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Document 62021TN0254

Causa T-254/21: Ricorso proposto il 10 maggio 2021 — Armadora Parleros / Commissione

GU C 252 del 28.6.2021, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 252/31


Ricorso proposto il 10 maggio 2021 — Armadora Parleros / Commissione

(Causa T-254/21)

(2021/C 252/42)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Armadora Parleros, SL (Santa Eugenia de Ribeira, Spagna) (rappresentante: J. Navas Marqués, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la Commissione europea ha violato per omissione l’articolo 118 del regolamento 1224/2009 che disciplina la politica comune della pesca, poiché non ha proceduto a un controllo e a una supervisione adeguati della corretta applicazione di tale normativa da parte del Regno di Spagna, circostanza che può costituire un atto arrecante pregiudizio alla ricorrente ARMADORA PARLEROS, S.L.;

dichiarare che tale violazione della Commissione ha causato un danno alla ricorrente ARMADORA PARLEROS, S.L., consistente nella perdita del lucro cessante per la pesca di sgombro e di merluzzo nel periodo dal 2006 al 2020;

condannare la Commissione europea a versare alla società commerciale ARMADORA PARLEROS, S.L. l’importo di NOVE MILIONI OTTOCENTOTTANTUNOMILA QUATTROCENTOTRENTAQUATTRO EURO E SESSANTUN CENTESIMI (9 881 434,61 €) a titolo di risarcimento del danno, maggiorato degli interessi calcolati secondo le aliquote legali, e di capitalizzazione di detti interessi;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese originate dal giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico.

La ricorrente denuncia infatti il comportamento illegittimo della Commissione europea, in particolare per quanto concerne l’omissione del suo dovere di vigilanza e controllo nei confronti del Regno di Spagna riguardo all’effettiva applicazione della politica comune della pesca (PCP), e in concreto del regolamento n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU 1993, L 261, pag. 1), e del regolamento n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo [unionale] per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU 2009, L 343, pag. 1). Si fa particolare riferimento, a tal proposito, alla «mancata verifica della potenza dei motori delle navi da traino operanti nelle acque cantabriche e nordoccidentali».

Come conseguenza di questa inadempienza, la ricorrente ha subito un pregiudizio tra gli anni 2006 e 2020 dovuto all’impossibilità di fare uso della nave da traino «Vianto Tercero» che, a causa di un’applicazione erronea della PCP, dovette essere demolita e, di conseguenza, divenne totalmente inutilizzata. Tutto ciò ha causato un pregiudizio economico alla società ARMADORA PARLEROS S.L.


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