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Document C2006/086/25

    Causa C-62/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) con decisione 11 gennaio 2006 nel procedimento Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas contro ZF — ZEFESER — Importação e Exportação de Productos Alimentares, Ld.

    GU C 86 del 8.4.2006, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    8.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 86/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) con decisione 11 gennaio 2006 nel procedimento Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas contro ZF — ZEFESER — Importação e Exportação de Productos Alimentares, Ld.

    (Causa C-62/06)

    (2006/C 86/25)

    Lingua processuale: il portoghese

    Con decisione 11 gennaio 2006, pervenuta nella cancelleria della Corte delle Comunità europee il 6 febbraio 2006, nel procedimento Fazenda Pública — Director Geral das Alfândegas contro ZF — ZEFESER — Importação e Exportação de Productos Alimentares, Ld., il Supremo Tribunal Administrativo ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    1.

    Se ai fini dell'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697 (1), la qualificazione di «atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva» sia la qualificazione effettuata dall'autorità doganale essendo quest'ultima sufficiente o se risulti necessario che ad una siffatta qualificazione proceda il competente tribunale penale.

    2.

    Se, in codesta seconda ipotesi, sia sufficiente la mera accusa mossa dalla competente autorità penale (nel caso portoghese, il Pubblico Ministero) o se occorra la condanna del debitore nel relativo procedimento penale.

    3.

    Se, anche in codest'ultima ipotesi, si debbano trarre conclusioni differenti dalla circostanza che, rispettivamente, il tribunale assolva il debitore grazie all'applicazione del principio in dubio pro reo o assolva per aver comprovato che il debitore non ha commesso la relativa infrazione.

    4.

    Nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero non formuli accuse contro il debitore affermando che non ha indizi di «atto passibile di un'azione giudiziaria repressiva», quali siano le conseguenze che ne derivino e se una decisione siffatta osti all'avvio di un'azione di recupero delle imposizioni non percepite.

    5.

    Nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero o lo stesso tribunale penale procedano all'archiviazione del processo per prescrizione dell'azione penale, se una decisione siffatta conduca a che non si possa avviare la relativa azione di recupero delle imposizioni non percepite.


    (1)  Regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).


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