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Document C2007/269/11

Causa C-287/05: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — D.P.W. Hendrix/Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Artt. 12 CE, 17 CE, 18 CE e 39 CE — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis, e allegato II bis — Regolamento (CEE) n. 1612/68 — Art. 7, n. 1 — Prestazioni speciali a carattere non contributivo — Prestazione olandese per giovani disabili — Carattere non esportabile)

GU C 269 del 10.11.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 269/5


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 11 settembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep — Paesi Bassi) — D.P.W. Hendrix/Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

(Causa C-287/05) (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Artt. 12 CE, 17 CE, 18 CE e 39 CE - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis, e allegato II bis - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Art. 7, n. 1 - Prestazioni speciali a carattere non contributivo - Prestazione olandese per giovani disabili - Carattere non esportabile)

(2007/C 269/11)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: D.P.W. Hendrix

Convenuto: Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Centrale Raad van Beroep — Interpretazione dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 4 giugno 1998, n. 1223 (GU L 168, pag. 1), e la portata degli artt. 12 CE, 18 CE, 39 CE e 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2)

Dispositivo

1)

Una prestazione come quella corrisposta sulla base della legge 24 aprile 1997 in materia di prestazioni di assistenza ai giovani disabili colpiti da incapacità lavorativa (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) deve essere considerata come una prestazione speciale a carattere non contributivo, ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 4 giugno 1998, n. 1223, di modo che alle persone nella situazione del ricorrente nella causa principale deve essere applicata solo la norma di coordinamento dell'art. 10 bis di tale regolamento e che il versamento di tale prestazione può essere validamente riservato alle persone che risiedono sul territorio dello Stato membro che la eroga. La circostanza che l'interessato ricevesse in precedenza una prestazione per giovani disabili esportabile non incide sull'applicazione delle disposizioni di cui trattasi.

2)

Gli artt. 39 CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale di attuazione degli artt. 4, n. 2 bis, e 10 bis del regolamento n. 1408/71 nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1223/98, che prevede che una prestazione speciale a carattere non contributivo prevista all'allegato II bis di tale ultimo regolamento può essere concessa solo alle persone residenti nel territorio nazionale. Tuttavia, l'applicazione di tale normativa non deve comportare una lesione dei diritti di una persona che si trovi in una situazione come quella del ricorrente nella causa principale che vada oltre quanto necessario ai fini della realizzazione del legittimo obiettivo previsto dalla normativa nazionale. È compito del giudice nazionale, che deve interpretare il diritto nazionale, per quanto possibile, in modo compatibile con il diritto comunitario, tener conto, in particolare, del fatto che il lavoratore di cui trattasi ha mantenuto il complesso dei suoi legami economici e sociali nello Stato membro di origine.


(1)  GU C 296 del 26.11.2005.


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