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Document 62019TN0024

Causa T-24/19: Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — INC e Consorzio Stabile Sis / Commissione

GU C 93 del 11.3.2019, p. 73–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/73


Ricorso proposto l’11 gennaio 2019 — INC e Consorzio Stabile Sis / Commissione

(Causa T-24/19)

(2019/C 93/94)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: INC SpA (Torino, Italia) e Consorzio Stabile Sis SCpA (Torino) (rappresentanti: H.-G. Kamann, F. Louis e G. Tzifa, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2018) 2435 final, del 27 aprile 2018, nei casi SA.49335 (2017/N) e SA.49336 (2017/N) (1);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo per ognuno dei due casi distinti degli asseriti aiuti di Stato.

1.

Primo motivo, relativo al caso SA.49336 (2017/N), secondo cui, adottando la decisione impugnata, la Commissione non ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e agli articoli 4, paragrafo 4, e 6 del regolamento (UE) 2015/1589 (2), nonostante l’esistenza di serie difficoltà incontrate durante il procedimento di esame preliminare per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno dell’aiuto di Stato individuale notificato in relazione a un gestore italiano di autostrade a pedaggio (Autostrade per l’Italia SpA). Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha pertanto violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.

2.

Secondo motivo, relativo al caso SA.49335 (2017/N), secondo cui, adottando la decisione impugnata, la Commissione non ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e agli articoli 4, paragrafo 4, e 6 del regolamento (UE) 2015/1589 , nonostante l’esistenza di serie difficoltà incontrate durante il procedimento di esame preliminare per quanto riguarda la compatibilità con il mercato interno dell’aiuto di Stato individuale notificato in relazione a un secondo gestore italiano di autostrade a pedaggio (Società Iniziative Autostradali e Servizi Spa). Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha pertanto violato l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589.


(1)  GU 2018, C 379, pag. 3.

(2)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015 L 248, pag. 9).


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