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Document 62021TN0008

    Causa T-8/21: Ricorso proposto il 10 gennaio 2021 — IFIC Holding / Commissione

    GU C 62 del 22.2.2021, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 62/49


    Ricorso proposto il 10 gennaio 2021 — IFIC Holding / Commissione

    (Causa T-8/21)

    (2021/C 62/61)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: IFIC Holding AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: C. Franz e N. Bornemann, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione europea C(2020) 2813 final del 28 aprile 2020;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorso è diretto avverso la decisione di esecuzione C(2020) 2813 final della Commissione del 28 aprile 2020 che concede un’autorizzazione alla Clearstream Banking AG ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti.

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltata di cui all’articolo 41 paragrafi 1 e 2, lettera a) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    Ai sensi dell’articolo 41 paragrafi 1 e 2, lettera a) della Carta ogni persona (fisica o giuridica) ha il diritto a un equo procedimento amministrativo e di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

    La Commissione ha violato tale requisito di forma sostanziale, per non aver né informato, né ascoltato la ricorrente in nessun momento, oralmente o per iscritto, e per non averle dato la possibilità di presentare osservazioni.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio (1), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione (2) e della nota di orientamento sull’applicazione del regolamento sopra menzionato (3).

    La convenuta ha violato il disposto e l’ambito di applicazione dell’articolo 5 del regolamento n. 2271/96 nonché le norme del diritto dell’Unione di rango superiore, nell’aver concesso alla richiedente l’autorizzazione controversa, nella forma della decisione impugnata, retroattivamente per una situazione temporalmente conclusa.

    Una siffatta retroattività o consenso ex post viola il diritto dell’Unione, in particolare, alla luce dei principi di giustizia e procedurali, che garantiscono la trasparenza, la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento.

    Né il regolamento né il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101, che si basa sul primo, prevedono una siffatta retroattività. Il diritto dell’Unione non prevede alcuna autorizzazione retroattiva ex post.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di trasparenza e di determinatezza.

    La convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione nonché il principio di trasparenza e di determinatezza, che si fonda sui diritti di giustizia e procedurali fondamentali.

    L’ambito di applicazione dell’articolo 1 della decisione di esecuzione è indeterminato dal punto divista temporale e del contenuto. In base al suo tenore letterale esso può applicarsi retroattivamente per un periodo di tempo indeterminato.

    Il tenore letterale dell’articolo 1 è indeterminato, in particolare per quanto riguarda i «motivi essenziali di sospetto» e i «servizi». Per l’interessata non sarebbe chiaro a quali condizioni la richiedente possa intraprendere azioni pregiudizievoli nei suoi confronti, in quale ambito temporale e in che modo esse siano correlate ai «servizi». Non sarebbe determinato cosa debba intendersi con «servizi» e se essi possano includere anche azioni di terzi.

    4.

    Quarto motivo, vertente su errore di giudizio o di valutazione in contrasto con il diritto dell’Unione di rango superiore nella forma dei principi generali procedurali, di giustizia e di diritto.

    La resistente ha erroneamente esercitato il suo potere discrezionale, in quanto non ha assolutamente preso in considerazione la posizione e le conseguenze della decisione per la ricorrente.

    La ricorrente non ha avuto alcuna possibilità di presentare osservazioni sui motivi di sospetto e non verrà ascoltata in futuro, ai sensi dell’articolo 1 della decisione, cosicché essa è lasciata senza tutela contro le decisioni della richiedente.

    La circostanza che la ricorrente abbia fatto valere il suo diritto procedurale fondamentale tutelato dal diritto costituzionale e dal diritto dell’Unione, di citare in giudizio la richiedente dinanzi ai giudici nazionali, non deve essere presa in considerazione nella valutazione discrezionale. La resistente ha in tal modo ecceduto il suo potere discrezionale.

    La resistente non ha preso in considerazione nella sua valutazione mezzi meno restrittivi e diritti a indennità compensative, sebbene ciò sarebbe stato assolutamente necessario per una ponderazione e una valutazione adeguate.


    (1)  Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 1996 L 309, pag. 1).

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione, del 3 agosto 2018, che stabilisce i criteri di applicazione dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 2018 L 199I, pag. 7).

    (3)  Nota di orientamento — Domande e risposte: adozione dell’aggiornamento del regolamento di blocco (2018/C 277 I/03) (GU 2018 C 277I, pag. 4 ).


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