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Document 62021CB0133
Case C-133/21: Order of the Court (Seventh Chamber) of 7 April 2022 (request for a preliminary ruling from the Efeteio Athinon — Greece) — VP, CX, RG, TR and Others v Elliniko Dimosio (Reference for a preliminary ruling — Social Policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Principle of non-discrimination — Successive fixed-term contracts in the public sector — National legislation establishing a difference in treatment as regards remuneration between workers employed under fixed-term contracts for the supply of services and those employed under contracts of indefinite duration — No justification — Concept of ‘objective reasons’)
Causa C-133/21: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Efeteio Athinon — Grecia) — VP, CX, RG, TR, e a. / Elliniko Dimosio (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Contratti successivi a tempo determinato nel settore pubblico – Normativa nazionale che instaura una disparità di trattamento in materia di retribuzione tra lavoratori con contratti di locazione d'opera a tempo determinato e lavoratori con contratti a tempo indeterminato – Assenza di giustificazione – Nozione di «ragioni oggettive»)
Causa C-133/21: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Efeteio Athinon — Grecia) — VP, CX, RG, TR, e a. / Elliniko Dimosio (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 – Principio di non discriminazione – Contratti successivi a tempo determinato nel settore pubblico – Normativa nazionale che instaura una disparità di trattamento in materia di retribuzione tra lavoratori con contratti di locazione d'opera a tempo determinato e lavoratori con contratti a tempo indeterminato – Assenza di giustificazione – Nozione di «ragioni oggettive»)
GU C 359 del 19.9.2022, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 359/14 |
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell’Efeteio Athinon — Grecia) — VP, CX, RG, TR, e a. / Elliniko Dimosio
(Causa C-133/21) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Contratti successivi a tempo determinato nel settore pubblico - Normativa nazionale che instaura una disparità di trattamento in materia di retribuzione tra lavoratori con contratti di locazione d'opera a tempo determinato e lavoratori con contratti a tempo indeterminato - Assenza di giustificazione - Nozione di «ragioni oggettive»)
(2022/C 359/17)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Efeteio Athinon
Parti
Ricorrenti: VP, CX, RG, TR, e a.
Convenuto: Elliniko Dimosio
Dispositivo
La clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale in forza della quale un lavoratore a tempo determinato il cui contratto sia qualificato come locazione d'opera non ha diritto a percepire una retribuzione equivalente a quella versata a un lavoratore a tempo indeterminato in base al rilievo secondo cui ha eseguito il suo lavoro nel contesto di un contratto a tempo determinato essendo a conoscenza del fatto che tale contratto era inteso a rispondere a esigenze permanenti e stabili del suo datore di lavoro.