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Document 62021CN0487

    Causa C-487/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 9 agosto 2021 — F.F.

    GU C 431 del 25.10.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.10.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 431/8


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Austria) il 9 agosto 2021 — F.F.

    (Causa C-487/21)

    (2021/C 431/07)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesverwaltungsgericht

    Parti

    Ricorrente: F.F.

    Altre parti: Österreichische Datenschutzbehörde, CRIF GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la nozione di «copia» di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 (1) (in prosieguo: il «RGPD») debba essere interpretata nel senso che per essa si intenda una fotocopia o un facsimile oppure una copia elettronica di un dato (elettronico) oppure se in detta nozione, conformemente al significato fornito dai vocabolari tedesco, francese e inglese, rientri anche una «Abschrift», un «double» («duplicata») o un «transcript».

    2)

    Se l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD, secondo il quale «[i]l titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento», debba essere interpretato nel senso che vi è contemplato un diritto dell’interessato ad ottenere una copia — anche — di tutti i documenti nei quali i suoi dati personali sono oggetto di trattamento o una copia di un estratto da una base di dati qualora essa sottoponga a trattamento dati personali oppure che esso prevede — soltanto — un diritto dell’interessato alla riproduzione fedele all’originale dei dati personali cui occorre concedere l’accesso ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD.

    3)

    Qualora alla seconda questione venga risposto che sussiste soltanto un diritto dell’interessato alla riproduzione fedele all’originale dei dati personali cui occorre concedere l’accesso ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD, se il suo successivo paragrafo 3, prima frase, debba essere interpretato nel senso che, in funzione della tipologia dei dati oggetto di trattamento (ad esempio, con riguardo a diagnosi, risultati di esami, pareri menzionati dal considerando 63 oppure anche documenti inerenti ad un esame ai sensi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 20 dicembre 2017, Nowak (2)) e del principio di trasparenza sancito dall’articolo 12, paragrafo 1, del RGPD, può essere nondimeno necessario fornire anche parti di testo o interi documenti all’interessato.

    4)

    Se la nozione di «informazioni» che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD, «sono fornite in un formato elettronico di uso comune» all’interessato, quando quest’ultimo presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, «salvo indicazione diversa dell’interessato» debba essere interpretata nel senso che essa include soltanto i «dati personali oggetto di trattamento» menzionati nella prima frase.

    a.

    In caso di risposta negativa alla quarta questione: se la nozione di «informazioni» che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD, «sono fornite in un formato elettronico di uso comune» all’interessato, quando quest’ultimo presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, «salvo indicazione diversa dell’interessato» debba essere interpretata nel senso che essa include anche le informazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere da a) a h) dello stesso articolo.

    b.

    In caso di risposta negativa alla quarta questione, sub a): se la nozione di «informazioni» che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, terza frase, del RGPD, «sono fornite in un formato elettronico di uso comune» all’interessato, quando quest’ultimo presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, «salvo indicazione diversa dell’interessato» debba essere interpretata nel senso che essa include, oltre ai «dati personali oggetto di trattamento» e le informazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere da a) a h), dello stesso articolo, ad esempio, i relativi metadati.


    (1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)

    (2)  C-434/16, EU:C:2017:994.


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