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Document 62018TB0260

Causa T-260/18: Ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2021 — Makhlouf/Commissione e BCE («Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso tra Cipro e il meccanismo europeo di stabilità – Ricorrente che ha cessato di rispondere alle sollecitazioni del Tribunale – Non luogo a statuire»)

GU C 289 del 19.7.2021, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/36


Ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2021 — Makhlouf/Commissione e BCE

(Causa T-260/18) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso tra Cipro e il meccanismo europeo di stabilità - Ricorrente che ha cessato di rispondere alle sollecitazioni del Tribunale - Non luogo a statuire»)

(2021/C 289/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, T. Materne e T. Maxian Rusche, agenti), Banca centrale europea (rappresentanti: O. Heinz, G. Várhelyi e P. Papapaschalis, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica, concluso tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES).

Dispositivo

1)

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

2)

Il sig. Rami Makhlouf è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 240 del 9.7.2018.


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