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Document 62020CA0354

Cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di mandati europei emessi nei confronti di L (C-354/20 PPU) e P (C-412/20 PPU) (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 6, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale – Carenze sistemiche o generalizzate – Nozione di «autorità giudiziaria emittente» – Presa in considerazione di eventi accaduti dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso la sussistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo in caso di consegna)

GU C 62 del 22.2.2021, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di mandati europei emessi nei confronti di L (C-354/20 PPU) e P (C-412/20 PPU)

(Cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 3 - Articolo 6, paragrafo 1 - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47, secondo comma - Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale - Carenze sistemiche o generalizzate - Nozione di «autorità giudiziaria emittente» - Presa in considerazione di eventi accaduti dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi - Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso la sussistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo in caso di consegna)

(2021/C 62/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU)

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro di emissione di tale mandato d’arresto, che esistevano al momento dell’emissione di quest’ultimo o che si sono verificate successivamente a tale emissione, detta autorità non può negare la qualità di «autorità giudiziaria emittente» all’organo giurisdizionale che ha emesso detto mandato d’arresto e non può presumere che sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che tale persona, in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, senza effettuare una verifica concreta e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione individuale di detta persona, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale nel quale si inserisce detta emissione, ivi comprese le dichiarazioni di autorità pubbliche che possano interferire nel trattamento da riservare a un caso individuale.


(1)  GU C 320 del 28.9.2020.

GU C 378 del 9.11.2020.


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