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Document 62021TB0653

Causa T-653/21: Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2022 — Callaway / Commissione [«Ricorso di annullamento – Politica agricola comune – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Ritrovati vegetali – Produttore della varietà di canapa Finola – Superfici coltivate in Polonia – Varietà di canapa ammissibili a un sostegno finanziario rientrante nell’ambito della politica agricola comune – Tenore di tetraidrocannabinolo (THC) – Autorizzazione concessa alla Polonia di vietare la commercializzazione della varietà Finola sul suo territorio – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»]

GU C 463 del 5.12.2022, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 463/46


Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2022 — Callaway / Commissione

(Causa T-653/21) (1)

(«Ricorso di annullamento - Politica agricola comune - Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - Ritrovati vegetali - Produttore della varietà di canapa Finola - Superfici coltivate in Polonia - Varietà di canapa ammissibili a un sostegno finanziario rientrante nell’ambito della politica agricola comune - Tenore di tetraidrocannabinolo (THC) - Autorizzazione concessa alla Polonia di vietare la commercializzazione della varietà Finola sul suo territorio - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2022/C 463/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: James C. Callaway (Kuopio, Finlandia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Becker e F. Castilla Contreras, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1214 della Commissione, del 22 luglio 2021, che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare sul suo territorio la commercializzazione della varietà di canapa Finola a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (GU 2021, L 265, pag. 1). Egli eccepisce altresì, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, l’illegittimità dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608), nonché dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1307/2013 e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del Consiglio dell’Unione europea, del Parlamento europeo e della Repubblica di Polonia.

3)

James C. Callaway si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Il Consiglio, il Parlamento e la Repubblica di Polonia si faranno carico delle proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 24 del 17.1.2022.


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