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Document 62021TB0653
Case T-653/21: Order of the General Court of 20 October 2022 — Callaway v Commission (Action for annulment — Common agricultural policy — Common catalogue of varieties of agricultural plant species — Plant varieties — Producer of the hemp variety Finola — Areas cultivated in Poland — Hemp varieties eligible for financial support under the common agricultural policy — Tetrahydrocannabinol (THC) content — Authorisation given to Poland to prohibit the marketing of the Finola variety in its territory — Not directly concerned — Inadmissibility)
Causa T-653/21: Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2022 — Callaway / Commissione [«Ricorso di annullamento – Politica agricola comune – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Ritrovati vegetali – Produttore della varietà di canapa Finola – Superfici coltivate in Polonia – Varietà di canapa ammissibili a un sostegno finanziario rientrante nell’ambito della politica agricola comune – Tenore di tetraidrocannabinolo (THC) – Autorizzazione concessa alla Polonia di vietare la commercializzazione della varietà Finola sul suo territorio – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»]
Causa T-653/21: Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2022 — Callaway / Commissione [«Ricorso di annullamento – Politica agricola comune – Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Ritrovati vegetali – Produttore della varietà di canapa Finola – Superfici coltivate in Polonia – Varietà di canapa ammissibili a un sostegno finanziario rientrante nell’ambito della politica agricola comune – Tenore di tetraidrocannabinolo (THC) – Autorizzazione concessa alla Polonia di vietare la commercializzazione della varietà Finola sul suo territorio – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»]
GU C 463 del 5.12.2022, p. 46–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 463/46 |
Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2022 — Callaway / Commissione
(Causa T-653/21) (1)
(«Ricorso di annullamento - Politica agricola comune - Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - Ritrovati vegetali - Produttore della varietà di canapa Finola - Superfici coltivate in Polonia - Varietà di canapa ammissibili a un sostegno finanziario rientrante nell’ambito della politica agricola comune - Tenore di tetraidrocannabinolo (THC) - Autorizzazione concessa alla Polonia di vietare la commercializzazione della varietà Finola sul suo territorio - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità»)
(2022/C 463/67)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: James C. Callaway (Kuopio, Finlandia) (rappresentante: P. Hoffman, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Becker e F. Castilla Contreras, agenti)
Oggetto
Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2021/1214 della Commissione, del 22 luglio 2021, che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare sul suo territorio la commercializzazione della varietà di canapa Finola a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio (GU 2021, L 265, pag. 1). Egli eccepisce altresì, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, l’illegittimità dell’articolo 32, paragrafo 6, del regolamento n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608), nonché dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento n. 1307/2013 e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento del Consiglio dell’Unione europea, del Parlamento europeo e della Repubblica di Polonia. |
3) |
James C. Callaway si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
Il Consiglio, il Parlamento e la Repubblica di Polonia si faranno carico delle proprie spese relative alle istanze di intervento. |