creditore in applicazione di una disposizione della convenzione il cui esercizio non sia subordinato, in virtù delle disposizioni pertinenti della convenzione, ad una richiesta all'organo giurisdizionale può essere esercitato senza l'autorizzazione del giudice (l'inserimento dell'espressione «senza azione giudiziaria» è raccomandato, ma non obbligatorio, davanti all'espressione «per effetto dell'intervento dell'organo giurisdizionale»);

e) 

rimedi tempestivi: lo Stato contraente dichiara che applicherà integralmente l'articolo X del protocollo aeronautico (sebbene la clausola 5 dello stesso, che va raccomandata, non sia richiesta) e che il numero di giorni lavorativi da utilizzare ai fini della limitazione temporale di cui all'articolo X, paragrafo 2, del protocollo aeronautico sarà, per quanto riguarda:

1) 

i rimedi specificati all'articolo 13, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione (conservazione dei beni aeronautici e del loro valore; possesso, controllo o custodia dei beni aeronautici e immobilizzazione dei beni aeronautici), al massimo dieci giorni di calendario; e

2) 

i rimedi specificati all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d) ed e), della convenzione (leasing o gestione dei beni aeronautici e redditi da ciò derivanti, vendita e attribuzione dei proventi da beni mobili aeronautici), al massimo 30 giorni di calendario.

3. Le dichiarazioni di cui all'articolo 1, lettera b), del presente allegato sono le seguenti:

a) 

misure provvisorie: lo Stato contraente non deve aver rilasciato dichiarazioni a norma dell'articolo 55 della convenzione per indicare che non applicherà le disposizioni dell'articolo 13 o dell'articolo 43 della convenzione; fermo restando tuttavia che, se lo Stato contraente ha rilasciato le dichiarazioni di cui all'articolo 2, lettera d), del presente allegato, la formulazione di una dichiarazione a norma dell'articolo 55 della convenzione non impedisce l'applicazione dello sconto a titolo della convenzione di Città del Capo;

b) 

convenzione di Roma: lo Stato contraente non deve aver rilasciato dichiarazioni a norma dell'articolo XXXII del protocollo aeronautico per indicare che non applicherà l'articolo XXIV di tale protocollo e

c) 

rimedio tramite leasing: lo Stato contraente non deve aver rilasciato dichiarazioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, della convenzione per impedire che il bene sia dato in leasing.

4. Riguardo all'articolo XI del protocollo aeronautico, nel caso degli Stati membri dell'Unione europea la dichiarazione di idoneità di cui all'articolo 2, lettera a), del presente allegato è considerata fatta da uno Stato membro, ai fini di tale articolo, se il diritto nazionale di tale Stato membro è stato modificato per essere conformato alle disposizioni dell'articolo XI del protocollo aeronautico, variante A (con un periodo di attesa massimo di 60 giorni di calendario). Per quanto attiene alle dichiarazioni di idoneità di cui all'articolo 2, lettere c) e e), del presente allegato, dette dichiarazioni si considerano fatte, ai fini della presente intesa settoriale, se la legislazione dell'Unione europea o degli Stati membri interessati è sostanzialmente simile alle disposizioni di tale articolo e di tali lettere del presente allegato. Relativamente all'articolo 2, lettera c), del presente allegato, la legislazione dell'Unione europea [regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali] è considerata sostanzialmente simile all'articolo VIII del protocollo aeronautico.




ALLEGATO 2

QUESTIONARIO DELLA CONVENZIONE DI CITTÀ DEL CAPO

I.   INFORMAZIONI PRELIMINARI

Si prega di fornire i seguenti dati:

1. 

Nome e indirizzo completo dello studio legale che ha compilato il questionario.

2. 

L'esperienza in materia dello studio legale, che potrebbe comprendere l'esperienza nei processi legislativi e costituzionali relativi all'attuazione di trattati internazionali nello Stato e l'esperienza specifica in questioni relative alla convenzione di Città del Capo, come l'esperienza nel campo della consulenza a governi o a privati sull'attuazione e sull'applicazione della convenzione di Città del Capo, oppure il controllo del rispetto dei diritti dei creditori nello Stato che si propone di aggiungere all'elenco di Città del Capo.

3. 

Se lo studio è coinvolto, o ha intenzione di esserlo, in operazioni che potrebbero beneficiare di una riduzione dei tassi di premio minimi qualora lo Stato proposto fosse aggiunto all'elenco CTC ( 40 ).

4. 

La data in cui il questionario è stato compilato.

II.   DOMANDE

1.    Dichiarazioni di idoneità

1.1. Lo Stato ( 41 ) ha rilasciato dichiarazioni di idoneità conformemente alle prescrizioni dell'appendice II, allegato 1, dell'intesa settoriale «ASU» sui crediti all'esportazione relativi agli aeromobili civili (di cui ciascuna è una «dichiarazione di idoneità»)? In particolare, per quanto riguarda le dichiarazioni relative al «metodo di esecuzione dei rimedi» [articolo 2, lettera d)] e ai «rimedi tempestivi» [articolo 2, lettera e)], si prega di specificare se è stata fatta una sola delle due o entrambe.

1.2. Descrivere le eventuali differenze fra le dichiarazioni fatte e le prescrizioni di cui alla domanda 1.1.

1.3. Confermare che lo Stato non ha rilasciato nessuna delle dichiarazioni di cui all'appendice II, articolo 3, allegato 1, dell'ASU.

2.    Ratifica

2.1. Lo Stato ha ratificato, accettato, approvato la convenzione di Città del Capo e il protocollo aeronautico («convenzione») o vi ha aderito? Indicare la data di ratifica/adesione e descrivere brevemente il processo di adesione o di ratifica della Convenzione da parte dello Stato.

2.2. La convenzione e le dichiarazioni di idoneità fatte hanno valore di legge in tutto il territorio dello Stato, senza che siano necessari altri atti o altre leggi di attuazione o senza che si debbano adottare ulteriori leggi o regolamenti?

2.3. In caso affermativo, illustrare brevemente il processo che conferisce valore di legge alla convenzione e alle dichiarazioni di idoneità.

3.    Effetto della legislazione nazionale e locale

3.1. Descrivere e indicare, se del caso, la legislazione attuativa e il regolamento/i regolamenti relativi alla convenzione e ogni dichiarazione di idoneità fatta dallo Stato.

3.2. La convenzione e le dichiarazioni di idoneità così come recepite nel diritto nazionale ( 42 ) («convenzione e dichiarazioni di idoneità») sostituiscono leggi, regolamenti, ordinamenti, precedenti giudiziari o prassi normative nazionali eventualmente contrastanti o hanno priorità su di essi? In caso affermativo, descrivere il processo; in caso negativo ( 43 ), fornire particolari.

3.3. Vi sono lacune nell'applicazione della convenzione e delle dichiarazioni di idoneità? In caso affermativo, descriverle ( 44 ).

4.    Decisioni giudiziarie e amministrative

4.1. Indicare gli elementi, in particolare di prassi giudiziaria, normativa o amministrativa, che si ritiene possano fare sì che tribunali, autorità o organi amministrativi non diano pieno valore di legge e piena attuazione alla convenzione e alle dichiarazioni di idoneità ( 45 ), ( 46 ).

4.2. Per quanto a Sua conoscenza, sono state attuate misure esecutive di tipo giudiziario o amministrativo su iniziativa di un creditore a norma della convenzione? In caso affermativo, descrivere tali misure e indicare se sono state efficaci.

4.3. Per quanto a Sua conoscenza, si sono verificati casi in cui, successivamente alla ratifica/attuazione, i tribunali di tale Stato hanno rifiutato di far applicare obblighi debitori di un debitore o di un garante nello Stato, in contrasto con la convenzione e con le dichiarazioni di idoneità?

4.4. Per quanto a Sua conoscenza, esistono altri elementi che possono permettere di stabilire se tribunali e organi amministrativi agiranno in conformità della convenzione e delle dichiarazioni di idoneità? In caso affermativo, si prega di specificare.




Appendice III

Tassi di interesse minimi

L'erogazione di sostegno finanziario pubblico non controbilancia né compensa, in parte o in toto, il corrispondente tasso di premio da addebitare, conformemente alle disposizioni dell'appendice II, per il rischio del mancato rimborso.

1.   TASSO DI INTERESSE MINIMO VARIABILE

a) 

Il tasso di interesse minimo variabile corrisponde, a seconda dei casi, all'EURIBOR, al «Bank Bill Swap Bid Rate» (BBSY) o al London InterBank Offered Rate (LIBOR), determinato su incarico della «British Bankers' Association» (BBA) per la valuta e il periodo corrispondente alla frequenza di pagamento degli interessi di un credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico, o al Canadian Dealer Offered Rate (CDOR), al quale si aggiunge un margine benchmark calcolato in conformità dell'articolo 8 della presente appendice.

b) 

Il meccanismo di configurazione del tasso di interesse variabile varia come segue a seconda del piano di rimborso scelto:

1) 

quando il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono effettuati in rate uguali, per calcolare il calendario completo dei pagamenti si adopera il tasso EURIBOR/BBSY/LIBOR/CDOR, pertinente per valuta e frequenza di pagamento, in vigore due giorni operativi prima della data di prelievo del prestito, come se si trattasse di un tasso fisso. Sono quindi stabiliti il calendario di rimborso del capitale nonché il primo pagamento degli interessi. Il secondo pagamento degli interessi è calcolato sul capitale restante dovuto inizialmente, stabilito sulla base del tasso EURIBOR/BBSY/LIBOR/CDOR, pertinente per valuta e frequenza di pagamento, in vigore due giorni operativi prima della data del pagamento preliminare, e così via.

2) 

Quando il rimborso del capitale è effettuato in rate uguali, per calcolare il pagamento seguente degli interessi sul capitale restante dovuto si adopera il tasso EURIBOR/BBSY/LIBOR/CDOR, pertinente per valuta e frequenza di pagamento, in vigore due giorni operativi prima della data di prelievo del prestito e prima di ogni data di pagamento.

c) 

Nei casi in cui è erogato un sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso variabile, gli acquirenti/mutuatari hanno la possibilità di passare da un tasso variabile a un tasso fisso purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) 

la possibilità è limitata al passaggio al tasso swap;

2) 

la possibilità di effettuare tale passaggio è esercitabile esclusivamente su richiesta e soltanto una volta ed è notificata di conseguenza con un riferimento al modulo di segnalazione inizialmente inviato al segretariato in applicazione dell'articolo 24 della presente intesa.

2.   TASSO DI INTERESSE MINIMO FISSO

Il tasso di interesse minimo fisso corrisponde:

a) 

al tasso swap relativo alla valuta corrispondente al credito all'esportazione che beneficia di sostegno pubblico e con scadenza pari al tasso interpolato per i due periodi annuali disponibili più prossimi alla vita media ponderata del prestito. Il tasso di interesse è stabilito due giorni operativi prima di ogni data di prelievo,

OPPURE

b) 

al tasso di interesse commerciale di riferimento (Commercial Interest Reference Rate = CIRR), stabilito in conformità delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7 della presente appendice,

al quale si aggiunge, in entrambi i casi, il margine benchmark calcolato conformemente all'articolo 8, lettera f), della presente appendice.

3.   COSTRUZIONE DEL CIRR

a) 

È fissato un CIRR per ognuna delle valute ammissibili di cui all'articolo 9 della presente intesa settoriale; esso è calcolato aggiungendo un margine fisso di 120 punti base ad uno dei tre seguenti rendimenti (i tassi base):

1) 

rendimento dei titoli di Stato a cinque anni per periodi di rimborso fino a nove anni;

2) 

rendimento dei titoli di Stato a sette anni per periodi compresi fra nove e dodici anni, oppure

3) 

rendimento dei titoli di Stato a nove anni per periodi compresi fra 12 e 15 anni.

b) 

Il CIRR è calcolato mensilmente utilizzando i dati del mese precedente e notificato al segretariato al più tardi cinque giorni dopo la fine di ogni mese. Il segretariato informa quindi immediatamente tutti i partecipanti dei tassi applicabili e li rende pubblici. Il CIRR entra in vigore il quindicesimo giorno di ogni mese.

c) 

Un partecipante o un non partecipante può chiedere che venga fissato un CIRR per la valuta di un non partecipante. Previa consultazione del non partecipante, un partecipante o il segretariato a nome del non partecipante in questione può formulare una proposta per la costruzione del CIRR per tale valuta, applicando la procedura relativa alla linea comune di cui agli articoli da 28 a 33 della presente intesa settoriale.

4.   PERIODO DI VALIDITÀ DEL CIRR

a) 

Mantenimento del CIRR: il CIRR applicabile a un'operazione non viene mantenuto per un periodo superiore a sei mesi a partire dalla sua selezione (data del contratto di esportazione o qualsiasi data di applicazione posteriore) fino alla data del contratto di credito. Se il contratto di credito non è firmato entro tale limite e il CIRR è riaggiornato per un periodo aggiuntivo di sei mesi, il nuovo CIRR si applica al tasso in vigore alla data del riaggiornamento.

b) 

Successivamente alla data del contratto di credito, il CIRR si applica a periodi di prelievo non superiori a sei mesi. Dopo il primo periodo di prelievo di sei mesi, il CIRR viene riaggiornato per i sei mesi successivi; il nuovo CIRR è quello in vigore il primo giorno del nuovo periodo semestrale e non può essere inferiore al CIRR selezionato inizialmente (procedura da ripetere per ogni successivo periodo di prelievo di sei mesi).

5.   APPLICAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE MINIMI

Conformemente alle disposizioni del contratto di credito, il mutuatario non è autorizzato a passare da un finanziamento a tasso variabile con sostegno pubblico ad un finanziamento a un CIRR preselezionato, né a commutare fra un CIRR preselezionato e il tasso di interesse di mercato a breve termine in vigore alla data di un pagamento degli interessi per tutta la durata del prestito.

6.   RIMBORSO ANTICIPATO DI PRESTITI A TASSO DI INTERESSE FISSO

Nel caso di rimborso volontario anticipato di un prestito a tasso di interesse fisso o di una parte di esso, secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della presente appendice, oppure qualora il CIRR applicato ai sensi del contratto di credito sia cambiato in un tasso variabile o in un tasso swap, il mutuatario è tenuto a compensare l'ente che ha erogato il sostegno pubblico per tutti i costi e le perdite determinati da tali misure, compreso il costo per l'ente pubblico della sostituzione della parte di entrate di cassa a tasso fisso interrotta dal rimborso anticipato.

7.   MODIFICHE IMMEDIATE DEI TASSI DI INTERESSE

Quando l'evoluzione del mercato rende necessaria la notifica della modifica di un CIRR nel corso del mese, il tasso modificato entra in vigore una volta trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data in cui il segretariato ha ricevuto la notifica.

8.   MARGINE BENCHMARK

a) 

Un margine benchmark LIBOR trimestrale è calcolato ogni mese in conformità della lettera b), utilizzando i dati trasmessi al segretariato a norma della lettera c) ed entra in vigore il quindicesimo giorno di ogni mese. Una volta calcolato, il margine benchmark è comunicato dal segretariato ai partecipanti e reso pubblico.

b) 

Il margine benchmark LIBOR trimestrale è un tasso equivalente alla media del 50 % più basso dei margini al di sopra: i) del LIBOR trimestrale addebitato per operazioni a tasso variabile e ii) del LIBOR trimestrale interpolato sostituendo il tasso fisso con un tasso variabile equivalente, addebitato per le operazioni a tasso fisso o le emissioni dei mercati finanziari. In entrambi i casi, i margini inclusi nelle relazioni mensili presentate dai partecipanti interessati sono quelli dei tre mesi interi di calendario precedenti la data di entrata in vigore stabilita nella lettera a) di cui sopra. Le operazioni/emissioni utilizzate nel calcolo del margine benchmark devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) 

operazioni di garanzia incondizionata al 100 % denominate in dollari USA; e

2) 

sostegno pubblico erogato per aeromobili valutati 35 milioni di USD o più (o una cifra equivalente in altre valute ammissibili).

c) 

I partecipanti riferiscono un margine nel momento in cui esso diventa noto e tale margine resterà indicato sulla relazione del partecipante per tre mesi interi di calendario. In caso di singole operazioni con più eventi di determinazione dei prezzi non deve essere posto in essere alcun tentativo di far corrispondere tali eventi a notifiche ex post.

d) 

I partecipanti sono tenuti a notificare le operazioni a partire dalla data in cui il margine a lungo termine è realizzato. Per le transazioni bancarie (compreso PEFCO), la data in cui il margine è realizzato sarebbe la più prossima tra quelle indicate di seguito: i) emissione di un impegno definitivo da parte del partecipante; ii) determinazione del margine in seguito all'impegno; iii) prelievo del prestito; e iv) determinazione del margine a lungo termine in seguito al prelievo. In caso di più prelievi a fronte dello stesso mandato bancario allo stesso margine, è notificato solo quello relativo al primo aeromobile. Per i prestiti finanziati mediante emissioni del mercato dei capitali, la data in cui il margine è realizzato è la stessa in cui viene fissato il tasso a lungo termine, vale a dire generalmente la data di emissione delle obbligazioni. In caso di più prelievi a fronte dello stesso mandato bancario allo stesso margine, è notificato solo quello relativo al primo aeromobile.

e) 

Il margine benchmark trimestrale LIBOR è applicabile ad un'operazione a tasso variabile e va stabilito in sede di impegno definitivo.

f) 

Per un'operazione a tasso fisso, il margine benchmark applicabile è determinato mediante la sostituzione di un margine benchmark trimestrale LIBOR con uno spread equivalente spalmato sul tasso fisso applicabile, come stabilito all'articolo 2 della presente appendice, alla data dell'impegno definitivo e fissato a partire da tale data.

g) 

I partecipanti monitorano il margine benchmark e ne riesaminano il meccanismo su richiesta di uno qualsiasi dei partecipanti.




Appendice IV

Modulo di segnalazione

a)    Informazioni di base

1. Paese notificante

2. Data della notifica

3. Nome dell'autorità/organismo autore della notifica

4. Numero di identificazione

b)    Informazioni relative a acquirente/mutuatario/garante

5. Nome e paese dell'acquirente

6. Nome e paese del mutuatario

7. Nome e paese del garante

8. Forma giuridica dell'acquirente/mutuatario/garante, ad esempio sovrano, banca privata, altro privato

9. Classificazione del rischio dell'acquirente/del mutuatario/del garante

c)    Condizioni e termini finanziari

10. In quale forma è erogato il sostegno pubblico, ad esempio copertura pura, sostegno finanziario pubblico?

11. Se viene erogato sostegno finanziario pubblico, si tratta di credito diretto, di rifinanziamento o di un intervento sul tasso di interesse?

12. Descrizione dell'operazione che beneficia del sostegno, comprendente il fabbricante, il modello di aeromobile e il numero di aeromobili; indicare se l'operazione rientra nell'ambito delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 39, lettera a) o b), della presente intesa.

13. Data dell'impegno definitivo

14. Valuta del credito

15. Importo del credito in base alla seguente scala in milioni di USD:



Categoria

Importo del credito

I

0-200

II

200-400

III

400-600

IV

600-900

V

900-1 200

VI

1 200 -1 500

VII

1 500 -2 000  (*1)

(*1)   

Indicare il numero di multipli di 300 milioni di USD al di sopra di 2 000 milioni di USD

16. Percentuale del sostegno pubblico

17. Periodo di rimborso

18. Piano e frequenza di rimborso, compresa, se del caso, la vita media ponderata

19. Periodo di tempo che intercorre tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso del capitale

20. Tassi di interesse:

— 
tasso di interesse minimo applicato,
— 
margine benchmark applicato

21. Premio totale addebitato sotto forma di:

— 
commissioni iniziali (in percentuale rispetto all'importo del credito), o
— 
spread (punti base per anno al di sopra del tasso di interesse applicato),
— 
se del caso, indicare separatamente la maggiorazione del 15 % applicata conformemente all'appendice II, articolo 20, lettera b)

22. In caso di credito/finanziamento diretto, commissioni addebitate sotto forma di:

— 
commissione di accordo/di strutturazione,
— 
commissione di impegno/di mantenimento del premio,
— 
commissione amministrativa

23. Periodo di mantenimento del premio

24. In caso di copertura pura, commissioni di mantenimento del premio

25. Termini di strutturazione dell'operazione: fattori di attenuazione del rischio/maggiorazione di premio applicata

26. Se del caso, indicazione dell'impatto della convenzione di Città del Capo sul tasso di premio applicato




Appendice V

Elenco di definizioni

Equivalenza globale dei costi : il valore netto attualizzato dei tassi di premio, dei costi degli interessi e delle commissioni addebitate per un credito diretto, in percentuale dell'importo del credito, è pari al valore netto attualizzato della somma dei tassi di premio, dei costi degli interessi e delle commissioni addebitate per la copertura pura in percentuale dell'importo del credito che beneficia di garanzia pura.

Garantita da attività : un'operazione che soddisfa i criteri di cui all'appendice II, articolo 19, lettera a).

Acquirente/mutuatario : comprende (senza tuttavia limitarsi ad essi) soggetti commerciali come le compagnie aeree e i locatori, nonché soggetti sovrani (o, se altro soggetto, la fonte primaria di rimborso dell'operazione).

Apparecchiature fornite dall'acquirente : apparecchiature fornite dall'acquirente e incorporate nell'aeromobile durante il processo di fabbricazione o di ammodernamento, alla consegna o prima di essa, come risulta dall'atto di vendita del fabbricante.

Convenzione di Città del Capo : convenzione di Città del Capo relativa alle garanzie internazionali sui beni mobili strumentali e relativo protocollo sugli aspetti inerenti al materiale aeronautico.

Impegno : dichiarazione, in qualunque forma, mediante la quale la disponibilità o l'intenzione di erogare sostegno pubblico viene comunicata al paese beneficiario, all'acquirente, al mutuatario, all'esportatore o all'istituzione finanziaria, comprese, senza restrizioni, le lettere di ammissibilità e di commercializzazione.

Linea comune : accordo tra i partecipanti su una data operazione, o in circostanze particolari, sulle condizioni finanziarie specifiche del sostegno pubblico; la linea comune prevale sulle disposizioni pertinenti della presente intesa settoriale unicamente per l'operazione o per le circostanze specificate nella linea comune.

Copertura assicurativa condizionale : dispositivo di sostegno pubblico che, in caso di mancato pagamento per rischi definiti, indennizza il beneficiario dopo un determinato periodo di attesa, durante il quale il beneficiario non ha diritto ad essere indennizzato dal partecipante. L'indennizzo a titolo di copertura assicurativa condizionale è subordinato alla validità e alle eccezioni della documentazione a supporto e dell'operazione di riferimento.

Conversione : una modifica sostanziale al progetto di tipo di un aeromobile mediante la sua conversione in un altro tipo di aeromobile (compresa la conversione di un aeromobile per il trasporto di passeggeri in un Canadair, in un aeromobile da carico, in un velivolo di ricerca e salvataggio, in un velivolo da sorveglianza o in un jet commerciale), soggetta a certificazione da parte della competente autorità per l'aviazione civile.

Classificazione del rischio paese : classificazione del rischio paese in vigore, determinata dai partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e pubblicata sul sito web dell'OCSE.

Agenzia di rating del credito : una delle agenzie di rating internazionalmente riconosciute o qualsiasi altra agenzia di rating accettabile per i partecipanti.

Kit per motori : insieme di componenti finalizzati a migliorare l'affidabilità, la durata e/o le prestazioni su ala tramite introduzione di tecnologia.

Credito all'esportazione : assicurazione, garanzia o accordo di finanziamento che consente ad un acquirente estero di beni e/o servizi esportati di rinviarne il pagamento per un certo periodo di tempo; un credito all'esportazione può assumere la forma di un credito fornitore erogato dall'esportatore o di un credito acquirente per il quale la banca dell'esportatore o un'altra istituzione finanziaria concede un credito all'acquirente (o alla sua banca).

Impegno definitivo : si è in presenza di un impegno definitivo quando il partecipante si impegna a precisare e completare le condizioni e i termini finanziari mediante un accordo reciproco o un atto unilaterale.

Contratto vincolante : accordo tra il produttore e la persona che prende in consegna l'aeromobile o i motori come acquirente o, nell'ambito di un leasing, come locatario con un contratto di almeno cinque anni, che definisca un impegno vincolante (esclusi quelli relativi alle opzioni non esercitate) il cui mancato adempimento comporti una responsabilità legale.

Partecipante interessato : un partecipante che i) eroga sostegno pubblico per fusoliere o motori di aeromobili interamente o parzialmente prodotti nel proprio territorio, ii) ha un forte interesse commerciale o esperienza con l'acquirente/mutuatario in questione o al quale iii) è stato chiesto da un produttore/esportatore di erogare sostegno pubblico all'acquirente/mutuatario in questione.

Intervento sul tasso di interesse : può trattarsi di un accordo tra un governo o un'istituzione che agisce per conto di un governo, da un lato, e banche o altri istituti finanziari, dall'altro lato, che autorizza ad erogare finanziamenti all'esportazione a tasso fisso ad un tasso uguale o superiore al tasso di interesse minimo fisso applicabile.

Modifiche sostanziali/ammodernamento : operazioni di riconfigurazione o miglioramento di un aeromobile per il trasporto di passeggeri o di merci (cargo).

Prezzo netto : prezzo di un articolo fatturato dal produttore o dal suo fornitore, tenuto conto di tutti gli sconti e degli altri crediti per cassa, meno tutti gli altri crediti o le concessioni di qualsiasi tipo collegati o ragionevolmente considerabili, quale indicato in una dichiarazione vincolante di ciascuno dei produttori dell'aeromobile e dei motori (la dichiarazione del produttore dei motori è necessaria solo se pertinente in base alla forma del contratto d'acquisto) o del fornitore del servizio, a seconda dei casi, e corredata della documentazione richiesta dal fornitore del sostegno pubblico a conferma di tale prezzo netto. Il prezzo netto non comprende tutti i dazi all'importazione e le imposte (ad esempio l'IVA).

Aeromobile nuovo : si veda l'articolo 8, lettera a), della presente intesa settoriale.

Non garantita da attività : un'operazione che non soddisfa i criteri di cui all'appendice II, articolo 19, lettera a).

Operazione non sovrana : un'operazione che non corrisponde alla descrizione di cui all'appendice II, articolo 57, lettera b).

Periodo di mantenimento del premio : fatte salve le disposizioni dell'appendice II, articolo 37, lettera b), i periodi durante i quali vengono mantenuti il tasso di premio e i fattori di attenuazione del rischio obbligatori offerti per un'operazione; non deve superare i 18 mesi a decorrere dalla data stabilita fino all'esborso finale.

Modello di conversione del tasso di premio : modello adottato dai partecipanti e messo a loro disposizione, da utilizzare ai fini della presente intesa settoriale per convertire le commissioni di premio iniziali in spread e viceversa, con un tasso di interesse e un tasso di sconto del 4,6 %; tale tasso è periodicamente riesaminato dai partecipanti.

Notifica preventiva : notifica effettuata almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno, utilizzando il modulo di segnalazione di cui all'allegato IV.

Copertura pura : sostegno pubblico erogato da o per conto di un governo esclusivamente mediante garanzie o assicurazioni sui crediti all'esportazione, senza cioè sostegno finanziario pubblico.

Periodo di rimborso : il periodo che va dal punto di partenza del credito alla data prevista dal contratto per l'ultima rata di rimborso del capitale.

Operazione sovrana : un'operazione che soddisfa i criteri di cui all'appendice II, articolo 57, lettera b).

Punto di partenza del credito : per la vendita di aeromobili, compresi gli elicotteri, motori di riserva e pezzi di ricambio, è al più tardi la data effettiva in cui l'acquirente prende possesso dei beni oppure la data media ponderata in cui l'acquirente prende possesso dei beni. Per i servizi il punto di partenza del credito più avanzato è fissato alla data di presentazione delle fatture al cliente o dell'accettazione dei servizi da parte del cliente.

Tasso swap : tasso fisso uguale al tasso semestrale per sostituire un debito a tasso variabile con uno a tasso fisso (offerta), piazzato su un qualsiasi operatore indipendente che fornisca indici di mercato, come Telerate, Bloomberg, Reuters o equivalente, alle 11:00 (ora di New York), due giorni lavorativi prima della data di prelievo del prestito.

Vita media ponderata : il periodo di tempo necessario per rimborsare la metà del capitale di un credito. È calcolato come la somma del tempo (in anni) tra il punto di partenza del credito ed ogni rimborso di capitale ponderato in base alla percentuale di capitale rimborsato ad ogni scadenza.




ALLEGATO IV

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER ENERGIE RINNOVABILI, ATTENUAZIONE DEI MUTAMENTI CLIMATICI E ADATTAMENTO AD ESSI E OPERE IDRAULICHE

La presente intesa settoriale intende offrire condizioni e termini finanziari adeguati a progetti in settori selezionati, anche nell'ambito di iniziative internazionali, ritenuti in grado di contribuire in misura significativa all'attenuazione dei mutamenti climatici, in particolare i progetti nel campo delle energie rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'alta efficienza energetica, all'adattamento ai mutamenti climatici nonché a opere idrauliche. I partecipanti alla presente intesa settoriale convengono che le condizioni e i termini finanziari dell'intesa settoriale, che integra l'accordo, vanno attuati in modo coerente con le finalità dell'accordo.

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INTESA SETTORIALE

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE PER I PROGETTI NEI SETTORI DELLE ENERGIE RINNOVABILI AMMISSIBILI A NORMA DELL'APPENDICE I

a) 

La presente intesa settoriale fissa le condizioni e i termini finanziari che si applicano ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti nei settori ammissibili che figurano nell'elenco dell'appendice I della presente intesa settoriale per:

1) 

le esportazioni di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile completi o di parti di essi, compresi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la loro costruzione e messa in esercizio;

2) 

l'ammodernamento degli impianti esistenti di energia da fonte rinnovabile nei casi in cui tale intervento sia in grado di prolungare la durata di vita economica dell'impianto di un lasso di tempo perlomeno pari al periodo di rimborso del credito da concedere. Se questo criterio non è soddisfatto, si applicano i termini dell'accordo.

b) 

La presente intesa settoriale non si applica agli elementi situati al di fuori del sito della centrale elettrica di cui è di norma responsabile l'acquirente, in particolare all'approvvigionamento idrico non direttamente connesso alla centrale elettrica, ai costi relativi alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, ai centri di commutazione, né ai costi derivanti nel paese dell'acquirente dalle procedure ufficiali di autorizzazione (ad esempio permessi di insediamento, permessi di costruzione), salvo:

1) 

nei casi in cui l'acquirente del centro di commutazione sia lo stesso della centrale elettrica e il contratto concluso riguardi il centro di commutazione originario per quella determinata centrale elettrica, i termini e le condizioni per il centro di commutazione originario non superano quelli applicabili per l'impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile e

2) 

che le condizioni e i termini applicabili per le sottostazioni, i trasformatori e le linee di trasmissione con voltaggio minimo di 60 kV situati al di fuori del sito dell'impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile non siano più generosi di quelli che riguardano l'impianto stesso.

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE PER I PROGETTI DI ATTENUAZIONE DEI MUTAMENTI CLIMATICI AMMISSIBILI A NORMA DELL'APPENDICE II

a) 

La presente intesa settoriale fissa le condizioni e i termini finanziari che si applicano ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti in un settore che figura nell'elenco dell'appendice II dell'intesa. Questo elenco di settori e, a seconda dei casi, di criteri di prestazione tecnologicamente neutri utilizzati per determinare l'ammissibilità del progetto, può essere modificato conformemente alle disposizioni di riesame di cui all'articolo 12 della presente intesa settoriale.

b) 

I contratti riguardano l'esportazione di progetti completi o di parti di essi, compresi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la costruzione e messa in esercizio di un progetto identificabile, purché:

1) 

il progetto comporti emissioni di carbonio, o di CO2 equivalente, basse o nulle e/o sia caratterizzato da un'alta efficienza energetica;

2) 

il progetto sia concepito per rispettare, come minimo, le norme sulle prestazioni di cui all'appendice II; e

3) 

le condizioni e i termini accordati siano estesi soltanto per far fronte a svantaggi finanziari peculiari incontrati nell'ambito di un progetto e si basino sulle esigenze finanziarie e sulle condizioni di mercato specifiche di ciascun progetto.

3.   AMBITO DI APPLICAZIONE PER I PROGETTI DI ADATTAMENTO AMMISSIBILI A NORMA DELL'APPENDICE III

a) 

La presente intesa settoriale fissa le condizioni e i termini finanziari che si applicano ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti per progetti che soddisfano i criteri di cui all'appendice III della presente intesa settoriale.

b) 

Tali contratti riguardano l'esportazione di progetti completi o di parti di essi, compresi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la costruzione e messa in esercizio di un progetto identificabile, purché:

1) 

siano soddisfatte le condizioni di cui all'appendice III;

2) 

le condizioni e i termini accordati siano estesi soltanto per far fronte a svantaggi finanziari peculiari incontrati nell'ambito di un progetto e si basino sulle esigenze finanziarie e sulle condizioni di mercato specifiche di ciascun progetto.

c) 

La presente intesa settoriale si applica all'ammodernamento dei progetti esistenti, al fine di tenere conto delle problematiche connesse con l'adattamento, nei casi in cui la durata di vita economica del progetto possa essere prolungata per un lasso di tempo perlomeno pari al periodo di rimborso del credito da concedere. Se questo criterio non è soddisfatto, si applicano i termini dell'accordo.

4.   AMBITO DI APPLICAZIONE PER LE OPERE IDRAULICHE

La presente intesa settoriale fissa le condizioni e i termini finanziari che si applicano ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti per le esportazioni di progetti completi, o di parti di essi, riguardanti la fornitura di acqua per il consumo umano e gli impianti di trattamento delle acque reflue:

a) 

infrastrutture per la fornitura di acqua potabile ai comuni, comprese le abitazioni e le piccole imprese, vale a dire la purificazione dell'acqua al fine di ottenere acqua potabile e la rete di distribuzione (incluso il controllo delle perdite);

b) 

impianti di raccolta e di trattamento delle acque reflue, vale a dire la raccolta e il trattamento di acque reflue domestiche e industriali, inclusi i processi per il riutilizzo o il riciclaggio dell'acqua e il trattamento dei fanghi direttamente associati a tali attività;

c) 

ammodernamento di tali strutture nei casi in cui la durata di vita economica del progetto possa essere prolungata per un lasso di tempo perlomeno pari al periodo di rimborso del credito da concedere. Se questo criterio non è soddisfatto, si applicano le disposizioni dell'accordo.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

5.   PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI

a) 

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti che rientrano nei settori indicati nell'appendice I e per le opere idrauliche di cui all'articolo 4 della presente intesa settoriale, il periodo di rimborso massimo è di 18 anni.

b) 

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti di valore pari a 10 milioni di DSP o superiore, che rientrano nelle classi di progetti indicate nell'appendice II, il periodo di rimborso massimo è fissato come segue:

1) 

per i contratti dei progetti di classe A: 18 anni;

2) 

per i contratti dei progetti di classe B e C: 15 anni.

c) 

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti di valore inferiore a 10 milioni di DSP, che rientrano nelle classi di progetti indicate nell'appendice II, il periodo di rimborso massimo è fissato come segue:

1) 

per i paesi di categoria I, quali definiti all'articolo 11 dell'accordo, il periodo di rimborso massimo è di cinque anni, con possibilità di convenire fino a otto anni e mezzo, seguendo la procedura di notifica preventiva di cui all'articolo 10 della presente intesa settoriale;

2) 

per i paesi di categoria II il periodo di rimborso massimo è di dieci anni;

3) 

in deroga alle disposizioni dei precedenti punti 1) e 2), per le centrali elettriche non nucleari, quali definite all'articolo 13 dell'accordo, il periodo di rimborso massimo è di 12 anni.

d) 

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti di valore pari ad almeno 10 milioni di DSP per progetti che beneficiano di sostegno in conformità dell'appendice III, il periodo di rimborso massimo è di 15 anni.

6.   RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

a) 

I partecipanti applicano un piano di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi rispondente a quanto indicato ai punti 1) o 2) che seguono:

1) 

il rimborso del capitale si effettua in rate uguali;

2) 

il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, considerati complessivamente, si effettuano in rate uguali.

b) 

Il capitale è rimborsabile e gli interessi sono pagabili a scadenze non superiori ai sei mesi; la prima rata va pagata entro sei mesi dal punto di partenza del credito.

c) 

Per motivi eccezionali e debitamente giustificati il sostegno pubblico può essere erogato a condizioni diverse da quelle stabilite alle lettere a) e b) di cui sopra. Tale sostegno va motivato da uno squilibrio tra i tempi della messa a disposizione dei fondi al debitore e il piano di servizio del debito disponibile nel quadro del piano di rimborso semestrale in rate uguali e deve rispettare i criteri seguenti:

1) 

nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso del capitale versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 % dell'importo del capitale del credito;

2) 

il rimborso del capitale va effettuato a scadenze non superiori a 12 mesi. La prima rata di rimborso del capitale va versata entro 18 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2 % del capitale del credito va rimborsato entro 18 mesi dal punto di partenza del credito;

3) 

gli interessi sono pagabili a scadenze rateali non superiori a 12 mesi; il primo pagamento degli interessi va effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito;

4) 

la vita media ponderata massima del periodo di rimborso non deve essere superiore al 60 % della durata massima del credito.

d) 

Gli interessi pagabili dopo il punto di partenza del credito non vengono capitalizzati.

7.   TASSI DI INTERESSE MINIMI

Un partecipante che eroga sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso applica i seguenti tassi di interesse minimi:



Periodo di rimborso

(anni)

Tassi di interesse minimi standard

Tassi di interesse minimi per progetti che richiedono periodi lunghi per la loro realizzazione, vale a dire:

— nuovi progetti idroelettrici di grandi dimensioni

— classe di progetti A, appendice II

— progetti di adattamento, appendice III

Titoli di Stato

(anni)

Margine

(punti base)

Titoli di Stato

(anni)

Margine

(punti base)

< 11

CIRR pertinente a norma dell'articolo 20 dell'accordo

11 - 12

7

100

7

100

13

7

120

8

120

14

8

120

9

120

15

8

120

9

120

16

9

120

10

125

17

9

120

10

130

18

10

120

10

130

8.   VALUTE AMMISSIBILI

Le valute ammissibili per il sostegno finanziario pubblico sono quelle pienamente convertibili e per le quali sono disponibili dati che consentono di costruire i tassi di interesse minimi di cui all'articolo 7 della presente intesa settoriale nonché all'articolo 20 dell'accordo per periodi di rimborso inferiori a 11 anni.

9.   SPESE LOCALI

a) 

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti di valore pari a 10 milioni di DSP o superiore, il sostegno pubblico erogato per le spese locali non deve superare il 30 % del valore del contratto di esportazione.

b) 

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi a contratti di valore inferiore a 10 milioni di DSP:

1) 

per i settori indicati nell'appendice I della presente intesa settoriale, l'importo del sostegno pubblico erogato per le spese locali non deve superare il 45 % del valore del contratto di esportazione;

2) 

per i settori indicati nell'appendice II e per le opere idrauliche definite all'articolo 4 della presente intesa settoriale, l'importo del sostegno pubblico erogato per le spese locali non deve superare il 30 % del valore del contratto di esportazione.

c) 

Quando supera il 15 % del valore del contratto di esportazione, tale sostegno pubblico è soggetto a notifica preventiva, a norma dell'articolo 10 della presente intesa settoriale. Nella notifica preventiva va specificata la natura delle spese locali cui si intende erogare il sostegno.

CAPITOLO III

PROCEDURE

10.   NOTIFICA PREVENTIVA

a) 

Un partecipante che intenda erogare sostegno conformemente alle disposizioni della presente intesa settoriale procede ad una notifica preventiva almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno a norma:

1) 

dell'articolo 48 dell'accordo, qualora il sostegno sia esteso in conformità degli articoli 1, 2 o 4 della presente intesa settoriale;

2) 

dell'articolo 47 dell'accordo, qualora il sostegno sia esteso in conformità dell'articolo 3 della presente intesa settoriale.

b) 

Per i progetti che rientrano nelle classi indicate nell'appendice II della presente intesa settoriale, tale notifica comprende una descrizione particolareggiata del progetto, volta a dimostrare che il progetto soddisfa i criteri per l'erogazione del sostegno di cui all'articolo 2, lettera b), della presente intesa settoriale.

c) 

Per i progetti che beneficiano di sostegno in conformità dell'appendice III della presente intesa settoriale, tale notifica comprende:

1) 

una descrizione particolareggiata del progetto, volta a dimostrare che il progetto soddisfa i criteri per l'erogazione del sostegno di cui all'articolo 3, lettera b), della presente intesa settoriale e

2) 

l'accesso ai risultati del riesame svolto da soggetti terzi indipendenti, richiesto nell'appendice III.

d) 

In deroga alla lettera a), punto 1), di cui sopra, se il partecipante autore della notifica intende erogare il sostegno con un periodo di rimborso superiore a 15 anni e/o conformemente all'articolo 6, lettera c), della presente intesa settoriale, procede ad una notifica preventiva almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno conformemente all'articolo 47 dell'accordo.

e) 

Un partecipante informa tutti gli altri partecipanti della sua decisione definitiva, adottata dopo una discussione intesa a facilitare il riesame delle esperienze acquisite in materia.

CAPITOLO IV

MONITORAGGIO E RIESAME

11.   ATTIVITÀ FUTURE

I partecipanti convengono di esaminare le seguenti questioni:

a) 

premi di rischio adeguati ai termini di rimborso;

b) 

condizioni applicabili alle centrali elettriche a combustibili fossili caratterizzate da basse emissioni/alta efficienza energetica, compresa la predisposizione per la CCS (cattura e stoccaggio del carbonio);

c) 

edifici a consumo energetico zero;

d) 

progetti riguardanti le celle a combustibile.

12.   MONITORAGGIO E RIESAME

a) 

Il segretariato presenta ogni anno una relazione sull'attuazione della presente intesa settoriale.

b) 

I partecipanti riesaminano periodicamente l'ambito di applicazione e le altre disposizioni della presente intesa settoriale, al più tardi entro la fine del 2017.

c) 

L'appendice II della presente intesa settoriale è riesaminata ad intervalli regolari, eventualmente su richiesta di un partecipante, allo scopo di verificare se sia necessario aggiungere a tale appendice o rimuovere da essa classi e/o tipologie di progetti o modificarne le soglie. Eventuali proposte di nuove classi e/o tipologie di progetti vanno corredate di informazioni che indichino in quale modo i progetti nell'ambito di tale classe/tipologia soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, lettera b), e seguono la metodologia di cui all'appendice IV della presente intesa settoriale.

d) 

I partecipanti procedono al riesame dell'appendice III della presente intesa settoriale al più tardi entro il 30 giugno 2018, al fine di valutare le iniziative internazionali connesse all'adattamento, le condizioni di mercato e le esperienze acquisite dalla procedura di notifica al fine di determinare se le definizioni, i criteri relativi ai progetti, le condizioni e i termini devono essere mantenuti e/o modificati.

e) 

Dopo il 31 dicembre 2018 le condizioni e i termini finanziari di cui all'appendice III decadranno a meno che i partecipanti non decidano diversamente.




Appendice I

Settori delle energie rinnovabili

I seguenti settori delle energie rinnovabili sono ammessi alle condizioni e ai termini finanziari di cui alla presente intesa settoriale, purché i loro impatti siano valutati conformemente alla raccomandazione del 2012 sugli approcci comuni ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e alla diligenza ambientale e sociale ( 47 ) [modificata successivamente dai membri del gruppo di lavoro OCSE sui crediti all'esportazione e le garanzie di credito (ECG) e adottata dal consiglio dell'OCSE]:

a) 

energia eolica ( 48 );

b) 

energia geotermica;

c) 

energia mareomotrice;

d) 

energia delle onde;

e) 

energia da osmosi;

f) 

energia solare fotovoltaica;

g) 

energia solare termica;

h) 

energia termica oceanica;

i) 

bioenergia: tutti i gas di discarica sostenibili, i gas da impianti di trattamento delle acque reflue e gli impianti di energia da biogas o i carburanti derivati da biomassa. Per «biomassa» si intende la parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

j) 

energia idroelettrica;

k) 

efficienza energetica nel quadro di progetti concernenti le energie rinnovabili.




Appendice II

Settori relativi all'attenuazione dei mutamenti climatici



CLASSE DI PROGETTI

DEFINIZIONE

OBIETTIVO

NORME APPLICATE

PERIODI DI RIMBORSO

CLASSE DI PROGETTI A: CATTURA E STOCCAGGIO DEL CARBONIO

TIPOLOGIA 1:

centrali a combustibile fossile con cattura e stoccaggio del carbonio (CCS)

Processo che consiste nel separare il flusso di CO2 dalle emissioni prodotte dalle centrali a combustibile fossile e nel trasportarlo fino a un sito di stoccaggio geologico permanente e sicuro dal punto di vista ambientale.

Conseguire bassi livelli di emissioni di carbonio per le fonti di energia a combustibile fossile.

L'intensità del carbonio deve essere uguale o inferiore a 350 tonnellate metriche di CO2 per GWh immessi nell'atmosfera (1);

oppure

per tutti i progetti, il tasso di cattura e stoccaggio deve permettere di ridurre le emissioni di carbonio della centrale di almeno il 65 %;

oppure

il tasso di cattura deve corrispondere almeno all'85 % delle emissioni di CO2 per l'impianto indicato nella domanda di credito all'esportazione con sostegno pubblico. Il tasso dell'85 % si applica alle condizioni normali di funzionamento.

18 anni

TIPOLOGIA 2:

progetti CCS

Processo che consiste nel separare il flusso di CO2 proveniente da fonti industriali o da centrali energetiche e nel trasportarlo fino a un sito di stoccaggio geologico permanente e sicuro dal punto di vista ambientale.

Ridurre sensibilmente le emissioni di carbonio generate dalle fonti esistenti.

Per tutti i progetti, il tasso di cattura e stoccaggio deve permettere di ridurre almeno del 65 % le emissioni di carbonio generate da fonti industriali o da centrali energetiche;

oppure

il tasso di cattura deve corrispondere almeno all'85 % delle emissioni di CO2 per l'impianto indicato nella domanda di credito all'esportazione con sostegno pubblico. Il tasso dell'85 % si applica alle condizioni normali di funzionamento.

18 anni

CLASSE DI PROGETTI B: SOSTITUZIONE DEI COMBUSTIBILI FOSSILI

TIPOLOGIA 1:

produzione di energia dai rifiuti

Unità di produzione di energia mediante trattamento termico (compresa la gassificazione) di rifiuti solidi misti.

Compensare le emissioni di gas a effetto serra provocate dall'utilizzo di energia elettrica convenzionale e ridurre le emissioni future di gas a effetto serra, quali il metano normalmente emanato dai rifiuti.

Nel caso di un ciclo di vapore, una caldaia (o un generatore di vapore) con un rendimento di conversione energetica pari almeno al 75 % espresso al suo potere calorifico inferiore (LHV) (2).

Nel caso della gassificazione, un rendimento di gassificazione pari almeno al 65 % espresso al suo potere calorifico inferiore (LHV) (3).

15 anni

TIPOLOGIA 2:

centrali elettriche ibride

Una centrale elettrica che genera energia elettrica impiegando sia fonti di energia rinnovabile che combustibili fossili.

Al fine di rispettare le norme di disponibilità degli impianti, per i periodi in cui l'energia proveniente dalle sorgenti rinnovabili non è disponibile o è insufficiente è necessario utilizzare come fonte il combustibile fossile. Il ricorso al combustibile fossile consente di impiegare l'energia rinnovabile nelle centrali ibride, permettendo di conseguire una sensibile riduzione delle emissioni di carbonio rispetto alle centrali tradizionali a combustibile fossile.

Modello 1:

due fonti distinte, ossia l'energia rinnovabile e il combustibile fossile.

Il progetto deve essere strutturato in modo tale che almeno il 50 % della produzione totale annua di energia prevista per l'impianto provenga da fonti di energia rinnovabile.

Modello 2:

unica fonte di produzione che combina energia rinnovabile e combustibili fossili. Il progetto deve essere strutturato in modo tale che almeno il 75 % dell'energia utile prodotta provenga da fonte rinnovabile.

15 anni

CLASSE DI PROGETTI C: EFFICIENZA ENERGETICA

TIPOLOGIA 1:

progetti di produzione combinata di calore ed elettricità (cogestione)

Produzione simultanea di molteplici forme di energia (elettrica, meccanica e termica) in un unico sistema integrato.

L'impianto di cogestione deve produrre energia elettrica o meccanica e calore per uso commerciale, industriale e/o residenziale.

Nelle centrali termoelettriche di tipo convenzionale fino a due terzi dell'energia primaria adoperata per produrre elettricità si disperde in forma di calore. La cogestione può pertanto costituire un metodo efficace per ridurre i gas a effetto serra. Essa è possibile con tutte le macchine termiche e tutti i combustibili (compresi solare termico e biomasse) in centrali a condensazione di vapore in grado di generare da pochi kW fino a 1 000  MW (4).

Rendimento complessivo di almeno il 75 %, espresso al suo potere calorifico inferiore (LHV) (5).

15 anni

TIPOLOGIA 2:

teleriscaldamento e/o teleraffreddamento

Rete di trasporto/distribuzione di energia termica dall'unità di produzione all'utente finale.

Migliorare l'efficienza del teleriscaldamento realizzando reti di canalizzazione del vapore e/o dell'acqua calda ad elevata efficienza termica, sia riducendo le perdite delle tubazioni e dei convertitori che aumentando l'impiego del calore residuo.

Il teleraffreddamento è una tecnologia integrativa in grado di contribuire in misura sostanziale a ridurre le emissioni di biossido di carbonio e l'inquinamento atmosferico e ad accrescere la sicurezza energetica, ad esempio sostituendo i climatizzatori individuali.

La conduttività termica delle tubazioni del teleriscaldamento/teleraffreddamento deve essere inferiore all'80 % della conduttività termica richiesta dalla norma europea EN253:2009 (da riesaminare quando questa norma sarà aggiornata).

15 anni

TIPOLOGIA 3:

reti intelligenti

Reti integrate di energia elettrica tecnologicamente avanzate, con maggiori capacità dinamiche di monitoraggio e controllo dell'input e dell'output di tutte le loro componenti tecniche costitutive [quali produzione di energia, soluzioni di gestione della rete, convertitori e sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC), sistemi di trasmissione flessibili in corrente alternata (FACTS), special power systems (SPS), trasmissione, distribuzione, accumulo, soluzioni di elettronica di potenza su reti intelligenti, riduzione e misurazione dei consumi, risorse energetiche distribuite].

TIC che rispettano norme industriali internazionalmente riconosciute, come NIST-SGIP e ETSI-CEN-Cenelec.

Consentire a gestori di rete, operatori dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, utenti della rete, proprietari dei sistemi di accumulo di energia, operatori di misurazione e fornitori di servizi o applicazioni oppure operatori di piattaforma di scambio di creare sistemi elettrici economici, rispettosi dell'ambiente, equilibrati e sostenibili grazie alla riduzione delle perdite nella trasmissione di energia e a livelli ottimizzati di qualità e sicurezza dell'approvvigionamento, di stabilità della rete, di affidabilità, di accumulo di energia rinnovabile e di efficienza in termini di costi, sostenendo i contratti di fornitura che comportano prevalentemente l'esportazione di tecnologie e servizi innovativi e all'avanguardia.

Sono rispettate le norme 1, 2 (a o b) e 3.

1.  Il costo totale del progetto comprende almeno un 20 % previsto per aggiornamenti qualificanti di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

2a.  Dal progetto o dall'applicazione si otterrà una riduzione minima stimata di almeno il 10 % del quantitativo emissioni di CO2 generate dai combustibili fossili, oppure

2b.  Si otterranno importanti e dimostrate riduzioni delle emissioni di CO2 attraverso:

— riduzioni di almeno il 5 % delle perdite di energia nella rete elettrica coperta dall'applicazione o dal progetto di rete intelligente, oppure

— riduzioni di almeno il 5 % del consumo elettrico aggregato per carichi coperti dall'applicazione o dal progetto di rete intelligente, oppure

— immissione intermittente in rete di energie rinnovabili, anche da livelli di tensione inferiori, che rappresentino almeno un ulteriore 10 % dell'energia complessiva immessa in rete, laddove sono applicate le tecnologie per le reti intelligenti.

3.  Prima dell'autorizzazione, un soggetto terzo qualificato e indipendente esaminerà il progetto e redigerà una relazione che descrive le caratteristiche dell'applicazione o del progetto di rete intelligente e verificherà se il progetto o l'applicazione soddisfano le norme 1 e 2 (a o b). Per i progetti che si basano sulla norma 2b, le riduzioni delleemissioni di CO2 stimate ottenute grazie al progetto saranno inserite nella relazione. La relazione sarà condivisa con i partecipanti prima di rilasciare qualsiasi autorizzazione per il sostegno finanziario e l'autorizzazione sarà subordinata alla presentazione di una relazione sull'avvenuta verifica del fatto che le norme 1 e 2 (a o b) saranno soddisfatte dal progetto o dall'applicazione di rete intelligente.

Le norme saranno valutate confrontando le emissioni stimate o l'uso dell'energia registrato per una zona coperta dalla rete se le tecnologie di rete intelligente proposte sono applicate alle emissioni o all'uso dell'energia nella stessa zona, nell'ipotesi che tali tecnologie non fossero applicate.

I partecipanti procedono al riesame di queste norme al più tardi entro il 30 giugno 2017, al fine di valutare i progetti finanziati a titolo di tali norme e, se del caso, al fine di determinare se le definizioni, le giustificazioni o i criteri relativi ai progetti debbano essere mantenuti e/o modificati.

15 anni

(1)   

Nel caso delle centrali a gas naturale, l’intensità del carbonio dovrebbe essere nettamente minore.

(2)   

Caldaia (o generatore di vapore) con un rendimento di conversione energetica = (calore netto esportato dal vapore/calore o potere calorifico inferiore [LHV] fornito dal combustibile) (× 100 %).

(3)   

Rendimento di gassificazione = (potere calorifico del gas per kg di combustibile utilizzato/potere calorifico netto medio (LHV) di un kg di combustibile) (× 100 %).

(4)   

IPCC, Fourth Assessment Report. Mutamenti climatici 2007, http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg3/en/ch4s4-3-5.html.

(5)   

Il rendimento totale (ηo) di un sistema di cogestione è la somma della produzione netta di elettricità (WE) e della produzione netta di energia termica utile (ΣQTH) divisa per il consumo totale di combustibile (QFUEL), secondo la formula che segue:

image




Appendice III

Criteri di ammissibilità per i progetti di adattamento ai mutamenti climatici

Un progetto è ammissibile alle condizioni e ai termini finanziari stabiliti dalla presente intesa settoriale se:

a) 

l'adattamento ai mutamenti climatici costituisce l'obiettivo precipuo del progetto e ciò viene esplicitamente indicato e spiegato come tale nel piano di progetto e nei documenti giustificativi, in quanto fondamentale per l'elaborazione del progetto;

b) 

la proposta di progetto comprende l'analisi e l'individuazione dei rischi e delle vulnerabilità specifici e connessi ai mutamenti climatici nonché le modalità secondo le quali le misure o le tecnologie proposte li affronteranno direttamente;

c) 

un riesame del progetto viene svolto da un soggetto terzo indipendente, separatamente o come parte integrante del piano di progetto, e reso disponibile al pubblico, ad esempio pubblicandolo sul sito web dell'autorità nazionale. Tale riesame è inteso a valutare i rischi e le vulnerabilità specifici e connessi ai mutamenti climatici nonché le modalità secondo le quali le misure proposte contenute nel progetto li affronteranno direttamente;

d) 

la vita utile del progetto è superiore a 15 anni.




Appendice IV

Metodologia da adottare per determinare l'ammissibilità dei settori ai sensi dell'articolo 2 della presente intesa settoriale

Quando propongono di aggiungere una classe o una tipologia di progetti all'appendice II della presente intesa settoriale, i partecipanti forniscono una descrizione particolareggiata della classe o tipologia di progetti proposta unitamente ad informazioni che indichino in quale modo tali progetti soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, lettera b), della presente intesa settoriale. Tali informazioni comprendono:

a) 

una valutazione del contributo diretto della classe o tipologia di progetti in questione all'attenuazione dei mutamenti climatici, con un confronto tra le prestazioni del settore, sulla base di dati quantificabili riguardanti le emissioni di carbonio o di CO2 equivalente e/o l'alta efficienza energetica, con le tecnologie tradizionali e quelle più recenti. Tale confronto deve essere basato in tutti i casi su misure quantitative, come ad esempio la riduzione delle emissioni per unità prodotta;

b) 

una descrizione delle norme tecniche e delle prestazioni della classe o tipologia di progetti proposta, che includa informazioni sull'esistenza di eventuali migliori tecniche disponibili (best available techniques = BAT); se del caso, tale descrizione deve spiegare le ragioni per le quali una determinata tecnologia rappresenta un miglioramento rispetto alle BAT esistenti;

c) 

una descrizione degli ostacoli finanziari esistenti per la classe o tipologia di progetti proposta, che includa tutte le esigenze finanziarie e le condizioni di mercato e indichi le disposizioni della presente intesa settoriale che dovrebbero consentire la realizzazione di tali progetti.




Appendice V

Elenco di definizioni

Zona coperta dalla rete : Un sistema di fornitori di elettricità sincronizzati e consumatori connessi da linee di trasmissione e distribuzione e gestito da uno o più centri di controllo.

Migliori tecniche disponibili

:

come da definizione della direttiva UE 96/61/CE [articolo 2, punto 11)], per «migliori tecniche disponibili» si intende la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso:

a) 

per «tecniche» si intende sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

b) 

«disponibili» qualifica le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

c) 

«migliori» qualifica le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Gas a effetto serra : i gas a effetto serra sono il biossido di carbonio, il metano, il protossido di azoto, gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l'esafluoro di zolfo.

Progetti idroelettrici di grandi dimensioni : come da definizione della Commissione internazionale sulle grandi dighe (ICOLD). La ICOLD definisce «grandi» le dighe aventi un'altezza dalla base di 15 metri o superiore. Sono inoltre classificate come grandi dighe le dighe di altezza compresa fra i cinque e i 15 metri e di volume superiore ai 3 milioni di m3.




ALLEGATO V

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

I partecipanti alla presente intesa settoriale convengono che le condizioni e i termini finanziari dell'intesa settoriale, che integra l'accordo, vanno attuati in modo coerente con le finalità dell'accordo.

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INTESA SETTORIALE

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente intesa settoriale fissa le condizioni e i termini finanziari che si applicano ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti per materiali pertinenti alle infrastrutture ferroviarie essenziali per gestire le ferrovie, compresi sistemi di controllo-comando (ad esempio segnalamento e altre infrastrutture ferroviarie), elettrificazione, binari, materiale rotabile e relativi lavori di costruzione.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

2.   PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI

a) 

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente intesa settoriale, il periodo di rimborso massimo è fissato come segue:

1) 

per i contratti nei paesi di categoria I (quali definiti all'articolo 11 dell'accordo): 12 anni;

2) 

per i contatti nei paesi di categoria II (quali definiti all'articolo 11 dell'accordo): 14 anni.

b) 

Per poter beneficiare delle condizioni di rimborso stabilite nel paragrafo a) di cui sopra si applicano le seguenti condizioni:

1) 

l'operazione deve comportare un valore contrattuale superiore a 10 milioni di DSP; e

2) 

il periodo di rimborso non può essere superiore alla vita utile delle infrastrutture ferroviarie finanziate; e

3) 

per le operazioni nei paesi di categoria I, l'operazione implica/è caratterizzata da:

— 
partecipazione in una sindacazione di prestito con istituzioni finanziarie private che non beneficiano di sostegno pubblico del credito all'esportazione, laddove:
i) 

il partecipante è un partner minoritario con status di pari passu per tutta la durata del prestito; e

ii) 

il sostegno pubblico erogato dai partecipanti mediante il credito all'esportazione corrisponde ad un importo inferiore al 50 % della sindacazione,

— 
tassi di premio per qualsiasi sostegno pubblico non inferiori ai finanziamenti disponibili sul mercato privato e commisurati ai tassi corrispondenti richiesti da altre istituzioni finanziarie private che partecipano alla sindacazione.
c) 

Un partecipante può chiedere una deroga alla condizione di cui alla lettera b), punto 3), mediante l'utilizzo di una linea comune conformemente agli articoli da 58 a 63 dell'accordo. In tali casi il partecipante che propone la linea comune deve fornire, nella proposta di linea comune o in ogni singola operazione successivamente notificata, una spiegazione esauriente per il sostegno, compresi i dati specifici sulla determinazione dei prezzi, e giustificare l'esigenza di derogare alle disposizioni di cui alla lettera b), punto 3).

3.   RIMBORSO DEL CAPITALE E DEGLI INTERESSI

Il rimborso del capitale e degli interessi va effettuato in conformità dell'articolo 14 dell'accordo, salvo che la vita media ponderata massima del periodo di rimborso a norma della lettera d), punto 4), di tale articolo è la seguente:

a) 

per le operazioni nei paesi di categoria I, sei anni e tre mesi; e

b) 

per le operazioni nei paesi di categoria II, sette anni e tre mesi.

4.   TASSI DI INTERESSE MINIMI FISSI

I partecipanti che erogano sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso applicano i seguenti tassi di interesse minimi:

a) 

per periodi di rimborso fino a 12 anni inclusi si applicano i pertinenti tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR), costruiti conformemente all'articolo 20 dell'accordo;

b) 

per periodi di rimborso superiori a 12 anni si applicano i pertinenti tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR), costruiti conformemente all'articolo 20 dell'accordo, ai quali si aggiunge una maggiorazione di 20 punti base per tutte le valute.

CAPITOLO III

PROCEDURE

5.   NOTIFICA PREVENTIVA

a) 

Un partecipante procede ad una notifica preventiva a norma dell'articolo 47 dell'accordo almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno qualora intenda erogare sostegno per un'operazione in un paese di categoria I. Tali notifiche comprendono una spiegazione esauriente relativa al sostegno pubblico, compresi i dati specifici sulla determinazione dei prezzi.

b) 

Un partecipante procede ad una notifica preventiva a norma dell'articolo 48 dell'accordo almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno qualora intenda erogare sostegno per:

1) 

un'operazione in un paese di categoria II; oppure

2) 

un'operazione che beneficia di sostegno secondo una linea comune definita a norma dell'articolo 2, lettera c), della presente intesa settoriale. Tale notifica preventiva può essere effettuata in concomitanza alla proposta di linea comune subordinandola all'approvazione della stessa.

6.   VALIDITÀ DELLE LINEE COMUNI

In deroga alle disposizioni dell'articolo 63, lettera a), dell'accordo, tutte le linee comuni concordate cessano di essere valide il 31 dicembre 2018, a meno che i partecipanti non decidano la proroga della presente intesa settoriale conformemente all'articolo 7, lettera d), della stessa.

CAPITOLO IV

MONITORAGGIO E RIESAME

7.   MONITORAGGIO E RIESAME

a) 

Il segretariato presenta ogni anno una relazione sull'attuazione della presente intesa settoriale.

b) 

Dopo il 31 dicembre 2017 e fatte salve le disposizioni della lettera c) che segue, il requisito relativo alla sindacazione di cui all'articolo 2, lettera b), punto 3), punto ii), primo trattino, della presente intesa settoriale (inferiore al 50 %) va sostituito da un importo della sindacazione massimo del 35 %, a meno che i partecipanti non decidano diversamente.

c) 

I partecipanti effettuano un riesame della presente intesa settoriale entro il 30 giugno 2017, al fine di valutare le condizioni di mercato e altri fattori per determinare se le condizioni e i termini debbano essere mantenuti e/o modificati.

d) 

Dopo il 31 dicembre 2017 le condizioni e i termini finanziari di cui alla presente intesa settoriale decadranno, a meno che i partecipanti non decidano diversamente.




ALLEGATO VI

INTESA SETTORIALE SUI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE RELATIVI AI PROGETTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DAL CARBONE

I partecipanti alla presente intesa settoriale convengono che le condizioni e i termini finanziari dell'intesa settoriale, che integra l'accordo, vanno attuati in modo coerente con le finalità dell'accordo.

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'INTESA SETTORIALE

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

a) 

La presente intesa settoriale fissa le condizioni e i termini finanziari che si applicano ai crediti alle esportazioni che beneficiano di sostegno pubblico relativi ai contratti per progetti di produzione di energia elettrica dal carbone, per:

1) 

le esportazioni di nuovi impianti di produzione di energia elettrica dal carbone, o di parti di essi, per uso nella rete e per uso industriale, situati in impianti sprovvisti di tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio o di cattura e impiego del carbonio, compresi tutti i componenti, le attrezzature, i materiali e i servizi (inclusa la formazione del personale) direttamente necessari per la loro costruzione e messa in esercizio; L'aggiunta di una nuova unità di produzione di energia elettrica dal carbone a un impianto esistente è considerata un nuovo impianto di produzione di energia elettrica dal carbone;

2) 

la modernizzazione di, o la fornitura di attrezzature a, impianti di generazione dell'energia elettrica dal carbone esistenti, per la rete e per uso industriale.

b) 

La presente intesa settoriale non si applica agli elementi situati al di fuori del sito del progetto di produzione di energia elettrica dal carbone di cui è di norma responsabile l'acquirente, in particolare all'approvvigionamento idrico non direttamente connesso alla centrale elettrica, ai costi relativi alla sistemazione del terreno, alle strade, agli alloggi del cantiere, alle linee elettriche, ai centri di commutazione, né ai costi derivanti nel paese dell'acquirente dalle procedure ufficiali di autorizzazione (ad esempio permessi di insediamento, permessi di costruzione), salvo:

1) 

nei casi in cui l'acquirente del centro di commutazione sia lo stesso della centrale elettrica e il contratto concluso riguardi il centro di commutazione originario per quella determinata centrale elettrica, i termini e le condizioni per il centro di commutazione originario non superino quelli applicabili per il progetto di produzione di energia elettrica dal carbone; e

2) 

che le condizioni e i termini applicabili per le sottostazioni, i trasformatori e le linee di trasmissione con voltaggio minimo di 100 kV situati al di fuori del progetto di produzione di energia elettrica dal carbone non siano più generosi di quelli che riguardano il progetto stesso.

c) 

Se un progetto di produzione di energia elettrica dal carbone rientra nel campo di applicazione e soddisfa i criteri di cui all'appendice II dell'intesa settoriale sui crediti all'esportazione per le energie rinnovabili, per l'attenuazione dei mutamenti climatici e l'adattamento ad essi e per le opere idrauliche, i termini e le condizioni finanziarie applicabili a tale progetto sono quelle di cui all'intesa settoriale.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE

2.   PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI

a) 

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per i beni e i servizi di cui alle disposizioni dell'articolo 1, lettera a), punto 1), della presente intesa settoriale, il periodo di rimborso massimo è fissato nella seguente tabella 1:



Tabella 1

Periodi di rimborso massimi

DIMENSIONE DELL'UNITÀ DELL'IMPIANTO

(potenza lorda istallata)

Unità > 500 MW

Unità ≥ 300 - 500 MW

Unità > 300 MW

ultra supercritica (vale a dire con pressione di vapore > 240 bar e temperatura del vapore ≥ 593 °C) OPPURE

emissioni < 750 g CO2/kWh

12 anni (1)

12 anni (1)

12 anni (1)

supercritica (vale a dire con pressione di vapore > 221 bar e temperatura del vapore ≥ 550 C) OPPURE

emissioni comprese tra 750 g e 850 g di CO2/kWh

Non ammissibili

10 anni, e solo in paesi che possono ricevere un finanziamento dall'IDA (1) (2) (3)

10 anni, e solo in paesi ammissibili a ricevere un finanziamento dall'IDA (1) (2) (3),

subcritica (vale a dire con pressione di vapore < 221 bar), OPPURE

emissioni > 850 g CO2/kWh

Non ammissibili

Non ammissibili

10 anni, e solo in paesi ammissibili a ricevere un finanziamento dall'IDA (1) (3).

(1)   

Se il progetto è ammissibile per il sostegno pubblico, è concesso un periodo di rimborso di due anni supplementari per le operazioni di finanziamento di progetti in linea con il paragrafo d) che segue, fermo restando il periodo di rimborso massimo di cui all’allegato VII, articolo 2.

(2)   

Per contribuire a risolvere il problema della povertà energetica, può essere fornito un sostegno del credito all’esportazione di dieci anni in tutti i paesi in cui il tasso di elettrificazione nazionale rilevato [secondo i dati più recenti contenuti nella banca dati sul tasso di elettrificazione del World Energy Outlook dell’Agenzia Internazionale per l’energia elettrica (AIE)] è inferiore o uguale al 90 % al momento in cui viene ricevuta la pertinente domanda completa per il credito all’esportazione.

(3)   

Il sostegno del credito all’esportazione può essere fornito in paesi non ammissibili a ricevere un finanziamento dall’IDA per siti geograficamente isolati se: 1) l’analisi delle alternative di cui all’articolo 4, lettera b), punto 1), della presente intesa settoriale dimostra che le alternative a minore intensità di carbonio non sono valide; e 2) le caratteristiche fisiche/geografiche della rete esistente (compresa l’impossibilità di collegarsi a una rete più ampia) giustificano la categoria di efficienza del progetto proposto come la migliore tecnologia disponibile. Nei casi in cui il progetto non si trovi fisicamente su un’isola, il partecipante interessato ottiene il consenso di tutti i partecipanti mediante l’uso di una linea comune conformemente agli articoli da 58 a 63 dell’accordo.

b) 

Ai fini dell'attuazione di cui alla tabella 1:

1) 

Per quanto riguarda le unità subcritiche ammissibili, il sostegno pubblico è limitato a due unità affiancate in un dato impianto, senza superare una capacità installata lorda complessiva di 500 MW, tranne se l'analisi delle alternative di cui all'articolo 4, lettera b), punto 1), della presente intesa settoriale esamina la possibilità di un'unità più grande in una categoria di efficienza superiore e dimostra che tale approccio non è praticabile; in questo caso, il sostegno pubblico è limitato a due unità, senza superare una capacità installata lorda complessiva di 600 MW.

2) 

Per quanto riguarda le unità supercritiche ammissibili, il sostegno pubblico è limitato a non più di due unità affiancate in un dato impianto, tranne se l'analisi delle alternative di cui all'articolo 4, lettera b), punto 1), della presente intesa settoriale esamina la possibilità di ottenere la stessa capacità con una o due unità più grandi e dimostra che tale approccio non è praticabile;

3) 

I paesi ammissibili a ricevere un finanziamento dall'IDA sono definiti come paesi ammissibili alle risorse dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA) al momento in cui viene ricevuta la pertinente domanda completa di credito all'esportazione (compresi i paesi che possono ricevere finanziamenti solo dall'IDA e quelli che possono ricevere finanziamenti misti).

c) 

Per i crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico per i beni e i servizi di cui all'articolo 1, lettera a), punto 2), della presente intesa settoriale, il periodo di rimborso massimo è determinato a norma dell'articolo 12 della presente intesa:

d) 

Le operazioni di finanziamento di progetti sono operazioni dei beni e dei servizi disciplinati dalla presente intesa settoriale che soddisfano inoltre i criteri di cui all'allegato VII, appendice I. Per tali operazioni, un partecipante che applica il pertinente periodo di rimborso consentito dalla tabella 1 della presente intesa settoriale applica anche le altre condizioni e gli altri termini di cui all'allegato VII, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente intesa settoriale.

3.   RIMBORSO DEL CAPITALE E DEGLI INTERESSI

a) 

Fatte salve le disposizioni del punto b) di seguito, il rimborso del capitale e degli interessi è effettuato conformemente:

1) 

all'articolo 14 dell'accordo; oppure

2) 

per le operazioni dei beni e dei servizi disciplinati dalla presente intesa settoriale che soddisfano inoltre i criteri di cui all'allegato VII, appendice I, articolo 3.

b) 

La vita media ponderata del periodo di rimborso sostenuto non supera la metà del periodo di rimborso più un trimestre.

CAPITOLO III

PROCEDURE

4.   NOTIFICA PREVENTIVA

a) 

Un partecipante procede ad una notifica preventiva a norma dell'articolo 48 dell'accordo almeno dieci giorni di calendario prima di assumere qualsiasi impegno qualora intenda erogare sostegno conformemente alle disposizioni della presente intesa settoriale.

b) 

La notifica:

1) 

Indica che è stata effettuata una valutazione delle alternative energetiche a minore intensità di carbonio e che tali alternative sono considerate non realizzabili, e

2) 

comprende una dimostrazione che il progetto è compatibile con la politica energetica nazionale del paese ospitante e con la politica e la strategia per l'attenuazione dei mutamenti climatici, sostenuta da una strategia mirata a espandere le energie rinnovabili e/o a migliorare l'efficienza energetica.

3) 

Per i progetti di cui alla nota 2, una spiegazione del modo in cui il progetto sostenuto contribuisce a contrastare la povertà energetica.

c) 

Un partecipante che notifica un'operazione nell'ambito del «finanziamento di progetti», a norma dell'articolo 2, lettera d), della presente intesa settoriale comunica, oltre agli obblighi di segnalazione di cui sopra, le informazioni necessarie in conformità dell'allegato VII.

CAPITOLO IV

MONITORAGGIO, RIESAME E REVISIONE

5.   MONITORAGGIO

Il segretariato presenta ogni anno una relazione sull'attuazione della presente intesa settoriale.

6.   RIESAME E MONITORAGGIO

a) 

La presente intesa settoriale è riesaminata entro e non oltre il 30 giugno 2019 con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le sue condizioni e i suoi termini in una seconda fase che inizierà al più tardi il 1o gennaio 2021, al fine di contribuire all'obiettivo comune di affrontare i mutamenti climatici e proseguire la graduale riduzione del sostegno pubblico alle centrali elettriche a carbone, anche allo scopo di ridurre l'uso delle centrali a carbone meno efficienti.

b) 

Il riesame terrà conto:

1) 

delle più recenti relazioni in materia di climatologia e delle implicazioni per le decisioni di investimento globali nelle infrastrutture, con l'intento di mantenere il riscaldamento globale a una temperatura che non superi i 2 gradi Celsius rispetto a quella dei livelli preindustriali;

2) 

degli avanzamenti nelle tecnologie relative alle centrali elettriche a carbone, compreso il ciclo combinato di gassificazione integrata (IGCC);

3) 

della disponibilità delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio;

4) 

dell'evoluzione dei quadri normativi nei paesi esportatori e acquirenti per quanto riguarda le centrali elettriche a carbone;

5) 

dell'evoluzione delle condizioni di mercato in vari paesi, compresa la fattibilità commerciale e l'esperienza operativa con varie tecnologie di centrali elettriche a carbone;

6) 

degli sviluppi delle politiche e delle prassi del finanziamento dei crediti all'esportazione nei paesi non appartenenti all'OCSE, in particolare i principali paesi esportatori di centrali elettriche a carbone, riconoscendo così il ruolo importante che i partecipanti possono svolgere nell'incoraggiare la partecipazione dei paesi non OCSE in questo settore; e

7) 

del modo in cui la presente intesa settoriale ha influenzato la povertà energetica e il tasso di elettrificazione a livello nazionale.

7.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I termini e le condizioni della presente intesa settoriale si applicano agli impegni definitivi per i beni e i servizi contemplati dalla presente intesa settoriale a partire dal 1o gennaio 2017, a eccezione di quei progetti per i quali è stata emessa una richiesta di proposte prima del 1o gennaio 2017 sulla base di uno studio di fattibilità tecnica completo e di una valutazione d'impatto ambientale e sociale, e a condizione che la domanda per il sostegno del credito all'esportazione per tali progetti sia presentata e trattata rapidamente.




ALLEGATO VII

CONDIZIONI E TERMINI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1.   AMBITO DI APPLICAZIONE

a) 

Il presente allegato stabilisce le condizioni e i termini che i partecipanti possono sostenere per le operazioni di finanziamento di progetti che soddisfano i criteri di cui all'appendice 1.

b) 

In mancanza di una disposizione corrispondente nel presente allegato, si applicano le condizioni dell'accordo.

CAPITOLO II

CONDIZIONI E TERMINI FINANZIARI  ( 49 )

2.   PERIODI DI RIMBORSO MASSIMI

Il periodo di rimborso massimo è di 14 anni, fatte salve le disposizioni dell'intesa settoriale sul credito all'esportazione per progetti di produzione di energia elettrica dal carbone per i progetti che rientrano nel suo ambito di applicazione.

3.   RIMBORSO DEL CAPITALE E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

Il capitale di un credito all'esportazione può essere rimborsato in rate non uguali; il capitale e gli interessi possono essere rimborsati con frequenza inferiore alle rate semestrali nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) 

nessuna singola rata di rimborso o serie di rate di rimborso del capitale versata nell'arco di un periodo di sei mesi deve essere superiore al 25 % dell'importo del capitale del credito;

b) 

la prima rata di rimborso del capitale va versata entro 24 mesi dal punto di partenza del credito e almeno il 2 % del capitale del credito va rimborsato entro 24 mesi dal punto di partenza del credito;

c) 

gli interessi sono pagabili a scadenze rateali non superiori a 12 mesi; il primo pagamento degli interessi va effettuato entro sei mesi dal punto di partenza del credito;

d) 

la vita media ponderata del periodo di rimborso non deve essere superiore a sette anni e tre mesi;

e) 

il partecipante procede ad una notifica preventiva conformemente all'articolo 5 del presente allegato.

4.   TASSI DI INTERESSE MINIMI FISSI

Se i partecipanti erogano sostegno finanziario pubblico per prestiti a tasso fisso:

a) 

per periodi di rimborso fino a 12 anni inclusi, i partecipanti applicano i pertinenti tassi di interesse commerciale di riferimento (CIRR), costruiti conformemente all'articolo 20 dell'accordo;

b) 

per periodi di rimborso superiori a 12 anni si applica una maggiorazione di 20 punti base sul CIRR per tutte le valute.

CAPITOLO III

PROCEDURE

5.   NOTIFICA PREVENTIVA PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI

Un partecipante notifica a tutti i partecipanti l'intenzione di erogare il suo sostegno conformemente ai termini e alle condizioni di cui al presente allegato almeno dieci giorni di calendario prima di rilasciare un impegno. La notifica va effettuata conformemente all'allegato VIII dell'accordo. Se un qualsiasi partecipante richiede una spiegazione dei termini e delle condizioni che beneficiano di sostegno durante questo periodo, il partecipante notificante attende un periodo ulteriore di dieci giorni di calendario prima di rilasciare un impegno.




Appendice 1

Criteri di ammissibilità per le operazioni di finanziamento di progetti

I.   CRITERI DI BASE

L'operazione implica/è caratterizzata da:

a) 

un finanziamento di una determinata unità economica, in cui un prestatore giudica che i flussi di cassa e i proventi di tale unità economica costituiscano la fonte dei fondi richiesti per il rimborso del prestito e che le attività dell'unità economica costituiscano una garanzia del prestito;

b) 

un finanziamento di operazioni di esportazione con una società di progetto giuridicamente ed economicamente indipendente, quale una società appositamente costituita, per quanto riguarda i progetti di investimento in grado di generare entrate proprie;

c) 

un'adeguata ripartizione dei rischi tra i partner partecipanti al progetto, ad esempio azionisti privati o azionisti pubblici meritevoli di credito, esportatori, creditori, acquirenti dei prodotti del progetto, anche in termini di capitali adeguati;

d) 

un flusso di cassa generato dal progetto, che deve essere sufficiente, per tutto il periodo di rimborso, a coprire le spese operative e il servizio del debito per i finanziamenti da terzi;

e) 

spese operative e servizio del debito da detrarre in via prioritaria dai proventi del progetto;

f) 

un acquirente/mutuatario non sovrano senza garanzia sovrana di rimborso (ad esclusione delle garanzie di buona esecuzione, ad esempio i contratti di acquisto);

g) 

garanzie basate sulle attività per i proventi/le attività del progetto, quali cessioni, costituzioni in pegno, conti ricavi;

h) 

una rivalsa limitata o un'assenza di rivalsa sui promotori (sponsor) degli azionisti privati/promotori del progetto dopo il suo completamento.

II.   ULTERIORI CRITERI PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI NEI PAESI OCSE AD ALTO REDDITO

L'operazione implica/è caratterizzata da:

a) 

partecipazione in una sindacazione di prestito con istituzioni finanziarie private che non beneficiano di sostegno pubblico di credito all'esportazione, laddove:

1) 

il partecipante è un partner minoritario con status di pari passu per tutta la durata del prestito; e

2) 

il sostegno pubblico erogato dai partecipanti mediante il credito all'esportazione corrisponde ad un importo inferiore al 50 % della sindacazione;

b) 

tassi di premio per qualsiasi sostegno pubblico non inferiori ai finanziamenti disponibili sul mercato privato e commisurati ai tassi corrispondenti richiesti da altre istituzioni finanziarie private che partecipano alla sindacazione.




ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER LE NOTIFICHE

Le informazioni di cui alla sezione I che segue devono essere fornite per tutte le notifiche effettuate a norma dell'accordo (inclusi i suoi allegati). Le informazioni contenute nella sezione II devono inoltre essere fornite, se del caso, in relazione al tipo specifico di notifica.

I.   INFORMAZIONI DA FORNIRE PER TUTTE LE NOTIFICHE

a)    Informazioni di base

1. Paese notificante

2. Data della notifica

3. Nome dell'autorità/organismo autore della notifica

4. Numero d'ordine

5. Notifica originale o revisione di una precedente notifica (numero di revisione, se pertinente)

6. Numero della rata (se pertinente)

7. Numero di riferimento della linea di credito (se pertinente)

8. Articoli dell'accordo a norma dei quali viene effettuata la notifica

9. Numero di riferimento della notifica di allineamento (se pertinente)

10. Descrizione del sostegno a cui si effettua l'allineamento (se pertinente)

11. Paese di destinazione

b)    Informazioni relative a acquirente/mutuatario/garante

1. Paese dell'acquirente

2. Nome dell'acquirente

3. Ubicazione dell'acquirente

4. Forma giuridica dell'acquirente

5. Paese del mutuatario (se diverso da quello dell'acquirente)

6. Nome del mutuatario (se diverso da quello dell'acquirente)

7. Ubicazione del mutuatario (se diversa da quella dell'acquirente)

8. Forma giuridica del mutuatario (se diversa da quella dell'acquirente)

9. Paese del garante (se pertinente)

10. Nome del garante (se pertinente)

11. Ubicazione del garante (se pertinente)

12. Forma giuridica del garante (se pertinente)

c)    Informazioni sui beni e/o servizi esportati e sul progetto

1. Descrizione dei beni e/o servizi esportati

2. Descrizione del progetto (se pertinente)

3. Ubicazione del progetto (se pertinente)

4. Data di chiusura della gara (se pertinente)

5. Data di scadenza della linea di credito (se pertinente)

6. Valore dei contratti sostenuti, valore effettivo (per tutte le linee di credito e le operazioni di finanziamento del progetto o per qualsiasi operazione individuale su base volontaria) oppure in base alla seguente scala in milioni di DSP:



Categoria

da

a

I:

0

1

II:

1

2

III:

2

3

IV:

3

5

V:

5

7

VI:

7

10

VII:

10

20

VIII:

20

40

IX:

40

80

X:

80

120

XI:

120

160

XII:

160

200

XIII:

200

240

XIV:

240

280

XV:

280

 (*1)

(*1)   

Indicare il numero di multipli di 40 milioni di DSP eccedenti i 280 milioni di DSP: ad esempio 410 milioni di DSP vanno notificati come categoria XV + 3.

7. Valuta dei contratti

d)    Condizioni e termini finanziari del sostegno pubblico per il credito all'esportazione

1. Valore del credito: l'effettivo valore per le notifiche che interessano linee di credito e operazioni di finanziamento del progetto o di qualsiasi operazione individuale su base volontaria o in base alla scala DSP

2. Valuta del credito

3. Pagamento in acconto (percentuale del valore totale dei contratti sostenuti)

4. Spese locali (percentuale del valore totale dei contratti sostenuti)

5. Punto di partenza del credito e riferimento al comma applicabile dell'articolo 10

6. Durata del periodo di rimborso

7. Base del tasso di interesse

8. Tasso di interesse o margine

II.   ULTERIORI INFORMAZIONI DA FORNIRE, SE DEL CASO, PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI SPECIFICHE

a)    Accordo, articolo 14, lettera d), punto 5

1. Piano di rimborso

2. Frequenza di rimborso

3. Periodo di tempo che intercorre tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso del capitale

4. Importo degli interessi capitalizzati prima del punto di partenza del credito

5. Vita media ponderata del periodo di rimborso

6. Spiegazione del motivo per cui non viene fornito un sostegno a norma dell'articolo 14, lettere da a) a c)

b)    Accordo, articoli 24, 27, 30 e 31

1. Classificazione del rischio paese del paese del debitore

2. Categoria selezionata di rischio acquirente del debitore

3. Durata del periodo di esborso

4. Percentuale di copertura per il rischio politico (rischio paese)

5. Percentuale di copertura per il rischio commerciale (rischio acquirente)

6. Qualità della copertura (inferiore/standard/superiore)

7. MPR basato sulla classificazione del rischio paese del paese del debitore senza garanzia di un soggetto terzo, partecipazione di un'istituzione multilaterale/regionale, mitigazione del rischio e/o miglioramenti del credito per il rischio acquirente

8. MPR applicabile

9. Effettivo tasso di premio attribuito (espresso in forma di MPR come percentuale del capitale)

c)    Accordo, articolo 24, lettera c)

1. Rating del debito in valuta estera dell'agenzia di rating accreditata del debitore/garante

2. Rating del debito in valuta estera dell'agenzia di rating accreditata del soggetto sovrano

3. MPR corrispondente basato sul TCMB sulla base del migliore rating in valuta estera disponibile assegnato da una CRA accreditata al debitore/garante

4. MPR corrispondente basato sul TCMB sulla base del migliore rating in valuta estera disponibile assegnato da una CRA accreditata al soggetto sovrano, qualora la classificazione del rischio proposta per un debitore/garante sia pari o superiore al migliore rating disponibile assegnato da una CRA accreditata al soggetto sovrano

5. Nei casi in cui una CRA accreditata assegni al debitore/garante un rating migliore rispetto al rating più alto disponibile oppure assegni al soggetto sovrano un rating pari o superiore al rating più alto disponibile, la notifica è corredata di una motivazione di tale classificazione

6. In caso di determinazione dei prezzi inerenti a prestiti/garanzie sindacati, una descrizione dettagliata del metodo utilizzato per ricavare il premio sulla base del prezzo onnicomprensivo

7. In caso di benchmark sul mercato dei prestiti, una descrizione dettagliata del metodo utilizzato per ricavare il premio sulla base del prezzo onnicomprensivo

8. In caso di determinazione dei prezzi per un'obbligazione o un CDS a denominazione specifica, una descrizione dettagliata del metodo utilizzato per ricavare il prezzo, informazioni dettagliate sulla pertinenza del prezzo, compresa la correlazione con il debitore effettivo o con un ente collegato e, in quest'ultimo caso, la spiegazione delle modalità con cui sono stati soddisfatti i criteri dell'ente collegato

d)    Accordo, articolo 27, lettera e)

1. Categoria selezionata di rischio acquirente del debitore

2. Rating del debito in valuta estera dell'agenzia di rating accreditata

3. Giustificazione per la categoria di rischio acquirente migliore di quella assegnata dall'agenzia di rating accreditata

e)    Accordo, articolo 30

1. Tecnica di mitigazione del rischio paese utilizzata

2. Conferma che sono soddisfatti i criteri di cui all'allegato XIII

3. Per la tecnica 1, classificazione del rischio paese applicabile a seguito del ricorso a questa tecnica

4. Per la tecnica 2:

— 
valuta locale utilizzata,
— 
valore del fattore «valuta locale» applicato.

f)    Accordo, articolo 31

1. Miglioramento/i del credito applicato per il rischio acquirente

2. Fattore di miglioramento del credito applicato per ogni miglioramento del credito

3. Fattore di miglioramento del credito totale da applicare

g)    Accordo, articoli 49 e 50

1. Forma di aiuti legati (crediti di aiuti allo sviluppo, crediti misti o finanziamenti associati)

2. Livello di agevolazione globale dei finanziamenti di aiuti legati o parzialmente slegati calcolato a norma dell'articolo 40

3. TSD utilizzato per il calcolo dell'agevolazione

4. Trattamento applicato ai pagamenti in contanti nel calcolo del livello di agevolazione

5. Restrizioni all'uso delle linee di credito

h)    Allegato I, articolo 5, lettera e)

1. Indicazione:

— 
della data del primo pagamento degli interessi, se effettuato oltre sei mesi dal punto di partenza del credito,
— 
della frequenza di pagamento degli interessi, se le scadenze superano i sei mesi.

i)    Allegato II, articolo 8

1. Descrizione particolareggiata del contratto di esportazione (centrale elettrica nucleare nuova, ammodernamento di una centrale elettrica nucleare esistente, fornitura e arricchimento di combustibile nucleare o fornitura di servizi di gestione del combustibile esaurito).

2. Rimborso del capitale e pagamento degli interessi in applicazione dell'articolo 3, lettera a), punto 1), dell'articolo 3, lettera a), punto 2), o dell'articolo 3, lettera c), dell'allegato II.

3. Quando il sostegno pubblico è concesso a norma dell'allegato II, articolo 3, lettera c), indicare:

— 
il piano di rimborso,
— 
la frequenza di rimborso,
— 
il periodo di tempo che intercorre tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso del capitale,
— 
l'importo degli interessi capitalizzati prima del punto di partenza del credito,
— 
la vita media ponderata del periodo di rimborso,
— 
la spiegazione del motivo per cui non viene erogato un sostegno a norma dell'allegato II, articolo 3, lettere a) e b).

4. Tasso di interesse minimo applicato a norma dell'allegato II, articolo 4.

j)    Allegato IV, articolo 10

1. Descrizione particolareggiata del progetto:

— 
nuova centrale di produzione di energia rinnovabile e nuovo impianto idrico, o ammodernamento di impianti di produzione di energia rinnovabile e idrici esistenti, incluso il settore specifico di cui all'allegato IV, appendice I, oppure
— 
in caso di progetto riguardante una centrale per la produzione di energia idroelettrica, se si tratta di un nuovo progetto idroelettrico di grandi dimensioni (quale definito nell'allegato IV, appendice IV), oppure
— 
per i progetti che rientrano nelle classi indicate nell'allegato IV, appendice II, una dimostrazione che il progetto soddisfa i criteri per il sostegno di cui all'allegato IV, articolo 2, lettera b), oppure
— 
per i progetti che beneficiano di sostegno in conformità dell'allegato IV, appendice III:
— 
una descrizione particolareggiata del progetto, volta a dimostrare che il progetto soddisfa i criteri per l'erogazione del sostegno di cui all'allegato IV, rispettivamente articolo 3, lettera b) o c), e
— 
l'accesso ai risultati del riesame svolto da soggetti terzi indipendenti, richiesto all'allegato IV, appendice III.

2. Piano di rimborso del capitale e pagamento degli interessi in applicazione dell'allegato IV, articolo 6, lettera a), punto 1), articolo 6, lettera a), punto 2), o articolo 6, lettera c).

3. Quando il sostegno pubblico è erogato a norma dell'allegato IV, articolo 6, lettera c), indicare:

— 
il piano di rimborso,
— 
la frequenza di rimborso,
— 
il periodo di tempo che intercorre tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso del capitale,
— 
l'importo degli interessi capitalizzati prima del punto di partenza del credito,
— 
la vita media ponderata del periodo di rimborso,
— 
spiegazione del motivo per cui non viene erogato un sostegno a norma dell'allegato IV, articolo 6, lettere a) e b).

4. Tasso di interesse minimo applicato a norma dell'allegato IV, articolo 7.

k)    Allegato V, articolo 5

1. Spiegazione esauriente relativa alle condizioni e ai termini del sostegno pubblico erogato, tra cui:

— 
la motivazione del ricorso a condizioni e termini finanziari applicabili alle infrastrutture ferroviarie,
— 
la modalità secondo la quale i periodi di rimborso offerti non superano la vita utile delle infrastrutture ferroviarie finanziate.

2. Per le operazioni nei paesi di categoria I:

— 
l'importo totale del debito sindacato per il progetto, inclusi i prestatori pubblici e privati,
— 
l'importo totale del debito sindacato dai prestatori privati,
— 
la percentuale del debito sindacato erogato dai partecipanti,
— 
la conferma del fatto che il partecipante è coinvolto in una sindacazione di prestito con istituzioni finanziarie private che non beneficiano di un sostegno pubblico di credito all'esportazione, secondo la quale: i), il partecipante è un partner minoritario con status di pari passu per tutta la durata del prestito; e ii) il sostegno pubblico del credito all'esportazione erogato dai partecipanti corrisponde ad un importo inferiore al 50 % della sindacazione,
— 
dati specifici sulla determinazione dei prezzi, al fine di spiegare in che modo i tassi di premio applicati al sostegno pubblico non sono inferiori ai finanziamenti disponibili sul mercato privato e sono commisurati ai tassi corrispondenti richiesti da altre istituzioni finanziarie private che partecipano alla sindacazione.

l)    Allegato VI, articolo 4

1. Indica che è stata effettuata una valutazione delle alternative energetiche a minore intensità di carbonio e che tali alternative sono considerate non realizzabili, e

2. comprende una dimostrazione che il progetto è compatibile con la politica energetica nazionale del paese ospitante e con la politica e la strategia per l'attenuazione dei mutamenti climatici, sostenuta da una strategia mirata a espandere le energie rinnovabili e/o a migliorare l'efficienza energetica.

3. Per i progetti di cui all'allegato VI, nota 2, una spiegazione del modo in cui il progetto sostenuto contribuisce a contrastare la povertà energetica.

m)    Allegato VI, articolo 5

1. Motivazione del ricorso a termini finanziari applicabili al finanziamento di progetti

2. Valore del contratto in relazione al contratto completo, alla porzione dei subappalti ecc.

3. Descrizione dettagliata del progetto

4. Tipo di copertura fornita prima del punto di partenza del credito

5. Percentuale di copertura per il rischio politico prima del punto di partenza del credito

6. Percentuale di copertura per il rischio commerciale prima del punto di partenza del credito

7. Tipo di copertura fornita dopo il punto di partenza del credito

8. Percentuale di copertura per il rischio politico dopo il punto di partenza del credito

9. Percentuale di copertura per il rischio commerciale dopo il punto di partenza del credito

10. Durata del periodo di costruzione (se pertinente)

11. Durata del periodo di esborso

12. Vita media ponderata del periodo di rimborso

13. Piano di rimborso

14. Frequenza di rimborso

15. Periodo di tempo che intercorre tra il punto di partenza del credito e il primo rimborso del capitale

16. Percentuale del capitale rimborsato entro la metà del periodo di credito

17. Importo di interesse capitalizzato prima del punto di partenza del credito

18. Altri compensi percepiti dall'ECA, ad esempio commissioni di impegno (opzionali, meno che per le operazioni con acquirenti in paesi OCSE ad alto reddito)

19. Tasso di premio (opzionale, meno che per i progetti in paesi OCSE ad alto reddito)

20. Conferma (e se del caso spiegazione) che l'operazione implica/è caratterizzata da:

— 
un finanziamento di una determinata unità economica, in cui un prestatore giudica che i flussi di cassa e i proventi di tale unità economica costituiscano la fonte dei fondi richiesti per il rimborso del prestito e che le attività dell'unità economica costituiscano una garanzia del prestito,
— 
un finanziamento di operazioni di esportazione con una società di progetto giuridicamente ed economicamente indipendente, quale una società appositamente costituita, per quanto riguarda i progetti di investimento in grado di generare entrate proprie,
— 
un'adeguata ripartizione dei rischi tra i partner partecipanti al progetto, ad esempio azionisti privati o azionisti pubblici meritevoli di credito, esportatori, creditori, acquirenti dei prodotti del progetto, anche in termini di capitali adeguati,
— 
un flusso di cassa generato dal progetto, che deve essere sufficiente, per tutto il periodo di rimborso, a coprire le spese operative e il servizio del debito per i finanziamenti da terzi,
— 
spese operative e servizio del debito da detrarre in via prioritaria dai proventi del progetto,
— 
un acquirente/mutuatario non sovrano senza garanzia sovrana di rimborso,
— 
garanzie basate sulle attività per i proventi/le attività del progetto, quali cessioni, costituzioni in pegno, conti ricavi,
— 
rivalsa limitata o assenza di rivalsa sui promotori (sponsor) degli azionisti privati/promotori del progetto dopo il suo completamento.

n)    Allegato VII, articolo 5, per progetti in paesi OCSE ad alto reddito

1. Importo totale del debito sindacato per il progetto, inclusi i prestatori pubblici e privati

2. Importo totale del debito sindacato dai prestatori privati

3. Percentuale del debito sindacato erogato dai partecipanti

4. Conferma che:

— 
in relazione alla partecipazione in una sindacazione di prestito con istituzioni finanziarie private che non beneficiano di un sostegno pubblico di credito all'esportazione, il partecipante è un partner minoritario con status di pari passu per tutta la durata del prestito,
— 
il tasso di premio indicato alla lettera m), punto 19. di cui sopra non è inferiore al finanziamento disponibile dal mercato privato ed è commisurato ai tassi corrispondenti richiesti da altre istituzioni finanziarie private che partecipano alla sindacazione.




ALLEGATO IX

CALCOLO DEI TASSI DI PREMIO MINIMI

Formula di calcolo dei tassi di premio minimi (MPR)

La formula per il calcolo dell'MPR applicabile a un credito all'esportazione che coinvolge un debitore/garante in un paese classificato in una categoria di rischio paese compresa fra la 1 e la 7 è la seguente:

MPR = {[(ai * HOR + bi) * max (PCC, PCP)/0.95] * (1 – LCF) + [cin * PCC/0.95 * HOR * (1 – CEF)]} * QPFi * PCFi * BTSF

laddove:

ai = coefficiente di rischio paese nella categoria di rischio paese i (i = 1-7)

cin = coefficiente di rischio acquirente per la categoria di rischio acquirente n (n = SOV+, SOV/CCO, CC1-CC5) nella categoria di rischio paese i (i = 1-7)

bi = costante per la categoria di rischio paese i (i = 1-7)

HOR = periodo di rischio

PCC = percentuale di copertura per il rischio commerciale (rischio acquirente)

PCP = percentuale di copertura per il rischio politico (rischio paese)

CEF = fattore di miglioramento del credito

QPFi = fattore qualità del prodotto nella categoria di rischio paese i (i = 1-7)

PCFi = fattore percentuale di copertura nella categoria di rischio paese i (i = 1-7)

BTSF = fattore migliore del rischio sovrano («better than sovereign»)

LCF = fattore valuta locale

Classificazione del rischio paese applicabile

La classificazione del rischio paese applicabile è determinata a norma dell'articolo 24, lettera e), dell'accordo, che a sua volta determina il coefficiente del rischio paese (ai) e la costante (bi), che si ricavano dalla tabella seguente:



 

1

2

3

4

5

6

7

a

0,090

0,200

0,350

0,550

0,740

0,900

1,100

b

0,350

0,350

0,350

0,350

0,750

1,200

1,800

Selezione della categoria di rischio acquirente appropriata

La categoria di rischio acquirente appropriata si seleziona in base alla tabella seguente, che riporta le combinazioni delle categorie di rischio paese e di rischio acquirente stabilite e la concordanza convenuta fra le categorie di rischio acquirente CC1-CC5 e le classificazioni delle agenzie di rating accreditate. Le descrizioni qualitative di ciascuna categoria di rischio acquirente (da SOV+ a CC5), che si trovano nell'allegato XII, servono ad agevolare la classificazione dei debitori (e dei garanti).



Categoria di rischio paese

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV+

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

SOV/CC0

CC1

da AAA a AA–

CC1

da A+ a A–

CC1

da BBB+ a BBB–

CC1

da BB+ a BB

CC1

BB–

CC1

B+

CC1

B

CC2

da A+ a A–

CC2

da BBB+ a BBB–

CC2

da BB+ a BB

CC2

BB–

CC2

B+

CC2

B

CC2

B– o peggiore

CC3

da BBB+ a BBB–

CC3

da BB+ a BB

CC3

BB–

CC3

B+

CC3

B

CC3

B– o peggiore

 

CC4

da BB+ a BB

CC4

BB–

CC4

B+

CC4

B

CC4

B– o peggiore

 

 

CC5

BB– o peggiore

CC5

B+ o peggiore

CC5

B o peggiore

CC5

B– o peggiore

 

 

 

La categoria di rischio acquirente selezionata determina, in combinazione con la categoria di rischio paese applicabile, il coefficiente di rischio acquirente (cin), che si ricava dalla tabella seguente:



Categoria di rischio acquirente

Categoria

Categoria di rischio paese

1

2

3

4

5

6

7

SOV+

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

SOV/CC0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

CC1

0,110

0,120

0,110

0,100

0,100

0,100

0,125

CC2

0,200

0,212

0,223

0,234

0,246

0,258

0,271

CC3

0,270

0,320

0,320

0,350

0,380

0,480

n/a

CC4

0,405

0,459

0,495

0,540

0,621

n/a

n/a

CC5

0,630

0,675

0,720

0,810

n/a

n/a

n/a

Periodo di rischio (HOR)

Il periodo di rischio (HOR) si calcola come segue.

Per i piani di rimborso standard (ossia rate di rimborso semestrali di pari importo per il capitale):
HOR = (durata del periodo di esborso * 0,5) + durata del periodo di rimborso
Per i piani di rimborso non standard:
HOR = (durata del periodo di esborso * 0,5) + (vita media ponderata del periodo di rimborso – 0,25)/0,5

Nelle formule sopra riportate, l'unità di misura del tempo è l'anno.

Percentuale di copertura per il rischio commerciale (rischio acquirente), PCC, e per il rischio politico (rischio paese), PCP

Le percentuali di copertura (PCC e PCP) sono espresse in valori decimali (ad esempio 95 % equivale a 0,95) nella formula di calcolo dell'MPR.

Miglioramenti del credito per il rischio acquirente

Il valore del fattore di miglioramento del credito (CEF) è 0 per ogni operazione che non è soggetta a miglioramenti del credito per il rischio acquirente. Il valore del CEF per le operazioni che sono soggette a miglioramenti del credito per il rischio acquirente è determinato conformemente all'allegato XIII dell'accordo, fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 31, lettera c), dell'accordo e non può essere superiore a 0,35.

Fattore qualità del prodotto (QPF)

Il QPF si ricava dalla tabella seguente:



Qualità del prodotto

Categoria di rischio paese

1

2

3

4

5

6

7

Inferiore

0,9965

0,9935

0,9850

0,9825

0,9825

0,9800

0,9800

Standard

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Superiore

1,0035

1,0065

1,0150

1,0175

1,0175

1,0200

1,0200

Fattore percentuale di copertura (PCF)

Il PCF è determinato nel modo seguente:

per (max(PCC, PCP) ≤ 0,95, PCF = 1);
per (max(PCC, PCP) > 0,95, PCF = 1 + ((max(PCC, PCP) – 0,95)/0,05) * (coefficiente della percentuale di copertura).

Il coefficiente della percentuale di copertura si ricava dalla tabella seguente:



 

Categoria di rischio paese

1

2

3

4

5

6

7

Coefficiente della percentuale di copertura

0,00000

0,00337

0,00489

0,01639

0,03657

0,05878

0,08598

Fattore migliore del rischio sovrano (« better than sovereign factor » = BTSF)

Quando un debitore è classificato nella categoria di rischio acquirente «migliore del rischio sovrano» (SOV+) BTSF = 0,9; altrimenti BTSF = 1.

Fattore valuta locale (LCF)

Per le operazioni che comportano una mitigazione del rischio paese in valuta locale il valore dell'LCF non può essere superiore a 0,2. Il valore dell'LCF per tutte le altre operazioni è 0.




ALLEGATO X

BENCHMARK DI MERCATO PER LE OPERAZIONI NEI PAESI DI CATEGORIA ZERO

Rata non garantita dei crediti all'esportazione o parte non garantita dall'ECA di un prestito sindacato

Il prezzo indicato da banche/istituzioni private relativamente alla rata non garantita del credito all'esportazione in questione (o talvolta alla parte non garantita dall'ECA di un prestito sindacato) può rappresentare la migliore equivalenza rispetto alla garanzia dell'ECA. La definizione del prezzo di queste quote o parti non garantite è utilizzabile soltanto se avviene a condizioni di mercato (ciò esclude, per esempio, le quote finanziate da istituzioni finanziarie internazionali).

Obbligazioni societarie a denominazione specifica

Le obbligazioni societarie comportano un rischio di credito intrinseco. Occorre cautela in tema di equivalenza dei termini contrattuali dell'ECA per aspetti quali la scadenza, la valuta di denominazione e gli eventuali miglioramenti del credito. Se si fa uso di obbligazioni societarie primarie (rendimento completo all'emissione) o di obbligazioni societarie secondarie (spread aggiustato per le opzioni in rapporto alla curva appropriata, che è di solito la pertinente curva swap delle valute), è opportuno utilizzare in via prioritaria quelle del debitore; se non disponibili, possono essere utilizzate obbligazioni societarie primarie o secondarie di enti collegati.

Credit default swap a denominazione specifica

I credit default swap (CDS) sono una forma di protezione contro l'inadempienza. Il differenziale (spread) sul CDS è l'importo pagato per periodo dall'acquirente dei CDS in percentuale del capitale di riferimento ed è di solito espresso in punti base. L'acquirente di CDS acquista un'assicurazione contro l'insolvenza effettuando pagamenti al venditore dei CDS per la durata di vita dello swap o finché non si realizza l'evento del credito. È opportuno utilizzare in via prioritaria una curva CDS per il debitore; se non disponibile, possono essere utilizzate curve CDS di enti collegati.

Benchmark sul mercato dei prestiti

Benchmark sul mercato primario dei prestiti (determinazione del tasso all'emissione) e benchmark sul mercato secondario dei prestiti (rendimento previsto dall'istituto finanziario che acquista il prestito da un'altra istituzione finanziaria). Per poter calcolare il rendimento globale occorre conoscere tutte le commissioni relative ai benchmark sul mercato primario dei prestiti. Se si fa uso di benchmark sul mercato dei prestiti è opportuno utilizzare in via prioritaria quelli del debitore; se non disponibili, possono essere utilizzati quelli di enti collegati.

Curve dei benchmark

Le curve dei benchmark rispecchiano il rischio di credito dell'insieme di un settore o di una classe di acquirenti. Queste informazioni di mercato possono essere rilevanti quando non sono disponibili informazioni relative ad una denominazione specifica. In generale, la qualità delle informazioni relative a tali mercati dipende dalla liquidità di questi ultimi. In ogni caso è opportuno cercare gli strumenti di mercato che forniscono l'equivalenza più stretta riguardo ai termini contrattuali dell'ECA per aspetti quali la data, il rating del credito, la scadenza e la valuta di denominazione.




ALLEGATO XI

CRITERI E CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L'APPLICAZIONE DI GARANZIE DI TERZI PER IL RIMBORSO E LA CLASSIFICAZIONE DELLE ISTITUZIONI MULTILATERALI O REGIONALI

OBIETTIVO

Il presente allegato riporta i criteri e le condizioni che disciplinano l'applicazione di garanzie di terzi per il rimborso, compresa la garanzia di rimborso di un'istituzione multilaterale o regionale classificata a norma dell'articolo 24, lettera e), dell'accordo. Esso presenta inoltre i criteri in base ai quali le istituzioni multilaterali o regionali dovrebbero essere valutate quando si tratta di determinare se un'istituzione sia da classificare in riferimento all'articolo 28 dell'accordo.

APPLICAZIONE

Caso 1: garanzia per l'intero importo a rischio

Quando un soggetto fornisce una garanzia di pagamento sotto forma di garanzia per l'intero importo a rischio (ossia capitale e interessi) si possono applicare la classificazione del rischio paese e la categoria di rischio acquirente del garante, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

— 
la garanzia copre l'intera durata del credito,
— 
la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a richiesta,
— 
la garanzia è giuridicamente valida ed escutibile nella giurisdizione del paese del garante,
— 
il garante è meritevole di credito rispetto all'entità del debito garantito,
— 
il garante è soggetto al controllo monetario e alle norme in materia di trasferimenti del paese in cui ha sede.

Per le istituzioni multilaterali o regionali classificate che agiscono in qualità di garanti, si applicano i seguenti criteri:

— 
la garanzia copre l'intera durata del credito,
— 
la garanzia è irrevocabile, incondizionata ed escutibile a richiesta,
— 
il garante è giuridicamente impegnato per l'intero importo del credito,
— 
i rimborsi sono versati direttamente al creditore.

Se il garante è una società controllata/controllante del soggetto garantito i partecipanti determinano, caso per caso, se: 1) in considerazione della relazione tra la società controllata/controllante ed il livello di impegno giuridico della società controllante, la società controllata/controllante è giuridicamente e finanziariamente indipendente e sarebbe in grado di assolvere ai propri obblighi di pagamento; 2) la società controllata/controllante potrebbe essere influenzata da eventi/norme locali o da un intervento del governo; e 3) nel caso di inadempimento, la sede centrale si riterrebbe responsabile.

Caso 2: garanzia di importo limitato

Quando un soggetto fornisce una garanzia di pagamento sotto forma di garanzia per una quota limitata dell'importo a rischio (ossia capitale e interessi) si possono applicare la classificazione del rischio paese e la categoria di rischio acquirente del garante per la quota del credito soggetta a garanzia, purché siano soddisfatte tutte le condizioni richieste per il caso 1.

Per la parte non garantita si applicano la classificazione del rischio paese e la categoria di rischio acquirente del debitore.

Classificazione delle istituzioni multilaterali o regionali

Sono ammissibili alla classificazione le istituzioni multilaterali o regionali generalmente esentate dal controllo monetario e dalle norme in materia di trasferimenti del paese in cui hanno sede. Tali istituzioni sono classificate, caso per caso, nelle categorie di rischio paese da 0 a 7 in base a una valutazione individuale del rischio e alla rispondenza alle seguenti caratteristiche:

— 
l'istituzione gode di indipendenza statutaria e finanziaria,
— 
nessuna attività dell'istituzione può essere oggetto di nazionalizzazione o di confisca,
— 
l'istituzione ha piena libertà di trasferimento o conversione di fondi,
— 
l'istituzione non è soggetta all'intervento governativo nel paese in cui ha sede,
— 
l'istituzione gode di immunità fiscale, e
— 
esiste un obbligo per tutti i suoi paesi membri di fornire capitale aggiuntivo per assolvere agli obblighi dell'istituzione.

La valutazione tiene conto anche dei pagamenti effettuati in passato in situazioni di inadempienza attribuibile al rischio paese nel paese in cui l'istituzione ha sede o nel paese di un debitore nonché di qualunque altro fattore ritenuto utile per la valutazione.

L'elenco delle istituzioni multilaterali e regionali classificate non è un elenco chiuso e ogni partecipante può proporre il riesame della classificazione di un'istituzione sulla base delle considerazioni sopra riportate. I partecipanti rendono pubbliche le classificazioni delle istituzioni multilaterali e regionali.




ALLEGATO XII

DESCRIZIONI QUALITATIVE DELLE CATEGORIE DI RISCHIO ACQUIRENTE

Migliore del rischio sovrano (« better than sovereign ») (SOV+)

Si tratta di una classificazione eccezionale. L'entità che ottiene tale classificazione possiede un profilo di credito eccezionalmente solido ed è in grado di adempiere ai suoi obblighi di pagamento in un periodo di difficoltà del debito sovrano o addirittura di inadempienza. Le agenzie internazionali di rating del credito pubblicano periodicamente relazioni che contengono i rating di società e di controparti che superano il rating sovrano in valuta estera. Tranne i casi in cui il rischio sovrano rilevato per mezzo dell'apposito metodo di valutazione risulti essere molto superiore al rischio paese, i partecipanti proponenti che un'entità riceva un rating migliore del rischio sovrano devono fornire argomenti a sostegno di questa raccomandazione. Per ricevere un rating migliore del relativo rischio sovrano un'entità deve presentare di norma molte, o almeno la maggioranza, delle seguenti caratteristiche (o equivalenti):

— 
un solido profilo di credito,
— 
entrate in valuta estera elevate in rapporto all'onere del debito,
— 
impianti di produzione e capacità di generare flussi di cassa da filiali o attività all'estero, in particolare da quelle situate in entità sovrane con un rating di prim'ordine, vale a dire imprese multinazionali,
— 
un proprietario straniero o un partner strategico che possa essere fatto valere come fonte di sostegno finanziario in mancanza di una garanzia formale,
— 
antecedenti di trattamento preferenziale dell'entità da parte del soggetto sovrano, in particolare esenzione da vincoli di trasferimento e di convertibilità e da disposizioni di cessione dei proventi da esportazione, e di trattamento fiscale favorevole,
— 
impegni ad aprire linee di credito rilasciati da banche internazionali con rating di prim'ordine, in particolare linee di credito senza clausola di cambiamento negativo sostanziale (che consente alle banche di ritirarsi dai loro impegni in caso di crisi sovrana o di altri accadimenti causa di rischi), e
— 
attività detenute all'estero, soprattutto liquide, spesso in ragione di norme che consentono agli esportatori di detenere all'estero disponibilità liquide destinate al servizio del debito.

Di norma la categoria di rischio acquirente SOV+ non è applicabile a:

— 
enti e strutture di proprietà pubblica, enti subsovrani come i ministeri competenti, le amministrazioni locali ecc.,
— 
istituti finanziari con sede nella giurisdizione del soggetto sovrano, e
— 
soggetti che effettuano le loro vendite principalmente sul mercato interno in valuta locale.

Rischio sovrano (« sovereign ») (SOV)

I debitori/garanti sovrani sono soggetti tenuti per legge ad obbligarsi al pagamento del debito per conto dello Stato sovrano, in genere il ministero delle Finanze o la banca centrale di tale Stato ( 50 ). Il rischio è designato come sovrano quando:

— 
il debitore/garante è tenuto per legge ad obbligarsi al pagamento del debito per conto dell'entità sovrana e impegna pertanto la piena fiducia e il pieno credito dell'entità sovrana, e
— 
in caso di rinegoziazione del rischio sovrano, il debito in questione sarà preso in considerazione negli impegni di rinegoziazione e di pagamento acquisiti dall'entità sovrana in virtù della rinegoziazione.

Equivalente al rischio sovrano (« equivalent to the sovereign ») (CC0): credito di qualità eccezionale

La categoria «equivalente al rischio sovrano» comprende due tipi fondamentali di debitori/garanti:

— 
gli enti pubblici, nel caso in cui i dovuti accertamenti dimostrino che l'acquirente ha la piena fiducia e il pieno credito/sostegno del soggetto sovrano o che vi è una forte probabilità di sostegno alla liquidità e alla solvibilità da parte del sovrano, sia rispetto alle prospettive di ripresa che al rischio di inadempienza. Fra gli enti pubblici non sovrani equivalenti al soggetto sovrano rientrano anche le aziende di Stato che detengono il monopolio o il quasi-monopolio delle attività di un determinato settore (ad esempio energia elettrica, petrolio, gas),
— 
le aziende dotate di un profilo di credito eccezionalmente solido le cui caratteristiche, sia per quello che riguarda l'inadempienza che le prospettive di ripresa, indicano che il rischio può essere considerato equivalente a quello sovrano. Fra i candidati possono figurare aziende blue chip solide o banche molto importanti per le quali la probabilità di sostegno in liquidità e solvibilità sovrane è elevata.

Con un credito di qualità eccezionale si ritiene che il rischio di interruzione dei pagamenti sia trascurabile e che l'entità in questione abbia una capacità di rimborso eccezionalmente elevata e non suscettibile di essere compromessa in caso di eventi prevedibili. La qualità creditizia di un'entità si manifesta in generale in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:

— 
creazione di liquidità e di reddito da buona a ottima,
— 
livelli di liquidità da buoni a ottimi,
— 
rapporto di indebitamento da basso a molto basso,
— 
profilo commerciale da eccellente a molto solido con capacità gestionali comprovate molto elevate.

L'entità è inoltre caratterizzata da un'elevata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull'azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un'istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a tale categoria di rischio acquirente.

A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC0 un rating compreso fra AAA (categoria paese 1) e B (categoria paese 7).

Credito di qualità ottima (CC1)

Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto basso o molto basso. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso molto elevata e non suscettibile di essere compromessa in caso di eventi prevedibili. La sua sensibilità agli effetti negativi dei cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche è bassa o molto bassa. La qualità creditizia si manifesta in generale in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:

— 
creazione di liquidità e di reddito da ottima a buona,
— 
livelli di liquidità da ottimi a buoni,
— 
rapporto di indebitamento da molto basso a basso,
— 
profilo commerciale moderato con capacità gestionali comprovate.

L'entità è inoltre caratterizzata da un'elevata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull'azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un'istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a tale categoria di rischio acquirente.

A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC1 un rating compreso fra AAA (categoria paese 1) e B (categoria paese 7).

Credito di qualità da buona ad abbastanza buona, superiore alla media (CC2)

Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto basso. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso buona o abbastanza buona e non suscettibile di essere compromessa in caso di eventi prevedibili. La sua sensibilità agli effetti negativi dei cambiamenti delle circostanze e delle condizioni economiche è bassa. La qualità creditizia si manifesta in generale in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:

— 
creazione di liquidità e di reddito da buona ad abbastanza buona,
— 
livelli di liquidità da buoni ad abbastanza buoni,
— 
rapporto di indebitamento da basso ad abbastanza basso,
— 
profilo commerciale moderato con capacità gestionali comprovate.

L'entità è inoltre caratterizzata da un'elevata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull'azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un'istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a tale categoria di rischio acquirente.

A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC2 un rating compreso fra A+ (categoria paese 1) e B- o peggiore (categoria paese 7).

Credito di qualità abbastanza buona, media (CC3)

Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto moderato o abbastanza basso. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso moderata o abbastanza buona. Esiste la possibilità di un aumento del rischio di credito nel caso che il debitore/garante dovesse fare fronte a notevoli incertezze o a condizioni economiche, finanziarie e commerciali sfavorevoli, che potrebbero inficiare la capacità di eseguire puntualmente i pagamenti. Possono tuttavia essere disponibili alternative di tipo finanziario o commerciale in grado di consentirgli di ottemperare agli impegni. La qualità creditizia si manifesta in generale in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:

— 
creazione di liquidità e di reddito da abbastanza buona a moderata,
— 
livelli di liquidità da abbastanza buoni a moderati,
— 
rapporto di indebitamento da abbastanza basso a moderato,
— 
profilo commerciale moderato con capacità gestionali comprovate.

L'entità è inoltre caratterizzata da un'adeguata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull'azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un'istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a tale categoria di rischio acquirente.

A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC3 un rating compreso fra BBB+ (categoria paese 1) e B- o peggiore (categoria paese 6).

Credito di qualità modesta, inferiore alla media (CC4)

Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto abbastanza modesto. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso moderata o modesta. Esiste la possibilità di un aumento del rischio di credito nel caso che il debitore/garante dovesse fare fronte a notevoli incertezze o a condizioni economiche, finanziarie e commerciali sfavorevoli, che potrebbero inficiare la capacità di eseguire puntualmente i pagamenti. Possono tuttavia essere disponibili alternative di tipo finanziario o commerciale in grado di consentirgli di ottemperare agli impegni. La qualità creditizia si manifesta in generale in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:

— 
creazione di liquidità e di reddito da moderata a modesta,
— 
livelli di liquidità da moderati a modesti,
— 
rapporto di indebitamento da moderato a piuttosto alto,
— 
profilo commerciale modesto con scarsi riscontri di capacità gestionale.

L'entità è inoltre caratterizzata da un'adeguata qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull'azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un'istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a tale categoria di rischio acquirente.

A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC4 un rating compreso fra BB+ (categoria paese 1) e B- o peggiore (categoria paese 5).

Credito di qualità scarsa (CC5)

Il rischio di interruzione dei pagamenti è ritenuto alto o molto alto. Il debitore/garante ha una capacità di rimborso modesta o scarsa. Il debitore/garante ha attualmente una sufficiente capacità di rimborso ma un margine di sicurezza limitato. Esiste pertanto la probabilità che si presentino problemi di pagamento, in quanto la capacità di effettuare i pagamenti senza interruzioni dipende dalla presenza di una situazione economica e commerciale favorevole. Eventuali condizioni economiche, finanziarie e commerciali sfavorevoli potrebbero inficiare la sua capacità o volontà di continuare i pagamenti. La qualità creditizia si manifesta in generale in una combinazione di alcune, se non di tutte, le seguenti caratteristiche del profilo finanziario e commerciale:

— 
creazione di liquidità modesta, scarsa o molto scarsa,
— 
livelli di liquidità da modesti a scarsi,
— 
rapporto di indebitamento da abbastanza alto ad alto,
— 
profilo commerciale sfavorevole senza riscontri di capacità gestionale.

L'entità è inoltre caratterizzata da una scarsa qualità della divulgazione dei dati finanziari e delle informazioni sull'azionariato, a meno che non vi sia una probabilità molto alta di sostegno da parte di un'istanza superiore (o sovrana) con una classificazione del rischio acquirente uguale o superiore a quella che corrisponde a tale categoria di rischio acquirente.

A seconda della classificazione del paese in cui è situato il debitore/garante, le agenzie accreditate di rating del credito assegneranno probabilmente al debitore/garante classificato alla categoria di rischio acquirente CC5 un rating compreso fra BB- (categoria paese 1) e B- o peggiore (categoria paese 4).




ALLEGATO XIII

CRITERI E CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L'APPLICAZIONE DI TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE E DI MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE

OBIETTIVO

Il presente allegato fornisce indicazioni sull'uso delle tecniche di mitigazione del rischio paese di cui all'articolo 30, lettera a), dell'accordo e dei miglioramenti del credito per il rischio acquirente di cui all'articolo 31, lettera a), dell'accordo; tra le indicazioni rientrano i criteri, le condizioni e le circostanze specifiche della loro applicazione nonché il loro impatto sugli MPR.

TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO PAESE

1.    Struttura che prevede flussi futuri da un paese terzo (offshore future flow) e un conto di garanzia in un paese terzo (offshore escrow account)

Definizione

Un documento scritto, quale una dichiarazione o un accordo di cessione di diritti o di nomina di un fiduciario, sigillato e consegnato ad una parte terza, ossia ad una persona non interessata dall'atto, per essere conservato dalla parte terza fino al verificarsi di determinate condizioni e consegnato quindi all'altra parte interessata al fine di entrare in vigore. Qualora, a seguito di un'analisi dei fattori aggiuntivi elencati, i seguenti criteri sono soddisfatti, questa tecnica può ridurre o eliminare i rischi di trasferimento, soprattutto per le categorie di paesi a rischio più elevato.

Criteri

— 
Il conto di garanzia è collegato a un progetto destinato a produrre entrate in valuta estera ed i flussi diretti al conto di garanzia sono generati dal progetto stesso e/o da altri crediti esteri da esportazione,
— 
il conto di garanzia è tenuto all'estero in un paese, diverso da quello del progetto, che presenta un livello molto limitato di rischi di trasferimento o altri rischi paese (in un paese ad alto reddito dell'OCSE o della zona euro),
— 
il conto di garanzia è aperto presso una banca primaria che non è controllata direttamente né indirettamente da interessi del debitore o dal paese del debitore,
— 
l'alimentazione del conto è garantita da adeguati contratti a lungo termine o di altro tipo,
— 
l'insieme delle fonti di introito (generato dal progetto stesso e/o da altre fonti) del debitore che transita attraverso il conto è in valuta forte e si ritiene che sia nel complesso sufficiente a coprire il servizio del debito per l'intera durata del credito; proviene inoltre da uno o più clienti esteri meritevoli di credito che hanno sede in paesi con un livello di rischio migliore rispetto al paese interessato dal progetto (di norma paesi ad alto reddito dell'OCSE o della zona euro),
— 
il debitore conferisce al cliente estero la disposizione irrevocabile di effettuare versamenti direttamente sul conto (ossia i pagamenti non sono inviati attraverso un conto controllato dal debitore né tramite il suo paese),
— 
sul conto devono essere trattenuti fondi pari ad almeno sei mesi di servizio del debito. Nei casi in cui sono applicati periodi di rimborso flessibili nel quadro di una struttura di finanza di progetto, sul conto deve essere trattenuto un importo equivalente a sei mesi effettivi di servizio del debito nel quadro di tali termini flessibili; l'importo può variare nel tempo in funzione del piano di servizio del debito,
— 
il debitore ha un accesso limitato al conto (ossia solo dopo il pagamento del servizio del debito relativo al credito in questione),
— 
le entrate depositate sul conto sono assegnate al finanziatore quale diretto beneficiario, per l'intera vita del credito,
— 
l'apertura del conto è subordinata alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità locali e di eventuali altre autorità competenti,
— 
il conto di garanzia e le disposizioni contrattuali non possono essere condizionati e/o revocabili e/o di durata limitata.

Ulteriori fattori da prendere in considerazione

Questa tecnica si applica subordinatamente ad una valutazione, caso per caso, delle caratteristiche di cui sopra e in considerazione, tra l'altro, dei seguenti fattori:

— 
il paese, il debitore (pubblico o privato), il settore, la vulnerabilità determinata dalle merci o dai servizi interessati (inclusa la loro disponibilità per l'intera durata del credito), i clienti,
— 
le strutture giuridiche (ad esempio se il meccanismo è immune dall'influenza del debitore o del suo paese),
— 
la misura in cui la tecnica applicata resta soggetta ad interferenze del governo, rinnovi o ritiri,
— 
il livello di protezione del conto rispetto ai rischi connessi al progetto,
— 
l'importo destinato ad essere convogliato sul conto e il meccanismo per un'adeguata alimentazione del conto,
— 
la situazione rispetto al Club di Parigi (ad esempio eventuale esenzione),
— 
l'eventuale incidenza di rischi paese diversi dal rischio di trasferimento,
— 
il livello di protezione rispetto ai rischi del paese in cui è detenuto il conto,
— 
i contratti conclusi con i clienti, compresa la loro natura e la loro durata, e
— 
l'importo complessivo dei proventi in valuta estera previsti rispetto all'importo totale del credito.

Impatto sull'MPR

L'applicazione di questa tecnica di mitigazione del rischio paese può migliorare di una categoria la classificazione del rischio paese applicabile per l'operazione, salvo che per le operazioni della categoria 1 del rischio paese.

2.    Finanziamento in valuta locale

Definizione

Contratto e finanziamento sono negoziati in valute locali, diverse da quelle forti ma convertibili e disponibili, e sono finanziati localmente con una conseguente eliminazione o mitigazione del rischio di trasferimento. L'onere primario del debito in valuta locale non dovrebbe, in linea di massima, essere interessato dai primi due rischi paese.

Criteri

— 
Il pagamento degli impegni dell'ECA e degli indennizzi o il pagamento al finanziatore diretto sono espressi/effettuati a tutti gli stadi in valuta locale,
— 
l'ECA non è di norma esposta al rischio del trasferimento,
— 
in situazioni normali non sarà necessario convertire in valuta forte i depositi in valuta locale,
— 
il pagamento effettuato dal mutuatario nella propria valuta e nel proprio paese costituisce un rimborso valido del debito,
— 
se il reddito del mutuatario è in valuta locale, questi è al riparo da un andamento negativo dei tassi di cambio,
— 
le norme vigenti nel paese del mutuatario in materia di trasferimenti non dovrebbero, in linea di massima, incidere sull'obbligo del rimborso che resterebbe in valuta locale.

Ulteriori fattori da prendere in considerazione

Questa tecnica si applica su base selettiva e per valute convertibili e trasferibili che poggiano su un'economia sana. L'ECA del partecipante deve essere in grado di onorare i propri obblighi di indennizzo espressi nella propria valuta nel caso in cui la valuta locale divenisse non trasferibile o non convertibile una volta che l'ECA ha contratto l'impegno. (Un finanziatore diretto sarebbe tuttavia esposto a questo rischio).

Impatto sull'MPR

L'applicazione di questa tecnica di mitigazione del rischio può ridurre del 20 % al massimo la parte di rischio paese dell'MPR [cioè un fattore valuta locale (LCF) di valore non superiore allo 0,2].

MIGLIORAMENTI DEL CREDITO PER IL RISCHIO ACQUIRENTE

La tabella che segue contiene le definizioni dei miglioramenti del credito per il rischio acquirente che possono essere applicati nonché il loro impatto massimo sugli MPR applicabili in base al CEF nella formula di calcolo dell'MPR.



Miglioramento del credito

Definizione

Fattore massimo di miglioramento del credito (categoria di rischio paese 1-7)

Fattore massimo di miglioramento del credito (benchmark di mercato)

Cessione di proventi o crediti esigibili del contratto

Se un mutuatario ha contratti con acquirenti forti, stranieri o locali, la cessione escutibile del contratto conferisce il diritto a far rispettare i contratti del mutuatario e/o di prendere decisioni nel quadro dei contratti principali in luogo del mutuatario in caso di mancato rimborso del prestito. Un accordo diretto con un soggetto terzo in un'operazione (un'agenzia delle amministrazioni locali nell'ambito di un'operazione in campo minerario o energetico) consente ai prestatori di rivolgersi a un'amministrazione per cercare di ottenere un risarcimento in caso di esproprio o di altra forma di violazione degli obblighi contrattuali connessi all'operazione.

Una società esistente che opera in un mercato o in un settore difficile può avere crediti connessi alla vendita della produzione con una o più società che si trovano in un contesto più stabile. Tali crediti sono generalmente in valuta forte, ma possono non essere oggetto di un rapporto contrattuale specifico. La loro cessione potrebbe fornire una garanzia basata su attività nei conti del mutuatario, permettendo al prestatore di beneficiare di un trattamento preferenziale nel flusso di cassa generato dal mutuatario.

0,10

n/a

Obbligazione garantita da attività (asset based security);

Elemento di controllo dell'attività:

1)  ipoteca su un bene molto mobile e di grande valore; e

2)  che possiede in sé l'intero valore.

Un'obbligazione garantita da attività è una garanzia che può essere riacquisita con relativa facilità, come ad esempio una locomotiva, attrezzature mediche o macchinari per l'edilizia. Per valutare tale garanzia l'ECA deve tenere in considerazione la facilità giuridica di recupero. In altre parole, il valore è maggiore quando la garanzia contenuta nell'attività si inscrive in un regime giuridico consolidato e minore quando la capacità giuridica di recuperare l'attività è dubbia. Il valore esatto di un'obbligazione garantita da attività è fissato dal mercato e il «mercato» in questione è più esteso del mercato locale, in quanto l'attività può essere trasferita a un'altra giurisdizione. NB: il miglioramento del credito mediante un'obbligazione garantita da attività si applica al rischio acquirente laddove l'obbligazione garantita da attività è detenuta nel paese in cui si situa l'operazione.

0,25

0,15

Titoli di proprietà immobilizzati (fixed asset security);

I titoli di proprietà immobilizzati sono generalmente componenti, come ad esempio turbine o macchine integrate in una sequenza di assemblaggio, che per la loro natura fisica possono essere soggette a vincoli. L'obiettivo e il valore del titolo di proprietà immobilizzato è di dare all'ECA un maggiore influsso sull'uso dell'attività nel recupero delle perdite in caso di inadempienza. Il valore di un titolo di proprietà immobilizzato varia in base a fattori economici, giuridici, di mercato e di altro tipo.

0,15

0,10

Conto di garanzia (escrow account)

I conti di garanzia sono conti di riserva per il servizio del debito, o altri tipi di conti di credito, detenuti come garanzia per i prestatori da un'entità non controllata dall'acquirente/debitore e che non condivide proprietà con quest'ultimo. Il loro importo deve essere depositato o bloccato in anticipo. Il valore di questa garanzia rappresenta quasi sempre il 100 % dell'importo nominale di tali conti di cassa. Questo dispositivo consente di controllare meglio l'impiego della liquidità e di assicurare il servizio del debito prima delle spese discrezionali. NB: il miglioramento del credito mediante un conto di garanzia si applica al rischio acquirente, nel caso in cui il conto di garanzia sia detenuto nel paese in cui si situa l'operazione. Questa forma di garanzia riduce notevolmente il rischio di mancato pagamento delle rate da essa coperte.

Importo stanziato in garanzia in percentuale del credito fino a un massimo di 0,10.

Importo stanziato in garanzia in percentuale del credito fino a un massimo di 0,10.




ALLEGATO XIV

ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO

ELENCO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ DAL PUNTO DI VISTA DELLO SVILUPPO DEI PROGETTI CHE BENEFICIANO DI FINANZIAMENTI DI AIUTO

Per garantire che i progetti nei paesi in via di sviluppo finanziati interamente o parzialmente da aiuti pubblici allo sviluppo (APS) contribuiscano effettivamente allo sviluppo, negli ultimi anni sono stati elaborati dal DAC alcuni criteri, che figurano principalmente:

— 
nei Principi DAC per la valutazione dei progetti, 1988,
— 
negli Orientamenti del DAC in materia di finanziamenti associati e aiuti pubblici allo sviluppo legati e parzialmente slegati, 1987, e
— 
nel Codice di comportamento in materia di appalti pubblici per quanto riguarda gli aiuti pubblici allo sviluppo, 1986.

COERENZA DEL PROGETTO CON LE PRIORITÀ GLOBALI IN FATTO DI INVESTIMENTI DEL PAESE BENEFICIARIO (SELEZIONE DEI PROGETTI)

Il progetto rientra nei programmi di investimento e di spesa pubblica già approvati dalle autorità centrali competenti per il finanziamento e la pianificazione del paese beneficiario?

(Specificare il documento programmatico in cui si menziona il progetto, ad esempio programma pubblico di investimenti del paese beneficiario).

Il progetto è cofinanziato da un istituto internazionale di finanziamento allo sviluppo?

Esistono prove che il progetto sia stato esaminato e respinto da un organismo internazionale di finanziamento allo sviluppo o da un altro membro del DAC a causa dell'insufficiente priorità data allo sviluppo?

Se si tratta di un progetto del settore privato, è stato approvato dal governo del paese beneficiario?

Il progetto è contemplato in un accordo intergovernativo che prevede una più vasta gamma di attività di assistenza da parte del donatore nel paese beneficiario?

PREPARAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il progetto è stato preparato, progettato e valutato tenendo conto di una serie di norme e criteri che siano generalmente coerenti con i principi DAC per la valutazione dei progetti (PVP)? I principi in questione riguardano la valutazione dei progetti sotto i seguenti aspetti:

a) 

aspetti economici (PVP, paragrafi 30-38);

b) 

aspetti tecnici (PVP, paragrafo 22);

c) 

aspetti finanziari (PVP, paragrafi 23-29).

Qualora si tratti di un progetto generatore di reddito, in particolare nei confronti di un mercato competitivo, il livello di agevolazione del finanziamento di aiuto è stato trasmesso all'utilizzatore finale dei fondi? (PVP, paragrafo 25)

a) 

valutazione istituzionale (PVP, paragrafi 40-44);

b) 

analisi dal punto di vista sociale e distributivo (PVP, paragrafi 47-57);

c) 

valutazione dal punto di vista ambientale (PVP, paragrafi 55-57).

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Tra le seguenti diverse procedure in materia di appalti pubblici, quale sarà scelta? (per le definizioni, cfr. i principi elencati nel codice di comportamento in materia di appalti pubblici per l'APS):

a) 

gara d'appalto internazionale (principio III del codice di comportamento e relativo allegato 2: condizioni minime per gare d'appalto internazionali efficienti);

b) 

gara d'appalto nazionale (codice di comportamento, principio IV);

c) 

gara informale o trattativa privata (codice di comportamento, principi V A o B).

È previsto un controllo del prezzo e della qualità delle forniture? (PVP, paragrafo 63)?




ALLEGATO XV

ELENCO DI DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo si intende per:

a)

Impegno : una dichiarazione, in qualunque forma, mediante la quale la disponibilità o l'intenzione di erogare sostegno pubblico viene comunicata al paese beneficiario, all'acquirente, al mutuatario, all'esportatore o all'istituzione finanziaria.

b)

Linea comune : un'intesa tra i partecipanti volta a concordare, per una data operazione o per circostanze particolari, le condizioni finanziarie specifiche del sostegno pubblico. Le disposizioni di una linea comune concordata sostituiscono le disposizioni dell'accordo unicamente per l'operazione o nelle circostanze specificate nella linea comune.

c)

Livello di agevolazione degli aiuti legati : nel caso delle sovvenzioni il livello di agevolazione è pari al 100 %. Nel caso dei prestiti esso corrisponde alla differenza tra il valore nominale del prestito e il valore attuale scontato dei futuri pagamenti di servizio del debito che deve effettuare il debitore, espressa come percentuale del valore nominale del prestito.

d)

Disattivazione : chiusura o smantellamento di una centrale elettrica nucleare.

e)

Valore del contratto di esportazione : l'importo globale che deve essere pagato da parte o per conto dell'acquirente per i beni e/o i servizi esportati, ad esclusione delle spese locali quali definite in appresso; nel caso di un leasing è esclusa la quota del canone di locazione equivalente agli interessi.

f)

Impegno definitivo : per un'operazione di credito (singola operazione o linea di credito) l'impegno definitivo di un partecipante, contratto mediante un accordo reciproco o un atto unilaterale, ad applicare condizioni e termini finanziari precisi e completi.

g)

Carica iniziale di combustibile : la carica iniziale di combustibile non deve superare il nocciolo nucleare inserito all'inizio, più due ulteriori ricariche, corrispondenti cumulativamente a non più di due terzi di un nocciolo.

h)

Intervento sul tasso di interesse : un accordo tra un governo e banche o altri istituti finanziari che consente di erogare finanziamenti all'esportazione a tasso fisso a livello pari o superiore al CIRR.

i)

Linea di credito : uno schema, in qualunque forma, per crediti all'esportazione, che copra una serie di operazioni, collegate o meno a uno specifico progetto.

j)

Spese locali : le spese sostenute nel paese dell'acquirente per i beni e i servizi necessari per l'esecuzione del contratto dell'esportatore o per il completamento del progetto di cui fa parte il contratto dell'esportatore. È esclusa la commissione pagabile all'agente dell'esportatore nel paese acquirente.

k)

Operazione cui si applicano i benchmark di mercato : le operazioni che coinvolgono i debitori/garanti finali dei paesi classificati nella categoria 0, dei paesi ad alto reddito dell'OCSE e della zona euro.

l)

Premio attuariale minimo : il tasso medio di insolvenza annualizzato (derivato dai tassi di inadempimento cumulato pubblicati dalle principali CRA accreditate) per un determinato rating e una data durata dell'operazione (WAL dell'intera operazione) adeguato in base a una presunta perdita in caso di default e a un fattore di carico delle spese, conformemente alle convenzioni riconosciute dai partecipanti.

m)

Obbligazione o CDS a denominazione specifica : le obbligazioni o i CDS a denominazione specifica sono limitati agli strumenti di benchmark di mercato che appartengono esattamente allo stesso debitore/garante dell'operazione che beneficia del sostegno.

n)

Copertura pura : sostegno pubblico erogato da o per conto di un governo esclusivamente mediante garanzie o assicurazioni sui crediti all'esportazione, senza cioè sostegno finanziario pubblico.

o)

Ente collegato

:

i riferimenti degli enti collegati sono strumenti di benchmark di un mutuatario collegato anziché dello stesso mutuatario dell'operazione che beneficia del sostegno. Nel caso in cui il debitore non detenga obbligazioni o CDS quotati in borsa, e laddove esista nella struttura organizzativa del debitore una società controllante, controllata o affiliata con obbligazioni o CDS a denominazione specifica in circolazione nel mercato, con riferimento all'articolo 24, lettera c), tali obbligazioni o CDS a denominazione specifica possono essere utilizzati come se fossero stati emessi dal debitore stesso se:

1) 

la società controllante, controllata o affiliata ha lo stesso rating dell'emittente assegnato da una CRA al debitore/garante, oppure

2) 

se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

i. 

il rating interno del debitore/garante del partecipante corrisponde al rating assegnato dalla CRA all'ente collegato;

ii. 

il debitore/garante è la principale società operativa della controllante/holding, essendo parte integrante e fondamentale delle attività del gruppo;

iii. 

il rating della CRA è basato sull'attività principale del gruppo;

iv. 

il debitore/garante apporta una parte significativa dei proventi del gruppo fornendo alcuni dei prodotti/servizi principali del gruppo ai clienti principali oppure possiede e gestisce una quota considerevole dei beni della controllante;

v. 

la vendita del debitore/garante è difficilmente concepibile e la sua cessione altererebbe in maniera significativa la fisionomia del gruppo;

vi. 

l'inadempimento del debitore/garante costituirebbe un grave danno di immagine per il gruppo, ne danneggerebbe il marchio e ne metterebbe a repentaglio la redditività;

vii. 

esiste un livello elevato di integrazione amministrativa e operativa in base al quale il capitale e i finanziamenti sono tradizionalmente apportati dalla società controllante o da una società di finanziamento controllata tramite prestiti intersocietari e il sostegno della controllante è indefettibile.

p)

Periodo di rimborso : il periodo che va dal punto di partenza del credito, quale definito nel presente allegato, alla data prevista dal contratto per l'ultima rata di rimborso del capitale.

q)

Punto di partenza del credito

:

1) 

Parti o componenti (beni intermedi) inclusi i servizi connessi: nel caso di parti o componenti, il punto di partenza del credito non può essere successivo alla data effettiva di accettazione delle merci o alla data media ponderata di accettazione delle merci (inclusi i servizi, se presenti) da parte dell'acquirente oppure, per i servizi, alla data di presentazione delle fatture al cliente o all'accettazione dei servizi da parte del cliente.

2) 

Beni semi strumentali, inclusi servizi connessi - macchinari o attrezzature, di solito con un valore unitario relativamente basso, destinati ad essere usati in procedimenti industriali o adoperati per uso commerciale o produttivo: nel caso dei beni semi strumentali il punto di partenza del credito non può essere successivo alla data effettiva di accettazione delle merci o alla data media ponderata di accettazione delle merci da parte dell'acquirente oppure, se l'esportatore è responsabile della messa in servizio, alla data della messa in servizio oppure, per i servizi, alla data di presentazione delle fatture o all'accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi in base al quale il fornitore è responsabile della loro messa in operatività, il punto di partenza del credito più avanzato è la data di messa in operatività.

3) 

Beni strumentali e servizi su progetti - macchinari o attrezzature di alto valore unitario destinati a procedimenti industriali o ad uso commerciale:

— 
nel caso di un contratto di vendita di beni strumentali consistenti in prodotti di per sé utilizzabili, il punto di partenza del credito più avanzato è la data effettiva in cui l'acquirente prende possesso dei beni oppure la data media ponderata in cui l'acquirente prende possesso dei beni,
— 
nel caso di un contratto di vendita di beni strumentali destinati ad impianti completi, quando il fornitore non è responsabile della messa in servizio, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui l'acquirente deve prendere possesso effettivo di tutta l'attrezzatura (esclusi i pezzi di ricambio) fornita a norma del contratto,
— 
se l'esportatore è responsabile della messa in servizio, allora il punto di partenza del credito più avanzato è la data della messa in servizio,
— 
per i servizi il punto di partenza del credito più avanzato è fissato alla data di presentazione delle fatture al cliente o dell'accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi in base al quale il fornitore è responsabile della loro messa in operatività, il punto di partenza del credito più avanzato è la data di messa in operatività.
4) 

Impianti o stabilimenti completi - unità produttive complete di valore elevato che richiedono l'impiego di beni strumentali:

— 
nel caso di un contratto di vendita di beni strumentali destinati ad impianti o stabilimenti completi, quando il fornitore non è responsabile della messa in servizio, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui l'acquirente prende possesso effettivo di tutta l'attrezzatura (esclusi i pezzi di ricambio) fornita a norma del contratto,
— 
nel caso di contratti di costruzione in cui il contraente non è responsabile della messa in servizio, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui la costruzione è stata ultimata,
— 
nel caso di contratti in cui il fornitore o il contraente è contrattualmente responsabile della messa in servizio, il punto di partenza del credito più avanzato è la data in cui è stata completata l'installazione o la costruzione ed è stato fatto un collaudo preliminare per accertare che sia in grado di funzionare. Questa disposizione vale indipendentemente dal fatto che la costruzione o l'impianto venga consegnato all'acquirente in tale occasione secondo le condizioni del contratto e indipendentemente dal perdurare di eventuali impegni del fornitore o del contraente (ad esempio la garanzia di effettivo funzionamento o la formazione di personale locale),
— 
quando il contratto prevede l'esecuzione separata di singole parti di un progetto, la data più avanzata del punto di partenza del credito corrisponde al punto di partenza di ogni singola parte oppure alla data media ponderata delle suddette date, oppure, qualora il fornitore abbia sottoscritto un contratto non per la totalità ma per una parte essenziale del progetto, il punto di partenza può essere quello relativo all'insieme del progetto,
— 
per i servizi il punto di partenza del credito più avanzato è fissato alla data di presentazione delle fatture al cliente o dell'accettazione dei servizi da parte del cliente. Nel caso di un contratto per la fornitura di servizi in base al quale il fornitore è responsabile della loro messa in operatività, il punto di partenza del credito più avanzato è la data di messa in operatività.

r)

Aiuti legati :
aiuti (di fatto o di diritto) legati all'acquisto di beni e/o servizi dal paese donatore e/o da un numero ristretto di paesi. In questo tipo di aiuti rientrano finanziamenti, sovvenzioni o pacchetti di finanziamenti associati aventi un livello di agevolazione superiore allo zero percentuale.
Tale definizione si applica sia che il «legame» sia oggetto di un accordo formale o di qualsiasi tipo di intesa informale tra paese beneficiario e paese donatore sia che un pacchetto comprenda componenti che rientrano tra le forme presentate all'articolo 34 dell'accordo non pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti dal paese beneficiario, da quasi tutti gli altri paesi in via di sviluppo e dai paesi partecipanti, o comporti pratiche che il DAC o i partecipanti ritengano equivalenti a tale legame.

s)

Aiuti slegati : aiuti che comprendono prestiti o sovvenzioni i cui proventi sono pienamente e liberamente disponibili per finanziare acquisti da qualunque paese.

t)

Vita media ponderata del periodo di rimborso : il periodo di tempo necessario a rimborsare la metà del capitale di un credito. È calcolato come la somma del tempo (in anni) tra il punto di partenza del credito ed ogni rimborso di capitale ponderato in base alla percentuale di capitale rimborsato ad ogni scadenza.



( 1 ) Secondo la definizione di cui all'articolo 5 della convenzione OCSE.

( 2 ) Definiti dalla Banca mondiale su base annua in funzione dell'RNL pro capite.

( 3 ) Lo status di un paese è riesaminato annualmente, a seconda che: 1) sia un paese ad alto reddito [in base a quanto definito annualmente dalla Banca mondiale in funzione del reddito nazionale lordo (RNL) pro capite], 2) sia membro dell'OCSE e 3) appartenga o no alla zona euro. La designazione di un paese a norma dell'articolo 25, lettera c, quale paese ad alto reddito dell'OCSE o della zona euro, nonché l'eliminazione di tale designazione, entreranno in vigore solo nel momento in cui la classificazione del paese (ad alto reddito o no) sia rimasta invariata per due anni consecutivi. Un cambiamento nella denominazione di un paese, quale paese ad alto reddito dell'OCSE o della zona euro, nonché l'eliminazione di tale designazione, riguardanti un cambiamento nell'appartenenza all'OCSE o alla zona euro, entrerà in vigore immediatamente al momento del riesame annuale dello status dei paesi.

( 4 ) Per configurarsi come operazione garantita da attività, deve applicarsi una garanzia reale di primo grado all'attività finanziata e, in caso di leasing, una cessione e/o garanzia reale di primo grado deve essere connessa ai pagamenti del leasing.

( 5 ) Per configurarsi come operazione di finanziamento di progetti, l'operazione deve rispettare i criteri di base di cui all'appendice 1 dell'allegato VII dell'accordo.

( 6 ) nonostante tale soglia, per le operazioni nei paesi cui si applicano i benchmark di mercato che utilizzano i termini e le condizioni di cui all'allegato V (ferrovie) o all'allegato VII (finanziamento di progetti), si applicano le pertinenti norme minime di partecipazione al prestito commerciale applicabili a norma di detti allegati.

( 7 ) Tale criterio del 25 % può essere rispettato se la parte che non comporta pagamenti in contanti di un'operazione in cui interviene un'unica banca che riceve la garanzia dell'ECA comprende una quota non garantita di almeno il 25 %. Tali operazioni devono rispettare tutti gli altri criteri di cui al primo comma, comprese le disposizioni relative alle pari condizioni di cui al presente trattino.

( 8 ) Se al debitore/garante è assegnato un rating da più di una CRA accreditata, il rating della CRA è il migliore rating in valuta estera dell'esposizione di primo rango non garantita disponibile per il debitore (o il garante). Il segretariato redige e aggiorna un elenco di tali agenzie di rating accreditate.

( 9 ) Nel caso in cui al pertinente ente a denominazione specifica che determina i prezzi per il mercato non sia assegnato un rating da una CRA accreditata, il prezzo di mercato risultante è considerato inferiore al corrispondente tasso TCMB ed è soggetto a notifica preventiva in conformità dell'articolo 48.

( 10 ) I tassi di premio applicati alle operazioni con una garanzia di terzi, forniti da un debitore in un paese ad alto reddito dell'OCSE o della zona euro, sono soggetti ai requisiti di cui all'articolo 24, lettera c).

( 11 ) In caso di garanzia di terzi, la classificazione del rischio paese e la categoria di rischio acquirente applicabili devono essere relative alla stessa entità, vale a dire il debitore o il garante.

( 12 ) Ai fini amministrativi, taluni paesi ammissibili ad essere classificati in una delle otto categorie di rischio paese non possono rientrarvi se di norma essi non ricevono crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Per i paesi non classificati, i partecipanti sono liberi di applicare la classificazione del rischio paese che ritengono opportuna.

( 13 ) Le norme relative alla classificazione degli acquirenti sono intese a determinare la classificazione più favorevole applicabile; ad esempio, un acquirente sovrano può essere classificato in una categoria di rischio acquirente meno favorevole.

( 14 ) Gli MPR associati alla categoria di rischio acquirente corrispondente a «migliore del rischio sovrano» (« better than sovereign » – SOV+) sono inferiori del 10 % rispetto agli MPR associati alla categoria di rischio acquirente corrispondente a «rischio sovrano» (« sovereign » – CC0).

( 15 ) Nel caso in cui un mutuatario non sovrano riceva un rating da più agenzie accreditate, la notifica è necessaria solo quando il rating del rischio acquirente è più favorevole del più favorevole dei rating delle agenzie.

( 16 ) Per quanto riguarda il rischio acquirente, le istituzioni multilaterali e regionali classificate sono inserite nella categoria SOV/CC0.

( 17 ) Sulla base del riesame annuale della classificazione dei paesi della Banca mondiale, l'ammissibilità agli aiuti legati verrà determinata in funzione di una soglia di reddito nazionale lordo (RNL) pro capite. L'indicazione di tale soglia è disponibile sul sito web dell'OCSE (http://www.oecd.org/trade/xcred/country-classification.htm).

( 18 ) Secondo la definizione di cui all’articolo 5 della convenzione OCSE.

( 19 ) Definiti dalla Banca mondiale su base annua in funzione dell’RNL pro capite.

( 20 ) Lo status di un paese è riesaminato annualmente al fine di tenere conto dei seguenti elementi: 1) se sia un paese ad alto reddito (in base a quanto definito annualmente dalla Banca mondiale in funzione del reddito nazionale lordo (RNL) pro capite), 2) se sia membro dell’OCSE e 3) se appartenga o no alla zona euro. La designazione di un paese a norma dell’articolo 23, lettera c), quale paese ad alto reddito dell’OCSE o della zona euro, nonché l’eliminazione di tale designazione, entreranno in vigore solo nel momento in cui la classificazione del paese (ad alto reddito o no) sia rimasta invariata per due anni consecutivi. Un cambiamento nella designazione di un paese quale paese ad alto reddito dell’OCSE o della zona euro nonché l’eliminazione di tale designazione a causa di un cambiamento nell’appartenenza all’OCSE o alla zona euro entreranno in vigore immediatamente al momento del riesame annuale dello status dei paesi.

( 21 ) Per valutare se un’istituzione multilaterale o regionale sia generalmente esentata dal controllo monetario e dalle norme in materia di trasferimenti del paese in cui ha sede, si procede in base ai criteri di cui all’allegato X. I partecipanti tengono un elenco delle istituzioni che si ritiene soddisfino i criteri e che sono pertanto soggette ai tassi di premio per le operazioni cui si applicano i benchmark di mercato.

( 22 ) Per configurarsi come operazione garantita da attività, deve applicarsi una garanzia reale di primo grado all’attività finanziata e, in caso di leasing, una cessione e/o garanzia reale di primo grado deve essere connessa ai pagamenti del leasing.

( 23 ) Per configurarsi come operazione di finanziamento di progetti, l’operazione deve rispettare i criteri di base di cui all’appendice 1 dell’allegato VI dell’accordo.

( 24 ) Nonostante tale soglia, per le operazioni nei paesi cui si applicano i benchmark di mercato che utilizzano le condizioni e le modalità di cui all’allegato V (ferrovie) o all’allegato VI (finanziamento di progetti) si applicano le pertinenti norme minime di partecipazione al prestito commerciale applicabili a norma di detti allegati.

( 25 ) Tale criterio del 25 % può essere rispettato se la parte che non comporta pagamenti in contanti di un’operazione in cui interviene un’unica banca che riceve la garanzia dell’ECA comprende una quota non garantita di almeno il 25 %. Tali operazioni devono rispettare tutti gli altri criteri di cui al primo comma, comprese le disposizioni relative alle pari condizioni di cui al presente trattino.

( 26 ) Se al debitore/garante è assegnato un rating da più di una CRA accreditata, il rating della CRA è il miglior rating in valuta estera dell’esposizione di primo rango non garantita disponibile per il debitore (o il garante). Il segretariato redige e aggiorna un elenco di tali agenzie di rating accreditate.

( 27 ) Nel caso in cui all’ente a denominazione specifica in questione che determina i prezzi per il mercato non sia assegnato un rating da una CRA accreditata, il prezzo di mercato risultante è considerato inferiore al corrispondente tasso TCMB ed è soggetto a notifica preventiva in conformità dell’articolo 46.

( 28 ) I tassi di premio applicati alle operazioni con una garanzia di terzi fornita da un debitore in un paese della categoria 0 o in un paese ad alto reddito dell’OCSE o della zona euro oppure da un’istituzione multilaterale o regionale che si ritiene soddisfi i criteri di cui all’allegato X sono soggetti ai requisiti di cui all’articolo 23, lettera c).

( 29 ) In caso di garanzia di terzi, la classificazione del rischio paese e la categoria di rischio acquirente applicabili devono essere relative alla stessa entità, vale a dire il debitore o il garante.

( 30 ) Ai fini amministrativi taluni paesi ammissibili a essere classificati in una delle otto categorie di rischio paese non possono essere classificati se di norma essi non ricevono crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico. Per i paesi non classificati, i partecipanti sono liberi di applicare la classificazione del rischio paese che ritengono opportuna.

( 31 ) Le norme relative alla classificazione degli acquirenti sono intese a determinare la classificazione più favorevole applicabile; ad esempio, un acquirente sovrano può essere classificato in una categoria di rischio acquirente meno favorevole.

( 32 ) Gli MPR associati alla categoria di rischio acquirente «migliore del rischio sovrano» (better than sovereign — SOV+) sono inferiori del 10 % rispetto agli MPR associati alla categoria di rischio acquirente «rischio sovrano» (sovereign — CC0).

( 33 ) Nel caso in cui un mutuatario non sovrano riceva un rating da più agenzie accreditate, la notifica è necessaria solo quando il rating del rischio acquirente è più favorevole del più favorevole dei rating delle agenzie.

( 34 ) Il riesame è in corso.

( 35 ) Sulla base del riesame annuale della classificazione dei paesi della Banca mondiale, l’ammissibilità agli aiuti legati verrà determinata in funzione di una soglia di reddito nazionale lordo (RNL) pro capite. L’indicazione di tale soglia è disponibile sul sito web dell’OCSE (https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/arrangement-and-sector-understandings/financing-terms-and-conditions).

( 36 ) Quando la proposta di classificazione del rischio dell'acquirente/del mutuatario è superiore al rating del rischio del soggetto sovrano nel quale è situato va fornita una spiegazione.

( 37 ) Per le operazioni con valore del contratto di esportazione inferiore a 5 milioni di USD, il partecipante che non voglia seguire la procedura di classificazione del rischio di cui agli articoli da 6 a 8 della presente appendice applica la classificazione del rischio «8» per l'acquirente/il mutuatario oggetto dell'operazione e notifica l'operazione a norma dell'articolo 24, lettera a), della presente intesa settoriale.

( 38 ) Per le operazioni con valore del contratto di esportazione inferiore a 5 milioni di USD si applica un periodo di cinque giorni lavorativi.

( 39 ) Unitamente ad informazioni concernenti un eventuale coinvolgimento (purché nel rispetto degli obblighi di riservatezza).

( 40 ) Unitamente ad informazioni concernenti un eventuale coinvolgimento (purché nel rispetto degli obblighi di riservatezza).

( 41 ) Ai fini del presente questionario, «Stato» è il paese che si propone di aggiungere all'elenco della convenzione di Città del Capo conformemente all'appendice II, sezione 2, punto II, dell'ASU. Se del caso, la risposta a queste domande sarà data anche in relazione alla legislazione della particolare «unità territoriale» dello Stato in cui è situato l'operatore di un aeromobile [o altro organismo competente come da appendice II, articolo 37, lettera b)] e il «diritto nazionale» sarà inteso anche come comprendente un riferimento alla normativa locale pertinente.

( 42 ) Ai fini del presente questionario, l'espressione «diritto nazionale» si riferisce all'intero corpus legislativo nazionale di uno Stato, comprendendo fra l'altro la Costituzione e le sue modifiche ed ogni legge o regolamento federale, statale, distrettuale ecc.

( 43 ) Ad esempio: i) i trattati prevalgono sull'altra legislazione in virtù di una legge quadro costituzionale o simile nello Stato X; oppure ii) nello Stato X è stata adottata una legislazione necessaria che prevede espressamente che il trattato di Città del Capo sia prioritario e/o sostituisca tale altra legislazione; o iii) il trattato di Città del Capo o la sua legislazione attuativa è: a) più specifico rispetto ad altra legislazione (lex specialis derogat legi generali); e/o b) più recente (lex posterior derogat legi priori) e in virtù di a) e/o b) prevale su qualsiasi altra legislazione.

( 44 ) Ad esempio, esistono motivi per cui i diritti e i rimedi accordati ai creditori ai sensi della convenzione, compresi quelli concessi in base alle dichiarazioni di idoneità, a) non sarebbero riconosciuti come efficaci o b) non sarebbero sufficienti di per sé a permettere di esercitare validamente tali diritti e rimedi nello Stato in questione?

( 45 ) Un esempio di misura amministrativa come intesa in questa domanda potrebbe essere che lo Stato omette di applicare procedure o di mettere a disposizione risorse per dare attuazione a una disposizione della convenzione o ad una dichiarazione di idoneità. Un altro esempio potrebbe essere che lo Stato omette di attuare nel suo registro aeronautico procedure adeguate per registrarvi le autorizzazioni delle richieste di cancellazione dell'immatricolazione e di permesso di esportazione.

( 46 ) Includere nell'analisi ogni eventuale precedente o decisione riguardante il riconoscimento dei diritti dei creditori, in particolare, se del caso, le agenzie di credito all'esportazione (ACE).

( 47 ) È sottinteso che la raccomandazione del 2012 è ugualmente applicabile ai progetti che non sono ammessi a queste condizioni e a questi termini finanziari.

( 48 ) Il periodo di rimborso massimo per le piattaforme autosollevanti impiegate per gli impianti di turbine eoliche è di 12 anni.

( 49

( 50 ) Nella maggior parte dei casi si tratterebbe di un rischio sulla banca centrale o sul ministero delle Finanze. Per le entità statali centrali diverse dal ministero delle Finanze occorre esercitare la dovuta diligenza per affermare che l'entità impegna la piena fiducia e il pieno credito del soggetto sovrano.

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