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Document 62019CA0336

    Causa C-336/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a. / Vlaamse Regering [Rinvio pregiudiziale – Protezione degli animali durante l’abbattimento – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di stordire gli animali prima di abbatterli – Articolo 4, paragrafo 4 – Deroga nell’ambito della macellazione rituale – Articolo 26, paragrafo 2 – Possibilità per gli Stati membri di adottare norme nazionali che mirano ad assicurare agli animali una maggiore protezione in caso di macellazione rituale – Interpretazione – Normativa nazionale che impone, in caso di macellazione rituale, uno stordimento reversibile e inidoneo a provocare la morte – Articolo 13 TFUE – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 10 – Libertà di religione – Libertà di manifestare la propria religione – Limitazione – Proporzionalità – Mancanza di consenso tra gli Stati membri dell’Unione europea – Margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri – Principio di sussidiarietà – Validità – Diverso trattamento della macellazione rituale e dell’abbattimento di animali durante attività venatorie o di pesca nonché durante eventi culturali o sportivi – Insussistenza di discriminazione – Articoli 20, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali]

    GU C 53 del 15.2.2021, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 53/7


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a. / Vlaamse Regering

    (Causa C-336/19) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Protezione degli animali durante l’abbattimento - Regolamento (CE) n. 1099/2009 - Articolo 4, paragrafo 1 - Obbligo di stordire gli animali prima di abbatterli - Articolo 4, paragrafo 4 - Deroga nell’ambito della macellazione rituale - Articolo 26, paragrafo 2 - Possibilità per gli Stati membri di adottare norme nazionali che mirano ad assicurare agli animali una maggiore protezione in caso di macellazione rituale - Interpretazione - Normativa nazionale che impone, in caso di macellazione rituale, uno stordimento reversibile e inidoneo a provocare la morte - Articolo 13 TFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 10 - Libertà di religione - Libertà di manifestare la propria religione - Limitazione - Proporzionalità - Mancanza di consenso tra gli Stati membri dell’Unione europea - Margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri - Principio di sussidiarietà - Validità - Diverso trattamento della macellazione rituale e dell’abbattimento di animali durante attività venatorie o di pesca nonché durante eventi culturali o sportivi - Insussistenza di discriminazione - Articoli 20, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali)

    (2021/C 53/07)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Grondwettelijk Hof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrenti: Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België e a, Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW e a.

    Convenuta: Vlaamse Regering

    Con l’intervento di: LI, Waalse Regering, Kosher Poultry BVBA e a., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA),

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, letto alla luce dell’articolo 13 TFUE e dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che impone, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale.

    2)

    L’esame della terza questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità dell’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1099/2009.


    (1)  GU C 270 del 12.08.2019.


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