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Document C2018/009/09
2018 Call for proposals — Simple programmes — Grants to information provision and promotion measures concerning agricultural products implemented in the internal market and in third countries in accordance with Regulation (EU) No 1144/2014 of the European Parliament and of the Council
Invito a presentare proposte 2018 — Programmi semplici — Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
Invito a presentare proposte 2018 — Programmi semplici — Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
GU C 9 del 12.1.2018, p. 15–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/15 |
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018
PROGRAMMI SEMPLICI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2018/C 9/09)
1. Contesto e finalità del presente invito
1.1. Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
Il 22 ottobre 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1144/2014 (1). Tale regolamento è integrato dal regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione (2) e le sue modalità di applicazione sono stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione (3).
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione.
Gli obiettivi specifici delle azioni di informazione e di promozione sono i seguenti:
a) |
migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell’Unione; |
b) |
aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione e ottimizzarne l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione; |
c) |
rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione; |
d) |
aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell’Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; |
e) |
ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici. |
1.2. Programma di lavoro annuale della Commissione per il 2018
Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2018, adottato mediante decisione di esecuzione (4) il 15 novembre 2017, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità per programmi semplici e programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2018/index_en.htm
1.3. Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare
La Commissione europea ha affidato all’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (in appresso «Chafea») la gestione di alcune parti delle azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, ivi incluse la pubblicazione di inviti a presentare proposte e la valutazione delle domande per programmi semplici.
1.4. Il presente invito a presentare proposte
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione dei programmi semplici nel quadro delle sezioni 1.2.1.1 (azioni nell’ambito delle priorità tematiche 1: i programmi semplici nel mercato interno) e 1.2.1.2 (azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2018.
2. Obiettivi — Temi — Priorità
Le sezioni 1.2.1.1 e 1.2.1.2 dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2018 definiscono le priorità tematiche delle azioni destinate ad essere cofinanziate tramite il presente invito (cfr. anche la sezione 6.2 sulle attività ammissibili). Le domande presentate in risposta al presente invito devono rientrare nell’ambito di applicazione di uno dei sei temi indicati in queste sezioni del programma di lavoro annuale; in caso contrario non saranno esaminate ai fini di finanziamento. I richiedenti possono presentare più domande per progetti diversi nell’ambito dello stesso tema prioritario. I richiedenti possono inoltre presentare più domande per progetti diversi relativi a priorità tematiche o temi differenti.
3. Calendario
Il termine ultimo per la presentazione è il 12 aprile 2018, ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
|
Fasi/Scadenze |
Data e ora o periodo indicativo |
a) |
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte |
12.1.2018 |
b) |
Termine per la presentazione di quesiti di argomento non informatico |
29.3.2018, 17:00 CET |
c) |
Termine per la risposta a quesiti di argomento non informatico |
5.4.2018, 17:00 CET |
d) |
Termine per la presentazione delle domande |
12.4.2018, 17:00 CET |
e) |
Periodo di valutazione |
Aprile – Agosto 2018 |
f) |
Decisione della Commissione |
Ottobre 2018 |
g) |
Informazione ai richiedenti da parte degli Stati membri |
Ottobre 2018 |
h) |
Fase di adeguamento della sovvenzione |
Ottobre 2018 – Gennaio 2019 |
i) |
Firma della convenzione di sovvenzione tra gli Stati membri e i beneficiari |
< Gennaio 2019 |
j) |
Data di inizio dell’azione |
> 1.1.2019 |
4. Bilancio disponibile
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento di azioni a titolo del presente invito è pari a 95 000 000 EUR. Gli importi indicativi disponibili per tema sono indicati nella tabella «Attività ammissibili» che figura al punto 6.2 che segue.
Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio generale dell’UE per il 2019 in seguito alla sua adozione da parte dell’autorità di bilancio dell’UE o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori. L’importo dipende ugualmente dalla disponibilità di stanziamenti per i tre anni successivi tenendo conto della natura non dissociata degli stanziamenti.
La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.
5. Condizioni di ammissibilità
Le domande devono essere inviate entro il termine per la presentazione di cui alla sezione 3.
Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale dei partecipanti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html)
Il mancato rispetto delle condizioni suesposte comporterà il rigetto della domanda.
Le proposte possono essere redatte in una qualunque delle lingue ufficiali dell’Unione europea. Tuttavia, al momento di preparare le proprie proposte, i richiedenti devono tenere conto del fatto che le convenzioni di sovvenzione saranno gestite dagli Stati membri. Di conseguenza, i richiedenti sono invitati a presentare la loro proposta nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di origine dell’organizzazione o delle organizzazioni proponenti, salvo ove lo Stato membro interessato abbia manifestato il proprio accordo a firmare la convenzione di sovvenzione in inglese (5). Per facilitare l’esame delle proposte da parte di esperti indipendenti che forniscono un contributo tecnico alla valutazione, la proposta dovrebbe, preferibilmente, essere accompagnata da una traduzione in inglese della parte tecnica della proposta (parte B) se è redatta in un’altra lingua ufficiale dell’UE.
6. Criteri di ammissibilità
6.1. Richiedenti ammissibili
Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (in appresso «regolamento finanziario»).
Più in particolare, sono ammissibili le proposte presentate dalle seguenti organizzazioni o dai seguenti organismi, quali definiti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1144/2014:
i) |
organizzazioni professionali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, e in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui all’articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e i gruppi di cui all’articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), purché siano rappresentative di un nome protetto ai sensi di quest’ultimo regolamento che è oggetto di tale programma; |
ii) |
organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui agli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono state riconosciute da uno Stato membro; o |
iii) |
organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività consistano nel promuovere i prodotti agricoli e nel fornire informazioni sugli stessi, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito; tali organismi devono essere legalmente stabiliti nello Stato membro in questione almeno due anni prima della data dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 8, paragrafo 2. |
Le summenzionate organizzazioni proponenti possono presentare una proposta purché siano rappresentative del settore o del prodotto interessato dalla proposta conformemente alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829, vale a dire:
i) |
le organizzazioni professionali o interprofessionali stabilite in uno Stato membro o a livello dell’Unione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1144/2014, sono considerate rappresentative del settore interessato dal programma:
|
ii) |
un gruppo, definito all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del nome protetto, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, e interessato dal programma se rappresenta almeno il 50 % del volume o valore di produzione del prodotto o dei prodotti commerciabili il cui nome è protetto; |
iii) |
un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerata rappresentativa del prodotto/dei prodotti o del settore interessati dal programma se è riconosciuta dallo Stato membro ai sensi degli articoli 154 o 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio o dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1379/2013; |
iv) |
l’organismo del settore agroalimentare di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 è considerato rappresentativo del settore/dei settori interessati dal programma se i suoi membri includono rappresentanti del prodotto/dei prodotti o del settore. |
In deroga ai precedenti punti (i) e (ii), si possono accettare soglie più basse se nella proposta l’organizzazione proponente dimostra la presenza di circostanze specifiche, compresi dati concreti sulla struttura del mercato a giustificazione del trattamento dell’organizzazione proponente come rappresentante del prodotto/dei prodotti o del settore interessati.
Le proposte possono essere presentate da una o più organizzazioni proponenti, che devono essere tutte provenienti dal medesimo Stato membro dell’UE.
Sono ammesse solo le domande presentate da entità stabilite in uno degli Stati membri dell’UE.
Avvertenza per i richiedenti britannici: si prega di notare che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito uscirà dall’Unione durante il periodo della sovvenzione senza stipulare un accordo con l’Unione che assicuri in particolare il mantenimento dell’ammissibilità dei richiedenti britannici, questi ultimi non riceveranno più i finanziamenti dell’Unione (pur continuando a partecipare, ove possibile) o potrebbe essere loro richiesto di uscire dal progetto a norma dell’articolo 34.3 dell’accordo di sovvenzione. |
Entità non ammissibili: i richiedenti che già ricevono finanziamenti dell’Unione per le stesse azioni di informazione e di promozione incluse nella/e loro proposta/e non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione per tali azioni a norma del regolamento (UE) n. 1144/2014.
Al fine di valutare l’ammissibilità dei richiedenti, questi ultimi devono presentare i documenti seguenti:
— |
ente privato: estratto della Gazzetta ufficiale, copia dello statuto, estratto del registro delle imprese o delle associazioni; |
— |
ente pubblico: copia della risoluzione o della decisione che istituisce la società pubblica o altro documento ufficiale che istituisce l’ente di diritto pubblico; |
— |
entità prive di personalità giuridica: documenti che attestino la capacità dei rappresentanti di assumere impegni giuridici a loro nome. |
Inoltre, a tutti i richiedenti è richiesto di presentare documentazione pertinente attestante che essi soddisfano i criteri di rappresentatività di cui all’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.
6.2 Azioni e attività ammissibili
Le proposte devono soddisfare i criteri di ammissibilità elencati nell’allegato II del programma di lavoro annuale, vale a dire:
a) |
le proposte possono riguardare soltanto i prodotti e i regimi di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014; |
b) |
le proposte devono garantire che le misure siano attuate tramite gli organismi di esecuzione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1144/2014. Le organizzazioni proponenti devono selezionare gli organismi incaricati dell’esecuzione dei programmi che diano prova della massima efficienza e dell’assenza di conflitto d’interessi (cfr. l’articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 2015/1829). L’organizzazione proponente si impegna affinché l’organismo responsabile dell’esecuzione del programma sia selezionato al più tardi prima della firma della convenzione di sovvenzione (cfr. l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831); |
c) |
se un’organizzazione proponente propone di attuare essa stessa alcune parti della proposta, si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato; |
d) |
le proposte sono conformi al diritto dell’Unione applicabile ai prodotti interessati e alla loro commercializzazione, hanno portata significativa, hanno una dimensione unionale e sono conformi a tutte le altre disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/1829; |
e) |
se il messaggio trasmesso da un programma riguarda l’impatto sulla salute, le proposte devono rispettare le norme di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1829; |
f) |
se la proposta suggerisce di menzionare l’origine o i marchi commerciali, deve essere conforme alle norme di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831. |
Avvertenza per i richiedenti che presentano proposte riguardanti il Regno Unito: si fa presente che l’uscita del Regno Unito dall’Unione potrebbe provocare modifiche nell’attuazione dei programmi |
Ai fini di valutare l’ammissibilità delle attività pianificate, devono essere fornite le seguenti informazioni:
— |
le proposte concernenti regimi di qualità nazionali devono fornire una documentazione o un riferimento a fonti accessibili al pubblico che certifichino il riconoscimento del regime di qualità da parte dello Stato membro; |
— |
le proposte dirette al mercato interno e che trasmettono un messaggio inerente determinate pratiche alimentari o un consumo di alcol responsabile devono descrivere in che modo il programma proposto e il suo messaggio (o i suoi messaggi) rispettano le norme nazionali pertinenti nel settore della salute pubblica dello Stato membro in cui sarà realizzato il programma. La giustificazione dovrà contenere riferimenti o una documentazione a sostegno di quanto dichiarato. |
Ciascuna proposta deve essere inoltre conforme a una delle priorità tematiche elencate nel programma di lavoro annuale per il 2018 per i programmi semplici. Di seguito figurano estratti del programma di lavoro annuale per il 2018 che illustrano in dettaglio i sei temi per i quali possono essere presentate le domande. Il testo descrive il tema, il relativo importo previsto, gli obiettivi e i risultati attesi.
Azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno
Temi |
Importo totale previsto |
Priorità definite per l’anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi |
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Tema 1- Programmi di informazione e di promozione destinati a rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione quali definiti all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 1144/2014 |
11 000 000 EUR |
L’obiettivo consiste nel rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell’Unione:
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I programmi di informazione e di promozione destinati ai regimi di qualità dell’Unione dovrebbero costituire una priorità fondamentale nel mercato interno poiché tali regimi offrono al consumatore garanzie circa la qualità e le caratteristiche del prodotto o del procedimento di produzione, aggiungono valore ai prodotti interessati e ne ampliano gli sbocchi di mercato. |
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Uno dei risultati attesi è aumentare i livelli di riconoscimento del logo associato ai regimi di qualità dell’Unione da parte dei consumatori europei tenendo conto del fatto che, secondo l’inchiesta speciale Eurobarometro (n. 440), solo il 20 % dei consumatori europei riconosce i loghi dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP), il 17 % quelli dei prodotti che beneficiano di un’indicazione geografica protetta (IGP) e il 15 % quelli dei prodotti che beneficiano delle specialità tradizionali garantite, che costituiscono i principali regimi di qualità dell’Unione. Inoltre, solo il 23 % dei consumatori europei riconosce il logo UE dell’agricoltura biologica. L’impatto finale atteso è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione registrati sotto un regime di qualità dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato. |
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Tema 2- Programmi di informazione e di promozione destinati a mettere in evidenza le specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari europei e dei regimi di qualità di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1144/2014 |
7 000 000 EUR |
L’obiettivo consiste nel mettere in evidenza almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell’Unione, in particolare sul piano della sicurezza degli alimenti, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari (comprese determinate pratiche alimentari e il consumo responsabile delle bevande alcoliche ammissibili), del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, specialmente in termini della loro qualità, sapore, diversità e tradizioni. |
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L’impatto finale atteso è migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione da parte dei consumatori europei e migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato. |
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Tema 3- Programmi di informazione e di promozione che mirano ad evidenziare l’aspetto della sostenibilità della produzione di carne ovina e caprina (*1) |
2 000 000 EUR |
Il settore delle carni ovine e caprine è molto fragile: il consumo di queste carni è in calo ed è sottoposto a forti pressioni da importazioni a prezzi inferiori. |
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L’obiettivo è evidenziare l’aspetto di sostenibilità del settore ovicaprino, che costituisce il sistema di allevamento più estensivo e svolge un ruolo importante nella protezione dell’ambiente naturale e nel mantenimento della biodiversità. Le greggi di piccoli ruminanti pascolano per circa l’80 % delle aree dell’UE soggette a svantaggi naturali e svolgono un ruolo attivo nel mantenimento della popolazione rurale nonché delle superfici prative e dei pascoli. Le azioni ricadenti in questo tema evidenzieranno la sostenibilità ambientale della produzione, sottolineandone l’apporto benefico alle azioni in materia di clima e di ambiente. |
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Per esempio, le azioni possono riguardare i modi in cui i prodotti promossi e i relativi metodi di produzione contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici (per esempio riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra) e/o all’adattamento; alla biodiversità, alla conservazione e all’uso sostenibile (per esempio del paesaggio e delle risorse genetiche); alla gestione sostenibile delle risorse idriche (per esempio uso sostenibile delle risorse idriche, riduzione del carico di nutrienti o pesticidi); alla gestione sostenibile dei suoli (per esempio controllo dell’erosione; bilancio dei nutrienti; prevenzione dell’acidificazione e della salinizzazione). Esse possono inoltre evidenziare il ruolo attivo dell’allevamento ovicaprino estensivo nel contrastare lo spopolamento delle aree rurali e nel mantenere le superfici prative e/o i pascoli di transumanza. |
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L’impatto finale atteso consiste in una maggiore consapevolezza da parte dei consumatori europei dei vantaggi offerti dai prodotti agricoli dell’Unione e il rafforzamento della competitività e del consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione in questione, nella promozione della loro visibilità e nell’espansione della loro quota di mercato. |
Azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi
I richiedenti possono consultare il paragrafo 1.2.1.2 dell’allegato I del programma di lavoro per ulteriori informazioni in merito.
Temi |
Importo totale previsto |
Priorità definite per l’anno, obiettivi perseguiti e risultati attesi |
Tema 4 - Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Cina (compresi Hong Kong e Macao), Giappone, Corea del Sud, Taiwan, regione del sud-est asiatico o Asia meridionale (*2) |
26 250 000 EUR |
I programmi di informazione e di promozione sono destinati a uno o più paesi identificati nel tema corrispondente. Gli obiettivi di questi programmi sono conformi agli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1144/2014. L’impatto finale atteso dei programmi è migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione interessati, ottimizzarne l’immagine e aumentare la loro quota di mercato nei paesi interessati. |
Tema 5 - Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più dei seguenti paesi: Canada, Stati Uniti, Messico o Colombia |
22 500 000 EUR |
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Tema 6 - Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre zone geografiche. |
26 250 000 EUR |
Nel caso in cui un’organizzazione proponente intenda puntare a diverse regioni prioritarie nei paesi terzi, dovrà presentare più domande (una domanda per ciascun tema) o presentare una domanda nell’ambito del tema «Programmi di informazione e di promozione destinati ad altre aree geografiche». Questo tema riguarda le zone geografiche che non sono comprese nei temi 4 e 5, ma può anche riguardare una combinazione di diverse regioni prioritarie elencate nei temi suddetti.
Tipologie di attività ammissibili
Le azioni di informazione e di promozione possono in particolare consistere delle seguenti attività ammissibili nell’ambito del presente invito:
1. |
Gestione del progetto |
2. |
Relazioni pubbliche
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3. |
Sito web, media sociali
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4. |
Pubblicità
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5. |
Strumenti di comunicazione
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6. |
Eventi
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7. |
Promozione presso i punti vendita
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Le degustazioni e la distribuzione di campioni non sono consentiti nell’ambito di campagne sul consumo responsabile di alcolici condotte nel mercato interno; tuttavia, tali attività sono consentite se hanno funzione accessoria e di sostegno alle misure di informazione sui regimi di qualità e i metodi di produzione biologica. |
Periodo di esecuzione
L’azione cofinanziata (programmi di informazione e di promozione) viene realizzata per un periodo minimo di un anno e un periodo massimo di tre anni.
Le proposte dovrebbero specificare la durata dell’azione.
7. Criteri di esclusione (10)
7.1. Esclusione dalla partecipazione
Saranno esclusi dalla partecipazione al presente invito a presentare proposte i richiedenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
a) |
l’operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali; |
b) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto del paese in cui è stabilito, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui deve essere eseguito il contratto; |
c) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
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d) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa che l’operatore economico è colpevole di:
|
e) |
l’operatore economico ha mostrato significative carenze nell’ottemperare ai principali obblighi ai fini dell’esecuzione di un contratto finanziato dal bilancio, che hanno causato la cessazione anticipata del contratto o l’applicazione della clausola penale o altre penalità contrattuali o che sono state evidenziate in seguito a verifiche, audit o indagini svolti da un ordinatore, dall’OLAF o dalla Corte dei conti; |
f) |
è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico ha commesso un’irregolarità ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (18). |
7.2. Esclusione dalla concessione
I richiedenti verranno esclusi dalla concessione del cofinanziamento se, nel corso della procedura di concessione delle sovvenzioni, rientrano in una delle situazioni di cui all’articolo 107 del regolamento finanziario:
a) |
si trovano in una situazione di esclusione a norma dell’articolo 106 del regolamento finanziario; |
b) |
hanno reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste come condizione per la partecipazione alla procedura o non hanno fornito tali informazioni nel corso della procedura di concessione della sovvenzione. |
Al fine di dimostrare la conformità ai criteri il cui mancato rispetto comporterebbe l’esclusione, il coordinatore è tenuto a selezionare la casella pertinente nel presentare la sua domanda online. Se selezionati per il cofinanziamento, tutti i beneficiari (in caso di sovvenzione a più beneficiari) devono firmare una dichiarazione sull’onore in cui dichiarino di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafi 1 e 2, e agli articoli 107 e 108 del regolamento finanziario. I richiedenti devono attenersi alle istruzioni riportate nel portale dei partecipanti.
8. Criteri di selezione
8.1. Capacità finanziaria
I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento solide e sufficienti a mantenere l’attività per tutto il periodo di esecuzione dell’azione e a partecipare al finanziamento della stessa.
La capacità finanziaria di tutti i richiedenti sarà valutata in linea con i requisiti del regolamento finanziario (UE, Euratom). Tale valutazione non sarà effettuata se:
— |
il contributo dell’UE richiesto dal richiedente è pari o inferiore a 60 000 EUR; |
— |
il richiedente è un organismo pubblico. |
I documenti giustificativi che devono essere allegati alla domanda online per consentire la valutazione della capacità finanziaria comprendono:
— |
i conti annuali (compreso lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite) per l’ultimo esercizio finanziario per il quale sono stati chiusi i conti (per le persone giuridiche di nuova costituzione, il piano economico in sostituzione dei conti); |
— |
un modulo di capacità finanziaria precompilato che sintetizzi i dati necessari provenienti dai conti annuali che contribuiscono alla valutazione della capacità finanziaria del richiedente. |
Inoltre, per un coordinatore o altro beneficiario che richiede un contributo UE pari o superiore a 750 000 EUR (soglia applicabile per beneficiario):
— |
una relazione di audit effettuata da un revisore dei conti esterno riconosciuto che certifichi i conti dell’ultimo esercizio disponibile. Questa disposizione non si applica agli enti pubblici. |
8.2. Capacità operativa
I richiedenti devono possedere le competenze professionali e le qualifiche necessarie a portare a termine il programma.
I richiedenti devono dimostrare che almeno una persona fisica assunta dal richiedente con contratto d’impiego o assegnata all’azione sulla base di un atto di nomina equivalente, distacco retribuito o altra tipologia di contratto diretto (per esempio contratto per la fornitura di servizi) sarà nominata coordinatore del progetto. Il coordinatore deve possedere almeno tre anni di esperienza nella gestione di progetti, comprovata dalle seguenti informazioni alla voce «Informazioni supplementari»:
— |
Curriculum Vitae (qualifiche ed esperienze professionali) del personale del richiedente principalmente responsabile della gestione ed esecuzione dell’azione proposta, utilizzando il modello Europass (19); |
— |
Una dichiarazione del coordinatore di progetto proposto in cui indica la propria disponibilità per l’intera durata dell’azione proposta. |
Nel caso in cui le organizzazioni proponenti intendano eseguire determinate parti della proposta, è necessario attestare un’esperienza di almeno tre anni nell’esecuzione di azioni di informazione e di promozione. A titolo di prova, le seguenti informazioni devono essere fornite nell’allegato «Informazioni supplementari»:
— |
una relazione delle attività dell’organizzazione proponente o una descrizione delle attività svolte con riguardo alle attività ammissibili al cofinanziamento ai sensi del punto 6 che precede. |
9. Criteri di aggiudicazione
La parte B della domanda consente di valutare la proposta in base ai criteri di aggiudicazione.
Le domande devono proporre una struttura di gestione efficiente e fornire una descrizione chiara e precisa della strategia e dei risultati attesi.
Il contenuto di ciascuna proposta sarà valutato in base ai seguenti criteri e sottocriteri:
Criteri |
Punteggio massimo |
Soglia di ammissione |
||
|
20 |
14 |
||
|
40 |
24 |
||
|
10 |
6 |
||
|
30 |
18 |
||
TOTALE |
100 |
62 |
Le proposte che non ottengono i punteggi minimi richiesti per il totale e per ciascuno dei punti individuali di cui alla tabella precedente saranno respinte.
Nella valutazione di ciascuno dei criteri di aggiudicazione principali saranno presi in considerazione i seguenti sottocriteri:
1. |
Dimensione unionale:
|
2. |
Qualità della proposta tecnica
|
3. |
Qualità della gestione del progetto
|
4. |
Bilancio e rapporto costi/benefici
|
Sulla base della valutazione, tutte le proposte ammissibili sono classificate secondo il punteggio totale ottenuto.
Le sovvenzioni verranno concesse alle proposte che hanno ottenuto il punteggio più alto fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Una graduatoria separata deve essere stabilita per ciascuno dei temi prioritari elencati al punto 6.2 del presente invito a presentare proposte.
Se due (o più) proposte con lo stesso numero di punti figurano nella medesima graduatoria, verrà data priorità alla proposta o alle proposte che consentono la massima diversificazione in termini di prodotti o mercati interessati. Ciò significa che, tra due proposte con parità di punteggio, la Commissione selezionerà per prima la proposta il cui contenuto (in primo luogo in termini di prodotti, in secondo luogo in termini di mercato interessato) non è ancora rappresentato nella graduatoria. Se questo criterio non può essere applicato, la Commissione selezionerà in primo luogo il programma che ha ottenuto il punteggio più elevato per i singoli criteri di aggiudicazione. La Commissione confronterà innanzitutto i punteggi riferiti alla «dimensione unionale», quindi quelli relativi alla «Qualità della proposta tecnica» e infine i punteggi assegnati per «Bilancio e rapporto costi/benefici».
Qualora per un dato tema non vi siano sufficienti proposte in graduatoria per l’utilizzo di tutti i fondi disponibili, l’ammontare non utilizzato potrà essere riassegnato ad altri temi secondo i seguenti criteri:
a) |
il totale dei fondi rimanenti per i tre temi relativi al mercato interno sarà riassegnato ai progetti rivolti al mercato interno che hanno conseguito il punteggio di qualità più elevato, a prescindere dal tema per cui hanno concorso; |
b) |
si seguirà lo stesso approccio per proposte relative ai paesi terzi (temi 4-6); |
c) |
qualora successivamente a ciò restasse comunque un’eccedenza, le somme restanti stanziate sia per il mercato interno sia per i paesi terzi saranno unite e assegnate ai progetti con il più alto punteggio qualitativo, a prescindere dalla priorità e dal tema per cui hanno concorso. |
Sarà seguito rigidamente l’ordine delle graduatorie.
10. Impegni giuridici
Sulla base della valutazione, la Chafea redige un elenco delle proposte per le quali si raccomanda il finanziamento, classificate secondo il punteggio totale ottenuto.
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1144/2014, la Commissione europea decide, mediante un atto di esecuzione, in merito alla selezione dei programmi semplici, alle modifiche eventuali da apportarvi e in merito alle relative dotazioni finanziarie (decisione di aggiudicazione).
Tale decisione della Commissione stabilirà l’elenco dei programmi selezionati accettati per un contributo finanziario dell’Unione a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1144/2014 e sarà indirizzata agli Stati membri competenti. Gli Stati membri interessati sono responsabili della corretta esecuzione dei programmi semplici selezionati e dei relativi pagamenti.
Non appena la Commissione adotta il suddetto atto di esecuzione, trasmette copia dei programmi selezionati agli Stati membri interessati. Gli Stati membri comunicano senza indugio alle organizzazioni proponenti l’esito della loro domanda.
Gli Stati membri concludono convenzioni di sovvenzione per l’esecuzione dei programmi con le organizzazioni proponenti selezionate conformemente ai requisiti di cui all’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1831. In particolare, le convenzioni di sovvenzione specificano le condizioni e il livello di finanziamento, nonché i rispettivi obblighi delle parti.
11. Disposizioni finanziarie
11.1. Principi generali relativi alle sovvenzioni
a) |
Divieto di cumulo Una singola azione può ricevere un’unica sovvenzione a carico del bilancio dell’Unione europea. In nessun caso il bilancio dell’Unione finanzia due volte i medesimi costi. I richiedenti indicano le fonti e gli importi dei finanziamenti dell’Unione ricevuti o chiesti per la stessa azione o parte di azione ovvero per il loro funzionamento (sovvenzioni di funzionamento) nonché ogni altro finanziamento ricevuto o chiesto per la stessa azione. |
b) |
Non retroattività È esclusa la concessione retroattiva di sovvenzioni per azioni già concluse. |
c) |
Il principio di cofinanziamento La formula del cofinanziamento implica che le risorse necessarie per svolgere l’azione non provengono interamente dalla sovvenzione dell’Unione. Le spese restanti sono a carico esclusivo dell’organizzazione proponente. I contributi finanziari erogati a un beneficiario dai suoi membri, in particolare allo scopo di coprire spese ammissibili nel quadro dell’azione, sono autorizzati e saranno considerati come introiti. |
11.2. Bilancio in pareggio
Il bilancio stimato dell’azione deve essere presentato nella parte A del modulo di domanda. Entrate e spese devono essere in pareggio.
Il bilancio deve essere redatto in euro.
I richiedenti che prevedono di sostenere spese in valute diverse dall’euro sono invitati ad utilizzare il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
11.3. Esecuzione dei contratti/subappalti
Laddove l’esecuzione dell’azione richieda l’aggiudicazione di appalti (appalti di esecuzione), il beneficiario deve aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa o con il prezzo più basso (a seconda dei casi), evitando conflitti di interesse (20).
Il beneficiario è tenuto a documentare in modo chiaro la procedura di appalto e a conservare tale documentazione ai fini di un eventuale audit.
Qualora l’organizzazione proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), deve selezionare i subappaltatori in conformità alla normativa nazionale di recepimento di tale direttiva.
Il subappalto, ossia l’esternalizzazione di compiti o attività specifiche che formano parte dell’azione quale descritta nella proposta, deve soddisfare, in aggiunta alle condizioni applicabili a tutti gli appalti di esecuzione (secondo quanto sopra specificato), le condizioni seguenti:
— |
deve essere giustificato tenuto conto della natura dell’azione e degli elementi necessari alla sua esecuzione; |
— |
i compiti principali delle azioni (ossia il coordinamento tecnico e finanziario dell’azione e la gestione della strategia) non possono essere subappaltati né delegati; |
— |
i costi stimati dei subappalti devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica e nella parte finanziaria della proposta; |
— |
l’eventuale ricorso a subappaltatori, se non previsto nella descrizione dell’azione, dovrà essere comunicato dal beneficiario e approvato dallo Stato membro. Lo Stato membro potrà dare approvazione:
|
— |
i beneficiari assicurano che talune condizioni applicabili ad essi, elencate nell’accordo di sovvenzione (per esempio visibilità, riservatezza ecc.), sono applicabili anche ai subappaltatori. |
Subappalto a soggetti aventi un legame strutturale con il beneficiario
I subappalti possono essere concessi anche alle entità che hanno un legame strutturale con il beneficiario, ma solo se il prezzo è limitato ai costi effettivi sostenuti dall’entità (vale a dire senza alcun margine di profitto).
I compiti che devono essere attuati da tali entità devono essere chiaramente indicati nella parte tecnica della proposta.
11.4. Forme di finanziamento, costi ammissibili e non ammissibili
Il cofinanziamento prende la forma di rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; esso comprende inoltre un tasso forfettario che copre i costi indiretti (pari al 4 % dei costi ammissibili per il personale) connessi all’esecuzione dell’azione (22).
Importo massimo ammissibile richiesto
La sovvenzione dell’UE è limitata ai tassi di cofinanziamento massimo seguenti:
— |
per i programmi semplici nel mercato interno: 70 % dei costi ammissibili; |
— |
per i programmi semplici nei paesi terzi: 80 % dei costi ammissibili; |
— |
per i programmi semplici nel mercato interno dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1o gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità agli articoli 136 e 143 del TFUE (23): 75 % dei costi ammissibili del programma; |
— |
per i programmi semplici nei paesi terzi dei beneficiari stabiliti in uno degli Stati membri che, al 1o gennaio 2014 o dopo tale data, beneficiano di assistenza finanziaria in conformità agli articoli 136 e 143 del TFUE: 85 % dei costi ammissibili del programma. |
Gli ultimi due tassi si applicano solo ai programmi decisi dalla Commissione prima della data in cui lo Stato membro interessato cessa di ricevere tale assistenza finanziaria.
Di conseguenza, una parte delle spese totali ammissibili incluse nel bilancio di previsione deve essere finanziata da fonti diverse dalla sovvenzione dell’UE (principio di cofinanziamento).
Costi ammissibili
I costi ammissibili sono i costi effettivamente sostenuti dal beneficiario della sovvenzione e che soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, del modello di convenzione di sovvenzione e all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829.
Costi non ammissibili
I costi non ammissibili sono i costi che non rispettano le condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/1829; sono elencati all’articolo 6, paragrafo 4, del modello di convenzione di sovvenzione.
Calcolo della sovvenzione finale
L’importo definitivo della sovvenzione è calcolato al termine del programma, previa approvazione della domanda di pagamento.
L’«importo definitivo della sovvenzione» dipende dalla misura effettiva in cui il programma viene attuato in conformità con i termini e le condizioni della convenzione.
Tale importo è calcolato dallo Stato membro - al momento del pagamento del saldo - conformemente all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.
11.5. Modalità di pagamento
L’organizzazione proponente può presentare una domanda di anticipo allo Stato membro interessato conformemente all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.
Le domande di pagamenti intermedi del contributo finanziario dell’Unione sono presentate dall’organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831.
Le domande di pagamento del saldo sono presentate dall’organizzazione proponente agli Stati membri conformemente all’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1831.
11.6. Garanzie preliminari
Conformemente all’articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, il pagamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell’organizzazione proponente, di una cauzione a favore dello Stato membro di importo pari a quello dell’anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (24).
12. Pubblicità
I beneficiari sono tenuti ad indicare chiaramente il contributo dell’Unione europea in tutte le attività per le quali è impiegata la sovvenzione.
A questo proposito essi provvedono a far comparire il nome e l’emblema dell’Unione europea su tutte le pubblicazioni, i manifesti, i programmi e gli altri prodotti realizzati nel quadro del progetto cofinanziato.
Le norme per la riproduzione grafica dell’emblema europeo sono raccolte nel manuale interistituzionale di convenzioni redazionali (25).
Inoltre, tutto il materiale visivo prodotto nel quadro di un programma di promozione cofinanziato dall’Unione europea deve recare lo slogan «Enjoy it’s from Europe». Gli orientamenti sull’uso dello slogan nonché di tutti i file grafici possono essere scaricati dalla pagina dedicata alla promozione sul sito web Europa (26).
Infine, tutto il materiale scritto, ossia opuscoli, poster, pieghevoli, manifesti, striscioni, pubblicità su stampa, articoli sui giornali, pagine web (con l’eccezione dei piccoli gadget) dovrebbe includere una clausola di esclusione della responsabilità secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione, che spieghi che il contenuto rappresenta le opinioni dell’autore. La Commissione europea non accetta alcuna responsabilità per l’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni contenute in tale materiale.
13. Protezione dei dati
La risposta ad un invito a presentare proposte comporta la registrazione e il trattamento di dati personali (quali nome, indirizzo e curriculum vitae delle persone che partecipano all’azione cofinanziata). Tali dati saranno trattati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (27) concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. Salvo se diversamente indicato, i quesiti posti e i dati personali richiesti sono necessari a valutare la domanda conformemente alle specifiche dell’invito a presentare proposte, e saranno soggetti a trattamento esclusivamente a detto fine da parte dell’Agenzia esecutiva/Commissione o terza parte che agisce per conto e sotto la responsabilità dell’Agenzia/Commissione. Gli interessati possono essere informati circa ulteriori dettagli delle operazioni di trattamento, sui loro diritti e su come possono essere applicati, con riferimento alla informativa sulla privacy pubblicata sul portale dei partecipanti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html
e sul sito web dell’Agenzia:
http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html
I richiedenti sono invitati a consultare la pertinente informativa sulla privacy a intervalli regolari, in modo da essere debitamente informati su eventuali aggiornamenti apportati prima del termine per la presentazione delle proposte o a posteriori. I beneficiari si assumono l’obbligo giuridico di informare il proprio personale sulle pertinenti operazioni di trattamento che devono essere svolte dall’Agenzia; a tal fine, devono fornire al personale le informative sulla privacy pubblicate dall’Agenzia nel portale dei partecipanti prima di trasmetterne i dati all’Agenzia. I dati personali possono essere registrati nel sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) della Commissione europea di cui agli articoli 105 bis e 108 del regolamento finanziario dell’UE in conformità alle disposizioni applicabili.
14. PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte devono essere presentate entro il termine fissato nella sezione 3 tramite il sistema elettronico di presentazione: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html
Prima di presentare una proposta:
1. |
Trovare un invito: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html |
2. |
Creare un account per presentare una proposta: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html |
3. |
Registrare tutti i partner tramite il registro dei beneficiari: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html |
I richiedenti sono informati per iscritto in merito ai risultati della procedura di selezione.
I richiedenti sono tenuti a rispettare il limite di pagine e i requisiti di formattazione per la proposta tecnica (parte B) indicato nel sistema di presentazione.
La presentazione della proposta implica l’accettazione, da parte del richiedente, delle procedure e condizioni descritte nell’invito e nei documenti a cui viene fatto riferimento.
Non è consentita alcuna modifica della domanda una volta trascorso il termine di presentazione. Tuttavia, qualora fosse necessario chiarire alcuni aspetti o correggere errori materiali, la Commissione/Agenzia potrà contattare il richiedente a tal fine nel corso del processo di valutazione (28).
Contatti
Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito Internet del portale dei partecipanti:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries
Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea all’indirizzo CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione delle domande è il 29.3.2018 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro il 5.4.2018 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.
In tutta la corrispondenza relativa al presente invito (ad esempio richiesta di informazioni o presentazione di una domanda), deve essere fatto esplicito riferimento al medesimo. Il numero identificativo assegnato a una proposta dal sistema di scambio elettronico deve essere utilizzato dal richiedente in tutta la corrispondenza successiva.
Una volta trascorso il termine ultimo per la presentazione delle domande non è più possibile modificarle.
Documenti collegati:
— |
Guida per i richiedenti e relativi allegati |
— |
Modulo di domanda |
— |
Modello di convenzione di sovvenzione (versione per uno o più beneficiari) |
(1) Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/1829 della Commissione, del 23 aprile 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266, del 13.10.2015, pag. 3).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1831 della Commissione, del 7 ottobre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi (GU L 266, del 13.10.2015, pag. 14).
(4) Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 novembre 2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2018 di azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi, C(2017) 7475/2.
(5) Queste informazioni sono disponibili all’indirizzo https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-programmes.
(6) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(8) Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).
(*1) Le carni ovicaprine sono ammissibili anche nell’ambito dei temi 1 e 2. Per i programmi relativi alle carni ovine/caprine proposti a valere sul tema 2, al fine di evitare sovrapposizioni il messaggio sarà diverso rispetto all’aspetto sostenibile della produzione di carni ovine e caprine (tranne nel caso in cui la carne ovina/caprina sia associata a un altro prodotto o ad altri prodotti.
(*2) La composizione delle regioni ricalca la classificazione dei paesi e delle regioni delle Nazioni Unite. Per maggiori informazioni sull’elenco dei paesi compresi nelle varie zone geografiche cfr.: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.
(10) Articolo 106, paragrafi 1 e 2, articoli 107 e 108 del regolamento finanziario e relative modalità di applicazione adottate dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, modificati da ultimo rispettivamente dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1) e dal regolamento delegato (UE) 2015/2462 della Commissione (GU L 342 del 29.12.2015, pag. 7).
(11) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.
(12) GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.
(13) Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).
(14) Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
(15) Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(16) Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).
(17) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(18) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(19) Il modello è disponibile al seguente indirizzo: http://europass.cedefop.europa.eu/.
(20) Per indicazioni in merito alla procedura competitive, si prega di consultare la seguente pagina web:
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_it.pdf
(21) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(22) Si richiama l’attenzione del richiedente sul fatto che, nel caso in cui esso riceva una sovvenzione di funzionamento, i costi indiretti non sono ammissibili.
(23) Alla data di pubblicazione del presente invito a presentare proposte: Grecia.
(24) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
(25) http://publications.europa.eu/code/it/it-5000100.htm
(26) http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_it.htm
(27) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(28) Articolo 96 del regolamento finanziario.