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Document C2007/269/31
Case C-315/07: Reference for a preliminary ruling from the Landesgericht Klagenfurt (Austria), lodged on 9 July 2007 — A-Punkt Schmuckhandels GmbH v Claudia Schmidt
Causa C-315/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt (Austria) il 9 luglio 2007 — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt
Causa C-315/07: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt (Austria) il 9 luglio 2007 — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt
GU C 269 del 10.11.2007, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 269/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Klagenfurt (Austria) il 9 luglio 2007 — A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt
(Causa C-315/07)
(2007/C 269/31)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Klagenfurt
Parti
Ricorrente: A-Punkt Schmuckhandels GmbH
Convenuta: Claudia Schmidt
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la normativa di uno Stato membro, per effetto della quale sia vietata la vendita di argenteria effettuata mediante contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria di valore singolo non superiore a EUR 40,00, costituisca un ostacolo alla libera circolazione delle merci ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE, qualora l'accesso al mercato per merci comunitarie sia possibile solamente a fronte di oneri aggiuntivi che implichino spese per la modificazione della struttura di vendita e per la modificazione e l'ampliamento della gamma dei prodotti venduti. In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1): |
2) |
Se la normativa di uno Stato membro, per effetto della quale, in contrasto con gli artt. 28 CE e 30 CE, sia vietata la vendita di argenteria effettuata mediante contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria di valore singolo non superiore a EUR 40,00, costituisca una restrizione giustificata e proporzionata al diritto del singolo di vendere argenteria di valore singolo non superiore a EUR 40,00, eventualmente mediante contatti diretti con persone private ai fini della vendita e della raccolta di ordinazioni di oggetti di argenteria. |