This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018CN0749
Case C-749/18: Request for a preliminary ruling from the Cour administrative (Luxembourg) lodged on 30 November 2018 –B, C, D v Administration des contributions directes
Causa C-749/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 30 novembre 2018 — B, C, D / Administration des contributions directes
Causa C-749/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 30 novembre 2018 — B, C, D / Administration des contributions directes
GU C 93 del 11.3.2019, p. 27–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 30 novembre 2018 — B, C, D / Administration des contributions directes
(Causa C-749/18)
(2019/C 93/37)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour administrative
Parti
Ricorrenti: B, C, D
Convenuta: Administration des contributions directes
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro concernente un regime di integrazione fiscale che, da una parte, autorizza un consolidamento dei risultati delle società di uno stesso gruppo che ammette unicamente un’integrazione fiscale verticale tra una controllante residente o una stabile organizzazione nazionale di una controllante non residente e le sue controllate residenti e che, dall’altra, osta parimenti all’integrazione fiscale puramente orizzontale delle sole controllate sia di una controllante non residente e priva di una stabile organizzazione nazionale sia di una controllante residente o non residente ma dotata di una stabile organizzazione nazionale. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano alla medesima normativa di uno Stato membro concernente un regime di integrazione fiscale e, più in particolare, alla rigorosa separazione tra i regimi di integrazione verticale (tra una società capogruppo e le sue controllate dirette o indirette) e orizzontale (tra due o più controllate residenti di una società capogruppo che non rientra nel perimetro dell’integrazione fiscale) derivante da tale normativa e all’obbligo che ne consegue di porre fine a un’integrazione fiscale verticale preesistente prima di poter costituire un gruppo di integrazione fiscale orizzontale, nel caso in cui
|
3) |
In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione, se gli articoli 49 e 54 TFUE, unitamente al principio dell’effetto utile del diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla medesima normativa di uno Stato membro concernente un regime di integrazione fiscale e, più in particolare, all’applicazione di un termine in forza del quale ogni domanda finalizzata all’ammissione al regime di integrazione fiscale deve obbligatoriamente essere presentata dinanzi all’autorità competente prima della conclusione del primo esercizio per il quale l’applicazione di tale regime è richiesta, nel caso in cui,
|