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Document C2005/045/31
Case C-508/04: Action brought on 8 December 2004 by the Commission of the European Communities against the Republic of Austria
Causa C-508/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato l'8 dicembre 2004
Causa C-508/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato l'8 dicembre 2004
GU C 45 del 19.2.2005, p. 17–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
19.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 45/17 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato l'8 dicembre 2004
(Causa C-508/04)
(2005/C 45/31)
Lingua processuale: il tedesco
L'8 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michael Van Beek e Bernhard Schima, assistita dall'avv. Matthias Lang, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.
La ricorrente conclude che la Corte voglia dichiarare quanto segue:
1. |
La Repubblica d'Austria ha violato l'obbligo ad essa incombente di procedere ad una corretta e completa trasposizione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE (1), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in quanto non ha trasposto completamente e/o correttamente nel proprio ordinamento nazionale gli artt. 1, 6, nn. 1-4, 7, 11, 12, 13, 15, 16, n. 1, e 22, lett. b), della direttiva predetta. |
2. |
La Repubblica d'Austria sopporterà le spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la Commissione censura l'inesatta trasposizione della direttiva 92/43/CEE effettuata mediante l'adozione, da parte dei Länder Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol e Vorarlberg, delle relative norme di attuazione notificate alla Commissione o comunque emanate secondo i dati in possesso di quest'ultima.
Ad avviso della Commissione, è mancata una completa e/o corretta trasposizione, nelle materie di competenza di singoli Länder federali, delle norme della detta direttiva riguardanti le disposizioni generali (art. 1), le misure di conservazione generali (art. 6, n. 1), il divieto di degrado (art. 6, n. 2), i piani o progetti atti ad avere incidenze significative sulle zone speciali di conservazione (art. 6, nn. 3 e 4), il regime di tutela attinente alla direttiva sulla protezione degli uccelli (art. 7), la sorveglianza dello stato di conservazione (art. 11), il regime di tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lett. a) (art. 12), il regime di tutela delle specie vegetali di cui all'allegato IV, lett. b) (art. 13), gli strumenti ed i mezzi di cattura e di uccisione proibiti (art. 15), i criteri relativi ad eventuali deroghe agli artt. 12-15 (art. 16, n. 1) e le prescrizioni sull'insediamento intenzionale di specie non locali [art. 22, lett. b)].
(1) GU L 206, pag. 7.