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Document 62022TN0266
Case T-266/22: Action brought on 7 May 2022 — Aziz v Commission
Causa T-266/22: Ricorso proposto il 7 maggio 2022 — Aziz/Commissione
Causa T-266/22: Ricorso proposto il 7 maggio 2022 — Aziz/Commissione
GU C 359 del 19.9.2022, p. 74–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359/74 |
Ricorso proposto il 7 maggio 2022 — Aziz/Commissione
(Causa T-266/22)
(2022/C 359/93)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ahmad Aziz (Pieta, Malta) (rappresentante: L. Cuschieri, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione Ares(2022) 3227480 della Commissione europea, del 26 aprile 2021, di non rettificare i dati personali del ricorrente conformemente all’articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
— |
dichiarare l’esistenza di una violazione dell’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel trasmettere i suoi dati personali quando le autorità hanno avviato due procedimenti paralleli, uno penale e uno civile, nei confronti del ricorrente, sulla base degli stessi presunti fatti, sebbene il ricorrente fosse già stato assolto da un organo giurisdizionale pakistano per gli stessi presunti fatti; |
— |
dichiarare l’esistenza di una violazione dell’articolo 17 per non aver comunicato i dati personali quando la Commissione ha trattato i dati personali del ricorrente. Il ricorrente afferma che il Tribunale dovrebbe annullare la decisione Ares(2022) 2457760 della Commissione europea, del 1o aprile 2022, per non aver comunicato i dati personali conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1725 per non aver effettuato la rettifica dei dati personali del ricorrente. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 non comunicando al ricorrente i suoi dati personali. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato il principio di presunzione di trasparenza e di divulgazione nel non aver concesso al ricorrente l’accesso ai suoi dati personali, mentre i procedimenti penale e civile paralleli sono pendenti nei suoi confronti. Il ricorrente aveva il diritto di ottenere i suoi dati personali nell’ambito dei procedimenti penale e civile paralleli pendenti. |
(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).