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Document 62020CA0432

Causa C-432/20: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — ZK (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica di immigrazione – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) – Perdita dello status di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo – Assenza dal territorio dell’Unione europea per un periodo di dodici mesi consecutivi – Interruzione di tale periodo di assenza – Soggiorni irregolari e di breve durata nel territorio dell’Unione)

GU C 119 del 14.3.2022, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 119 del 14.3.2022, p. 6–6 (GA)

14.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 119/13


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 20 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — ZK

(Causa C-432/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica di immigrazione - Direttiva 2003/109/CE - Articolo 9, paragrafo 1, lettera c) - Perdita dello status di cittadino di paese terzo soggiornante di lungo periodo - Assenza dal territorio dell’Unione europea per un periodo di dodici mesi consecutivi - Interruzione di tale periodo di assenza - Soggiorni irregolari e di breve durata nel territorio dell’Unione)

(2022/C 119/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ZK

Con l’intervento di: Landeshauptmann von Wien

Dispositivo

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che qualsiasi presenza fisica di un soggiornante di lungo periodo nel territorio dell’Unione europea per un periodo di dodici mesi consecutivi, anche se una siffatta presenza non supera, durante tale periodo, una durata totale di qualche giorno soltanto, è sufficiente ad impedire la perdita, da parte di tale soggiornante, del suo diritto allo status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 390 del 16.11.2020.


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