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Document 62019CN0033
Case C-33/19: Action brought on 18 January 2019 — European Commission v Republic of Bulgaria
Causa C-33/19: Ricorso proposto il 18 gennaio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
Causa C-33/19: Ricorso proposto il 18 gennaio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
GU C 122 del 1.4.2019, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 122/12 |
Ricorso proposto il 18 gennaio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
(Causa C-33/19)
(2019/C 122/14)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Cv. Georgieva-Kecsmar e J. Hottiaux)
Convenuta: Repubblica di Bulgaria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2004/49/UE (1)
— |
non avendo garantito l’indipendenza dell’unità specializzata per le investigazioni del gestore dell’infrastruttura, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/UE; |
— |
non avendo garantito all’unità specializzata per le investigazioni sufficienti risorse per svolgere le sue funzioni in modo indipendente, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/Unione europea; |
— |
condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
1. |
Ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2004/49/Unione europea, gli Stati membri provvedono affinché le investigazioni sugli incidenti e gli inconvenienti di cui all’articolo 19 siano svolte da un organismo permanente, che comprende almeno un investigatore in grado di assolvere la funzione di investigatore incaricato in caso di incidente o di inconveniente. Per quanto attiene all’organizzazione, alla struttura giuridica e alle prassi decisionali tale organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell’infrastruttura, impresa ferroviaria, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto alla ripartizione delle capacità e organismo notificato, nonché da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati all’organismo investigativo. È altresì indipendente funzionalmente dall’autorità preposta alla sicurezza e da qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie. |
2. |
Nel suo ricorso la Commissione sostiene che l’unità specializzata per le investigazioni sugli inconvenienti e gli incidenti istituita nell’ambito del Ministero dei Trasporti non è indipendente dal gestore delle infrastrutture, la società nazionale «Infrastruttura ferroviaria». Più precisamente, tale unità è caratterizzata da una mancanza di indipendenza organizzativa e da una mancanza di autonomia riguardo all’adozione di decisioni. In tal senso la Repubblica di Bulgaria non si è conformata ai requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/UE. |
3 |
Nel ricorso la Commissione indica altresì che la normativa della Repubblica di Bulgaria non garantisce l’accesso a risorse sufficienti affinché l’unità specializzata possa svolgere le proprie funzioni in modo indipendente, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/UE |
(1) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU 200, L 164, pag. 44).