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Document 62018CN0486

    Causa C-486/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 luglio 2018 — RE / Praxair MRC

    GU C 352 del 1.10.2018, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    1.10.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 352/26


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 luglio 2018 — RE / Praxair MRC

    (Causa C-486/18)

    (2018/C 352/31)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour de cassation

    Parti

    Ricorrente: RE

    Resistente: Praxair MRC

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la clausola 2, punti 4 e 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale, contenuto nell’allegato della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (1), debba essere interpretata nel senso che essa osti all’applicazione, ad un lavoratore che si trovava in congedo parentale a tempo parziale al momento del licenziamento, di una disposizione di diritto interno quale l’articolo L. 3123-13 del code du travail (codice del lavoro), applicabile all’epoca dei fatti, secondo cui «l’indennità di licenziamento e l’indennità di pensionamento spettanti al lavoratore che è stato occupato a tempo pieno e a tempo parziale presso la medesima impresa sono calcolate proporzionalmente ai periodi di impiego compiuti con l’una e l’altra delle due modalità suddette a decorrere dall’assunzione».

    2)

    Se la clausola 2, punti 4 e 6, dell’accordo quadro sul congedo parentale, contenuto nell’allegato della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, debba essere interpretata nel senso che essa osti all’applicazione ad un lavoratore che si trovava in congedo parentale a tempo parziale al momento del licenziamento di una disposizione di diritto interno quale l’articolo R. 1233-32 del codice del lavoro, ai sensi del quale, durante il periodo di congedo per riqualificazione eccedente la durata del preavviso, il lavoratore percepisce una retribuzione mensile a carico del datore di lavoro, il cui importo è pari almeno al 65 % della retribuzione mensile lorda media soggetta ai contributi di cui all’articolo L. 5422-9 a titolo dei dodici mesi precedenti alla notifica del licenziamento.

    3)

    In caso di risposta affermativa all’una o all’altra delle due questioni precedenti, se l’articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che esso osti a disposizioni di diritto interno come quelle di cui agli articoli L. 3123-13 del codice del lavoro, applicabile all’epoca dei fatti, e R. 1233-32 del medesimo codice, nella misura in cui un numero molto maggiore di donne che di uomini sceglie di fruire di un congedo parentale a tempo parziale e la discriminazione indiretta che ne deriva, sotto il profilo della percezione di un’indennità di licenziamento e di un’indennità per congedo di riqualificazione ridotte rispetto ai lavoratori che non hanno fruito di un congedo parentale a tempo parziale, non è giustificata da elementi oggettivi estranei a qualsiasi discriminazione.


    (1)  GU L 145, pag. 4.


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