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Document 62020CA0354
Joined Cases C-354/20 PPU and C 412/20 PPU: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 17 December 2020 (requests for a preliminary ruling from the Rechtbank Amsterdam — Netherlands) — Execution of European arrest warrants issued in respect of L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU) (Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Police and judicial cooperation in criminal matters — European arrest warrant — Framework Decision 2002/584/JHA — Article 1(3) — Article 6(1) — Surrender procedures between Member States — Conditions for execution — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Second paragraph of Article 47 — Right of access to an independent and impartial tribunal — Systemic or generalised deficiencies — Concept of ‘issuing judicial authority’ — Taking into consideration of developments after the European arrest warrant concerned has been issued — Obligation of the executing judicial authority to determine specifically and precisely whether there are substantial grounds for believing that the person concerned will run a real risk of breach of his or her right to a fair trial if he or she is surrendered)
Cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di mandati europei emessi nei confronti di L (C-354/20 PPU) e P (C-412/20 PPU) (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 6, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale – Carenze sistemiche o generalizzate – Nozione di «autorità giudiziaria emittente» – Presa in considerazione di eventi accaduti dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso la sussistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo in caso di consegna)
Cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di mandati europei emessi nei confronti di L (C-354/20 PPU) e P (C-412/20 PPU) (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 6, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale – Carenze sistemiche o generalizzate – Nozione di «autorità giudiziaria emittente» – Presa in considerazione di eventi accaduti dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso la sussistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo in caso di consegna)
GU C 62 del 22.2.2021, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 62/10 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di mandati europei emessi nei confronti di L (C-354/20 PPU) e P (C-412/20 PPU)
(Cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 3 - Articolo 6, paragrafo 1 - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47, secondo comma - Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale - Carenze sistemiche o generalizzate - Nozione di «autorità giudiziaria emittente» - Presa in considerazione di eventi accaduti dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi - Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso la sussistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo in caso di consegna)
(2021/C 62/10)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti nel procedimento principale
L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU)
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro di emissione di tale mandato d’arresto, che esistevano al momento dell’emissione di quest’ultimo o che si sono verificate successivamente a tale emissione, detta autorità non può negare la qualità di «autorità giudiziaria emittente» all’organo giurisdizionale che ha emesso detto mandato d’arresto e non può presumere che sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che tale persona, in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, senza effettuare una verifica concreta e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione individuale di detta persona, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale nel quale si inserisce detta emissione, ivi comprese le dichiarazioni di autorità pubbliche che possano interferire nel trattamento da riservare a un caso individuale.