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Document 62022CN0447
Case C-447/22 P: Appeal brought on 6 July 2022 by the Republic of Slovenia against the judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 27 April 2022 in Case T-392/20, Petra Flašker v European Commission
Causa C-447/22 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2022 dalla Repubblica di Slovenia avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2022, causa T-392/20, Petra Flašker / Commissione europea
Causa C-447/22 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2022 dalla Repubblica di Slovenia avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2022, causa T-392/20, Petra Flašker / Commissione europea
GU C 359 del 19.9.2022, p. 47–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359/47 |
Impugnazione proposta il 6 luglio 2022 dalla Repubblica di Slovenia avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2022, causa T-392/20, Petra Flašker / Commissione europea
(Causa C-447/22 P)
(2022/C 359/55)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: B. Jovin Hrastnik)
Altre parti nel procedimento: Petra Flašker, Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente la sentenza del Tribunale, |
— |
respingere il ricorso proposto in primo grado, e |
— |
condannare la parte ricorrente in primo grado a sopportare tutte le spese del procedimento. |
Nel caso in cui la Corte constatasse che lo stato degli atti non le consente di statuire sulla controversia, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare integralmente la sentenza del Tribunale, e |
— |
rinviare la causa al Tribunale ai fini della decisione. |
Motivi di impugnazione e principali argomenti
1. |
Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il diritto, avendo compiuto un’errata interpretazione dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE nonché dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2015/1589 (1), avendo travisato la portata degli obblighi che incombono alla Commissione nella fase di esame preliminare di una misura notificata, e avendo erroneamente giudicato riguardo all’esistenza di serie difficoltà con le quali la Commissione avrebbe dovuto confrontarsi nell’analisi delle misure in questione, vale a dire le risorse conferite in gestione che le farmacie pubbliche Lekarna Ljubljana p.o. e Lekarna Ljubljana hanno ricevuto dopo l’anno 1979. |
2. |
Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il diritto, avendo qualificato i fatti in modo giuridicamente errato ed avendo erroneamente concluso che la Commissione, in riferimento alle risorse che nell’anno 1979 sono state conferite in gestione alla Lekarna Ljubljana p.o. e che nel 1997 sono state trasferite alla Lekarna Ljubljana, si trovava dinanzi a serie difficoltà, a causa delle quali essa avrebbe dovuto avviare in quel caso il procedimento d’indagine previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. |
3. |
Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il diritto, in quanto la sua sentenza sarebbe inficiata da difetti di motivazione. |
4. |
Il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali, avendo, da un lato, preso in considerazione generiche affermazioni espresse nel ricorso dalla parte ricorrente, e avendo, dall’altro lato, omesso di considerare talune allegazioni formulate dalla Commissione nel suo controricorso. In tal modo, sarebbe stato violato il diritto della Commissione ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, il che avrebbe pregiudicato anche gli interessi dell’odierna parte ricorrente per impugnazione. |
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015, L 248, pag. 9).