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Document C2007/269/42

    Causa C-362/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance du VII ême arrondissement de Paris (Francia) il 2 agosto 2007 — Kip Europe SA, Kip UK Limited, Caretrex Logistiek BV, Utax Gmbh/Administration des Douanes — Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

    GU C 269 del 10.11.2007, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 269/21


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance du VIIême arrondissement de Paris (Francia) il 2 agosto 2007 — Kip Europe SA, Kip UK Limited, Caretrex Logistiek BV, Utax Gmbh/Administration des Douanes — Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

    (Causa C-362/07)

    (2007/C 269/42)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Tribunal d'instance du VIIême arrondissement de Paris

    Parti

    Ricorrenti: Kip Europe SA, Kip UK Limited, Caretrex Logistiek BV, Utax Gmbh

    Convenuta: Administration des Douanes — Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

    Questioni pregiudiziali

    1)

    se la funzione di fotocopiatore di un apparecchio multifunzionale quale quello descritto nel presente procedimento, concepito per funzionare collegato direttamente o su una rete con uno o più computer, ma in grado per la sola funzione di fotocopiatore di funzionare in modo autonomo costituisca «una specifica funzione diversa dall'elaborazione dell'informazione» ai sensi della nota 5 E del capitolo 84 della nomenclatura combinata.

    2)

    in caso di soluzione positiva della prima questione, se l'esistenza di tale funzione specifica, espressamente riconosciuta non conferire all'articolo il suo carattere essenziale, sia tale da escludere la classificazione sotto il capitolo 84 in applicazione della nota 5 E, nonostante l'esistenza di funzioni di stampante e scanner rientranti sotto l'elaborazione dell'informazione.

    3)

    in un siffatto caso, se, trattandosi di un materiale composto dall'assemblaggio tre unità materialmente distinte (stampante, scanner e computer), la classificazione non debba essere effettuata sulla base della regola generale 3 b.

    4)

    più in generale, se la corretta interpretazione del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata debba portare a classificare le stampanti come quelle cui agli atti sotto la voce 8471 60 ovvero 9009 12 00.

    5)

    Se il regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400/2006 (1), sia invalido, in particolare, in quanto in contrasto con il sistema armonizzato, con la nomenclatura combinata e con i nn. 1 e 3 b delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata poiché nella motivazione viene fatto riferimento alla nozione di «funzione che conferisce all'apparecchio il suo carattere esenzione» e porterebbe a classificare nella voce 9009 12 00 stampanti quali quelle di cui agli atti.


    (1)  Regolamento (CE) della Commissione 8 marzo 2006, n. 400, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 70, pag. 9).


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