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Document 62021CN0832

    Causa C-832/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 27 dicembre 2021 — Beverage City & Lifestyle GmbH e a. / Advance Magazine Publishers, Inc.

    GU C 119 del 14.3.2022, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU C 119 del 14.3.2022, p. 9–9 (GA)

    14.3.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 119/26


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 27 dicembre 2021 — Beverage City & Lifestyle GmbH e a. / Advance Magazine Publishers, Inc.

    (Causa C-832/21)

    (2022/C 119/34)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberlandesgericht Düsseldorf.

    Parti

    Ricorrente in appello: Beverage City & Lifestyle GmbH, MJ, Beverage City Polska Sp.z.o.o., FE

    Resistente in appello: Advance Magazine Publishers, Inc.

    Questioni pregiudiziali

    L’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente questione pregiudiziale riguardante l’interpretazione dell’articolo 122 del regolamento (UE) 2017/1001 (1), in combinato disposto con l’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) 1215/2012 (2):

    Se, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, tra le domande esista un «collegamento così stretto» da rendere opportuna una trattazione e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili qualora, nell'ambito di un'azione per contraffazione di un marchio dell’Unione, il collegamento consista nel fatto che la resistente con sede in uno Stato membro (nel caso in esame: la Polonia) abbia fornito i prodotti in contraffazione di un marchio dell’Unione a una resistente con sede in un altro Stato membro (nel caso in esame: la Germania) il cui rappresentante legale, anch'esso convenuto come contraffattore, è il resistente di riferimento, ove il rapporto tra le parti si esaurisca nella mera fornitura e non esista alcun collegamento ulteriore sotto il profilo giuridico o fattuale.


    (1)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017 L 154, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012 L 351, pag. 1).


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