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Document 62020CA0613

Causa C-613/20: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — CS / Eurowings GmbH [Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di «circostanze eccezionali» – Sciopero del personale della compagnia aerea – Sciopero del personale di una società figlia per solidarietà con il personale della società madre]

GU C 490 del 6.12.2021, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 490/15


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — CS / Eurowings GmbH

(Causa C-613/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 3 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Esonero dall’obbligo di compensazione - Nozione di «circostanze eccezionali» - Sciopero del personale della compagnia aerea - Sciopero del personale di una società figlia per solidarietà con il personale della società madre)

(2021/C 490/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CS

Resistente: Eurowings GmbH

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale» ai sensi di tale disposizione un movimento di sciopero destinato a sostenere rivendicazioni salariali e/o sociali dei lavoratori, intrapreso a seguito della chiamata di un sindacato del personale di un vettore aereo operativo per solidarietà con la chiamata lanciata contro la società madre, della quale tale vettore è una delle società figlie, effettuato da parte di una categoria di personale di tale società figlia, la cui presenza è necessaria per operare un volo e protratto oltre il termine inizialmente annunciato dal sindacato che ha proclamato lo sciopero, benché nel frattempo sia stato raggiunto un accordo con la società madre.


(1)  GU C 35 dell’1.2.2021.


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