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Document 62022CN0447

    Causa C-447/22 P: Impugnazione proposta il 6 luglio 2022 dalla Repubblica di Slovenia avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2022, causa T-392/20, Petra Flašker / Commissione europea

    GU C 359 del 19.9.2022, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 359/47


    Impugnazione proposta il 6 luglio 2022 dalla Repubblica di Slovenia avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 27 aprile 2022, causa T-392/20, Petra Flašker / Commissione europea

    (Causa C-447/22 P)

    (2022/C 359/55)

    Lingua processuale: lo sloveno

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: B. Jovin Hrastnik)

    Altre parti nel procedimento: Petra Flašker, Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare integralmente la sentenza del Tribunale,

    respingere il ricorso proposto in primo grado, e

    condannare la parte ricorrente in primo grado a sopportare tutte le spese del procedimento.

    Nel caso in cui la Corte constatasse che lo stato degli atti non le consente di statuire sulla controversia, la ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare integralmente la sentenza del Tribunale, e

    rinviare la causa al Tribunale ai fini della decisione.

    Motivi di impugnazione e principali argomenti

    1.

    Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il diritto, avendo compiuto un’errata interpretazione dell’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE nonché dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2015/1589 (1), avendo travisato la portata degli obblighi che incombono alla Commissione nella fase di esame preliminare di una misura notificata, e avendo erroneamente giudicato riguardo all’esistenza di serie difficoltà con le quali la Commissione avrebbe dovuto confrontarsi nell’analisi delle misure in questione, vale a dire le risorse conferite in gestione che le farmacie pubbliche Lekarna Ljubljana p.o. e Lekarna Ljubljana hanno ricevuto dopo l’anno 1979.

    2.

    Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il diritto, avendo qualificato i fatti in modo giuridicamente errato ed avendo erroneamente concluso che la Commissione, in riferimento alle risorse che nell’anno 1979 sono state conferite in gestione alla Lekarna Ljubljana p.o. e che nel 1997 sono state trasferite alla Lekarna Ljubljana, si trovava dinanzi a serie difficoltà, a causa delle quali essa avrebbe dovuto avviare in quel caso il procedimento d’indagine previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

    3.

    Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato il diritto, in quanto la sua sentenza sarebbe inficiata da difetti di motivazione.

    4.

    Il Tribunale avrebbe violato le norme procedurali, avendo, da un lato, preso in considerazione generiche affermazioni espresse nel ricorso dalla parte ricorrente, e avendo, dall’altro lato, omesso di considerare talune allegazioni formulate dalla Commissione nel suo controricorso. In tal modo, sarebbe stato violato il diritto della Commissione ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale, il che avrebbe pregiudicato anche gli interessi dell’odierna parte ricorrente per impugnazione.


    (1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015, L 248, pag. 9).


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