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Document 62018CN0749

Causa C-749/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 30 novembre 2018 — B, C, D / Administration des contributions directes

GU C 93 del 11.3.2019, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 93/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Lussemburgo) il 30 novembre 2018 — B, C, D / Administration des contributions directes

(Causa C-749/18)

(2019/C 93/37)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative

Parti

Ricorrenti: B, C, D

Convenuta: Administration des contributions directes

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro concernente un regime di integrazione fiscale che, da una parte, autorizza un consolidamento dei risultati delle società di uno stesso gruppo che ammette unicamente un’integrazione fiscale verticale tra una controllante residente o una stabile organizzazione nazionale di una controllante non residente e le sue controllate residenti e che, dall’altra, osta parimenti all’integrazione fiscale puramente orizzontale delle sole controllate sia di una controllante non residente e priva di una stabile organizzazione nazionale sia di una controllante residente o non residente ma dotata di una stabile organizzazione nazionale.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 49 e 54 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano alla medesima normativa di uno Stato membro concernente un regime di integrazione fiscale e, più in particolare, alla rigorosa separazione tra i regimi di integrazione verticale (tra una società capogruppo e le sue controllate dirette o indirette) e orizzontale (tra due o più controllate residenti di una società capogruppo che non rientra nel perimetro dell’integrazione fiscale) derivante da tale normativa e all’obbligo che ne consegue di porre fine a un’integrazione fiscale verticale preesistente prima di poter costituire un gruppo di integrazione fiscale orizzontale, nel caso in cui

sia stata precedentemente attuata un’integrazione fiscale verticale con una società capogruppo integrante a livello nazionale residente nello Stato membro interessato (che costituisce nel contempo la controllata intermedia rispetto alla controllante ultima residente in un altro Stato membro) e controllate residenti della società capogruppo, a causa del fatto che la normativa dello Stato membro interessato ammette unicamente l’integrazione fiscale verticale, al fine di poter beneficiare del regime nonostante la residenza della controllante ultima in un altro Stato membro,

le società consorelle della società capogruppo integrante dello Stato membro interessato (e, quindi, anche controllate della controllante ultima residente in un altro Stato membro) si vedano negato l’accesso all’integrazione fiscale esistente in ragione dell’incompatibilità tra i due regimi d’integrazione fiscale verticale e orizzontale e

l’inclusione di dette società consorelle nel perimetro di consolidamento dei risultati tra società del gruppo implichi l’abolizione dell’integrazione fiscale verticale preesistente — con le conseguenze fiscali pregiudizievoli che ne derivano in ragione del mancato rispetto della durata minima di esistenza dell’integrazione prevista dalla legislazione nazionale — e la creazione di una nuova integrazione fiscale orizzontale benché la società integrante residente (in capo alla quale sarebbero consolidati i risultati delle società fiscalmente integrate) resti la stessa.

3)

In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione, se gli articoli 49 e 54 TFUE, unitamente al principio dell’effetto utile del diritto dell’Unione, debbano essere interpretati nel senso che ostano alla medesima normativa di uno Stato membro concernente un regime di integrazione fiscale e, più in particolare, all’applicazione di un termine in forza del quale ogni domanda finalizzata all’ammissione al regime di integrazione fiscale deve obbligatoriamente essere presentata dinanzi all’autorità competente prima della conclusione del primo esercizio per il quale l’applicazione di tale regime è richiesta, nel caso in cui,

in base alle risposte affermative alle prime due questioni, detta normativa escluda in maniera incompatibile con la libertà di stabilimento un’integrazione fiscale orizzontale tra le sole controllate di una stessa controllante e la modifica di un gruppo fiscalmente integrato verticale esistente mediante l’incorporazione di società consorelle della società integrante,

prima della pubblicazione della sentenza della CGUE del 12 giugno 2014 (cause riunite C 39/13, C 40/13 e C 41/13), la prassi amministrativa e la giurisprudenza nazionali dello Stato membro interessato abbiano ammesso la validità della normativa di cui trattasi,

a seguito della pubblicazione della sentenza del 12 giugno 2014 e ancor prima della fine dell’anno 2014, numerose società, avvalendosi di detta sentenza, abbiano presentato una domanda volta ad aderire a un gruppo fiscalmente integrato esistente attraverso l’ammissione di un’integrazione fiscale orizzontale con la società integrante del gruppo esistente e

tale domanda riguardi non solo l’esercizio 2014 ancora in corso al momento della sua presentazione, ma anche l’esercizio precedente dell’anno 2013 a partire dal quale le società coinvolte soddisfacevano tutte le condizioni sostanziali compatibili con il diritto dell’Unione per l’ammissione al regime dell’integrazione fiscale.


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