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Document 62022TN0063

    Causa T-63/22: Ricorso proposto il 1° febbraio 2022 — Brooks England/EUIPO — Brooks Sports (BROOKS ENGLAND)

    GU C 148 del 4.4.2022, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 148 del 4.4.2022, p. 25–26 (GA)

    4.4.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 148/33


    Ricorso proposto il 1o febbraio 2022 — Brooks England/EUIPO — Brooks Sports (BROOKS ENGLAND)

    (Causa T-63/22)

    (2022/C 148/44)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Brooks England (Smethwick, Regno Unito) (rappresentante: S. Feltrinelli, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Brooks Sports, Inc. (Seattle, Washington, Stati Uniti)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

    Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «BROOKS ENGLAND» — Domanda di registrazione n. 3 298 321

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

    Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 novembre 2021 nel procedimento R 2432/2020-4

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    accogliere il ricorso della ricorrente;

    annullare interamente la decisione impugnata e dichiarare quindi che il segno contestato deve essere registrato per tutti i prodotti contestati;

    in subordine, annullare parzialmente la decisione impugnata dichiarando che il segno contestato dev’essere registrato almeno per i prodotti contestati della classe 18;

    condannare l'EUIPO a rimborsare tutte le spese legali sostenute dalla ricorrente in relazione al precedente e all’attuale procedimento;

    Motivi invocati

    Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per aver erroneamente valutato il rischio di confusione tra il segno contestato e il marchio anteriore;

    Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per aver erroneamente valutato le prove relative all'uso del marchio anteriore;

    Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, per aver erroneamente effettuato la valutazione relativa alla comparazione dei prodotti;

    Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio per aver erroneamente effettuato la valutazione relativa alla comparazione dei segni e al rischio di associazione.


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