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Document 62021CN0245
Case C-245/21: Request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht (Germany) lodged on 19 April 2021 –Bundesrepublik Deutschland represented by the Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat v MA, PB
Causa C-245/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 aprile 2021 — Repubblica federale di Germania rappresentata dal Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / MA, PB
Causa C-245/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 aprile 2021 — Repubblica federale di Germania rappresentata dal Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / MA, PB
GU C 278 del 12.7.2021, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 278/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 19 aprile 2021 — Repubblica federale di Germania rappresentata dal Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat / MA, PB
(Causa C-245/21)
(2021/C 278/38)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente in cassazione: Repubblica federale di Germania
Resistenti in cassazione: MA, PB
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una sospensione amministrativa dell’attuazione della decisione di trasferimento, adottata con possibilità di revoca solo in considerazione dell’effettiva impossibilità (temporanea) dei trasferimenti dovuta alla pandemia di COVID-19, in pendenza di un procedimento di ricorso giurisdizionale, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento Dublino III (1). |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se una siffatta decisione di sospensione determini un’interruzione del termine di trasferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se ciò valga anche nel caso in cui un organo giurisdizionale abbia rigettato, anteriormente all’inizio della pandemia da COVID 19, la domanda del richiedente protezione, presentata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III, volta ad ottenere la sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del procedimento di ricorso. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).