This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62019TN0758
Case T-758/19: Action brought on 8 November 2019 – W.S. Atkins International v Commission
Causa T-758/19: Ricorso proposto l’8 novembre 2019 – W. S. Atkins International/Commissione
Causa T-758/19: Ricorso proposto l’8 novembre 2019 – W. S. Atkins International/Commissione
GU C 27 del 27.1.2020, p. 57–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.1.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 27/57 |
Ricorso proposto l’8 novembre 2019 – W. S. Atkins International/Commissione
(Causa T-758/19)
(2020/C 27/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: W. S. Atkins International Ltd (Epsom, Regno Unito) (rappresentanti: M. Whitehouse e P. Halford, solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (UE) 2019/1352 della Commissione, del 2 aprile 2019, relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (GU 2019 L 216, pag. 1); |
— |
in subordine, annullare l’articolo 2 della decisione impugnata nella misura in cui viola la libertà di stabilimento della ricorrente riconosciuta dall’articolo 49 TFUE; e |
— |
in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce undici motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o in un errore manifesto di valutazione nell’avere concluso che il regime dell'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi (in prosieguo: la «misura controversa») ha dato luogo a un vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’avere identificato il regime di riferimento ai fini dell’analisi della «selettività». |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori di diritto e/o in errori manifesti di valutazione nell’avere identificato in modo errato o incompleto e nel non avere compreso in modo corretto gli obiettivi rilevanti del regime di riferimento scelto. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori di diritto e/o ha commesso errori manifesti di valutazione nell’avere considerato che la misura controversa comportasse una deroga al regime di riferimento scelto. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errori di diritto e/o errori manifesti di valutazione nell’avere qualificato erroneamente la misura controversa come, prima facie, selettiva, sostenendo in modo errato che essa comportava un trattamento differenziato di imprese che si trovavano in una situazione giuridica e fattuale analoga. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nell’avere tenuto conto della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio (1) nella valutazione della selettività della misura controversa, mentre tale strumento era entrato in vigore soltanto dopo la fine del periodo nel quale la Commissione aveva dichiarato che la misura controversa comportava un aiuto di Stato. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata rappresenta un abuso di potere da parte della Commissione in violazione della sovranità fiscale del Regno Unito. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione nell’avere sostenuto che l’asserita deroga non era giustificata in relazione alla tassazione degli utili finanziari non commerciali derivanti dai rapporti di prestito ammissibili rientranti, prima facie, nell’articolo 371EB («attività del Regno Unito») del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010]. Con riferimento alle esenzioni delle «risorse ammissibili» e dei «profitti da interesse compensato», la decisione della Commissione è altresì viziata da una carenza di motivazione per quanto riguarda la sussistenza di una giustificazione o la sua assenza. |
9. |
Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (2) nonché in violazione del dovere di buona amministrazione ai sensi dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, essa non ha indicato, nella decisione di avvio del procedimento, di avere preoccupazioni inerenti alla giustificazione dell’«esenzione del 75 %» ai sensi dell’articolo 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] per evitare le difficoltà pratiche di svolgere l’analisi delle funzioni significative del personale in relazione all’attività dei prestiti infragruppo, quali ad esempio dare alle parti interessate un’adeguata possibilità di presentare le loro osservazioni in merito; essa non ha, nel corso dell'indagine, invitato le parti interessate a formulare osservazioni a tale proposito; e nella decisione impugnata ha scelto di ignorare le osservazioni che erano state effettivamente presentate in proposito dalle parti interessate. Di conseguenza, la decisione impugnata è nulla. |
10. |
Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto nello stabilire che il fatto di tassare una società del Regno Unito sugli utili delle controllate estere «nella misura in cui siano attribuibili ad attivi e attività nazionali» non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e che la misura controversa non era necessaria per garantire il rispetto delle libertà sancite dal trattato. A sostegno del presente ricorso (in subordine) per l’annullamento dell’articolo 2 della decisione impugnata, la ricorrente deduce il seguente motivo. |
11. |
Undicesimo motivo, vertente sul fatto che, nel caso in cui (ammesso e non concesso) la misura controversa abbia comportato un regime di aiuto di Stato, la Commissione ha commesso un errore di diritto nel sostenere che il recupero dell’aiuto non viola i principi fondamentali del diritto dell’Unione e nel disporre il recupero indipendentemente dal fatto che lo stabilimento della società estera controllata e la concessione di prestiti a società del gruppo non residenti comportasse in effetti un esercizio della libertà di stabilimento. In particolare, nel caso di specie, il recupero pregiudicherebbe la libertà di stabilimento della ricorrente sancita dall’articolo 49 TFUE. Sulla base di tale violazione, l’ordine di recupero di cui all’articolo 2 della decisione impugnata deve essere annullato. |
(1) Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193 pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).