EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0613

Causa C-613/20: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — CS / Eurowings GmbH [Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Esonero dall’obbligo di compensazione – Nozione di «circostanze eccezionali» – Sciopero del personale della compagnia aerea – Sciopero del personale di una società figlia per solidarietà con il personale della società madre]

OJ C 490, 6.12.2021, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 490/15


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — CS / Eurowings GmbH

(Causa C-613/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Trasporti aerei - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articolo 5, paragrafo 3 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Esonero dall’obbligo di compensazione - Nozione di «circostanze eccezionali» - Sciopero del personale della compagnia aerea - Sciopero del personale di una società figlia per solidarietà con il personale della società madre)

(2021/C 490/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: CS

Resistente: Eurowings GmbH

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «circostanza eccezionale» ai sensi di tale disposizione un movimento di sciopero destinato a sostenere rivendicazioni salariali e/o sociali dei lavoratori, intrapreso a seguito della chiamata di un sindacato del personale di un vettore aereo operativo per solidarietà con la chiamata lanciata contro la società madre, della quale tale vettore è una delle società figlie, effettuato da parte di una categoria di personale di tale società figlia, la cui presenza è necessaria per operare un volo e protratto oltre il termine inizialmente annunciato dal sindacato che ha proclamato lo sciopero, benché nel frattempo sia stato raggiunto un accordo con la società madre.


(1)  GU C 35 dell’1.2.2021.


Top