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Document 62021CN0580
Case C-580/21: Request for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof (Germany) lodged on 22 September 2021 — EEW Energy from Waste Großräschen GmbH v MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH
Causa C-580/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 22 settembre 2021 — EEW Energy from Waste Großräschen GmbH / MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH
Causa C-580/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 22 settembre 2021 — EEW Energy from Waste Großräschen GmbH / MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH
GU C 502 del 13.12.2021, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 502/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 22 settembre 2021 — EEW Energy from Waste Großräschen GmbH / MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH
(Causa C-580/21)
(2021/C 502/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente e ricorrente in cassazione: EEW Energy from Waste Großräschen GmbH
Convenuta e covenuta in cassazione: MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH
Interveniente: 50Hertz Transmission GmbH
Questioni pregiudiziali
1. |
Se l’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 2, lettere a) ed e), della direttiva 2009/28/CE (1), debba essere interpretato nel senso che la priorità di immissione in rete di energia elettrica deve essere data anche a quegli impianti di produzione in cui l’energia elettrica viene prodotta mediante il recupero termico di rifiuti misti contenenti una quota variabile di rifiuti biodegradabili industriali e urbani. |
2. |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se la priorità di immissione di energia elettrica data ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2009/28/CE dipenda dalla quantità di rifiuti biodegradabili utilizzati nella produzione di energia elettrica nel modo descritto sub 1. |
3. |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se esista una soglia di rilevanza per la quota di rifiuti biodegradabili al di sotto della quale l’energia elettrica prodotta non è soggetta alle norme applicabili all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. |
4. |
In caso di risposta affermativa alla terza questione: a quale quota corrisponda tale soglia o come determinarla. |
5. |
In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione: se, nell’applicare le norme sull’energia elettrica da fonti rinnovabili all’energia elettrica prodotta solo parzialmente da rifiuti biodegradabili, si possa invocare il principio giuridico espresso dall’articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/28/CE in modo tale che tali norme si applichino solo alla parte di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e tale parte sia calcolata sulla base del contenuto energetico delle singole fonti energetiche. |
(1) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU. 2009, L 140, pag. 16).