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Document C2007/269/58
Case C-406/07: Action brought on 4 September 2007 — Commission of the European Communities v Hellenic Republic
Causa C-406/07: Ricorso proposto il 4 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
Causa C-406/07: Ricorso proposto il 4 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
GU C 269 del 10.11.2007, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/34 |
Ricorso proposto il 4 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-406/07)
(2007/C 269/58)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triandafillou)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni delle parti
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Dichiarare che la Repubblica ellenica viola
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— |
Condannare la Repubblica ellenica alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che gli Stati membri non possano assoggettare ad imposizione fiscale i dividendi di provenienza estera applicando aliquote superiori rispetto ai dividendi di provenienza nazionale.
L'esenzione fiscale prevista dalla normativa tributaria ellenica, diretta ad evitare la doppia tassazione economica degli utili societari distribuiti ai soci, si applica soltanto ai dividendi di provenienza nazionale.
La normativa tributaria ellenica produce quindi l'effetto di scoraggiare le persone integralmente soggette ad imposizione fiscale in Grecia dall'investire i propri capitali in società che siano stabilite in un altro Stato membro.
Le disposizioni della normativa ellenica hanno inoltre un effetto restrittivo per quanto riguarda le società stabilite in altri Stati membri, in quanto ostacola la raccolta di capitali in Grecia da parte di tali società.
Poiché i redditi provenienti da capitali di origine non ellenica ricevono un trattamento fiscale meno favorevole di quello riservato ai dividendi distribuiti da società stabilite in Grecia, le partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri presentano un interesse minore per gli investitori residenti in Grecia rispetto alle partecipazioni in società aventi sede in Grecia.
Ne consegue che disposizioni legislative come quella in discussione costituiscono una restrizione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall'art. 56 CE.
Nel caso di coloro che siano integralmente soggetti ad imposizione fiscale in Grecia e che siano in possesso di partecipazioni societarie estere che conferiscano loro la facoltà di esercitare una chiara influenza sulle decisioni dell'impresa e di determinarne le attività, è del pari ravvisabile una restrizione alla libertà di stabilimento, vietata dall'art. 43 CE.