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Document 62020CA0181

Causa C-181/20: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — VYSOČINA WIND a.s. / Česká republika — Ministerstvo životního prostředí (Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2012/19/UE – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – Obbligo di finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti provenienti dai pannelli fotovoltaici – Effetto retroattivo – Principio della certezza del diritto – Trasposizione non corretta di una direttiva – Responsabilità dello Stato membro)

GU C 119 del 14.3.2022, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 119 del 14.3.2022, p. 4–4 (GA)

14.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 119/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 gennaio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky — Repubblica ceca) — VYSOČINA WIND a.s. / Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

(Causa C-181/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2012/19/UE - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Obbligo di finanziare i costi relativi alla gestione dei rifiuti provenienti dai pannelli fotovoltaici - Effetto retroattivo - Principio della certezza del diritto - Trasposizione non corretta di una direttiva - Responsabilità dello Stato membro)

(2022/C 119/12)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší soud České republiky

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VYSOČINA WIND a.s.

Convenuta: Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

Dispositivo

1)

L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è invalido nella parte in cui tale disposizione impone ai produttori il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.

L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che impone agli utilizzatori di pannelli fotovoltaici, e non ai produttori di tali pannelli, il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati dai suddetti pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, data di entrata in vigore di tale direttiva.

2)

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che la circostanza che uno Stato membro abbia adottato una normativa contraria a una direttiva dell’Unione prima dell’adozione di detta direttiva non costituisce, in quanto tale, una violazione del diritto dell’Unione, non potendo la realizzazione del risultato prescritto da detta direttiva essere considerata seriamente compromessa prima che quest’ultima faccia parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione.


(1)  GU C 222 del 6.7.2020.


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