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Document 62018CN0240

    Causa C-240/18 P: Impugnazione proposta il 4 aprile 2018 dalla Constantin Film Produktion GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 gennaio 2018, causa T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

    GU C 249 del 16.7.2018, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806290091986432018/C 249/092402018CJC24920180716IT01ITINFO_JUDICIAL201804046721

    Causa C-240/18 P: Impugnazione proposta il 4 aprile 2018 dalla Constantin Film Produktion GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 gennaio 2018, causa T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

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    C2492018IT610120180404IT00096172

    Impugnazione proposta il 4 aprile 2018 dalla Constantin Film Produktion GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 gennaio 2018, causa T-69/17, Constantin Film Produktion GmbH/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

    (Causa C-240/18 P)

    2018/C 249/09Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Constantin Film Produktion GmbH (rappresentanti: E. Saarmann e P. Baronikians, Rechtsanwälte)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza T-69/17 del Tribunale del 24 gennaio 2018;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce tre motivi.

    1. Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE)

    Il Tribunale dell’Unione europea avrebbe erroneamente respinto la domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea controverso richiamando l’impedimento assoluto alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del RMUE ( 1 ). Il segno richiesto non sarebbe contrario al buon costume.

    Nell’ambito del controllo delle valutazioni effettuate dall’organo di prima istanza, il Tribunale dell’Unione europea avrebbe commesso i seguenti errori:

    Il Tribunale avrebbe esaminato il segno «Fuck you, Goethe» invece del segno effettivamente richiesto «Fack Ju Göhte».

    Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il segno richiesto fosse caratterizzato da una trivialità intrinseca e con ciò avrebbe tralasciato di considerare il fatto che il segno contenente gli elementi denominativi «Fack Ju Göhte» rappresenta un concetto artistico originale, nonché dotato di carattere distintivo, che risulta scherzoso e inoffensivo grazie all’ortografia non corretta.

    Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto fondata la percezione del pubblico di riferimento di lingua tedesca individuata dall’organo di prima istanza. La ricorrente avrebbe dimostrato il grande successo di pubblico ottenuto dal film «Fack Ju Göhte» nella parte germanofona dell’Unione europea nonché il fatto che il pubblico di riferimento associa il segno richiesto ad ilarità e intrattenimento. Anche i (pochi) membri del pubblico di riferimento che non hanno ancora mai sentito parlare del film non potrebbero sentirsi turbati dal segno richiesto apposto sui beni e servizi oggetto della domanda di registrazione, in quanto la trascrizione fonetica dell’espressione scritta del segno già ne farebbe venire meno la gravità. Il segno richiesto non esorterebbe il pubblico di riferimento a compiere azioni, né si rivolgerebbe direttamente a esso né recherebbe offesa allo stesso.

    2. Violazione del principio della parità di trattamento

    Il Tribunale, non applicando al caso di specie le valutazioni dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale compiute in relazione al segno «DIE WANDERHURE» (decisione della commissione di ricorso dell’UAMI del 28 maggio 2015 — procedimento R 2889/2014-4 — Die Wanderhure), avrebbe intenzionalmente trattato fattispecie sostanzialmente simili in maniera diversa.

    3. Violazione dei principi della certezza del diritto e di buona dell’amministrazione

    Avendo esaminato il segno «Fuck you, Goethe» in luogo di «Fack Ju Göhte» e avendo disapplicato le valutazioni effettuate nella decisione WANDERHUREN, il Tribunale avrebbe adottato una decisione non prevedibile e non verificabile.


    ( 1 ) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU 2009, L 78, pag. 1, come modificato (sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, GU 2017, L 154, pag. 1)

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