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Document 62022CN0436

Causa C-436/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 1° luglio 2022 — Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) / Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

GU C 359 del 19.9.2022, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/45


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spagna) il 1o luglio 2022 — Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) / Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

(Causa C-436/22)

(2022/C 359/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Parti

Ricorrente: Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL)

Resistente: Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

Questioni pregiudiziali

Poiché ogni misura adottata da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva, deve essere intesa ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di specie animali di interesse comunitario, come il lupo (lupus canis), ci si chiede quanto segue:

1)

Se le disposizioni degli articoli 2, paragrafo 2, 4, 11, 12, 14, 16 e 17 della direttiva 92/43/CEE (1) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ostino a che una normativa di una Comunità autonoma, la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León (legge n. 4/1996, del 12 luglio, in materia di caccia di Castiglia e León) e, successivamente, Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León (legge n. 4/2021, del 1o luglio, in materia di caccia e gestione sostenibile delle risorse venatorie di Castiglia e León), dichiari il lupo quale specie cinegetica e di cui è autorizzata la caccia e, di conseguenza, ne venga autorizzato lo sfruttamento faunistico venatorio negli ambiti territoriali di caccia durante le stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, allorché il suo stato di conservazione è insoddisfacente-inadeguato, ai sensi della relazione per il sessennio 2013-2018 che la Spagna ha sottoposto alla Commissione europea nel 2019, e pertanto lo Stato (lo Stato membro, articolo 4 della suddetta direttiva) ha incluso tutte le popolazioni spagnole di lupi nell’elenco delle specie selvatiche in regime di protezione speciale e nel catalogo spagnolo delle specie minacciate, concedendo una protezione rigorosa anche alle popolazioni situate a nord del Duero.

2)

Se sia compatibile con siffatta finalità la circostanza che venga concessa una protezione diversa al lupo in funzione del fatto che lo stesso si trovi a nord o a sud del fiume Duero, tenuto conto che (i), dal punto di vista scientifico, tale distinzione è attualmente considerata inappropriata, (ii) la valutazione del suo stato di conservazione nelle tre regioni da esso abitate in Spagna, alpina, atlantica e mediterranea, nel periodo 2013-2018 è insoddisfacente, iii) che è una specie soggetta a protezione rigorosa praticamente in tutti gli Stati membri e, in particolare, giacché condivide una regione, in Portogallo e tenuto conto (iv) della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sull’area di distribuzione naturale e sull’ambito territoriale da prendere in considerazione per valutare il suo stato di conservazione, sarebbe maggiormente conforme alla direttiva in parola, senza trascurare quanto disposto all’articolo 2, paragrafo 3 della stessa, che il lupo fosse incluso nell’elenco di cui agli allegati II e IV, senza operare alcuna distinzione tra il nord e il sud del Duero, in modo da consentirne la cattura e l’abbattimento solo laddove non esista un’altra soluzione valida nel rispetto dei termini e dei requisiti di cui all’articolo 16.

Nel caso in cui tale distinzione debba ritenersi giustificata,

3)

Se nel termine «sfruttamento» di cui all’articolo 14 della suddetta direttiva sia compreso il suo sfruttamento cinegetico, ossia, la sua caccia, in considerazione della particolare importanza che riveste detta specie (prioritaria negli altri territori), tenendo conto che finora la sua caccia è stata consentita e la sua situazione nel periodo 2013-2018 è risultata sfavorevole.

4)

Se sia in contrasto con l’articolo 14 della suddetta direttiva dichiarare, mediante legge, che il lupo a nord del Duero è una specie cinegetica e di cui è autorizzata la caccia (articolo 7 e allegato I della legge n. 4/1996, del 12 luglio, in materia di caccia di Castiglia e León e articolo 6 e allegato I della legge n. 4/2021, del 1o luglio, in materia di caccia e gestione sostenibile delle risorse venatorie di Castiglia e León), e approvare un piano faunistico venatorio territoriale relativo al lupo negli ambiti territoriali in cui è autorizzata la caccia situati a nord del fiume Duero per le stagioni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in assenza di dati che consentano di valutare se la sorveglianza di cui all’articolo 11 di tale direttiva sia stata rispettata, senza censimento dal 2012-2013 e in mancanza di informazioni sufficienti, oggettive, scientifiche e aggiornate sulla situazione del lupo nel fascicolo utilizzato per elaborare il piano faunistico venatorio territoriale, laddove, durante il periodo 2013-2018 nelle tre regioni abitate dal lupo in Spagna, alpina, atlantica e mediterranea, la valutazione del suo stato di conservazione sia insoddisfacente.

5)

Se ai sensi degli articoli 4, 11 e 17 della suddetta direttiva, le relazioni da tenere in considerazione per determinare lo stato di conservazione del lupo (i livelli di popolazione aggiornati ed effettivi, la distribuzione geografica aggiornata, l’indice di riproduttività, ecc.) siano quelle elaborate dallo Stato membro ogni sei anni o, se necessario, in un periodo più breve, mediante un comitato scientifico come quello istituito dal Real Decreto 139/2011 (regio decreto 139/2011), tenendo conto che le loro popolazioni si trovano in diverse comunità autonome e della necessità di effettuare la valutazione delle misure di una popolazione locale «su più larga scala», ai sensi della sentenza della Corte di giustizia, C-674/17 (2), del 10 ottobre 2019.


(1)  GU 1992, L 206, pag. 7.

(2)  EU:C:2019:851


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