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Document 62022CN0540

Causa C-540/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Paesi Bassi) l’11 agosto 2022 — SN e a. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

GU C 463 del 5.12.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Paesi Bassi) l’11 agosto 2022 — SN e a. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-540/22)

(2022/C 463/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg

Parti

Ricorrenti: SN, AS, RA, AA, OK, SD, IS, YZ, VK, VM, SP, OZ, OK, MM, PS, OP, ST, OO, ST, OS, AB, AT, PM, IY, SO, HY, VK, VL, DT, DM, DK, OK, MK, VM, VM, AY, PD, SS, OH, AZ, RS, VD, AI, OK

Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

1.

Se la libertà di prestazione dei servizi, sancita agli articoli 56 e 57 TFUE, comprenda un diritto di soggiornare in uno Stato membro, da essa derivato, per lavoratori dipendenti cittadini di paesi terzi che possono essere impiegati in detto Stato membro da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro.

2.

In caso di risposta negativa, se l’articolo 56 TFUE osti a che, qualora la prestazione di servizi duri più di tre mesi, si debba richiedere per ciascun dipendente un permesso di soggiorno, oltre a un mero obbligo di notifica per il prestatore di servizi.

3.

In caso di risposta negativa, se l’articolo 56 TFUE osti a

a.

una normativa nazionale secondo la quale la durata di validità di un siffatto permesso di soggiorno, a prescindere dalla durata della prestazione dei servizi, non può essere superiore a due anni;

b.

la limitazione della durata di validità di un siffatto permesso di soggiorno alla durata di validità del permesso di soggiorno e di lavoro nello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi;

c.

l’imposizione di diritti per ciascuna domanda (di proroga), il cui ammontare è pari ai diritti dovuti per un permesso regolare per la prestazione di lavoro effettuata da un cittadino di un paese terzo, ma è pari al quintuplo dell’importo dei diritti dovuti per un certificato di soggiorno regolare di un cittadino dell’Unione.


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