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Document 62018TN0285

    Causa T-285/18: Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Pšonka / Consiglio

    GU C 249 del 16.7.2018, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806290641986392018/C 249/472852018TC24920180716IT01ITINFO_JUDICIAL20180504373821

    Causa T-285/18: Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Pšonka / Consiglio

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    C2492018IT3710120180504IT0047371382

    Ricorso proposto il 4 maggio 2018 — Pšonka / Consiglio

    (Causa T-285/18)

    2018/C 249/47Lingua processuale: il ceco

    Parti

    Ricorrente: Viktor Pavlovič Pšonka (Kiev, Ucraina) (rappresentante: M. Mleziva, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione (PESC) 2018/333 del Consiglio, del 5 marzo 2018, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326 del Consiglio, del 5 marzo 2018, nella parte in cui tale decisione e tale regolamento si riferiscono al ricorrente.

    decidere che il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal ricorrente per il procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione

    Il ricorrente motiva il proprio ricorso, sostenendo, inter alia, che il Consiglio dell’Unione europea, nell’adottare la decisione (PESC) 2018/333, non ha agito con la dovuta diligenza, giacché prima dell’adozione della decisione impugnata non ha esaminato gli argomenti del ricorrente e le prove da questo presentate, che depongono a favore del ricorrente, e ha preso le mosse, essenzialmente, da una succinta sintesi del Procuratore generale dell’Ucraina, senza chiedere ulteriori informazioni sullo svolgimento delle indagini in Ucraina.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente

    In proposito il ricorrente sostiene che le restrizioni adottate nei suoi confronti sono sproporzionate, non necessarie e violano le garanzie in merito alla tutela di diritto internazionale del suo diritto di proprietà.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente garantitigli dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

    Il ricorrente sostiene a tal riguardo che con l’adozione delle misure restrittive nei suoi confronti è stato violato il suo diritto ad un equo processo, la presunzione di innocenza, nonché la tutela della proprietà privata.

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