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Document 62018TB0260
Case T-260/18: Order of the General Court of 28 May 2021 — Makhlouf v Commission and ECB (Non-contractual liability — Economic and monetary policy — Stability support programme for Cyprus — Memorandum of Understanding of 26 April 2013 on Specific Economic Policy Conditionality concluded between the Republic of Cyprus and the European Stability Mechanism — Applicant having ceased to reply to the Court’s requests — No need to adjudicate)
Causa T-260/18: Ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2021 — Makhlouf/Commissione e BCE («Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso tra Cipro e il meccanismo europeo di stabilità – Ricorrente che ha cessato di rispondere alle sollecitazioni del Tribunale – Non luogo a statuire»)
Causa T-260/18: Ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2021 — Makhlouf/Commissione e BCE («Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso tra Cipro e il meccanismo europeo di stabilità – Ricorrente che ha cessato di rispondere alle sollecitazioni del Tribunale – Non luogo a statuire»)
GU C 289 del 19.7.2021, p. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 289/36 |
Ordinanza del Tribunale del 28 maggio 2021 — Makhlouf/Commissione e BCE
(Causa T-260/18) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - Programma di sostegno alla stabilità di Cipro - Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso tra Cipro e il meccanismo europeo di stabilità - Ricorrente che ha cessato di rispondere alle sollecitazioni del Tribunale - Non luogo a statuire»)
(2021/C 289/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Rami Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentante: E. Ruchat, avvocato)
Convenute: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, T. Materne e T. Maxian Rusche, agenti), Banca centrale europea (rappresentanti: O. Heinz, G. Várhelyi e P. Papapaschalis, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito a causa del Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica, concluso tra la Repubblica di Cipro e il meccanismo europeo di stabilità (MES).
Dispositivo
1) |
Non occorre più statuire sul presente ricorso. |
2) |
Il sig. Rami Makhlouf è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |