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Document C2007/269/67

Causa C-436/07 P: Ricorso proposto il 14 settembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007 , causa T-312/05, Commissione delle Comunità europee/Efrosyni Alexiadou

GU C 269 del 10.11.2007, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/39


Ricorso proposto il 14 settembre 2007 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 12 luglio 2007, causa T-312/05, Commissione delle Comunità europee/Efrosyni Alexiadou

(Causa C-436/07 P)

(2007/C 269/67)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europeee (rappresentante: D. Triandafillou)

Altra parte nel procedimento: Efrosyni Alexiadou

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 2007 nella causa T-312/05, Commissione CE/E. Alexiadou, notificata alla Commissione il 18.7.2007

accogliere le domande presentate dalla Commissione nel ricorso di primo grado

condannare la controparte alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale di primo grado ha interpretato erroneamente le clausole generali del contratto (vigente con forza di legge tra le parti) e in particolare quella relativa all'audit finanziario, che fa riferimento a un tale audit in modo elastico, quale semplice facoltà. Un'altra clausola richiamata d'ufficio dal Tribunale non menziona nemmeno l'audit, sebbene si tratti di un adempimento errato del contratto. L'obbligo di effettuare un audit si dimostra quindi indipendente dalla clausola contrattuale richiamata.

In ogni caso, non poteva richiedersi un audit finanziario se non vi era di fatto alcun oggetto, poiché nessuno è tenuto all'impossibile e le clausole contrattuali devono essere interpretate in modo da avere un effetto utile.

Il principio di sana amministrazione finanziaria impone alla Commissione di non procedere a controlli senza ragione. Il Tribunale di primo grado si è discostato a priori dall'applicazione dei principi di buona fede e di buone pratiche commerciali che avrebbero dovuto guidare la sua interpretazione.

Pronunciandosi in contumacia, il Tribunale non può imputare alla Commissione di non aver spiegato alcuni suoi argomenti (in particolare quello immediatamente precedente) senza contravvenire al principio di tutela giurisdizionale.


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