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Document 62021TN0008
Case T-8/21: Action brought on 10 January 2021 — IFIC Holding v Commission
Causa T-8/21: Ricorso proposto il 10 gennaio 2021 — IFIC Holding / Commissione
Causa T-8/21: Ricorso proposto il 10 gennaio 2021 — IFIC Holding / Commissione
GU C 62 del 22.2.2021, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 62/49 |
Ricorso proposto il 10 gennaio 2021 — IFIC Holding / Commissione
(Causa T-8/21)
(2021/C 62/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: IFIC Holding AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: C. Franz e N. Bornemann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2020) 2813 final del 28 aprile 2020; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è diretto avverso la decisione di esecuzione C(2020) 2813 final della Commissione del 28 aprile 2020 che concede un’autorizzazione alla Clearstream Banking AG ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltata di cui all’articolo 41 paragrafi 1 e 2, lettera a) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio (1), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione (2) e della nota di orientamento sull’applicazione del regolamento sopra menzionato (3).
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di trasparenza e di determinatezza.
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4. |
Quarto motivo, vertente su errore di giudizio o di valutazione in contrasto con il diritto dell’Unione di rango superiore nella forma dei principi generali procedurali, di giustizia e di diritto.
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(1) Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 1996 L 309, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione, del 3 agosto 2018, che stabilisce i criteri di applicazione dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 2018 L 199I, pag. 7).
(3) Nota di orientamento — Domande e risposte: adozione dell’aggiornamento del regolamento di blocco (2018/C 277 I/03) (GU 2018 C 277I, pag. 4 ).