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Document 62022TN0266

Causa T-266/22: Ricorso proposto il 7 maggio 2022 — Aziz/Commissione

GU C 359 del 19.9.2022, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/74


Ricorso proposto il 7 maggio 2022 — Aziz/Commissione

(Causa T-266/22)

(2022/C 359/93)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ahmad Aziz (Pieta, Malta) (rappresentante: L. Cuschieri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione Ares(2022) 3227480 della Commissione europea, del 26 aprile 2021, di non rettificare i dati personali del ricorrente conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

dichiarare l’esistenza di una violazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel trasmettere i suoi dati personali quando le autorità hanno avviato due procedimenti paralleli, uno penale e uno civile, nei confronti del ricorrente, sulla base degli stessi presunti fatti, sebbene il ricorrente fosse già stato assolto da un organo giurisdizionale pakistano per gli stessi presunti fatti;

dichiarare l’esistenza di una violazione dell’articolo 17 per non aver comunicato i dati personali quando la Commissione ha trattato i dati personali del ricorrente. Il ricorrente afferma che il Tribunale dovrebbe annullare la decisione Ares(2022) 2457760 della Commissione europea, del 1o aprile 2022, per non aver comunicato i dati personali conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1725 per non aver effettuato la rettifica dei dati personali del ricorrente.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 non comunicando al ricorrente i suoi dati personali.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato il principio di presunzione di trasparenza e di divulgazione nel non aver concesso al ricorrente l’accesso ai suoi dati personali, mentre i procedimenti penale e civile paralleli sono pendenti nei suoi confronti. Il ricorrente aveva il diritto di ottenere i suoi dati personali nell’ambito dei procedimenti penale e civile paralleli pendenti.


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).


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