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Document E1998C0316

    Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 316/98/COL, del 4 novembre 1998, recante quattordicesima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

    GU L 111 del 29.4.1999, p. 46–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/316/oj

    E1998C0316

    Decisione dell'autorità di vigilanza EFTA n. 316/98/COL, del 4 novembre 1998, recante quattordicesima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

    Gazzetta ufficiale n. L 111 del 29/04/1999 pag. 0046 - 0072


    DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    N. 316/98/COL

    del 4 novembre 1998

    recante quattordicesima modifica delle norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato

    L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

    ha modificato nel modo seguente le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato(1), adottate il 19 gennaio 1994(2) e modificate da ultimo il 1o luglio 1998(3):

    1) È introdotto il nuovo capitolo 25, "Aiuti di Stato a finalità regionale".

    2) Fatte salve le disposizioni transitorie di cui alla sezione 25.6, punti 5) e 6) del nuovo capitolo 25, i capitoli 25-28 sono soppressi.

    3) È introdotto il nuovo capitolo 33.2, "Tasso d'interesse di riferimento".

    4) È introdotto il nuovo allegato X, "Equivalente sovvenzione netto di un aiuto all'investimento".

    5) È introdotto il nuovo allegato XI, "Aiuti destinati a compensare i sovraccosti di trasporto nelle regioni ammissibili alla deroga dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) in base al criterio della densità demografica".

    6) È introdotto il nuovo allegato XII, "Metodo di determinazione dei massimali di popolazione coperta dalla deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c)".

    7) Sono introdotte le modifiche al capitolo 13.4 e a talune note.

    "PARTE VI

    NORME SUGLI AIUTI REGIONALI

    25. AIUTI DI STATO A FINALITÀ REGIONALE(4)

    25.1. Introduzione

    1) Gli aiuti oggetto dei presenti orientamenti (denominati 'aiuti regionali') si distinguono dalle altre categorie di aiuti pubblici (ad esempio aiuti alla ricerca e sviluppo, all'ambiente o alle imprese in difficoltà) perché sono riservati ad alcune regioni particolari ed hanno come obiettivo specifico lo sviluppo di tali regioni(5).

    2) Gli aiuti regionali hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni sfavorite, tramite un sostegno agli investimenti e alla creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Gli aiuti regionali incoraggiano l'ampliamento, l'ammodernamento e la diversificazione delle attività degli stabilimenti ubicati in regioni svantaggiate e l'insediamento di nuove imprese. Per privilegiare questo sviluppo e contenere i potenziali effetti negativi di una delocalizzazione, è necessario subordinare la concessione di tali aiuti al mantenimento per un periodo minimo degli investimenti e dei posti di lavoro creati nella regione svantaggiata.

    3) In casi eccezionali tali aiuti possono rivelarsi insufficienti per innescare un processo di sviluppo regionale quando la regione interessata presenta svantaggi strutturali troppo rilevanti. Unicamente in questi casi gli aiuti regionali possono essere integrati da aiuti al funzionamento.

    4) L'Autorità di vigilanza EFTA ritiene che gli aiuti regionali possano svolgere con efficacia la funzione loro assegnata e, di conseguenza, giustificare le distorsioni di concorrenza che ne derivano, se rispettano determinati principi e se si conformano a determinate regole. Il primo di questi principi è quello del carattere derogatorio di questo strumento, conformemente allo spirito e alla lettera dell'articolo 61 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

    5) Questi aiuti, infatti, possono concepirsi nello Spazio economico europeo soltanto se sono utilizzati parsimoniosamente e se restano concentrati sulle regioni più svantaggiate. Se gli aiuti fossero generalizzati e diventassero la regola, verrebbe meno il loro carattere di incentivo e si annullerebbe il loro impatto economico. Nel contempo, essi falserebbero le regole del mercato e arrecherebbero pregiudizio all'efficacia dell'economia comunitaria nel suo complesso.

    25.2. Campo d'applicazione

    1) L'Autorità di vigilanza applicherà i presenti orientamenti agli aiuti regionali concessi in tutti i settori di attività che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e nelle competenze dell'Autorità. Ad alcuni dei settori contemplati in questi orientamenti, in aggiunta alle presenti regole si applicano delle regole specifiche loro proprie(6).

    2) Una deroga al principio dell'incompatibilità degli aiuti, enunciato dall'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, può essere concessa, a motivo della finalità regionale dell'aiuto, soltanto se è possibile garantire un equilibrio tra le distorsioni della concorrenza che ne derivano e i vantaggi dell'aiuto in termini di sviluppo di una regione sfavorita(7). Il peso attribuito ai vantaggi dell'aiuto può variare in funzione della deroga applicata, avendo un maggiore effetto negativo per la concorrenza nelle situazioni di cui alla lettera a) che in quelle di cui alla lettera c) dell'articolo 61, paragrafo 3(8).

    3) Un singolo aiuto ad hoc(9) concesso ad un'unica impresa o aiuti limitati ad un solo settore d'attività possono avere un'incidenza notevole sulla concorrenza nel mercato rilevante, mentre i loro effetti sullo sviluppo regionale rischiano di essere troppo limitati. Essi si iscrivono generalmente nel quadro di politiche industriali puntuali o settoriali e si discostano spesso dallo spirito della politica degli aiuti regionali in quanto tale(10). Quest'ultima, infatti, deve restare neutra nei confronti della ripartizione delle risorse produttive fra i diversi settori e le varie attività economiche. L'Autorità di vigilanza ritiene che, salvo prova contraria, questi aiuti non soddisfino le condizioni indicate al punto precedente(11).

    4) Di conseguenza, le deroghe di cui trattasi saranno concesse, in linea di massima, soltanto a favore di regimi di aiuti multisettoriali e aperti, in una determinata regione, a tutte le imprese dei settori interessati.

    25.3. Definizione delle regioni

    1) Affinché i regimi di aiuti loro destinati possano beneficiare di una delle deroghe in questione, le regioni interessate devono possedere i requisiti stabiliti nelle deroghe stesse. L'Autorità di vigilanza accerta se sono rispettate le condizioni fissate, applicando criteri di analisi predeterminati.

    2) Stante la natura eccezionale dell'aiuto regionale, l'Autorità di vigilanza ritiene, che, in linea di principio, l'estensione totale delle regioni beneficiarie di aiuti negli Stati EFTA debba restare inferiore a quella delle regioni non ammesse a tale beneficio. In pratica, ciò significa che la copertura totale degli aiuti regionali negli Stati EFTA deve rimanere inferiore al 50 % della popolazione EFTA. Nel determinare il massimale globale per gli Stati EFTA, l'Autorità prenderà in considerazione - in ossequio al principio dell'uniformità di attuazione, applicazione e interpretazione delle norme SEE sugli aiuti di Stato - i massimali globali di copertura degli aiuti regionali applicati nell'Unione europea.

    3) Tenuto conto del fatto che le due deroghe in questione riguardano problemi regionali di tipo e di intensità diversi, si deve dare la precedenza, entro il limite della copertura totale degli aiuti indicata al paragrafo 2), alle regioni colpite dai problemi più gravi.

    4) La delimitazione delle regioni ammissibili deve quindi portare alla concentrazione territoriale degli aiuti in base ai principi citati nei paragrafi 2) e 3).

    La deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a)

    5) L'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), statuisce che possono considerarsi compatibili con il funzionamento dell'Accordo SEE gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Come sottolinea la Corte di giustizia delle Comunità europee, 'l'uso dei termini 'anormalmente' e 'grave' nella deroga contenuta nella lettera a) dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso'(12).

    6) Basandosi su un'impostazione che si è già rivelata valida, l'Autorità di vigilanza ritiene che le condizioni fissate siano soddisfatte se la regione, corrispondente ad un'unità geografica di livello II della NUTS(13), ha un prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), che non superi la soglia del 75,0 % della media comunitaria(14). Il rapporto PIL/SPA di ogni regione e la media SEE da utilizzare nell'analisi devono riferirsi alla media degli ultimi tre anni per i quali si dispone di statistiche. Questi elementi sono calcolati sulla base dei dati forniti dall'Istituto statistico delle Comunità europee o da altre fonti ufficiali.

    La deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c)

    7) Contrariamente alla lettera a), che indica in modo preciso e formale la situazione cui si applica, la lettera c) lascia maggiore flessibilità nel definire quali siano le difficoltà di una regione alle quali è possibile porre rimedio mediante aiuti. In questo caso, quindi, gli indicatori pertinenti non si limitano necessariamente al tenore di vita e alla sottoccupazione. D'altro canto, il quadro adeguato per valutare queste difficoltà può essere costituito anche dallo Stato EFTA interessato.

    8) Su questi due aspetti (gamma dei problemi considerati e quadro di riferimento dell'analisi) la Corte europea di giustizia, nella causa 248/84 (cfr. nota 9), si è pronunciata nei seguenti termini: 'Invece, la deroga di cui alla lettera c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lettera a), purché gli aiuti che vi sono destinati 'non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse'. Questa disposizione attribuisce alla Commissione il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che sono sfavorite rispetto alla media nazionale'.

    9) Gli aiuti regionali che possono beneficiare della deroga di cui alla lettera c) devono tuttavia iscriversi nel quadro di una politica regionale coerente dello Stato EFTA e rispettare i principi di concentrazione geografica indicati più sopra. Considerando che tali aiuti sono destinati a regioni meno svantaggiate di quelle di cui alla lettera a), essi hanno, a fortiori, un carattere derogatorio e potranno essere accettati soltanto in misura molto limitata. Di conseguenza, soltanto una piccola parte del territorio nazionale di uno Stato EFTA potrà, a priori, beneficiare degli aiuti in questione. Per questo motivo, la copertura degli aiuti nelle regioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), non deve superare il 50 % della popolazione nazionale non coperta dalla deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a)(15).

    10) D'altro lato, il fatto che la natura di questi aiuti consenta di tener conto delle peculiarità nazionali di uno Stato EFTA non esonera dall'esaminarli sotto il profilo dell'interesse comune delle Parti dell'Accordo SEE. La determinazione delle regioni ammissibili in ogni Stato EFTA deve quindi situarsi in un quadro che consenta di garantirne la coerenza globale a livello SEE(16).

    11) Per consentire alle autorità nazionali di disporre di un margine sufficiente di discrezionalità nella scelta delle regioni ammissibili, senza mettere in causa l'efficacia del controllo esercitato dalla Autorità di vigilanza su questo tipo di aiuti e la parità di trattamento di tutti gli Stati SEE, l'individuazione delle regioni ammissibili nel quadro della deroga in questione comporterà due elementi:

    - la fissazione da parte dell'Autorità di vigilanza di un massimale di copertura di questi aiuti per paese;

    - la selezione delle regioni ammissibili.

    La selezione delle regioni ammissibili avverrà sulla base di regole trasparenti, ma sarà anche sufficientemente flessibile per tener conto delle diversità delle situazioni che possono giustificare l'applicazione della deroga in questione. Per quanto concerne il massimale di copertura degli aiuti, esso deve consentire la flessibilità in materia di scelta delle regioni ammissibili, garantendo nel contempo il trattamento uniforme richiesto dall'accettazione di questi aiuti dal punto di vista del SEE.

    12) Per garantire un controllo efficace degli aiuti a finalità regionale, l'Autorità di vigilanza EFTA fissa dei massimali di copertura degli aiuti a finalità regionale previsti dall'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), in termini di popolazione per ciascuno Stato EFTA. Nello fissare i suddetti massimali e per coerenza con l'approccio adottato dalla Comunità europea, l'Autorità di vigilanza prende in considerazione il massimale di copertura degli aiuti a finalità regionale fissato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE, garantendo in tal modo che il massimale globale di copertura di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c), nell'insieme degli Stati EFTA non superi in alcun modo il massimale corrispondente applicabile a tutti gli Stati membri della Comunità europea. Il metodo seguito per determinare tali percentuali per ogni Stato EFTA è descritto nell'allegato XII.

    13) A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia (di seguito denominato 'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte'), gli Stati EFTA notificano alla suddetta Autorità la metodologia e gli indicatori quantitativi che intendono utilizzare per la determinazione delle regioni ammissibili, come pure l'elenco delle regioni proposte per l'applicazione della deroga di cui alla lettera c) e le relative intensità(17). La percentuale di popolazione delle regioni interessate non può superare l'indicato massimale di copertura ai fini della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c).

    14) La metodologia deve soddisfare le seguenti condizioni:

    - essere obiettiva;

    - permettere di misurare le disparità delle situazioni socioeconomiche delle regioni in esame all'interno dello Stato EFTA interessato, evidenziando le disparità significative;

    - essere presentata in maniera chiara e dettagliata per permettere all'Autorità di valutarne la fondatezza.

    15) Gli indicatori devono soddisfare le seguenti condizioni:

    - il loro numero deve essere limitato a cinque, ivi compresi sia gli indicatori semplici che gli indicatori composti;

    - essere obiettivi e pertinenti per l'esame della situazione socioeconomica delle regioni;

    - essere basati su serie statistiche relative agli indicatori utilizzati almeno per gli ultimi tre anni precedenti il momento della notifica oppure essere tratti dall'ultima indagine effettuata, nel caso in cui non siano disponibili statistiche annuali pertinenti;

    - essere determinati da fonti statistiche affidabili.

    16) L'elenco delle regioni deve rispettare le seguenti condizioni:

    - le regioni devono corrispondere al livello III della NUTS o, in circostanze debitamente giustificate, ad una unità geografica omogenea diversa. Ogni singolo Stato EFTA può presentare un solo tipo di unità geografica;

    - le singole regioni proposte o i gruppi di regioni contigue devono formare zone compatte, ciascuna con almeno 100000 abitanti. Se il numero di abitanti delle regioni è inferiore, sarà computato un numero fittizio di 100000 abitanti ai fini del calcolo della percentuale di popolazione coperta. Fanno eccezione a questa regola le regioni del livello III della NUTS con popolazione inferiore a 100000 abitanti, le isole e le altre regioni che presentano un isolamento topografico analogo(18);

    - l'elenco delle regioni è articolato sulla base degli indicatori menzionati al capitolo 25.3, paragrafo 14. Le regioni proposte devono presentare disparità significative (la metà dello scarto quadratico medio) rispetto alla media delle regioni EFTA che rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), in base all'uno o all'altro degli indicatori utilizzati nel metodo.

    17) Regioni a scarsa densità di popolazione:

    - entro i limiti dei massimali indicati al paragrafo 12 per ogni Stato EFTA, possono beneficiare della deroga in questione anche le regioni con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km2(19).

    25.4. Oggetto, forma e livello degli aiuti

    1) L'aiuto regionale ha come oggetto o l'investimento produttivo (investimento iniziale) o la creazione di posti di lavoro connessa con l'investimento. Esso, quindi, non privilegia né il fattore capitale né il fattore lavoro.

    2) Per garantire che gli investimenti produttivi che beneficiano degli aiuti siano economicamente redditizi e finanziariamente solidi, l'apporto del beneficiario(20) destinato al loro finanziamento deve corrispondere almeno al 25 %.

    3) La forma dell'aiuto è variabile: sovvenzione, prestito a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzia o partecipazione pubblica a condizioni vantaggiose, esenzione fiscale, riduzione degli oneri sociali, fornitura di beni o servizi a prezzi vantaggiosi, ecc.

    4) I regimi di aiuto, inoltre, devono stabilire che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti.

    5) Il livello dell'aiuto è definito in termini di intensità rispetto ai costi di riferimento (cfr. paragrafi 8, 9, 10, 11 e 24).

    L'aiuto all'investimento iniziale

    6) Per investimento iniziale s'intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento)(21).

    7) Anche un investimento in capitale fisso, realizzato sotto forma di rilevazione di uno stabilimento che ha chiuso o avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale acquisizione, può essere considerato un investimento iniziale, salvo se lo stabilimento in questione appartiene a un'impresa in difficoltà. In quest'ultimo caso l'aiuto alla rilevazione di uno stabilimento può comportare un vantaggio per l'impresa in difficoltà, vantaggio che deve essere esaminato conformemente alle disposizioni degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

    8) L'aiuto all'investimento iniziale viene calcolato in percentuale del valore dell'investimento. Tale valore è stabilito sulla base di un insieme di spese uniforme (base tipo), che comprende tre categorie di spese d'investimento: terreni, fabbricati e impianti(22).

    9) In caso di rilevazione, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di tali cespiti(23), purché la transazione abbia luogo alle condizioni del mercato. Devono essere detratti i cespiti la cui acquisizione ha già beneficiato di un aiuto prima della rilevazione.

    10) Le spese ammissibili al beneficio dell'aiuto possono comprendere anche alcune categorie di investimenti immateriali, purché non superino il 25 % della base tipo per le imprese di grandi dimensioni(24).

    11) Si tratta unicamente delle spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione:

    - di brevetti;

    - di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;

    - di conoscenze tecniche non brevettate.

    12) Gli attivi immateriali ammissibili saranno soggetti alle condizioni necessarie per assicurare che restino legati alla regione beneficiaria ammissibile agli aiuti a finalità regionale e che pertanto non siano trasferiti ad altre regioni e in particolare a regioni non ammissibili agli aiuti a finalità regionale. A tal fine gli attivi immateriali ammissibili dovranno soddisfare in particolare le seguenti condizioni:

    - essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale;

    - essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;

    - essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;

    - figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto regionale almeno per un periodo di cinque anni.

    13) Gli aiuti notificati dagli Stati EFTA sono espressi normalmente in termini lordi, ossia prima dell'applicazione delle imposte.

    14) Per rendere le varie forme di aiuti comparabili fra di loro e per rendere le intensità d'aiuto comparabili fra uno Stato SEE e l'altro, l'Autorità di vigilanza converte gli aiuti notificati dagli Stati EFTA in aiuti espressi in equivalente sovvenzione netto (ESN)(25).

    15) L'intensità dell'aiuto dev'essere adeguata alla natura e alla gravità dei problemi regionali presi in considerazione. Si deve quindi operare, prima di tutto, una distinzione tra le intensità ammesse nelle regioni coperte dalla deroga di cui alla lettera a) e quelle ammesse nelle regioni coperte dalla deroga di cui alla lettera c). A tal fine si deve tener conto del fatto che le regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), non sono caratterizzate da un tenore di vita anormalmente basso o da una grave sottoccupazione, nel senso in cui questi termini sono utilizzati nella deroga di cui alla lettera a). Gli effetti distorsivi degli aiuti in tali regioni sono quindi meno giustificati che nelle regioni alle quali si applica la deroga di cui alla lettera a). Questo implica che le intensità d'aiuto ammissibili sono meno elevate nelle regioni che beneficiano della deroga di cui alla lettera c) rispetto a quelle che beneficiano della deroga di cui alla lettera a).

    16) Nelle regioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il tasso del 50 % ESN. Nelle regioni di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), il massimale degli aiuti a finalità regionale non deve superare il 20 % ESN in linea generale, salvo nelle regioni a scarsa densità demografica, nelle quali può raggiungere il 30 % ESN.

    17) Nelle regioni del livello II della NUTS nell'Unione europea ammissibili a beneficiare dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), il cui PIL/pro capite in SPA è superiore al 60 % della media SEE, l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 40 % ESN.

    18) Nelle regioni ammissibili a beneficiare dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), che hanno un PIL/pro capite in SPA superiore e un tasso di disoccupazione inferiore alla media SEE rispettiva(26), l'intensità dell'aiuto regionale non deve superare il 10 % ESN, salvo nelle regioni a scarsa densità demografica, nelle quali può raggiungere il 20 % ESN. Eccezionalmente, nel caso delle regioni sottoposte al suddetto massimale del 10 % ESN, potranno essere approvate intensità più elevate, ma comunque non superiori al massimale normale del 20 % ESN, a favore delle regioni (corrispondenti al livello III della NUTS o più piccole) vicine ad una regione che beneficia della deroga ex articolo 61, paragrafo 3, lettera a).

    19) Tutti i massimali indicati costituiscono limiti massimi. Al di sotto di questi massimali, l'Autorità di vigilanza farà sì che l'intensità dell'aiuto regionale sia modulata in funzione della gravità e dell'entità dei problemi regionali relativi, valutati in un contesto SEE.

    20) Ai massimali indicati ai paragrafi 15-19 possono aggiungersi i supplementi a favore delle PMI(27), cioè un supplemento di 15 punti percentuali, al lordo(28), per le regioni che beneficiano della deroga di cui alla lettera a) e di 10 punti percentuali, sempre al lordo, per le regioni che beneficiano della deroga di cui alla lettera c). Il massimale finale si applica alla base tipo per le PMI. I supplementi a favore delle PMI non si applicano alle imprese del settore dei trasporti.

    21) Gli aiuti all'investimento iniziale devono essere subordinati, tramite le modalità di versamento o le condizioni di concessione, alla condizione che l'investimento sia mantenuto in essere per un periodo minimo di cinque anni.

    L'aiuto alla creazione di posti di lavoro

    22) Come già indicato in precedenza, l'aiuto regionale può essere concesso anche per la creazione di posti di lavoro. Tuttavia, contrariamente all'aiuto alla creazione di posti di lavoro definito dalle norme sugli aiuti diretti a promuovere l'occupazione (che riguarda i posti di lavoro non connessi ad un investimento)(29), si tratta in questo caso unicamente di posti di lavoro connessi alla realizzazione di un investimento iniziale(30).

    23) Per creazione di posti di lavoro s'intende l'incremento netto del numero di posti di lavoro(31) nello stabilimento considerato rispetto alla media di un periodo di riferimento. Si deve quindi detrarre dal numero apparente di posti di lavoro creati nel corso del periodo considerato, il numero dei posti di lavoro eventualmente soppressi nel corso dello stesso periodo(32).

    24) Come l'aiuto all'investimento, anche l'aiuto alla creazione di posti di lavoro previsto nei presenti orientamenti dev'essere modulato in funzione del tipo e della gravità dei problemi regionali per risolvere i quali viene erogato. L'Autorità di vigilanza ritiene che questo aiuto non debba superare una certa percentuale del costo salariale(33) della persona assunta, calcolato su un periodo di due anni. Tale percentuale è uguale all'intensità consentita nella zona in questione per gli aiuti all'investimento.

    25) Gli aiuti alla creazione di posti di lavoro devono essere subordinati, tramite le loro modalità di versamento o le loro condizioni di concessione, al mantenimento dei posti di lavoro creati per un periodo minimo di cinque anni.

    L'aiuto al funzionamento

    26) Gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti dell'impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati. In via eccezionale, però, possono essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare(34). Spetta allo Stato EFTA dimostrare l'esistenza degli svantaggi e quantificarne l'importanza.

    27) Nelle regioni a scarsa densità di popolazione che beneficiano della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), ovvero, in base al criterio della densità della popolazione di cui al capitolo 25.3, paragrafo 15, possono essere autorizzati degli aiuti intesi a compensare, in parte, i sovraccosti di trasporto(35), purché siano rispettate alcune condizioni particolari(36). Spetta allo Stato EFTA dimostrare l'esistenza di tali sovraccosti e valutarne l'entità.

    28) Fatta eccezione per i due casi citati al paragrafo 27, gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e decrescenti. Sono da escludersi, inoltre, gli aiuti al funzionamento destinati ad incoraggiare le esportazioni(37) tra gli Stati SEE.

    Le regole di cumulo

    29) I massimali di intensità dell'aiuto, stabiliti in base ai criteri indicati ai paragrafi 15-20, si applicano all'ammontare complessivo dell'aiuto:

    - in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale;

    - indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto da fonti locali, regionali, nazionali o altre.

    30) L'aiuto alla creazione di posti di lavoro, di cui ai paragrafi 22-25, e l'aiuto all'investimento iniziale, di cui ai paragrafi 6-21, sono cumulabili(38), entro il limite del massimale d'intensità stabilito per la regione(39).

    31) Quando le spese ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono totalmente o parzialmente ammissibili agli aiuti aventi altre finalità, alla parte comune si applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.

    32) Quando uno Stato EFTA consente che gli aiuti di un determinato regime siano cumulabili con aiuti di altri regimi, deve specificare per ogni regime in che modo garantisce l'osservanza delle condizioni di cui sopra.

    25.5. La carta degli aiuti a finalità regionale e la dichiarazione di compatibilità degli aiuti

    1) L'insieme formato, da un lato, dalle regioni di uno Stato EFTA ammesse a beneficiare delle deroghe in questione e, dall'altro dai massimali d'intensità degli aiuti all'investimento iniziale o alla creazione di posti di lavoro approvati per ciascuna di esse, costituisce la carta degli aiuti a finalità regionale dello Stato EFTA.

    2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, gli Stati EFTA notificano il progetto di carta regionale, elaborato conformemente ai criteri di cui al capitolo 25.3, paragrafi 4 e 11, e capitolo 25.4, paragrafi 15-22. L'Autorità di vigilanza adotta la carta suddetta in base alla procedura di cui al protocollo, di norma con decisione unica per tutte le regioni interessate di uno Stato EFTA e per un periodo determinato. Le carte nazionali degli aiuti regionali vengono rivedute periodicamente.

    3) I progetti di regimi d'aiuto sono approvati dall'Autorità di vigilanza al momento della fissazione della carta o successivamente, entro i limiti delle regioni, dei massimali e della durata definiti per la carta stessa.

    4) L'applicazione dei regimi citati al punto precedente è oggetto, da parte degli Stati EFTA, di relazioni annuali all'Autorità di vigilanza, in base alle regole vigenti.

    5) Nel periodo di validità della carta, gli Stati EFTA possono chiederne l'adeguamento, in caso di modifiche significative e documentate delle condizioni socioeconomiche. Tali modifiche possono riguardare i tassi d'intensità e le regioni ammissibili, purché l'inclusione di nuove regioni sia compensata dall'esclusione di regioni aventi un'identica popolazione. La validità della carta così modificata scade alla data già prevista per la carta iniziale.

    6) Per le regioni cui non si applichi più l'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), a seguito della revisione della carta degli aiuti regionali e si applichi invece l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), l'Autorità di vigilanza potrebbe accettare, per un periodo transitorio, una riduzione progressiva dell'intensità di aiuto di cui esse hanno beneficiato conformemente all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), con un ritmo lineare o con un ritmo più rapido, fino al massimale d'intensità corrispondente, conformemente al capitolo 25.4, paragrafi 15-20(40). Tale periodo transitorio non dovrà eccedere due anni per gli aiuti al funzionamento e quattro anni per gli aiuti all'investimento iniziale e alla creazione di posti di lavoro.

    7) Per elaborare la carta degli aiuti regionali, gli Stati EFTA sono invitati a notificare all'Autorità di vigilanza, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, oltre alla lista delle regioni che essi propongono come ammissibili alle deroghe e i massimali d'intensità, gli altri elementi essenziali per definire un regime quadro applicabile ai regimi di aiuti (oggetto e forma degli aiuti, dimensione delle imprese, ecc.), che essi si riservano di adottare, tanto a livello centrale quanto a livello regionale e locale. Nel periodo di validità della carta ed entro i limiti di validità di questa, tutti i regimi conformi al regime quadro potranno essere notificati nel quadro della procedura accelerata.

    25.6. Entrata in vigore, attuazione e revisione

    1) Fatta eccezione per le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi 5 e 6, l'Autorità di vigilanza valuterà la compatibilità degli aiuti a finalità regionale con l'accordo SEE sulla base della presente guida, a decorrere dalla loro adozione. Tuttavia, i progetti di aiuto notificati prima della comunicazione delle presenti norme agli Stati EFTA e per i quali l'Autorità di vigilanza non ha ancora adottato una decisione finale saranno valutati in base ai criteri vigenti al momento della notifica.

    2) L'Autorità di vigilanza proporrà inoltre agli Stati EFTA opportune misure ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, per garantire che tutte le carte degli aiuti regionali e tutti i regimi d'aiuto a finalità regionale in applicazione alla data del 1o gennaio 2000 siano compatibili con le presenti norme.

    3) L'Autorità di vigilanza proporrà agli Stati EFTA, come opportuna misura ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del citato protocollo, di limitare al 31 dicembre 1999 la validità di tutti gli elenchi delle regioni assistite approvati dall'Autorità, che non abbiano data di scadenza ovvero con data di scadenza successiva al 31 dicembre 1999.

    4) L'Autorità di vigilanza proporrà inoltre agli Stati EFTA, come opportuna misura dell'articolo 1, paragrafo 1, del citato protocollo, di modificare tutti i regimi di aiuti a finalità regionale esistenti, che saranno in vigore dopo il 31 dicembre 1999, per conformarli alle disposizioni della presente guida a decorrere dal 1o gennaio 2000 e li inviterà a comunicarle entro sei mesi le modifiche previste.

    5) L'Autorità di vigilanza potrà derogare, fino al 31 dicembre 1999, alle disposizioni della presente guida per quanto riguarda l'esame dell'ammissibilità degli elenchi delle regioni assistite (nuovi elenchi o modifiche) notificati entro il 31 dicembre 1998, purché la validità di tali elenchi scada il 31 dicembre 1999. In questo caso l'Autorità continuerà a seguire il metodo stabilito al capitolo 28 della guida da questa adottata e pubblicata il 19 gennaio 1994 (GU L 231 del 3 settembre 1994).

    6) L'Autorità di vigilanza potrà derogare, fino al 31 dicembre 1999, alle disposizioni della presente guida per quanto riguarda l'esame della compatibilità delle intensità d'aiuto e dei massimali di cumulo stabiliti nei nuovi regimi, in casi specifici e nelle modifiche dei regimi esistenti, notificati entro il 31 dicembre 1998, purché la validità di tali intensità e massimali di cumulo scada il 31 dicembre 1999 o purché le intensità e i massimali di cumulo stabiliti a decorrere dal 1o gennaio 2000 siano compatibili con le disposizioni della presente guida.

    7) L'Autorità di vigilanza riesaminerà la presente disciplina entro cinque anni dalla sua entrata in applicazione. Essa potrà inoltre decidere di modificarla in qualsiasi momento, se ciò risultasse utile per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altri sviluppi nell'ambito del SEE."

    "33.2. Tasso d'interesse di riferimento

    1) Il tasso d'interesse di riferimento serve ad attualizzare il valore della sovvenzione e a calcolare gli elementi di sovvenzione dei prestiti erogati e corrisponde al tasso di interesse medio praticato sul mercato interessato. Il tasso di interesse di riferimento viene fissato dall'Autorità di vigilanza su proposta degli Stati EFTA all'inizio di ciascun esercizio, sulla base del tasso medio indicativo rilevante del trimestre precedente (ovvero, per ragioni tecniche, settembre, ottobre e novembre). Il tasso di riferimento viene comunque adeguato in corso d'esercizio se lo scarto fra il tasso di riferimento corrente e il tasso medio indicativo rilevato negli ultimi tre mesi supera di 15 punti percentuali il tasso di riferimento prevalente.

    2) Il tasso di riferimento/attualizzazione per ciascuno Stato EFTA è attualmente calcolato nel modo seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    "ALLEGATO X

    EQUIVALENTE SOVVENZIONE NETTO DI UN AIUTO ALL'INVESTIMENTO (1)

    Il metodo di calcolo dell'"equivalente sovvenzione netto" (ESN) è un metodo utilizzato dall'Autorità di vigilanza EFTA nell'ambito della sua valutazione dei regimi agli aiuti notificati dagli Stati EFTA. In linea di massima gli Stati EFTA non devono dunque applicare tale metodo, che viene pubblicato qui a semplice scopo di trasparenza.

    1. Principi generali

    Il calcolo dell'ESN consiste nel ridurre tutte le forme di aiuti inerenti all'investimento (2) ad un denominatore comune, indipendente dal paese interessato, che rappresenta l'intensità netta e permette di confrontare gli aiuti fra di loro o rispetto a massimali predeterminati. Si tratta di un metodo comparativo ex ante che non sempre riflette la realtà contabile.

    L'intensità netta rappresenta il vantaggio finale che l'impresa è supposta ricavare dall'aiuto, rispetto al valore al netto dell'IVA, dell'investimento sovvenzionato. Nel calcolo rientrano soltanto le spese per investimenti fissi riguardanti terreni, fabbricati e impianti, che rappresentano la base tipo dell'aiuto.

    Nel caso di regimi che prevedono spese supplementari, queste ultime devono essere limitate ad una certa proporzione della base tipo. Ciò significa che in definitiva tutti i regimi saranno esaminati in funzione della loro intensità come essa risulta se riferita alle spese comprese nella base tipo, come indicato negli esempi seguenti (3).

    Esempio n. 1

    - base del regime: impianti

    - intensità massima del regime: 30 %

    Poiché tutte le spese ammissibili al regime figurano nella base tipo, l'Autorità di vigilanza prenderà direttamente in considerazione l'intensità massima del regime, ossia il 30 %. Se il massimale d'intensità autorizzato dall'Autorità nella regione considerata è del 30 %, il regime sarà considerato compatibile su questo punto.

    Esempio n. 2

    - base del regime: impianti, fabbricati e brevetti nei limiti del 20 % delle spese precedenti

    - intensità massima del regime: 30 %

    Tutte le spese ammissibili al regime figurano o nella base tipo (impianti, fabbricati) o nell'elenco delle spese immateriali ammissibili (brevetti). Queste ultime spese non possono superare il 25 % della base tipo. In questo caso, l'Autorità di vigilanza EFTA prenderà direttamente in considerazione l'intensità massima del regime, ossia il 30 %. Se il massimale d'intensità autorizzato dall'Autorità nella regione considerata è del 30 %, il regime sarà considerato compatibile su questo punto.

    Esempio n. 3

    - base del regime: fabbricati, impianti, terreni e scorte entro i limiti del 50 % delle spese precedenti

    - intensità massima del regime: 30 %

    L'Autorità di vigilanza prenderà in considerazione l'intensità massima del regime riferita alla base tipo, ossia: 30 % × 1,5 = 45 %. Se il massimale d'intensità autorizzato dall'Autorità nella regione considerata è del 30 %, il regime non sarà considerato compatibile, a meno che la sua intensità sia ricondotta a 30 %: 1,5 = 20 %.

    Esempio n. 4

    - base del regime: fabbricati

    - intensità massima del regime: 60 %

    Se il massimale regionale autorizzato dall'Autorità di vigilanza è del 30 %, nulla assicura che gli aiuti rispetteranno tale massimale. In effetti, l'intensità prevista dal regime è superiore al massimale regionale ma si applica ad una base ridotta. Il regime non sarà dunque considerato compatibile su questo punto, a meno di aggiungervi la condizione esplicita che sia rispettato il massimale regionale applicato alla base completa.

    La determinazione dell'ESN si basa unicamente su calcoli di imposizione e attualizzazione, salvo per alcune forme di aiuti che richiedono un trattamento particolare. I calcoli sono effettuati sulla base di elementi forniti dal regime di aiuti, dalla legislazione fiscale del paese interessato e da alcuni parametri convenzionali.

    1.1. Imposizione

    L'intensità degli aiuti deve essere calcolata dopo le imposte, ossia previa detrazione dei tributi inerenti alla loro erogazione, in particolare l'imposta sugli utili. Si parla allora di equivalente sovvenzione netto, ossia dell'aiuto che resta acquisito al beneficiario dopo il pagamento dell'onere fiscale, ipotizzando che i profitti realizzati dall'impresa sin dal primo anno siano tali da essere gravati dal massimo dell'imposta.

    1.2. Attualizzazione

    Per determinare l'ESN occorre procedere ad una serie di calcoli che consentono di stabilire il valore attuale dei singoli elementi. Anzitutto, quando gli aiuti e/o le spese d'investimento sono distributi nel tempo, si devono prendere in considerazione i tempi effettivi degli aiuti versati e delle spese. Di conseguenza le spese d'investimento e gli aiuti versati sono rapportati, mediante calcolo del valore attuale, alla fine dell'anno in cui l'impresa effettua la prima quota di ammortamento. Gli stessi calcoli intervengono quando si tratta di determinare il valore attuale dei vantaggi acquisiti in sede di rimborso di un prestito agevolato, o dei prelievi fiscali operati su una sovvenzione.

    Il tasso applicato a tale scopo è il tasso di riferimento/attualizzazione definito dall'Autorità di vigilanza per ogni Stato EFTA. Oltre ad essere utilizzato come tasso di attualizzazione, esso serve anche per calcolare l'abbuono d'interesse relativo ad un prestito a tasso ridotto.

    1.3. Casi particolari

    A parte i citati calcoli dei prelievi fiscali e dei valori attualizzati, alcune forme di aiuti richiedono una procedura particolare. Ad esempio, nel caso di una sovvenzione per la locazione di un fabbricato, l'aiuto si può misurare calcolando il valore attuale della differenza fra il canone pagato dall'impresa e un canone teorico pari al tasso di riferimento applicato al valore del fabbricato, maggiorato di un importo corrispondente all'ammortamento del fabbricato per l'anno in questione. Un metodo analogo si applica per gli aiuti al finanziamento di un investimento in forma di leasing (4).

    In caso di aiuto alla locazione di un terreno, il canone teorico può essere calcolato applicando al valore del terreno il tasso di riferimento, diminuito del tasso d'inflazione.

    2. Equivalente sovvenzione netto di un aiuto all'investimento sotto forma di sovvenzione

    2.1. Cenni generali

    L'aiuto all'investimento concesso ad una impresa sotto forma di sovvenzione in conto capitale è espresso anzitutto in percentuale dell'investimento. Si tratta allora dell'equivalente sovvenzione nominale o equivalente sovvenzione lordo.

    Secondo il metodo comune di valutazione degli aiuti, l'equivalente sovvenzione netto (ESN) di una sovvenzione rappresenta la parte della sovvenzione che resta acquisita dall'impresa, dopo pagamento dell'imposta sugli utili delle società.

    Nella maggior parte dei casi la sovvenzione non è tassabile in quanto tale, ma è dedotta dal valore degli investimenti ammortizzabili. Ciò significa che l'importo che l'investitore ammortizza ogni anno è inferiore a quello che avrebbe ammortizzato se non avesse ricevuto l'aiuto. Poiché gli ammortamenti sono detraibili dai redditi imponibili, l'aiuto fa sì che la quota prelevata ogni anno dallo Stato sotto forma di imposta sugli utili sia più elevata.

    Il suddetto metodo di imposizione, che consiste nell'integrare la sovvenzione negli utili allo stesso ritmo degli ammortamenti, è quello più comunemente usato in tutti gli Stati membri, ma alcuni regimi prevedono altri metodi di tassazione.

    2.2. Esempi di calcolo

    Esempio n. 1: La sovvenzione non è assoggettata ad imposta

    In tutti gli Stati SEE le sovvenzioni sono generalmente contabilizzate fra i redditi ed assoggettate ad imposta. A volte tuttavia, specie quando si tratta di aiuti alla ricerca e allo sviluppo, le sovvenzioni sono esenti da imposta. In questo caso, l'ESN è pari alla sovvenzione nominale.

    Esempio n. 2: L'investimento comporta una sola categoria di spese e la sovvenzione è integralmente assoggettata ad imposta alla fine del primo esercizio

    In questo caso la sovvenzione è integralmente assoggettata all'imposta sugli utili delle società fin dal primo anno. Tale criterio non è troppo rigoroso se si considera che le imprese, generalmente deficitarie nei primi anni di attività, possono riportare le loro perdite su più esercizi.

    Per calcolare l'ESN di tale sovvenzione basta detrarre da questa l'imposta gravante su di essa.

    Parametri:

    - investimento: 100

    - sovvenzionale nominale: 20

    - aliquota d'imposizione: 40,0 %

    L'imposta prelevata sulla sovvenzione è pari a 20 × 40 % = 8

    L'ESN sarà dunque pari a: (20 - 8)/100 = 12 %

    Esempio n. 3: L'investimento comporta una sola categoria di spese e la sovvenzione è assoggettata ad imposta in forma lineare su un periodo di cinque anni

    In questo caso la sovvenzione è assoggettata ad imposta in cinque anni, in quote uguali. Nel corso dei cinque anni gli utili saranno dunque maggiorati, ogni anno, di un quinto della sovvenzione. L'ESN di tale sovvenzione si calcola detraendo dalla sovvenzione stessa la somma degli importi al valore attuale prelevati ogni anno su ciascuno di detti quinti conformemente al regime fiscale applicabile.

    Parametri:

    - investimento: 100

    - sovvenzione nominale: 20

    - aliquota d'imposizione: 40,0 %

    - aliquota di attualizzazione: 8 %

    Il calcolo delle imposte prelevate ogni anno sulla sovvenzione e i rispettivi valori attuali figurano nella seguente tabella:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Il totale dell'ultima colonna rappresenta la somma dei valori attuali delle imposte prelevate ogni anno. Detraendo tale somma dalla sovvenzione nominale si ottiene l'equivalente sovvenzione netto.

    L'ESN sarà dunque pari a: (20 - 6,9)/100 = 13,1 %

    Osservazioni:

    Il valore attuale delle imposte prelevate sulla sovvenzione è riferito alla fine del primo anno, supponendo che l'impresa imputi la prima quota di ammortamento a tale data.

    Esempio n. 4: L'investimento comporta tre categorie di spese: terreni, fabbricati e impianti, e la rispettiva sovvenzione è assoggettata ad imposta a ritmi differenti

    Le suddette tre categorie di spese costituiscono ciò che viene convenzionalmente chiamato base tipo dell'aiuto. La ripartizione di tali spese all'interno della base tipo è effettuata secondo criteri che differiscono a seconda degli Stati EFTA come di seguito indicato:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    I suddetti criteri di ripartizione vengono utilizzati per calcolare l'ESN nel caso di regimi di aiuto. Quando invece si tratta di casi individuali di aiuti, si utilizza il criterio di ripatizione effettivo delle tre categorie di spese incluse nella base tipo.

    Poiché i ritmi d'imposizione della sovvenzione variano per ogni categoria di spese, occorre anzitutto ripartire la sovvenzione fra le singole voci della base tipo in proporzione alla rispettiva importanza.

    Si calcolano quindi i prelievi effettuati a titolo d'imposta, separatamente per ogni categoria di spese. (Questi calcoli sono identici a quello della tabella dell'esempio n. 3.)

    Infine, sottraendo i prelievi fiscali dalla sovvenzione nominale, si ottiene l'ESN:ESN = sovvenzione nominale diminuita di:

    - Imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita ai terreni

    - Imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita ai fabbricati

    - Imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita agli impianti

    Parametri:

    investimento: 100

    di cui

    >SPAZIO PER TABELLA>

    sovvenzione nominale: 20

    aliquota d'imposizione: 55 %

    aliquota di ammortamento: 8 %

    Calcolo dell'imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita ai terreni:

    Generalmente i terreni non sono ammortizzabili. Supponendo che la sovvenzione sia assoggettata ad imposta allo stesso ritmo che gli ammortamenti, la sovvenzione a favore del terreno non paga l'imposta e nulla deve essere detratto a titolo d'imposta dalla sovvenzione attribuita al terreno.

    Calcolo dell'imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita ai fabbricati:

    Si assume l'ipotesi che la sovvenzione attribuita ai fabbricati sia assoggettata ad imposta allo stesso ritmo degli ammortamenti, ossia in 20 anni, in quote uguali:

    - la sovvenzione nominale attribuita ai fabbricati è pari a: 20 × 33 % = 6,6

    - ogni anno va imputata ad utile una quota della sovvenzione pari a: 6,6/20 = 0,33

    - l'ammontare dell'imposta prelevata su questa quota è pari a: 0,33 × 55 % = 0,18

    Per 20 anni, un importo di 0,18 saràAaAa prelevato ogni anno dagli utili in relazione alla sovvenzione attribuita ai fabbricati. I valori attuali di questa serie, riferiti alla fine del primo anno (calcoli identici a quelli della tabella dell'esempio n. 3), danno il totale dell'imposta prelevata durante questo periodo sulla sovvenzione attribuita ai fabbricati: 1,925.

    Calcolo dell'imposta prelevata sulla sovvenzione attribuita agli impianti:

    Si assume l'ipotesi che la sovvenzione attribuita agli impianti sia assoggettata ad imposta allo stesso ritmo che gli ammortamenti, ossia in forma decrescente, in cinque anni, in base alle aliquote: 40 %, 24 %, 14,4 %, 10,8 % e 10,8 %.

    Contrariamente a quanto avviene per i fabbricati, la tassazione varia ogni anno ed i prelievi fiscali devono perciò essere calcolati anno per anno. La quota della sovvenzione nominale attribuita agli impianti è pari a 20 × 64 % = 12,8.

    Calcolo dei prelievvi fiscali

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Calcolo dell'ESN:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ESN = 11,6%

    Osservazioni:

    1. La tassazione delle sovvenzione, menzionata nel metodo comune di valutazione degli aiuti, dipende da un lato dalla legislazione fiscale dello Stato membro interessato e, dall'altro, dalle modalità particolari previste eventualmente dal regime in questione.

    2. Per calcolare l'ESN occorre dunque conoscere esattamente:

    a) le aliquote dell'imposta sugli utili delle società del paese considerato;

    b) le regole di ammortamento in vigore o il metodo particolare di imputazione della sovvenzione agli utili prescritto dal regime in questione.

    3. Equivalente sovvenzione netto di un aiuto all'investimento sotto forma di prestito agevolato

    3.1. Cenni generali

    L'aiuto all'investimento concesso ad un'impresa sotto forma di prestito agevolato è espresso anzitutto in un numero di punti percentuali di abbuono pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso chiesto dall'organismo erogatore del prestito.

    Tale abbuono ha l'unico effetto di diminuire l'onere degli interessi, supponendo che la modalità di rimborso del capitale siano le stesse per i prestiti a tasso normale e per quelli a tasso agevolato.

    Tale vantaggio acquisito in sede di rimborso del prestito viene espresso in percentuale dell'investimento, come nel caso di una sovvenzione. Si tratta allora dell'equivalente sovvenzione nominale o equivalente sovvenzione lordo.

    L'equivalente sovvenzione lordo non rappresenta il vantaggio finale che l'impresa ricava dall'abbuono di interessi. Infatti, poiché l'onere degli interessi è detraibile dagli utili imponibili, un abbuono d'interessi fa perdere una parte di questo vantaggio fiscale aumentando la quota prelevata dallo Stato sotto forma di imposta sugli utili delle società.

    L'equivalente sovvenzione netto (ESN) si ottiene detraendo dall'equivalente sovvenzione lordo l'imposta prelevata dallo Stato sulla maggiorazione degli utili imponibili corrispondente all'abbuono.

    Come per la sovvenzione, il calcolo dell'ESN di un prestito agevolato viene effettuato sulla base degli elementi forniti dal regime di aiuti stesso o dalla legislazione fiscale del paese interessato, a cui si aggiungono eventualmente altri elementi stabiliti per convenzione.

    Gli elementi necessari per calcolare l'ESN di un aiuto all'investimento sotto forma di prestito agevolato sono i seguenti:

    - durata del prestito;

    - durata del periodo di grazia, ossia il periodo iniziale durante il quale non viene effettuato il rimborso del prestito e gli interessi sono pagati sulla totalità del capitale;

    - numero di punti di abbuono;

    - durata dell'abbuono, che non è necessariamente quella del prestito;

    - ammontare del prestito in percentuale dell'investimento, denominato quota;

    - tasso di riferimento/attualizzazione;

    - aliquota d'imposizione.

    Inoltre devono essere prese in considerazione le modalità di rimborso del prestito. Nella maggior parte dei casi il capitale è rimborsato linearmente, in quote uguali, e gli interessi sono pagati sul saldo debitore. A volte il rimborso è effettuato mediante annualità costanti e di ciò si tiene conto ai fini del calcolo dell'ESN.

    3.2. Esempio di calcolo

    Esempio n. 1

    1. Parametri

    - la durata del prestito è di dieci anni, il rimborso è lineare, senza periodo di grazia;

    - l'abbuono è di 3 punti, per tutta la durata del prestito;

    - l'ammontare del prestito è pari al 40 % dell'investimento;

    - il tasso di riferimento/attualizzazione è dell'8 %;

    - l'aliquota di imposizione è del 35 %.

    2. Calcolo dell'elemento dono unitario

    L'elemento dono unitario è l'equivalente sovvenzione nominale di un abbuono di interesse di 1 punto, su un prestito del 100 % dell'investimento, tenuto conto delle caratteristiche dell'aiuto assunte come parametri. L'elemento dono unitario si calcola come segue:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Calcolo dell'equivalente sovvenzione netto

    Tenendo conto delle caratteristiche dell'aiuto (abbuono di 3 punti, quota 40 %, parte della sovvenzione che sfugge all'imposta: 1 - 35 %), l'equivalente sovvenzione netto si ottiene moltiplicando semplicemente l'elemento dono unitario per tali fattori:

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Esempio n. 2

    1. Parametri

    Stessi parametri che nell'esempio n. 1, ma con un periodo di grazia di due anni. Ciò significa che durante i due primi anni il capitale non sarà rimborsato. Il prestito, della durata di dieci anni, sarà perciò rimborsato in 8 rate uguali, dal terzo al decimo anno. Durante questi dieci anni gli interessi saranno pagati sul saldo debitore.

    2. Calcolo dell'elemento dono unitario

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Calcolo dell'equivalente sovvenzione netto

    Come nell'esempio n. 1, basta moltiplicare l'elemento dono unitario per il numero di punti di abbuono, la quota e il complemento a 1 dell'aliquota d'imposizione:

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Osservazione: si rileva che, a parità di tutti gli elementi, l'introduzione di un periodo di grazia aumenta l'ESN. Infatti, il periodo di grazia aumenta ogni anno il saldo debitore, dunque il vantaggio imputabile all'abbuono e, di conseguenza, l'elemento dono unitario.

    Esempio n. 3

    1. Parametri

    Stessi elementi che per l'esempio n. 2, ma il rimborso del prestito avviene mediante annualità costanti.

    In questo caso, il metodo di calcolo è fondamentalmente differente da quello utilizzato nei due esempi precedenti: prima si calcolano le annualità "normali", ossia senza abbuono di interessi, poi le annualità "bonificate", quindi si calcola la differenza fra queste due serie anno per anno e infine, attualizzando i risultati di quest'ultima operazione, si ottiene l'equivalente sovvenzione.

    2. Calcolo dell'equivalente sovvenzione

    Le annualità costanti, espresse in percentuale del prestito, si calcolano in base alla formula seguente:

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    e i ed n sono rispettivamente il tasso d'interesse e il numero di anni per i quali l'annualità è calcolata. I calcoli riportati qui di seguito sono riferiti ad un prestito di 100 unità:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3. Calcolo dell'equivalente sovvenzione netto

    Moltiplicando l'equivalente sovvenzione per la quota, e detraendo quindi la parte prelevata a titolo di imposta, si ottiene l'equivalente sovvenzione netto:

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    Osservazione: senza periodo di grazia, l'ESN calcolato allo stesso modo è pari al 3,41 %.

    3.3. Formule di calcolo dell'ESN di un prestito agevolato

    I metodi illustrati più sopra, facilmente riformulabili in apposite tavole, permettono di calcolare l'ESN di un prestito a tasso agevolato in funzione delle particolarità del singolo caso. Di solito si può anche effettuare il calcolo direttamente con le formule seguenti.

    1. Simboli

    - i i sia il tasso di riferimento, per periodo di rimborso e r = 1/(1+i)

    - i' i sia il tasso agevolato, per periodo di rimborso e r' = 1/(1+i')

    - P sia la durata (in numero di periodi) del prestito

    - Q sia la quota

    - T sia l'aliquota dell'imposta

    - F sia la durata, in numero di periodi, di un eventuale periodo di grazia. Durante il periodo di grazia, sono corrisposti soltanto gli interessi sul prestiti, al tasso agevolato (ove F = 0, se non è previsto un periodo di grazia).

    2. Caso di rimborso lineare

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    3. Rimborso a annualità costanti

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    (1) L'allegato X corrisponde all'allegato I della comunicazione della Commissione - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998).

    (2) Gli aiuti fiscali possono essere considerati aiuti inerenti all'investimento quando la loro base è l'investimento stesso. Inoltre, ogni aiuto fiscale può rientrare in questa categoria se è erogato entro un massimale espresso in percentuale dell'investimento. Quando la concessione di un aiuto fiscale è scaglionato su vari anni, il saldo sussistente alla fine di un determinato anno può essere riportato all'anno successivo e maggiorato in base al tasso di riferimento.

    (3) Questo sistema di calcolo delle intensità non si applica agli investimenti immateriali previsti al capitolo 25.4, paragrafi 10-12.

    (4) Da notare che le spese legate all'acquisto del terreno o del fabbricato da parte dell'impresa locataria possono essere considerate ammissibili a condizione che venga dimostrata la necessità dell'aiuto in questione."

    "ALLEGATO XI

    AIUTI DESTINATI A COMPENSARE I SOVRACCOSTI DI TRASPORTO NELLE REGIONI AMMISSIBILI ALLA DEROGA DELL'ATICOLO 61, PARAGRAFO 3, LETTERA C), IN BASE AL CRITERIO DELLA DENSITÀ DEMOGRAFICA

    Condizioni da rispettare

    - Gli aiuti dovranno servire esclusivamente a compensare i sovraccosti di trasporto. Lo Stato EFTA interessato dovrà giustificare con criteri obiettivi la necessità della compensazione. In nessun caso potrà verificarsi una sovracompensazione dei costi. A tal fine si dovrà tener conto del cumulo tra i diversi regimi d'aiuto ai trasporti.

    - Gli aiuti potranno riguardare esclusivamente i sovraccosti di trasporto imputabili agli spostamenti di merci all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato. In altri termini, gli aiuti non potranno assolutamente costituire aiuti all'esportazione.

    - Gli aiuti dovranno essere oggettivamente quantificabili ex ante, sulla base di un coefficiente "aiuto per chilometro percorso" o di un coefficiente "aiuto per chilometro percorso" e "aiuto per unità di peso", e dovranno essere oggetto di una relazione annuale elaborata, fra l'altro, prenendo in considerazione tali coefficienti.

    - La stima del sovraccosto dovrà essere fatta sulla base del mezzo di trasporto più economico e della via più diretta tra il luogo di produzione/trasformazione e gli sbocchi commerciali.

    - Gli aiuti potranno essere concessi esclusivamente alle imprese situate in zone ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale sulla base del criterio della scarsa densità di popolazione. Queste zone sono costituite fondamentalmente da regioni geografiche del livello III della NUTS (1) che hanno una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km2. È consentita tuttavia una certa flessibilità nella scelta delle zone, entro i seguenti limiti:

    - la flessibilità nella scelta delle zone non deve comportare un aumento della popolazione coperta dagli aiuti ai trasporti;

    - le parti di regioni di livello III della NUTS che beneficiano della flessibilità devono avere una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km2;

    - le zone devono essere contigue a regioni del livello III della NUTS che rispettano il criterio della scarsa densità di popolazione;

    - la loro popolazione deve essere scarsa rispetto alla copertura totale degli aiuti ai trasporti.

    - Saranno esclusi dal beneficio degli aiuti ai trasporti i prodotti delle imprese la cui localizzazione non ha alternative (prodotti di estrazione, centrali idroelettriche, ecc.).

    - Gli aiuti ai trasporti concessi a favore delle imprese che appartengono ai settori considerati sensibili dall'Autorità di vigilanza (settore automobilistico, fibre sintetiche, costruzioni navali e siderurgia) saranno soggetti all'obbligo di notifica preventiva e all'osservanza degli orientamenti settoriali vigenti.

    (1) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche nelle Comunità europee."

    "ALLEGATO XII

    METODO DI DETERMINAZIONE DEI MASSIMALI DI POPOLAZIONE COPERTA DALLA DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO 61, PARAGRAFO 3, LETTERA C)

    1. Nell'applicare l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), l'Autorità di vigilanza EFTA ricorre a un criterio di ripartizione che tiene conto delle disparità regionali nel contesto nazionale e SEE (sezione 1). I risultati così ottenuti sono poi adattati per tener conto di alcuni altri aspetti (sezione 2).

    SEZIONE I

    2. L'unità geografica considerata è quella del livello III della NUTS o, in circostanze che lo giustifichino, di un'altra unità geografica omogenea. Per ogni regione NUTS III vengono calcolati in valore medio su un periodo di tre anni gli indici di PIL/SPA pro capite e di disoccupazione, definiti rispetto alla media nazionale.

    3. La realtà socioeconomica di una regione viene considerata alla luce di alcune soglie. Tali soglie sono calcolate per ciascuno dei due criteri (PIL/SPA pro capite e disoccupazione) e per ciascuno degli Stati EFTA interessati.

    4. Il calcolo avviene in due fasi. Nella prima si stabilisce una soglia di base identica per tutti gli Stati EFTA: 85 per il PIL pro capite e 115 per il tasso di disoccupazione.

    5. Nella seconda queste soglie di base sono adattate per tener conto della situazione relativa di ciascuno degli Stati EFTA rispetto alla media SEE. La formula che si applica è la seguente:

    >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

    L'indice SEE, che esprime la posizione dei diversi Stati EFTA in termini di disoccupazione o di PIL/SPA pro capite, in percentuale della media SEE corrispondente, è calcolato in valore medio sullo stesso periodo di tre anni considerato per gli indici regionali.

    6. Le soglie così utilizzate per ripartire il massimale di copertura di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), sono più o meno selettive, a seconda che lo Stato membro interessato presenti una situazione globale più o meno favorevole sul piano della disoccupazione o del livello di vita.

    7. Tuttavia, per evitare che il criterio della disoccupazione diventi troppo severo, la soglia corrispondente è fissata ad un massimale di 150. Questo agevola la concessione di aiuti regionali all'interno degli Stati EFTA che presentano notevoli disparità di disoccupazione sul piano interno e la cui situazione non risulti così sfavorevole sul piano SEE. Dato che per la soglia PIL/SPA pro capite gli scarti rilevati tra gli Stati SEE sono di lieve entità, non si è ritenuto necessario stabilire un livello minimo.

    8. Gli indici regionali vengono in seguito comparati alle soglie di cui sopra, per valutare se per la regione interessata via sia una disparità regionale sufficiente affinché sia presa in considerazione nel calcolo del criterio di ripartizione. La popolazione di tutte le regioni non ammissibili agli aiuti regionali in virtù della deroga di cui all'articolo 61 paragrafo 3, lettera a), che abbiano una disparità regionale sufficiente rispetto ad almeno una delle soglie di cui sopra, viene addizionata per ciascuno degli Stati EFTA.

    9. Il massimale di popolazione di cui ogni Stato EFTA potrà beneficiare in virtù della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), viene calcolato moltiplicando gli aggregati degli Stati EFTA di cui sopra per il rapporto fra il massimale della popolazione totale per le regioni comunitarie di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), e il totale della popolazione comunitaria che abita in regioni con una disparità regionale sufficiente.

    SEZIONE II

    10. I risultati così ottenuti vengono corretti, se necessario, per:

    - garantire ad ogni Stato EFTA che la popolazione assistita in virtù della deroga ex lettera c), sia uguale almeno al 15 % e non superi il 50 % della sua popolazione non coperta in virtù della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a);

    - raggiungere, in ogni Stato EFTA, un livello che consenta di includere tutte le regioni che non sono più ammissibili alla deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), e le zone a scarsa densità di popolazione;

    - limitare la riduzione della copertura totale (in virtù delle due deroghe regionali di cui all'articolo 61, paragrafo 3) di uno Stato EFTA al 25 % della sua copertura precedente.

    11. Se a seguito di tali correzioni risulta che la parte di popolazione totale delle regioni assistite, ammissibile alle deroghe di cui all'articolo 61, paragrafo 3, negli Stati EFTA superi il massimale globale dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE, l'Autorità di vigilanza provvederà a ridurre i massimali degli Stati EFTA in modo da equipararlo al massimale globale di copertura stabilito per l'Unione europea."

    NORME EFTA PROCEDURALI E SOSTANZIALI IN MATERIA DI AIUTO DI STATO(41)

    Modifiche al capitolo 13.4 e a talune note

    a) La nota 4 del capitolo 6.2.3(42) va modificata come segue: "Cfr. parte VII della presente guida."

    b) La nota 1 del capitolo 10.3.1(43) va modificata come segue: "In talune circostanze eccezionali, sono autorizzati aiuti al funzionamento nelle regioni aventi i requisiti per beneficiare degli aiuti a finalità regionale in applicazione dell'articolo 61, paragrafo 3, lettere a) e c). Cfr. parte VI della presente guida."

    c) La nota 1 del capitolo 10.3.2.1(44) va modificata come segue: "Conformemente alla parte VI della presente guida."

    d) La nota 2 del capitolo 10.3.2.1(45) va modificata come segue: "Cfr. parte VI della presente guida."

    e) Il capitolo 13.4, Discipline di aiuto particolari(46) va modificato come segue: "1) Le norme relative al cumulo degli aiuti non pregiudicano le norme relative agli aiuti a finalità regionale e non incidono sull'obbligo degli Stati EFTA di notificare i casi individuali ai sensi delle disposizioni già stabilite che l'Autorità di vigilanza EFTA ha già emanato o emanerà nel decidere su regimi particolari di aiuti a finalità regionale o settoriale."

    f) La nota 1 del capitolo 18.4, paragrafo 4(47) va modificata come segue: "Cfr. parte VI della presente guida."

    Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1998.

    Per l'Autorità di vigilanza EFTA

    Il Presidente

    Knut ALMESTAD

    (1) Di seguito denominate "Guida agli aiuti di Stato".

    (2) GU L 231 del 3.9.1994, pag. 1; supplemento SEE della GU n. 32 del 3.9.1994.

    (3) GU L 120 del 23.4.1998, pag. 27; supplemento SEE della GU n. 16 del 23.4.1998.

    (4) Questo capitolo corrisponde alla Comunicazione della Commissione 'Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale' (GU C 74 del 10.3.1998).

    (5) Sono considerati aiuti a finalità regionale anche gli aiuti delle piccole e medie imprese (PMI) che prevedono maggiorazioni a favore dello sviluppo regionale.

    (6) I settori disciplinati da regole specifiche, che vanno ad aggiungersi a quelle enunciate nei presenti orientamenti, sono attualmente i seguenti: trasporti, siderurgia, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria automobilistica. Si applicano inoltre regole specifiche agli investimenti contemplati dalla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali a favore dei grandi progetti.

    (7) Cfr. sentenze della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, nella causa 730/79 (Philip Morris/Commissione), Racc. 1980 pag. 2671, punto 17 e del 14 gennaio 1997, nella causa C-169/95 (Regno di Spagna/Commissione), Racc. 1997 pag. I-135, punto 20.

    (8) Cfr. sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-380/94 (AIUFFASS e AKT/Commissione), Racc. 1996, pag. II-2169, punto 54.

    (9) Cfr. sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-278, C-279 e C-280/92, (Regno di Spagna/Commissione), Racc. 1994, pag. I-4103.

    (10) Di conseguenza, nel quadro dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, tale tipo di aiuto è stato esplicitamente escluso dalla categoria degli aiuti regionali che non danno luogo ad un'azione (aiuti autorizzati a priori).

    (11) Gli aiuti ad hoc a favore di imprese in difficoltà sono disciplinati da norme specifiche e non sono concepiti come aiuti regionali in quanto tali.

    (12) Causa 248/84 (Germania/Commissione), Racc. 1987, pag. 4013, punto 19. L'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE corrisponde all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE.

    (13) Nomenclatura delle unità territoriali statistiche.

    (14) L'ipotesi è dunque che l'indicatore del PIL possa rispecchiare, in modo sintetico, i due fenomeni citati.

    (15) Salvo deroga transitoria in applicazione del punto 8 dell'allegato XII della presente guida.

    (16) Cfr. sentenze della Corte di giustizia nella causa 730/79 (Philip Morris/Commissione), punto 26, e nella causa 310/85 (Deufil/Commissione), Racc. 1987, pag. 901, punto 18.

    (17) Cfr. capitolo 25.4, paragrafi 15-20 pag. 20.

    (18) Questa regola non si applica neppure all'Islanda e al Liechtenstein, data l'entità delle loro popolazioni.

    (19) Cfr. capitolo 28.2.3 della guida adottata dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994 (GU L 231 del 3. 9. 1994). Questo capitolo è stato inserito dall'Autorità con decisione del 20 luglio 1994 e corrisponde alla comunicazione della Commissione agli Stati membri e ai terzi interessati relativa a una modifica apportata alla parte II della Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), agli aiuti regionali (GU C 364 del 20. 12. 1994, pag. 8).

    (20) L'apporto minimo del 25 % deve essere esente da qualsiasi aiuto. Ciò non accade, ad esempio, quando si tratti di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi d'aiuto.

    (21) L'investimento di sostituzione è dunque escluso da questo concetto. Gli aiuti a favore di questo tipo d'investimento rientrano nella categoria degli aiuti al funzionamento, ai quali si applicano le regole indicate ai paragrafi 26 e 27. Sono ugualmente esclusi da questo concetto gli aiuti a favore della ristrutturazione finanziaria delle imprese in difficoltà secondo la definizione degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Gli aiuti alla ristrutturazione così intesi possono essere eventualmente concessi quando riguardano misure d'investimento (razionalizzazione, ammodernamento, diversificazione) senza nuova notifica nell'ambito di un regime di aiuti a finalità regionale. Tuttavia, dato che tali aiuti regionali rientrano in un progetto di aiuto alla ristrutturazione di un'impresa in difficoltà, devono essere presi in considerazione nel quadro dell'esame effettuato sulla base di detti orientamenti.

    (22) Nel settore dei trasporti le spese destinate all'acquisto di materiale di trasporto (attivi mobili) non possono rientrare tra le spese uniformi (base tipo). Queste spese non sono quindi ammissibili agli aiuti agli investimenti iniziali.

    (23) Nel caso in cui la ripresa fosse accompagnata da altri investimenti iniziali, le relative spese andrebbero ad aggiungersi ai costi di rilevazione.

    (24) Per le PMI, si applicano i criteri e le condizioni stabiliti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

    (25) Per il sistema di calcolo dell'ESN, cfr. allegato X.

    (26) Il PIL e la disoccupazione vanno misurati al livello III della NUTS.

    (27) Supplementi d'aiuto a titolo regionale sono previsti anche nel caso degli aiuti alla ricerca e sviluppo e degli aiuti all'ambiente. La base di calcolo di questi aiuti è tuttavia diversa da quella degli aiuti regionali (compresa la variante PMI). I supplementi in questione non si aggiungono quindi all'aiuto regionale, ma all'altro tipo di aiuto. I testi attualmene applicabili ai due tipi d'aiuto citato sono, per la R!!!!!ERROR!!!!!S, quello di cui al capitolo 14 della presente guida e, per l'ambiente, quello di cui al capitolo 15 della stessa.

    (28) Si utilizzano supplementi delle intensità di aiuto in termini lordi, come definiti nella comunicazione sugli aiuti alle PMI.

    (29) Per il testo attualmente in vigore, cfr. parte III, capitolo 18, della presente guida.

    (30) Si ritiene che un posto di lavoro è connesso con la realizzazione di un investimento quando riguarda l'attività per la quale è stato effettuato l'investimento e viene creato nel corso dei tre anni successivi alla sua realizzazione integrale. Sono considerati connessi all'investimento anche i posti di lavoro creati, nel corso di questo periodo, a seguito di un aumento del tasso di utilizzazione della capacità creata dall'investimento stesso.

    (31) Il numero di posti di lavoro corrisponde al numero di unità di lavoro/anno (ULA), cioè al numero di subordinati occupati a tempo pieno per un anno; il lavoro a tempo parziale o il lavoro stagionale sono frazioni di ULA.

    (32) Ovviamente questa definizione si applica tanto a uno stabilimento esistente quanto a un nuovo stabilimento.

    (33) Il costo salariale comprende la retribuzione lorda, ossia prima dell'imposta, nonché i contributi sociali obbligatori.

    (34) In genere gli aiuti al funzionamento assumono soprattutto la forma di esenzioni fiscali o di riduzione degli oneri sociali.

    (35) Per sovraccosti di trasporto si intendono i sovraccosti dovuti agli spostamenti delle merci all'interno delle frontiere nazionali del paese interessato. In nessun caso questi aiuti potranno costituire aiuti all'esportazione o misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione, a norma dell'articolo 11 dell'accordo SEE.

    (36) Per le condizioni particolari applicabili alle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), in base al criterio della densità della popolazione, cfr. allegato XI. Le condizioni applicabili per le altre regioni che beneficiano degli aiuti intesi a compensare in parte i sovraccosti di trasporto sono analoghe a quelle indicate all'allegato XI.

    (37) Per aiuto all'esportazione s'intende qualsiasi aiuto direttamente legato alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non sono invece considerati aiuti all'esportazione i costi per la partecipazione a fiere, l'esecuzione di studi e le consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico (cfr. capitolo 12, nota 2).

    (38) L'aiuto alla creazione di posti di lavoro e l'aiuto all'investimento iniziale di cui alla presente guida non sono cumulabili con l'aiuto alla creazione di posti di lavoro definito negli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione di cui alla nota 29, poiché intervengono in circostanze e momenti diversi. Potranno tuttavia essere ammesse maggiorazioni a favore delle categorie particolarmente svantaggiate, in base a modalità che dovranno essere stabilite nel quadro degli orientamenti in materia di aiuti all'occupazione.

    (39) Si ritiene che questa condizione sia rispettata se la somma dell'aiuto all'investimento iniziale, in percentuale del valore dell'investimento, e dell'aiuto alla creazione di posti di lavoro, in percentuale dei costi salariali, non supera l'importo più elevato risultante dall'applicazione o del massimale stabilito per la regione, in base ai criteri di cui ai paragrafi 15-20, o del massimale stabilito per la regione, in base ai criteri di cui al paragrafo 24.

    (40) Le disposizioni transitorie non si applicano alle parti delle regioni, corrispondenti alle regioni della Comunità europea del livello II della NUTS, che non possono più beneficiare della deroga di cui all'articolo 61, paragrafo 3, lettera a), e che, se non disponessero della percentuale di popolazione addizionale ottenuta applicando la seconda correzione, di cui al punto 8 dell'allegato XII della presente guida, avrebbero dovuto essere escluse dalla nuova carta degli aiuti.

    (41) Adottate e publicate dall'Autorità di vigilanza EFTA il 19 gennaio 1994 (GU L 231 del 3.9.1994).

    (42) Modificato il 6 dicembre 1995, GU L 124/1996, pag. 41.

    (43) Modificato l'11 settembre 1996, GU L 42/1997, pag. 33.

    (44) Modificato l'11 settembre 1996, GU L 42/1997, pag. 33.

    (45) Modificato l'11 settembre 1996, GU L 42/1997, pag. 33.

    (46) GU L 231 del 3.9.1994.

    (47) Modificato il 6 dicembre 1995, GU L 124/1996, pag. 41.

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