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Document C2012/177/07

Invito a presentare proposte IX-2013/02 — Sovvenzioni concesse a fondazioni politiche a livello europeo

GU C 177 del 20.6.2012, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 177/37


Invito a presentare proposte IX-2013/02 — Sovvenzioni concesse a fondazioni politiche a livello europeo

2012/C 177/07

Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono alla formazione di una coscienza europea ed esprimono la volontà politica dei cittadini dell'Unione. Inoltre, l'articolo 224 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

La revisione del regolamento riconosce il ruolo delle fondazioni politiche a livello europeo, le quali, in quanto organizzazioni affiliate ai partiti politici a livello europeo «possono, tramite le proprie attività, sostenere e perseguire gli obiettivi dei partiti politici europei, in particolare in termini di contributo al dibattito sui temi di politica pubblica europea e sull'integrazione europea, oltre che svolgere la funzione di catalizzatori per nuove idee, analisi e scelte politiche». Tale regolamento prevede in particolare un contributo finanziario annuo di funzionamento del Parlamento europeo alle fondazioni politiche che lo richiedano e che rispettino le condizioni stabilite da detto regolamento

In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte per le sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo.

1.   ATTO DI BASE

Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 (in appresso «regolamento (CE) n. 2004/2003»), relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (1).

Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 29 marzo 2004, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 (in appresso «decisione dell'Ufficio di presidenza») (2).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso «regolamento finanziario») (3).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (in appresso «modalità di esecuzione del regolamento finanziario») (4).

2.   OBIETTIVO

Conformemente all'articolo 2 della decisione dell'Ufficio di presidenza, «il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre, un bando per proposte di concessione della sovvenzione per il finanziamento dei partiti e delle fondazioni. La pubblicazione indica i criteri di ammissibilità, le modalità di finanziamento comunitario e le date previste per la procedura di concessione».

Il presente invito a presentare proposte riguarda le richieste di sovvenzione relative all'esercizio di bilancio 2013 per il periodo d'attività compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013. L'obiettivo della sovvenzione è sostenere il programma di lavoro annuale del beneficiario.

3.   RICEVIBILITÀ

Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature scritte redatte conformemente al formulario di richiesta di sovvenzione che figura all'allegato 1 della summenzionata decisione dell'Ufficio di presidenza, che saranno inoltrate all'attenzione del Presidente del Parlamento europeo nel rispetto dei termini per la presentazione delle domande.

4.   CRITERI E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

4.1.   Criteri di ammissibilità

Per avere diritto a una sovvenzione, un partito politico a livello europeo deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2004/2003, ossia:

a)

essere affiliata a uno dei partiti politici a livello europeo riconosciuti conformemente al presente regolamento, come certificato dal suddetto partito;

b)

avere personalità giuridica nello Stato membro in cui ha sede; tale personalità giuridica è distinta da quella del partito politico a livello europeo al quale la fondazione è affiliata;

c)

rispettare, in particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto;

d)

non perseguire fini di lucro;

e)

essere dotata di un organo direttivo la cui composizione sia geograficamente equilibrata.

Deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003: Nell’ambito del presente regolamento, spetta a ciascun partito politico e a ciascuna fondazione politica a livello europeo definire, conformemente al diritto nazionale, le modalità specifiche delle loro relazioni, tra le quali un adeguato livello di separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive della fondazione politica a livello europeo, da una parte, e il partito politico a livello europeo al quale essa è affiliata, dall’altra.

4.2.   Criteri di esclusione

I richiedenti devono inoltre certificare di non trovarsi in alcuna delle situazioni elencate agli articoli 93, paragrafo 1, e 94 del regolamento finanziario.

4.3.   Criteri di selezione

I candidati devono attestare di essere in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi finanziari necessari per portare a termine il programma di lavoro oggetto della richiesta di finanziamento nonché di possedere le capacità tecniche e di gestione necessarie per portare a termine il programma di lavoro da sovvenzionare.

4.4.   Criteri di attribuzione

Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2004/2003, gli stanziamenti disponibili per l'esercizio di bilancio 2013 saranno distribuiti ai partiti politici a livello europeo la cui domanda di finanziamento sia stata oggetto di una decisione positiva tenendo presenti i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione. La ripartizione avverrà nel modo seguente:

a)

il 15 % è ripartito in parti uguali;

b)

l'85 % è ripartito fra quelli che hanno membri eletti al Parlamento europeo, proporzionalmente al numero di tali membri.

4.5.   Documenti giustificativi

Per la valutazione dei criteri summenzionati, i candidati dovranno produrre la seguente documentazione:

a)

lettera di copertura originale indicante l'importo della sovvenzione richiesta;

b)

formulario di domanda che figura all'allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 marzo 2004, debitamente compilato e firmato (ivi compresa la dichiarazione scritta sull'onore);

c)

statuto del richiedente;

d)

certificato di registrazione ufficiale;

e)

prova di esistenza recente del richiedente;

f)

elenco dei direttori/membri del comitato direttivo (nomi e cognomi, titoli o funzioni all'interno del partito richiedente);

g)

programma del richiedente;

h)

stato finanziario globale per il 2011 certificato da un organismo esterno di revisione contabile (5)

i)

bilancio di previsione di funzionamento per il periodo di ammissibilità (1 gennaio 2013-31 dicembre 2013) indicante le spese ammissibili ad un finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea.

j)

documentazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni previste all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2004/2003.

Per quanto riguarda le lettere c), d), f) e g), il richiedente può presentare una dichiarazione sull'onore in cui si precisa che restano valide le informazioni fornite nella fase precedente.

5.   FINANZIAMENTO DAL BILANCIO DELL'UE

Lo stanziamento per l'esercizio 2013 concesso a titolo dell'articolo 403 del bilancio dell'UE «Contributi alle Fondazioni politiche europee» è stimato pari a 12 400 000 euro. Esso è subordinato all'approvazione dell'autorità di bilancio.

L'importo massimo degli aiuti finanziari concessi dal Parlamento europeo non deve superare l'85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento delle fondazioni politiche a livello europeo. L'onere della prova spetta alla fondazione politica interessata.

Il finanziamento viene effettuato sotto forma di sovvenzione di funzionamento come previsto dal regolamento finanziario e dalle modalità di esecuzione del regolamento finanziario. Le modalità di versamento della sovvenzione e gli obblighi relativi al suo utilizzo saranno determinati da una decisione di concessione di sovvenzione, il cui modello si trova all'allegato 2a della decisione dell'Ufficio di presidenza.

6.   PROCEDURA E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

6.1.   Termine e modalità di presentazione delle proposte

Il termine per l'inoltro delle domande è fissato al 30 settembre 2012. Non saranno ammesse le domande inoltrate dopo tale termine.

Le candidature devono:

a)

essere redatte sul formulario di domanda di finanziamento (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza)

b)

essere obbligatoriamente firmate dal richiedente o da un suo rappresentante debitamente autorizzato;

c)

essere spedite in busta doppia. Entrambe le buste dovranno essere chiuse. La busta interna dovrà recare, oltre all'indirizzo del servizio destinatario riportato nell'invito a presentare proposte, la seguente menzione:

Qualora vengano utilizzate buste autoadesive, esse dovranno essere chiuse mediante strisce adesive, sulle quali sarà apposta trasversalmente la firma del mittente. Viene considerata come firma del mittente non soltanto il suo nominativo manoscritto, ma anche il timbro dell'organizzazione cui appartiene.

Sulla busta esterna dovrà figurare l'indirizzo del mittente. L'indirizzo del destinatario da indicare sulla busta esterna è il seguente:

European Parliament

Mail Service

KAD 00D008

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

L'indirizzo da indicare sulla busta interna è il seguente:

President of the European Parliament

Attn. Mr Roger VANHAEREN, Director-General of Finance

SCH 05B031

2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

d)

essere spedite entro il termine stabilito nel bando di gara tramite raccomandata, timbro postale fidefacente, o mediante servizio di corriere, nel cui caso fa fede la data della ricevuta.

6.2.   Procedure e calendario di massima

Per l'attribuzione delle sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo sono applicabili i seguenti tempi e procedure:

a)

inoltro della candidatura al Parlamento europeo (entro il 30 settembre 2012);

b)

esame e selezione da parte dei servizi del Parlamento europeo. Verranno esaminate solamente le richieste ammissibili in base ai criteri di ammissibilità, esclusione e selezione riportati nell'invito a presentare proposte;

c)

adozione della decisione di concessione di sovvenzione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo (in linea di massima entro l'1 gennaio 2013, come stabilito dall'articolo 4 della decisione dell'Ufficio di presidenza) e comunicazione del risultato ai candidati;

d)

versamento di un anticipo dell'80 % (entro 15 giorni dalla decisione di concessione di sovvenzione).

6.3.   Informazioni supplementari

I seguenti documenti sono disponibili sul sito Internet del Parlamento europeo: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

a)

regolamento (CE) n. 2004/2003;

b)

decisione dell'Ufficio di presidenza;

c)

formulario di richiesta di finanziamento (allegato 1 della decisione dell'Ufficio di presidenza).

Eventuali domande riguardo al presente invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni vanno inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

6.4.   Trattamento dei dati personali

A norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) i dati personali contenuti nella domanda di finanziamento e nei suoi allegati sono trattati secondo i principi della correttezza, della liceità e della proporzionalità rispetto alle finalità esplicite e legittime del presente progetto. Ai fini del trattamento della domanda e per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, i dati personali dei potenziali beneficiari possono essere trattati dai servizi e dagli organismi compatenti del Parlamento europeo e essere trasmessi ai servizi interni di revisione contabile, alla Corte dei conti europea, all'istanza specializzata in irregolarità finanziarie o all'Ufficio europeo antifrode (OLAF).


(1)  GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

(2)  GU C 155 del 12.6.2004, pag. 1.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(4)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

(5)  Salvo se l'organizzazione richiedente è stata creata nell'anno in corso.

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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