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Document C2005/045/30

Causa C-507/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato l'8 dicembre 2004

GU C 45 del 19.2.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

19.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/16


Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato l'8 dicembre 2004

(Causa C-507/04)

(2005/C 45/30)

Lingua processuale: il tedesco

L'8 dicembre 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. Michael Van Beek e Bernhard Schima, assistita dall'avv. Matthias Lang, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia dichiarare quanto segue:

1.

La Repubblica d'Austria ha violato l'obbligo ad essa incombente di procedere ad una corretta e completa trasposizione della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE (1), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in quanto non ha trasposto completamente e/o correttamente nel proprio ordinamento nazionale gli artt. 1, nn. 1 e 2, 5, 6, n. 1, 7, nn. 1 e 4, 8, 9, nn. 1 e 2, e 11 della direttiva predetta.

2.

La Repubblica d'Austria sopporterà le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Commissione censura l'inesatta trasposizione della direttiva 79/409/CEE effettuata mediante l'adozione, da parte dei Länder Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg e Wien, delle relative norme di attuazione notificate alla Commissione o comunque emanate secondo i dati in possesso di quest'ultima.

Ad avviso della Commissione, è mancata una completa e/o corretta trasposizione, nelle materie di competenza di singoli Länder federali, delle disposizioni della detta direttiva riguardanti il suo ambito di applicazione (art. 1, nn. 1 e 2), la disciplina generale per la salvaguardia delle specie di uccelli (art. 5), il divieto di commercializzazione (art. 6, n. 1), le prescrizioni in materia di caccia alle specie elencate all'allegato II (art. 7, n. 1), la disciplina per la conservazione delle specie (art. 7, n. 4), le prescrizioni circa i metodi ed i mezzi di caccia e di cattura proibiti (art. 8), i criteri relativi ad eventuali deroghe agli artt. 5-8 (art. 9, nn. 1 e 2) e le prescrizioni relative all'insediamento di specie di uccelli selvatici (art. 11).


(1)  GU L 103, pag. 1.


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