Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0280

Causa C-280/20: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — ZN / Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Determinazione della competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro – Articolo 5, paragrafo 1 – Lavoratore cittadino di uno Stato membro – Contratto stipulato con una rappresentanza consolare di tale Stato membro in un altro Stato membro – Funzioni del lavoratore – Assenza di prerogative di pubblici poteri]

GU C 289 del 19.7.2021, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/16


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — ZN / Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania

(Causa C-280/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Determinazione della competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro - Articolo 5, paragrafo 1 - Lavoratore cittadino di uno Stato membro - Contratto stipulato con una rappresentanza consolare di tale Stato membro in un altro Stato membro - Funzioni del lavoratore - Assenza di prerogative di pubblici poteri)

(2021/C 289/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ZN

Convenuto: Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il considerando 3 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso trova applicazione per stabilire la competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro a pronunciarsi su una controversia tra un lavoratore di uno Stato membro che non svolge funzioni rientranti nell’esercizio di pubblici poteri e un’autorità consolare di tale Stato membro situata nel territorio di un altro Stato membro.


(1)  GU C 287 del 31.8.2020.


Top