Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/269/58

Causa C-406/07: Ricorso proposto il 4 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

GU C 269 del 10.11.2007, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/34


Ricorso proposto il 4 settembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-406/07)

(2007/C 269/58)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: D. Triandafillou)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni delle parti

Dichiarare che la Repubblica ellenica viola

a)

gli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56 e 43 CE, nonché degli artt. 40 e 31 dell'accordo SEE, dando applicazione a un regime fiscale dei dividendi di provenienza estera meno favorevole di quello previsto per i dividendi di provenienza nazionale;

b)

gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 43 CE e dell'art. 31 dell'accordo SEE, mantenendo in vigore le disposizioni del Codice delle imposte sui redditi (legge 2238/1994, come da ultimo modificata dalla legge 3296/2004), in forza del quale le società di persone estere sono soggette in Grecia a un'imposizione fiscale superiore alle società nazionali.

Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che gli Stati membri non possano assoggettare ad imposizione fiscale i dividendi di provenienza estera applicando aliquote superiori rispetto ai dividendi di provenienza nazionale.

L'esenzione fiscale prevista dalla normativa tributaria ellenica, diretta ad evitare la doppia tassazione economica degli utili societari distribuiti ai soci, si applica soltanto ai dividendi di provenienza nazionale.

La normativa tributaria ellenica produce quindi l'effetto di scoraggiare le persone integralmente soggette ad imposizione fiscale in Grecia dall'investire i propri capitali in società che siano stabilite in un altro Stato membro.

Le disposizioni della normativa ellenica hanno inoltre un effetto restrittivo per quanto riguarda le società stabilite in altri Stati membri, in quanto ostacola la raccolta di capitali in Grecia da parte di tali società.

Poiché i redditi provenienti da capitali di origine non ellenica ricevono un trattamento fiscale meno favorevole di quello riservato ai dividendi distribuiti da società stabilite in Grecia, le partecipazioni in società stabilite in altri Stati membri presentano un interesse minore per gli investitori residenti in Grecia rispetto alle partecipazioni in società aventi sede in Grecia.

Ne consegue che disposizioni legislative come quella in discussione costituiscono una restrizione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall'art. 56 CE.

Nel caso di coloro che siano integralmente soggetti ad imposizione fiscale in Grecia e che siano in possesso di partecipazioni societarie estere che conferiscano loro la facoltà di esercitare una chiara influenza sulle decisioni dell'impresa e di determinarne le attività, è del pari ravvisabile una restrizione alla libertà di stabilimento, vietata dall'art. 43 CE.


Top