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Document C2007/269/59

    Causa C-414/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Repubblica di Polonia) il 10 settembre 2007 — Magoora Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

    GU C 269 del 10.11.2007, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 269/35


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Repubblica di Polonia) il 10 settembre 2007 — Magoora Sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

    (Causa C-414/07)

    (2007/C 269/59)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

    Parti

    Ricorrente: Magoora Sp. z o.o.

    Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l'art. 17, nn. 2 e 6, della Sesta direttiva (1) osti a che la Repubblica di Polonia ha integralmente abrogato a partire dal 1o maggio 2004 la normativa in vigore concernente le limitazioni della detrazione dell'imposta a monte gravante sull'acquisto di carburante per autoveicoli impiegati in un'attività imponibile e le ha comunque sostituite con limitazioni della detrazione dell'imposta a monte gravante sull'acquisto di carburante per autoveicoli impiegati in un'attività imponibile, ma definite dal diritto nazionale ricorrendo a criteri diversi rispetto a quelli applicati prima del 1o maggio 2004, e successivamente a partire dal 22 agosto 2005 ha di nuovo modificato i criteri summenzionati;

    2)

    In caso di soluzione positiva della prima questione, se l'art. 17, n. 6, della sesta direttiva osti a che la Repubblica di Polonia ha così modificato i criteri summenzionati al fine di limitare de facto il campo di applicazione della detrazione dell'imposta a monte rispetto alla normativa nazionale in vigore al 30 aprile 2004 oppure alla normativa nazionale vigente prima della modificazione attuata con effetto dal 22 agosto 2005 e, qualora si constati che così agendo la Repubblica di Polonia avrebbe violato l'art. 17, n. 6, della Sesta direttiva, se possa ammettersi che il soggetto passivo dell'imposta ha il diritto di effettuare la detrazione, ma solo nei limiti in cui le modifiche della normativa nazionale andrebbero oltre il campo di applicazione delle limitazioni della detrazione dell'imposta a monte previste dalla normativa nazionale in vigore il 30 aprile 2004 ed abrogata a tale data;

    3)

    Se l'art. 17, n. 6, della sesta direttiva osti a che, richiamandosi alla possibilità prevista in tale disposizione, uno Stato membro limiti la detrazione dell'imposta a monte relativa a spese non aventi carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza, la Repubblica di Polonia ha limitato la detrazione dell'imposta a monte rispetto alla situazione legale al 30 aprile 2004 in modo tale da escludere la detrazione dell'imposta a monte ai fini dell'acquisto di carburante per autovetture ad uso privato nonché per altri veicoli a motore con una massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate ad eccezione degli autoveicoli di cui all'art. 86 della legge 11 marzo 2004 relativa all'imposta sulle merci e sui servizi nella versione vigente al 22 settembre 2005.


    (1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


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