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Document 62019CN0033

Causa C-33/19: Ricorso proposto il 18 gennaio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

GU C 122 del 1.4.2019, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/12


Ricorso proposto il 18 gennaio 2019 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria

(Causa C-33/19)

(2019/C 122/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: Cv. Georgieva-Kecsmar e J. Hottiaux)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2004/49/UE (1)

non avendo garantito l’indipendenza dell’unità specializzata per le investigazioni del gestore dell’infrastruttura, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/UE;

non avendo garantito all’unità specializzata per le investigazioni sufficienti risorse per svolgere le sue funzioni in modo indipendente, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/Unione europea;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Ai sensi dell’articolo 21 della direttiva 2004/49/Unione europea, gli Stati membri provvedono affinché le investigazioni sugli incidenti e gli inconvenienti di cui all’articolo 19 siano svolte da un organismo permanente, che comprende almeno un investigatore in grado di assolvere la funzione di investigatore incaricato in caso di incidente o di inconveniente. Per quanto attiene all’organizzazione, alla struttura giuridica e alle prassi decisionali tale organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell’infrastruttura, impresa ferroviaria, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto alla ripartizione delle capacità e organismo notificato, nonché da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati all’organismo investigativo. È altresì indipendente funzionalmente dall’autorità preposta alla sicurezza e da qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie.

2.

Nel suo ricorso la Commissione sostiene che l’unità specializzata per le investigazioni sugli inconvenienti e gli incidenti istituita nell’ambito del Ministero dei Trasporti non è indipendente dal gestore delle infrastrutture, la società nazionale «Infrastruttura ferroviaria». Più precisamente, tale unità è caratterizzata da una mancanza di indipendenza organizzativa e da una mancanza di autonomia riguardo all’adozione di decisioni. In tal senso la Repubblica di Bulgaria non si è conformata ai requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/UE.

3

Nel ricorso la Commissione indica altresì che la normativa della Repubblica di Bulgaria non garantisce l’accesso a risorse sufficienti affinché l’unità specializzata possa svolgere le proprie funzioni in modo indipendente, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/UE


(1)  Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU 200, L 164, pag. 44).


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