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Document C2007/269/54

Causa C-397/07: Ricorso proposto il 27 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

GU C 269 del 10.11.2007, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/31


Ricorso proposto il 27 agosto 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-397/07)

(2007/C 269/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Gippini Fournier e M. Afonso, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che:

subordinando a talune condizioni l'applicazione delle esenzioni obbligatorie dall'imposta sui conferimenti;

gravando con un'imposta indiretta il trasferimento in Spagna della sede della direzione effettiva o della sede statutaria delle società che non siano state soggette a un tributo analogo a quello spagnolo nel paese di provenienza;

assoggettando ad imposta indiretta il capitale utilizzato per realizzare operazioni commerciali per mezzo di filiali o di sedi permanenti di società stabilite in uno Stato membro che non applica un'imposta analoga a quella spagnola,

il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE (1).

Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 69/335 prevede il mantenimento dello status quo per quanto riguarda la possibilità che gli Stati membri reintroducano un'imposta sui conferimenti o assoggettino nuovamente a tale imposta operazioni attualmente esenti. Pertanto, la Spagna non può eliminare le sue esenzioni e tassare tutte le operazioni a cui è applicabile il regime speciale del R.D.L. 4/2004, ma che sono escluse dall'ambito applicativo dell'ex art. 7.1.b) e 7.1.b) bis. La Spagna deve applicare l'esenzione ex art. 45.1.B.10 a tutte le operazioni rientranti nell'ambito applicativo del regime speciale del R.D.L. 4/2004, indipendentemente dal fatto che in concreto tale regime speciale si applichi oppure no.

L'art. 4 della direttiva 69/335 contiene un elenco tassativo di attività che possono essere gravate dall'imposta sui conferimenti. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. g), può essere soggetto a tale imposta il trasferimento della sede della direzione effettiva di una società, associazione o persona giuridica che è considerata, per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti, come società di capitali nello Stato membro ospitante, mentre non lo è nello Stato membro di origine. Di conseguenza, la Spagna non può assoggettare ad un'imposta sui conferimenti il trasferimento della direzione o della sede statutaria nel caso in cui una società di capitali non sia stata soggetta ad un'imposta simile nello Stato membro di provenienza. Il trasferimento della sede in un altro Stato membro da parte di una società di capitali non è un fatto imponibile ai sensi dell'imposta sui conferimenti, neppure nell'ipotesi in cui lo Stato membro in cui la società è stata costituita non abbia riscosso tale tributo. Inoltre, nulla indica che la normativa spagnola si applichi soltanto in caso di evasione o frode fiscale.

La Spagna non può riscuotere un'imposta sui conferimenti sulla parte di capitale utilizzata per realizzare operazioni commerciali, in territorio spagnolo, mediante filiali o stabilimenti permanenti. Come indicato chiaramente all'art. 2, n. 1, della direttiva 69/335, la Spagna non può assoggettare all'imposta sui conferimenti le società la cui direzione effettiva si trova in un altro Stato membro. L'art. 2, n. 3, della direttiva 69/335 prevede una misura come quella applicata dalla Spagna soltanto nel caso specifico di una società avente la sede statutaria e la sede della direzione effettiva in un paese terzo. Per quanto riguarda la questione della frode o dell'evasione fiscale, la Commissione evidenzia che le norme spagnole si applicano senza alcun limite o distinzione a seconda dell'esistenza o meno di una situazione di elusione o frode fiscale. Di conseguenza, la Spagna non può validamente invocare tale giustificazione.


(1)  Direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25).


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