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Document 62022TN0063
Case T-63/22: Action brought on 1 February 2022 — Brooks England v EUIPO — Brooks Sports (BROOKS ENGLAND)
Causa T-63/22: Ricorso proposto il 1° febbraio 2022 — Brooks England/EUIPO — Brooks Sports (BROOKS ENGLAND)
Causa T-63/22: Ricorso proposto il 1° febbraio 2022 — Brooks England/EUIPO — Brooks Sports (BROOKS ENGLAND)
GU C 148 del 4.4.2022, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 148 del 4.4.2022, p. 25–26
(GA)
4.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/33 |
Ricorso proposto il 1o febbraio 2022 — Brooks England/EUIPO — Brooks Sports (BROOKS ENGLAND)
(Causa T-63/22)
(2022/C 148/44)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Brooks England (Smethwick, Regno Unito) (rappresentante: S. Feltrinelli, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brooks Sports, Inc. (Seattle, Washington, Stati Uniti)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «BROOKS ENGLAND» — Domanda di registrazione n. 3 298 321
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 novembre 2021 nel procedimento R 2432/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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accogliere il ricorso della ricorrente; |
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annullare interamente la decisione impugnata e dichiarare quindi che il segno contestato deve essere registrato per tutti i prodotti contestati; |
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in subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata dichiarando che il segno contestato dev’essere registrato almeno per i prodotti contestati della classe 18; |
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condannare l'EUIPO a rimborsare tutte le spese legali sostenute dalla ricorrente in relazione al precedente e all’attuale procedimento; |
Motivi invocati
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Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per aver erroneamente valutato il rischio di confusione tra il segno contestato e il marchio anteriore; |
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Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per aver erroneamente valutato le prove relative all'uso del marchio anteriore; |
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Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per aver erroneamente effettuato la valutazione relativa alla comparazione dei prodotti; |
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Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per aver erroneamente effettuato la valutazione relativa alla comparazione dei segni e al rischio di associazione. |