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Document 62020CN0349

Causa C-349/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Regno Unito) il 29 luglio 2020 — NB, AB / Secretary of State for the Home Department; Interveniente: Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

GU C 62 del 22.2.2021, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Regno Unito) il 29 luglio 2020 — NB, AB / Secretary of State for the Home Department; Interveniente: Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

(Causa C-349/20)

(2021/C 62/12)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)

Parti

Ricorrenti: NB, AB

Resistente: Secretary of State for the Home Department

Interveniente: Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

Questioni pregiudiziali

Nel valutare se sia cessata la protezione o l’assistenza fornite dall’UNRWA (1), ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della [direttiva 2004/83/CE del Consiglio] (2), a un Palestinese apolide registrato presso l’UNRWA per quanto riguarda l’assistenza ai disabili:

1)

Se la valutazione consista in un mero esercizio storico, che prende in considerazione le circostanze che hanno asseritamente costretto un richiedente ad abbandonare la sfera operativa dell’UNRWA al momento in cui ciò si è verificato, o consista anche in una valutazione ex nunc, rivolta al futuro per stabilire se il richiedente possa attualmente avvalersi di tale protezione o assistenza.

2)

Qualora la risposta alla prima questione sia nel senso che tale valutazione comprende anche una valutazione rivolta al futuro, se sia legittimo invocare per analogia la clausola di cessazione di cui all’articolo 11, in modo che — laddove il richiedente possa storicamente dimostrare un motivo qualificante per cui ha abbandonato la sfera operativa dell’UNRWA — l’onere della prova ricada sullo Stato membro che è tenuto a dimostrare che tale motivo non è più valido.

3)

Affinché vi siano ragioni obiettive giustificabili per l’allontanamento di tale persona in relazione alla prestazione di protezione o assistenza da parte dell’UNRW[A], se sia necessario dimostrare l’inflizione intenzionale di un danno o la privazione di assistenza (per azione o omissione) da parte dell’UNRWA o dello Stato in cui essa opera.

4)

Se sia pertinente tener conto dell’assistenza fornita a queste persone da componenti della società civile come le ONG.


(1)  Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione.

(2)  Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).


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