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Documento 62018TN0046

    Causa T-46/18: Ricorso proposto il 30 gennaio 2018 — Comune di Milano/Consiglio

    GU C 94 del 12.3.2018, p. 35—36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 94/35


    Ricorso proposto il 30 gennaio 2018 — Comune di Milano/Consiglio

    (Causa T-46/18)

    (2018/C 094/46)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Comune di Milano (Milano, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone e M. Condinanzi, avvocati)

    Convenuta: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare ai sensi dell’art. 263 TFUE della decisione del Consiglio assunta a margine della 3579a riunione del Consiglio in formazione Affari Generali del 20 novembre 2017 e concernente la selezione della nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali («EMA»), pubblicata attraverso Comunicato Stampa che ne contiene il resoconto (Outcome of the Council Meeting (3579th Council meeting), il Comunicato Stampa medesimo, Presse 65, provisional version nella parte in cui è stabilito che la nuova sede dell’Agenzia europea per i medicinali fosse collocata ad Amsterdam;

    condannare il Consiglio al pagamento delle spese del presente giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sullo sviamento di potere.

    Si fa valere a questo riguardo che il fine perseguito dal Consiglio mediante la procedura di selezione era quello di individuare la migliore offerta per la riallocazione della sede dell’EMA alla luce dei criteri prefissati di selezione. Di contro, l’individuazione della nuova sede dell’EMA mediante sorteggio e senza alcuna integrazione dell’istruttoria si pone in contrasto con lo scopo, dichiarato in sede di fissazione delle regole della procedura, di selezionare l’offerta migliore attraverso un processo decisionale trasparente, sulla base di valutazioni tecniche e specifici criteri predeterminati, non consentendo di verificare la mancata equivalenza delle due candidature di Milano ed Amsterdam.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di buona amministrazione e trasparenza.

    Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata è illegittima nella misura in cui è il frutto di un processo decisionale che si è caratterizzato per: (i) l’assenza di forme e modalità dirette a garantire la necessaria trasparenza; (ii) la mancata adeguata considerazione degli elementi rilevanti per la valutazione in esame.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla violazione della decisione del Consiglio del 1o novembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno, nonché delle regole procedurali del 31 ottobre 2017.

    Si fa valere a questo riguardo che le modalità che hanno caratterizzato lo svolgimento delle votazioni e l’esito della Decisione del 20 novembre 2017 configurano altrettanti motivi di illegittimità della Decisione del 20 novembre 2017 per violazione di specifiche norme che il Consiglio avrebbe dovuto rispettare.


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